“Le novità IVA sulla territorialità: Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze A.N.C.O.T “Le novità IVA sulla territorialità: i servizi tra non residenti; soggettività passiva; elenchi intra” Cesare Rossi Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa Ufficio IVA Ancona, 21 gennaio 2011 1 1 1
Normativa sulla nuova territorialità IVA Direttiva 2008/8/CE: tassazione dei servizi tra non residenti; D. lgs. 11/2/2010, n. 18, G. U. 19/2/2010: recepimento Direttiva servizi, modifiche a DPR n. 633/1972 e D. L. 331/1993; - decorrenza: 1°/1/2010 anche se la pubblicazione del decreto è successiva; D.M. 22/2/2010: elenchi intra (periodicità/termini criticità presentazione elenchi intra di gennaio 2010); Proposta di Reg. Com. 672/2009 (orientamenti del Comitato IVA su alcuni profili critici della territorialità); D.l. 40/2010: comunicazione di operatività con soggetti di paesi “black list” (decreto 30/3/2010); D.l. 78/2010:comunicazione intento effettuazione operazioni intra 2 2
Le modifiche apportate dal d. lgs. 18/2010 al DPR 633/1972 Complesso articolato (artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies, 7-septies) che sostituisce l’art. 7 modifiche art. 6 (rilevanza operazioni) nuovo art. 17 (inversione contabile); modifiche all’art. 20: - esclusione dal volume d’affari per le prestazioni a soggetto UE; modifiche agli artt. 21, 23, 24,25: - indicazione nella fattura emessa della partita IVA del cliente UE; - autofattura per operazioni ad inversione contabile (possibile in alternativa integrazione fattura di fornitore UE; circolare 12/2010); - obbligatoria emissione di fattura per servizi resi a soggetti passivi UE (irrilevanza ai fini del volume d’affari); - registrazione autofatture in inversione contabile.
Le modifiche apportate dal d. lgs. 18/2010 al D. L. 331/1993 abrogazione art. 40 commi, 4-bis, 5, 6,7,9: disciplina sui servizi intracomunitari, ivi compresi i trasporti; abrogazione comma 4, art. 41: plafond per i servizi intracomunitari; modifica art. 44: inversione contabile per servizi intracomunitari; - rappresentante fiscale o identificazione diretta, solo in assenza di stabile organizzazione per operazioni effettuate nel territorio dello stato da non residenti modifica art. 46: abrogazione inversione contabile per committente e relativa regolarizzazione per i servizi del dl 331/1993; modifica art. 50: nuovi obblighi modelli Intra per i servizi. servizi, diversi da quelli di cui all’art. 7-quater e 7-quinquies, resi a soggetti passivi UE documentati da fattura
La prassi sulla nuova territorialità IVA Circ. 58/2009: le novità della riforma; Circ. 5/2010: non sanzionabilità errori in elenchi riepilogativi mensili (fino a maggio) e trimestrali (1°): sanatoria errori ed omissioni 20/7; Circ. 12/2010: integrazione fattura UE in alternativa alla autofattura; Doc. nn. 24265/2010 e 22778/2010 Agenzia Dogane: elenchi intra (presentazione e compilazione); Circ. 14/2010: disapplicazione sanzioni per il periodo “1/1/2010-19/2/2010” per addebito IVA errato su operazione che andava con inversione contabile (detraibilità IVA erroneamente addebitata); elenchi intra: indicazioni sulle annotazioni e periodicità; proroga elenchi intra gennaio 2010 (1a scadenza al 4/5/2010); Circolari 36/2010, 43/2010: risposte al forum sui modelli intrastat; Risoluzioni: 37/2010 (non imponibilità ai subappalti), 48/2010 (servizi agenzie immobiliari), 89/2010 (operatività rappresentante fiscale), 134/2010 (esportazioni: Ue-ExtraUE), 140/2010 (errata applicazione del reverse charge, sanzioni e ravvedimento); Circolari 53/2010 e 54/2010: operatività con domiciliati in black list. 5 5
Applicazione IVA sui servizi Effetti della riforma Applicazione IVA sui servizi Elenchi intra Rapporti BtoB tra soggetti passivi non residenti: IVA luogo del committente; SI; NO, se operazione non sconta IVA Rapporti BtoC tra soggetti passivi e privati: IVA luogo del prestatore; NO Servizi in deroga : IVA luogo di esecuzione o di consumo.
Tipologia di operazioni Effetti della riforma Tipologia di operazioni Adempimenti contabili BtoB, soggetti passivi non residenti, cessioni interne e servizi rilevanti in base al committente; Autofattura; integrazione fattura servizi emessa da UE Fornitura di servizi a committenti passivi UE Emissione fattura fuori campo IVA Perdita plafond sui servizi resi a non residenti Alternativa: procedure rimborsi per non residenti Nuove modalità di rimborsi IVA per i non residenti Accesso ai portali delle A. F. Obblighi elenchi intra anche per i servizi tra soggetti passivi e non “in deroga” Presentazione elenchi
Soggettività dei non residenti Effetti della riforma Soggettività dei non residenti Novità Prevalenza della stabile organizzazione su altre identificazioni fiscali del non residente (rappresentante fiscale ed identificazione diretta) per operazioni interne rilevanti nel territorio dello stato (cessioni/servizi a privati o altri non residenti, estrazione depositi, introduzione da paesi UE) SI Riduzione “peso” del rappresentante fiscale e dell’identificazione diretta (solo per operazioni con privati o altri soggetti passivi non residenti ed in assenza di stabile organizzazione del non residente). Irrilevanza per il non residente delle operazioni interne compiute nei confronti del residente: inversione contabile SI, in parte prima obbligo n. r
Ambito territoriale beni & servizi Individuazione del territorio “nazionale” Art. 7 D.P.R. n. 633/1972 Territorio Extracomunitario: Paesi terzi (oltre a Livigno & Campione): importazioni/ esportazioni – servizi tra non residenti Territorio fisico Nazionale (esclusi Livigno & Campione, San Marino, Città Vaticano)= Operazioni interne: cessioni/ acquisti di beni, prestazioni di servizi Territorio Comunitario = operazioni intracomunitarie (esclusione San Marino, Stato Vaticano ma stessi adempimenti delle intracomunitarie); servizi tra non residenti 9
Territorialità delle cessioni dei beni (art. 7) 1. Mobili dall’Italia a Paese ExtraUE Esportazione (art. 8) 2. Mobili dall’Italia a Paese UE (transazione onerosa tra soggetti passivi); ELENCHI INTRA Cessione intracomunitaria (D. L. 331/1993) 3. Mobili ed immobili che si trovano in Italia al momento della cessione (può essere anche il caso del non residente che cede un immobile in Italia) Cessione interna 4. Mobili ed immobili che non si trovano in Italia al momento della cessione (es. immobile di Livigno) Fuori campo IVA (art. 7-bis) 5. Mobili che si trovano in Italia al momento della cessione derivanti dall’assemblaggio di beni di provenienza comunitaria di non residente a residente
Le prestazioni di servizi tra non residenti Fino al 31.12. 2009: art. 7 DPR n. 633/1972 Regola generale: luogo di stabilimento del prestatore Eccezione: luogo di stabilimento del committente e/o luogo di utilizzo del servizio
Servizi tra non residenti Dal 01.01.2010 occorre distinguere (artt. 7-ter): servizi resi da soggetti passivi a soggetti passivi (Business to Business o B2B) presentazione elenchi intra per prestazioni con soggetti UE (con alcune specifiche esclusioni); servizi resi da soggetti passivi a privati consumatori (Business to Comumer o B2C ) senza presentazione elenchi intra.
B2B Tipologia rapporto IVA luogo Soggetti interessati: - Operatori economici e enti commerciali (se l’acquisto non attiene alla sfera professionale è B2C); - Enti (commerciali), anche per prestazioni dirette all’area non commerciale (attività istituzionale); - Enti non commerciali con partita IVA (per acquisti intra >euro 10mila o con opzione per applicazione IVA) luogo di stabilimento del committente se il committente, soggetto passivo, ha nel territorio dello Stato: domicilio (sede legale); residenza (sede effettiva) ma senza domicilio estero; stabile organizzazione “interveniente” Obblighi elenchi intra, salvo eccezioni 13
B2C Tipologia rapporto IVA luogo Soggetti interessati: se il committente è: soggetto privato, prescindendo dalla residenza; ente non commerciale senza p. iva (differenza con la normativa sui beni intra: niente soglie per acquisti di soli servizi) soggetto passivo, ma l’acquisto non attiene alla sua sfera imprenditoriale /professionale (il 4° considerando Direttiva 8/2008 lo prevede anche per le società e per servizi destinati a “uso dipendenti”) luogo di stabilimento del prestatore a prescindere dal domicilio del committente: Non ci sono obblighi elenchi intra 14
Quali effetti da un’errata applicazione delle regole sulla territorialità? Non residente /soggetto passivo residente: autofattura e registrazione tra gli acquisti e IVA vendite; Non residente/privato per operazione “nazionale”: IVA del prestatore Non residente prestatore Committente ita Soggetto passivo Committente ita privato Non residente prestatore 15
Quali effetti da un’errata applicazione delle regole sulla territorialità? Prestatore residente/soggetto passivo non residente: rilevanza in stato non residente; Prestatore residente /privato committente non residente: IVA del prestatore prestatore residente Committente non residente soggetto passivo prestatore residente Committente privato non residente 16
qualità” del committente la tassazione dell’operazione qualità” del committente IVA domicilio committente Se l’acquisto avviene nell’esercizio di un’attività d’impresa; Indicazione dell’operazione negli elenchi intra IVA domicilio prestatore se l’acquisto avviene per fini privati anche da soggetti che ordinariamente svolgono attività d’impresa o professionale. sono escluse elenchi intra Criticità Come operare i recuperi in caso di errata applicazione del regime fiscale 17
prestazioni rese a soggetti passivi comunitari FATTURAZIONE OBBLIGATORIA prestazioni rese a soggetti passivi comunitari indicazione del numero identificativo del cliente (art. 21, lett. f-bis) operazioni non soggette ad IVA (art. 21 comma 6) esclusione dal volume d’affari (art. 20) compilazione elenchi INTRA (sez. 3, col.5 e 6). Assenza del numero identificativo del cliente: applicazione IVA (“buona fede”?) Verifica VIES: onere prestatore/cedente (v. art. 50, c. 1, d. l. 331/1993). 18
Adempimenti del prestatore italiano Non è obbligatoria la fattura (circ. 43/2010) per servizi resi a soggetti passivi UE se i servizi resi: a) sono esclusi da elenchi intra in quanto esenti da IVA nel paese di destinazione e sono b) esclusi da fatturazione qualora svolti in Italia (art. 22, dpr 633/1972; es. operazioni finanziarie).
Effetti del d. lgs. 18/2010: il plafond Per effetto dell’inversione contabile a carico: del committente (A), non c’è IVA su servizio reso a non residente; del cessionario/committente residente, per operazioni interne effettuate dal non residente identificato (B), questi non effettua operazioni; Conseguenza: assenza di operazioni attive di (A) e (B) , tra cui quelle non imponibili, eliminazione del plafond dai servizi (abrogazione artt. 7 u.c. Dpr 633/1972 e 41, c. 4 del dl 331/1993); Restano: 1- rimborsi ex art. 30, lett. d) per residente e ex artt. 38bis2 e 38ter per il non residente; 2- il plafond per operazioni non imponibili: tra soggetti nazionali a favore di privati (plafond anche per il rappresentante fiscale che rende servizi non imponibili a privati). ESEMPI -“Trasporti beni diversi da quelli intracomunitari per conto di privati” rilevanti in base alla distanza percorsa, non imponibili se destinati ad importazione, esportazione, transito (art. 9, n. 2); - trasporti beni tra operatori nazionali per beni destinati ad importazione, esportazione, transito/movimentazione beni dentro i porti (art. 9, n. 6).
proposta di Regolamento CE 672/2009 sulle qualità del committente BUONA FEDE del prestatore: proposta di Regolamento CE 672/2009 sulle qualità del committente committente UE richiesta/Verifica esattezza su VIES del n. p. IVA Committente extraUE: richiesta certificato di operatività ovvero certificato per ottenere rimborsi (anche altri mezzi di prova di verifica posizione imprenditoriale, quali stampati da internet, ordinativo del destinatario contenente indirizzo commerciale e numero registrazione commerciale); Circostanze obiettive status del committente in base alle natura dei servizi resi (possibilità di richiesta al committente di una dichiarazione inerente lo status di acquirente quando la natura del servizio è incerta); Verifica se l’acquisto del servizio si riferisce a scopi estranei al committente o uso del suo personale dipendente (per Direttiva anche la società che acquista per l’area “non commerciale”, uso per i propri dipendenti); valutazione corretta: della natura del servizio al momento dell’acquisto: vicende successive non sono conosciute dal prestatore al momento in cui rende il servizio 21
Buona fede del prestatore (Proposta di Reg. 672/2009): Luogo di stabilimento Buona fede del prestatore (Proposta di Reg. 672/2009): Se nell’individuare il luogo di tassazione dell’operazione (con soggetti passivi) ha tenuto conto del luogo ove vengono prese le scelte imprenditoriali “essenziali” del committente (criterio valido anche in presenza di più luoghi): 1 - sede legale, 2 - luogo dell’amministrazione, 3 - residenza management, 4 – domicilio dell’ufficio cui è diretta l’utilità del servizio (criterio residuale). 22
(art. 27 d.l. 78/2010) AUTORIZZAZIONE A COMPIERE OPERAZIONI INTRA/ Iscrizione nel VIES riguarda sia i beni che i servizi (forum fisco, 2011) Obbligo iscrizione Nel archivio VIES: legittimazione all’utilizzo del regime delle operazioni intra (provv.ti del Direttore AGENZIA 29/12/2010) Partite IVA nuove preventiva comunicazione (30gg. prima) all’agenzia entrate della volontà di effettuare operazioni intra (quadro I AA7 e AA9); potere dell’A.F. al diniego; silenzio-assenso alla richiesta entro 30gg (sospensione della legittimazione fino al silenzio): iscrizione; 28/2/2011 cancellazione dal VIES per partite IVA esistenti a tale data esclusioni dalla Cancellazione VIES Inizio attività 31/5/2010-28/2/2011: modello inizio attività presentato con indicazione intento effettuazione operazioni intra ovvero presentazione elenchi intra nel 2° semestre 2010; possibilità istanza inclusione (istanza entro il 29/1 evita sospensione, forum 2011) Inizio attività prima del 31/5/2010: coloro che hanno presentato modelli intra 2009 e 2010 oltre dichiarazione IVA/2010; possibilità specifica istanza; (istanza entro 29/1 evita la sospensione) Inosservanza obbligo la cancellazione o mancata iscrizione VIES determina - acquisti beni/servizi intra : IVA cedente/prestatore; -vendite beni/servizi intra: IVA italiana 23
Servizi generici a favore di non residente per uso non privato (A) Committente extraue © : nessuna fattura Committente UE (b): emissione fattura f. c. iva Committente (D) residente: aliquote (anche non imponibilità IVA art.9*) Non rientrano nel volume d’affari No formazione plafond (resta possibilità rimborsi art. 30, 3° c., lett. d). Elenchi intra (esclusione se nel paese del destinatario non c’è imposta sull’operazione) *Plafond per (A) Mensilità per cessioni/servizi resi anche per i mesi anteriori trimestre Trimestrale: cessioni intra o servizi < 50.000,00 nei 4 trimestri precedenti; Mensile: cessioni intra o servizi del trimestre >50.000,00
Committente extraue: nessuna fattura Servizi di trasporto: vendita del servizio di trasporto a favore di soggetto passivo (“B”) non residente (servizi “B to B”) per uso non privato Committente extraue: nessuna fattura Committente UE: emissione fattura f. c. iva Non rientrano nel volume d’affari No formazione plafond (resta possibilità rimborsi art. 30, 3° c., lett. d). Elenchi intra (esclusione se nel paese del destinatario non c’è imposta sull’operazione) Mensilità per cessioni/servizi resi anche per i mesi anteriori trimestre Trimestrale: cessioni intra o servizi dei 4 trimestri precedenti < 50.000,00; Mensile: cessioni intra o servizi nel trimestre sono >50.000,00
Committente extraue: nessuna fattura Servizi di agenzia marittima: commissioni sui servizi prestati a favore di soggetto passivo (“B”) non residente (servizi “B to B”) per uso non privato, in ambito di un “mandato con rappresentanza” dell’armatore, avente ad oggetto la vendita di spazi doganali sulle navi, ovvero lo svolgimento di attività presso l’ente portuale – per operazioni con residenti la fattura avviene in art. 9, n. 6) se è prestazione di “agente marittimo raccomandatario” (problema degli agenti marittimi raccomandatari). Committente extraue: nessuna fattura Committente UE: emissione fattura f. c. iva Committente residente: non imponibilità IVA art. 9. n. 6)* Non rientrano nel volume d’affari No formazione plafond (resta possibilità rimborsi art. 30, 3° c., lett. d). Elenchi intra (esclusione se nel paese del destinatario non c’è imposta sull’operazione) *plafond per agenzia Mensilità per cessioni/servizi resi anche per i mesi anteriori trimestre Trimestrale: cessioni intra o servizi < 50.000,00 nei 4 trimestre precedenti Mensile: cessioni intra o servizi nel trimestre >50.000,00
Committente extraue: nessuna fattura Servizi di broker: commissioni sul servizio di mediazione prestato a favore di soggetto passivo (“B”) non residente (servizi “B to B”): problema broker Broker residente compartecipante all’affare (art. 8bis, e), matura plafond Committente residente: fattura del broker in regime di non imponibilità IVA, per operazioni art. 8bis, lett.e)* Committente UE: emissione fattura f. c. iva Committente extraue: nessuna fattura No formazione plafond (resta possibilità rimborsi art. 30, 3° c., lett. d). Non rientrano nel volume d’affari Elenchi intra (esclusione se nel paese del destinatario non c’è imposta sull’operazione) *plafond Mensilità per cessioni/servizi resi anche per i mesi anteriori trimestre Trimestrale: cessioni intra o servizi < 50.000,00 nei 4 trimestri precedenti; Mensile: cessioni intra o servizi nel trimestre >50.000,00
Prestatore (residente) dei servizi di movimentazione Servizi di agenzia: vendita di servizi di “movimentazione merci” all’interno di un porto italiano nell’ambito di un mandato senza rappresentanza (netto provvigione) Prestatore (residente) dei servizi di movimentazione merci all’interno del porto (fattura art. 9, n. 6); formazione plafond Committente UE: emissione fattura f. c. iva Committente residente: fattura in non imponibilità IVA art. 9. n. 6)* committente extraue: nessuna fattura Non rientrano nel volume d’affari No formazione plafond (resta possibilità rimborsi art. 30, 3° c., lett. d). Elenchi intra (esclusione se nel paese del destinatario non c’è imposta sull’operazione) *Formazione plafond Mensilità per cessioni/servizi resi anche per i mesi anteriori trimestre Trimestrale: cessioni intra o servizi < 50.000,00 nei 4 trimestri precedenti; Mensile: cessioni intra o servizi nel trimestre >50.000,00 28
Generalizzazione del reverse charge Acquisto di beni/servizi da parte di soggetto passivo italiano da non residente Prestazioni di servizi rese da non residenti a soggetti passivi o enti misti o enti privati con partita IVA o stabili organizzazioni Enti “misti” (anche per area non commerciale) ed enti non soggetti passivi con p. iva (art. 30-bis): indetraibilità IVA acquisto per area “istituzionale”, versamento con modello Intra-12, modelli Intra acquisti beni/servizi come altri soggetti passivi cessioni interne di non residenti identificati, anche con stabile organizzazione ma “non interveniente”, a soggetti passivi o enti misti o enti privati con partita IVA Enti “misti” , v. sopra procedura di autofatturazione (ovvero integrazione fattura del prestatore comunitario);perdita plafond del prestatore non residente perdita plafond del prestatore residente per servizi resi a non residenti Criticità recuperi in caso di errata applicazione del regime fiscale: in capo ai residenti. 29
Acquisti della stabile organizzazione Se la s. o. riceve “direttamente” un servizio da residente IVA con rivalsa del residente (non si applica il reverse charge); Se la s. o. riceve “direttamente” un servizio da un non residente si applica il reverse charge a carico della s. o. Se il servizio è ricevuto dalla casa madre o stabile all’estero reverse charge casa madre
Aliquote; problema sui servizi acquistati presso un non residente: stabilita la rilevanza territoriale del servizio occorre fissare il trattamento fiscale: quale aliquota? 4%, 10%, 20%, esenzione, non imponibilità IVA (operazioni art. 9 tra cui trasporti di beni in esportazione, in transito, in importazione temporanea, beni in importazione con corrispettivo del trasporto assoggettato a tassazione in dogana). Trasporto di beni da extraUE ad ExtraUe il cui committente sia un soggetto passivo residente nel territorio dello stato: IVA ordinaria (forum fiscale gennaio 2010: circ. 12/2010). Non residente esegue un trasporto Committente Soggetto Passivo ITA: autofattura con IVA 20% Trasporto di beni da CH a Turchia 31
Aliquote; problema sui servizi acquistati presso un non residente: stabilita la rilevanza territoriale del servizio occorre fissare il trattamento fiscale: quale aliquota nelle operazioni UE/ExtraUE? Risoluzione 134/2010: i beni che un residente spedisce da un paese UE (non ITALIA) a paese ExtraUE costituiscono ESPORTAZIONI (quindi l’acquisto da parte del residente di un servizio di trasporto di beni che vanno dalla Francia agli USA attiene a beni in esportazione rientranti tra operazioni art. 9, n. 2). Esclusione dell’operazione dalla presentazione degli elenchi intra (trattasi di operazione senza imposta). Non residente esegue un trasporto Committente Soggetto Passivo ITA: autofattura in “non imponibilità” Trasporto di beni da FR a Turchia 32
Aliquote IVA applicabili all’autofattura/integrazione IVA ordinaria: 20%; Esenzione art. 10; non imponibilità IVA: - art. 8bis, tra cui somministrazioni alimenti e bevande a favore di navi, loro allestimenti Risoluzione 37/2010 (non imponibilità per appalti e subappalti): - art. 9, n.2): trasporti di beni in: esportazione (verso extraUE), transito, importazione temporanea, importazione definitiva a condizione che il corrispettivo del trasporto sia assoggettato a tassazione dalla dogana (importazione è da extraUE/ITA) (A) Appaltatore di allestimento nave: Fattura fuori campo IVA, esclusa elenco intra: operazione non imponibile nel paese di © © Armatore UE committente subappalto: residente (B) esegue per (A) allestimento nave: operazione in art. 8bis/e)
ART. 9: non imponibilità Operazione Condizione per la “Non imponibilità” n. 4) servizi di spedizione relativi a beni in esportazione, transito, importazione temporanea, importazione; operazioni doganali; Per importazione, se il corrispettivo ha scontato iva alla dogana alla importazione; ai corrispettivi eccedenti si applica IVA 20%; n. 5) carico, scarico, trasbordo … di beni in esportazione, transito, importazione temporanea, importazione Per importazione, se il corrispettivo ha scontato imposta alla dogana all’atto dell’importazione; n. 6) servizi portuali per il funzionamento e manutenzione, impianti movimento beni o mezzi trasporti, servizi resi dagli agenti marittimi raccomandatari; movimento persone, assistenza ai mezzi di trasporto, servizi portuali di cui al n. 5) prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni per i servizi portuali, si applica se il porto è in Italia, quale bene immobile n. 7) intermediazione beni in esportazione, transito, importazione. 34
ART. 9, n. 2):importazioni Operazione Condizione per la “Non imponibilità” importazione: "operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello stato” (art. 67, dpr 633/1972) Extraue/Italia”; Allo stato attuale non è importazione il bene diretto da Londra a Parigi” (v. ris.: 3/8/1979 n. 411050); possibile rivisitazione come per le esportazioni (ris. 134/2010), ma resta il problema che alla dogana estera non si paga IVA italiana (e quindi non può operare art. 9, n. 2) Non imponibilità sul corrispettivo del trasporto se ha scontato IVA alla dogana; corrispettivi eccedenti: IVA 20% (ris. 410306/1976); criticità: gestione alla dogana di beni con perfezionamento quando la lavorazione ha già scontato IVA con autofattura perché il servizio è stato pagato (rilevante IVA) prima dell’importazione (doppia tassazione) 35
ART. 9, n. 2): esportazioni Operazione Condizioni per non imponibilità - in esportazione (non solo definitiva, art. 8); - beni in partenza dall’ “Italia/Extraue”; Risoluzione 134/2010: anche il bene in partenza da UE e diretto in EXTRAUE è esportazione. La temporanea esportazione non rientra nell’art. 9 (ris. n. 411050/1979) Possono essere esportazioni anche i traslochi di beni (es. da Roma a New York): problema se si tassa il trasporto quando il bene è in franchigia alla importazione. in temporanea importazione, compresa nell’art. 67, rientra nell’ambito dei trasporti di cui all’art. 9, n. 2) in transito (merci in stato di transito) trasporti da una dogana all’altra con espressa destinazione doganale (ris. 548759/1974) 36
con prestatore extraUE: autofattura Acquisto Servizi: presso soggetto passivo non residente (“B”) – (rapporti “B to B”) per uso non privato Con prestatore UE: autofattura (in alternativa è possibile integrazione fattura dell’UE) con prestatore extraUE: autofattura BASE imponibile: accessorietà, rimborsi Esclusione dei riaddebiti specifici (art.15) Esportazioni: rif. art. 8): beni spediti da ITA ad extraUE, UE/extraUE) (no: esportazioni temporanee) 20% Aliquota Elenchi intra (esclusione se in ITA non c’è imposta sull’operazione*) Importazioni: da extraUE ad ITA; no import: extraUE/UE e tratta non compresa nel valore doganale Non imponibilità di cui all’ art. 9(*)n. 2): trasporti di beni in esportazione, beni in transito, importazioni temporanee, importazioni definitive con corr. assogg.to in dogana ; n. 4) operazioni doganali, etc Trimestrale: Acquisti intra e servizi ricevuti < 50.000,00 nei 4 trimestri precedenti; Mensile: acquisti intra o servizi ricevuti in un mese del trimestre >50.000,00 Diventano mensili gli acquisti beni/servizi nonchè i mesi anteriori
“C” Spedizioniere slovacco (prestatore UE) di beni in esportazione dall’Italia (es. Ancona) verso la Russia: emette fattura f.c. IVA Subvettore nazionale “D” esegue trasporto beni da Pesaro ad Ancona [fattura in regime di non imponibilità art. 9, n. 2); circ. 62/1973 [… il sub rapporto posto in essere dal vettore principale è soggetto ad IVA a meno che non si tratti di trasporto relativo a beni in esportazione….]. “B” VETTORE nazionale: emette fattura ad (A) in regime di non imponibilità ex art. 9, n. 2); integra ex art. 9, n. 2) fattura emessa da C no elenco intra; riceve fattura da “D”. No Elenco intra per operazione con “C” 1) Formazione plafond per operazione con “A” CASO: “A” Committente residente chiede a B trasporto beni in esportazione verso la Russia 38
CASO C) Spedizioniere UE cura il trasporto da Ancona in Francia, emette fattura fuori campo IVA nei confronti di “B” suo committente Subvettore nazionale “D” esegue trasporto beni da Pesaro ad Ancona [non può fatturare in regime di non imponibilità art. 9, n. 2) perché il trasporto non attiene a beni in esportazione] “B” VETTORE nazionale: emette fattura ad (A) con IVA 20% (non è applicabile (art. 9, n. 2); integra con IVA 20% fattura di C; obbligo intra; riceve fattura da “D” con IVA 20%. Elenchi intra per operazione con “C” 1) Non plafond per operazione con “A” CASO “A” Committente residente chiede a B trasporto beni da Ancona alla Francia (circ. 36/2010) 39
Acquirente/Committente Quali effetti sui minimi (art. 1, c. 96 e ss. legge 244/2007)? Circ. 36/2010 Acquirente residente Minimo/Cedente-prestatore UE: rilevanza in stato Minimo residente (acquisto intra, indetraibilità, versamento IVA, applicazione norme presentazione elenchi intra); Cedente-Prestatore residente Minimo/Acquirente UE: operazione interna del cedente-Prestatore, senza IVA, assenza elenchi intra) Cedente/prestatore non residente Acquirente/Committente residente: MINIMO Cedente/prestatore residente: MINIMO Acquirente UE soggetto passivo 40
Le piccole imprese UE art. 281 Dir.: circ. 36/2010 Acquirente residente/Cedente-prestatore UE “piccola impresa”: non è acquisto intra, rilevanza in stato UE (autofattura senza IVA, assenza presentazione elenchi); Cedente-Prestatore residente /Acquirente UE “piccola impresa”: operazione intra, fattura senza IVA, IVA a destinazione, applicazione norme elenchi intra Cedente/prestatore UE- piccola impresa Acquirente/Committente residente: soggetto passivo Cedente/prestatore residente Acquirente UE “piccola impresa” 41
SOGGETTIVITA’ PASSIVA dal 1° gennaio 2010 Domiciliati in Italia (riferimento a sede legale o centro affari) Art. 7/17/35 Residenti in Italia ma non domiciliati estero ( riferimento a sede effettiva o dimora abituale) Stabili organizzazioni (sede, succursale, filiale, etc.) in Italia di soggetto non residente Art. 35 Soggetti esteri identificati in Italia in assenza di stabile organizzazione per operazioni v/privati e/o altri non residenti; introduzione nel territorio dello stato ai sensi dell’art. 38, c. 3, lett. b); vendite a distanza del non residente sotto i 35.000 Art. 35ter (Ris. 89/2010: Estrazione deposito di merci comunitarie, naz.te) Rappresentante fiscale in Italia di soggetto estero in assenza di stabile organizzazione per operazioni v/privati e/o non residenti; introduzione nel territorio dello stato ai sensi dell’art. 38, c. 3, lett. b); vendite a distanza del non residente sotto i 35.000 Art. 17, c. 3 Soggetto passivo (ente “misto”) opera l’inversione contabile (integrazione fattura ricevuta/autofattura) per acquisti beni/servizi presso soggetto estero o beni da questi introdotti/estratti Art. 17, c. 2
la soggettività passiva dei non residenti inversione contabile: istituto generale per cessioni interne di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi non residenti nei confronti di soggetti passivi residenti (ovvero enti “misti”), stabili organizzazioni di non residenti; rappresentanza fiscale ed identificazione diretta (in assenza di stabile organizzazione da parte del non residente) limitata a: a) operazioni rilevanti nel territorio dello stato effettuate da soggetti passivi non residenti nei confronti di privati; b) operazioni rilevanti nel territorio dello stato effettuate da soggetti passivi non residenti nei confronti di altri soggetti passivi non residenti; c) estrazione da deposito IVA, operazioni intracomunitarie per introduzioni nel territorio dello stato di beni da altri stati membri (art. 38, c. 3, lett. b; analogia con l’operazione di estrazione dal deposito IVA); cessioni su catalogo sotto i 35.000 euro 43
Prestatore non residente con stabile organizzazione Se la s. o. rende direttamente un servizio ad un soggetto passivo RESIDENTE (il non residente si avvale del capitale “tecnico ed umano” della s.o.) IVA con rivalsa della stabile (non si applica il reverse charge); rivalsa anche per servizi resi a privati ed altri non residenti Se il servizio è reso ad un soggetto passivo RESIDENTE dalla casa madre o stabile allo estero (senza avvalersi della s.o.). Si applica il reverse charge a carico del committente residente per operazioni attive casa madre ATTENZIONE: CASA madre con s.o. in Italia non può accedere ai rimborsi 38bis2/38ter (faq n. 40 sito agenzia: improcedibilità anche con altra identificazione) 44
LA STABILE ORGANIZZAZIONE Secondo il regolamento 672/2009…. stabile organizzazione: è un’“organizzazione di dimensioni minime permanentemente dotata di risorse umane e tecniche in misura sufficiente da consentirle di ricevere, utilizzare, fornire servizi;…; rilevanza per operazioni alle quali partecipa fattivamente. I servizi sono effettivamente prestati a una stabile organizzazione: a) se il contratto o l’ordinativo identificano la stabile organizzazione quale destinataria dei servizi; b) se la stabile organizzazione è l’entità che paga i servizi o se il costo è effettivamente sostenuto da tale entità; c) se la natura e l’applicazione dei servizi consentano di identificare stabili organizzazioni beneficiarie dei medesimi … d) Se il numero di identificazione IVA del destinatario menzionato sulla fattura è identico a quello attribuito dallo Stato membro della stabile organizzazione, …, salvo prova contraria… 45
La stabile organizzazione (artt. 7,17 e 35 dpr 633/1972) rappresenta una struttura autonoma rispetto alla casa madre è idonea a produrre reddito proprio; è equiparabile a tutti gli effetti ad un soggetto passivo residente; è obbligata per le operazioni effettuate in Italia nei confronti di terzi (ris. 4/2002, “per le operazioni materialmente compiute”, anche se gestite sotto l’aspetto contrattuale dalla casa madre). può adempiere obblighi delle operazioni direttamente eseguite dalla case madre (operazioni IVA con privati o altri non residenti) se il cessionario o committente della s.o. è soggetto passivo non si applica il reverse charge rimborsi art. 30 (la s. o. impedisce i rimborsi art. 38-bis2 e ter). 46
Criticità in presenza di più stabili Criteri suggeriti dalla proposta regolamento 672/2009 per l’individuazione della stabile organizzazione se il non residente ne ha più d’una: 1 - intervento nel rendere/ricevere servizi: effettivo coinvolgimento della s.o.; 2- struttura alla quale è unicamente utile il servizio reso; 3 - luogo di stabilimento della casa madre (criterio residuale)
Il rappresentante fiscale (art. 17) Il rappresentante fiscale di un soggetto estero può essere una persona fisica o una persona giuridica purché residente in Italia; agisce come un mandatario ed è solidalmente responsabile con il rappresentato; E’ residuale rispetto alla stabile organizzazione ed è alternativo alla identificazione diretta; è obbligatorio (alternativamente con l’identificazione diretta ed in assenza di stabile organizzazione del non residente) quando il non residente 1- effettua un’operazione con privati ovvero non residenti 2- effettua l’estrazione dal deposito IVA; 3- nei rapporti con altri soggetti passivi residenti l’operazione viene tassata con l’inversione contabile; ma è valida anche la rivalsa (ris. 140/2010), anche si applicano le sanzioni. 48
Il rappresentante fiscale La nomina deve risultare da: - atto pubblico; - scrittura privata registrata; - lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio fiscale competente in base al domicilio fiscale del rappresentante. Il rappresentante nominato deve: comunicare la nomina all’altro contraente; aprire la partita Iva presso l’Ufficio fiscale competente in base al suo domicilio fiscale anteriormente al compimento delle operazioni; - registrare le fatture ricevute ed emesse; effettuare le liquidazioni periodiche e gli eventuali versamenti, presentare la dichiarazione Iva, la comunicazione annuale dati Iva, i modelli intra Può richiedere i rimborsi art. 30 49
Il rappresentante fiscale “leggero” (art. 44, c. 3 d. l. 331/1993) La rappresentanza fiscale può essere circoscritta alla fatturazione: delle operazioni intracomunitarie e alla compilazione degli elenchi Intrastat se il soggetto estero effettua solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad imposta (es. estrazione dal deposito IVA cui segue cessione intracomunitaria; no se l’estrazione avviene con IVA: caso risoluzione 89/2010); delle operazioni se il soggetto estero effettua solo operazioni non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti 50
L’identificazione diretta (art. 35-ter) I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, residenti in Paesi dell’UE ovvero nei Paesi extraUE con i quali sussistono accordi di reciproca assistenza, possono assolvere direttamente (in assenza di s.o. e in alternativa alla rappresentanza fiscale) dal proprio Paese gli adempimenti che derivano dall’effettuazione di operazioni rilevanti ai fini dell’Iva in Italia. 51
L’identificazione diretta Devono presentare la dichiarazione di inizio attività, prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia, esclusivamente presso il Centro Operativo di Pescara; L’Ufficio una volta verificata la qualità di soggetto Iva posseduta dal soggetto nel Paese di appartenenza attribuisce il numero di partita Iva; E’ obbligatoria per operazioni v/o privati ed altri non residenti, se non si ha una s.o. o un rappresentante fiscale; Possibile la richiesta rimborso art. 30. 52
L’identificazione diretta Le comunicazioni di variazione dati ovvero di cessazione attività devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di variazione o di cessazione; il sistema di identificazione diretta del non residente è alternativo alla nomina del rappresentante fiscale; Non può coesistere con la stabile organizzazione. 53
Regime semplificato per cessioni on line a privati da parte di soggetti extracomunitari La scelta del paese di registrazione è lasciata all’operatore extra UE; Registrazione telematica in Italia (www.e-service.agenziaentrate.it e controllo del centro operativo di Pescara); Indipendentemente dallo Stato membro di registrazione l’operatore extracomunitario deve assoggettare ogni singola operazione all’aliquota Iva prevista dalla normativa dello Stato in cui è localizzato il committente privato (non soggetto Iva); L’IVA incassata dallo stato membro di registrazione viene riversata allo stato membro cui spetta . 54
Regime semplificato per i non residenti extra UE che operano con privati (f-ter) L’operatore extracomunitario, che non opera per il tramite di una stabile organizzazione collocata sul territorio di uno Stato membro dell’UE, è tenuto ad identificarsi fiscalmente in uno Stato membro, anche con il regime semplificato; Il regime semplificato è fruibile solo nel caso di cessioni on line verso privati UE (inattuabile se ci sono operazioni diverse); assolverà gli adempimenti Iva (dichiarazione e liquidazione) con specifiche semplificazioni e con riferimento a tutte le operazioni di commercio elettronico effettuate nell’intero ambito comunitario. 55
Direttiva 8/2008: soggettività passiva Stabile organizz. Residente che acquista beni o riceve servizi generici da non residente Rappresentante fiscale/ Identificazione diretta (in assenza di stabile organizzazione) B) introduzioni di beni da stati UE (art. 38, lett. b, d. l. 331); adempimenti intra Operazioni rilevanti nel territorio dello stato verso privati IVA a carico del cessionario/ committente residente con autofattura; Integrazione fatture UE Operazioni rilevanti nel territorio dello stato verso non residenti a) Estrazione da deposito IVA (**) Ris. 89/2010 Elenchi INTRA (salvo non ci sia esclusione da imposta nel paese del destinatario) IVA in via di rivalsa (ovvero non imponibilità se presupposti, rapp. fisc. leggero) inversione contabile con autofattura o integrazione (**) luogo di sospensione IVA di merci nazionali,zzate, comunitarie, in attesa di Immissione in consumo Successiva cessione al residente: inversione contabile a carico del cessionario residente (circ. 36/2010; ris. 89/2010: il rapp. fisc. può emettere un documento senza IVA per la propria contabilità)
Soggetto IVA residente, Territorialità beni e soggettività passiva A): Soggetto IVA non residente Soggetto IVA non residente Soggetto passivo Soggetto IVA residente, compresa stabile Soggetto IVA bene Bene che si trova fuori ITA Bene in Italia Bene in Italia bene in Italia Extra UE Cessionario non residente Committente residente IVA NO IVA privato Cessionario IVA Fattura di A) a mezzo rappresentante oppure id. diretta autofattura Fattura del residente (anche con compilazione cessionario, v.art. 21) IVA Fattura non Impon. Fattura Non Impon 57 57
Soggetto IVA (IT) residente, Territorialità servizi e soggettività passiva Soggetto IVA Residente IT A): Soggetto IVA Soggetto non residente Soggetto non residente Soggetto IVA (IT) residente, compresa stabile Committente non residente Soggetto passivo Committente residente Soggetto passivo committente privato privato Committente residente Se il Servizio è rilevante in IT IVA luogo del committente IVA Se il servizio non è rilevante fuori ITA IVA IVA Autofattura del committente IVA su fattura a mezzo rapp. fisc. O identific. diretta Fattura ordinaria Fattura ordinaria di IT anche con compilazione committente (v.Art. 21) Autofattura o integrazione fattura del prestatore UE Fattura f/c/IVA di IT se il comm. è UE 58 Elenchi Intra
Deroghe B2B e B2C (art. 7-quater) Operazione Esclusione elenchi INTRA Criterio Prestazioni relative ad immobili (lett. a) -Localizzazione immobile Prestazioni di trasporto passeggeri (lett. b) - Tratta percorsa Ristorazione e catering (lett. c e d) - Luogo di esecuzione - Particolarità per catering a bordo Locazione a breve termine dei mezzi di trasporto (lett.e) Messa a disposizione + utilizzo 59
IVA servizi su beni immobili che si trovano in ITALIA - Non rilevano qualità e nazionalità delle parti contrattuali consulenze specifiche, la ristrutturazione, le perizie, i diritti di utilizzazione degli immobili (locazione e sublocazione), forniture alberghiere, servizi portuali (cui si applica il trattamento di non imponibilità art. 9, n.6); non rientrano intermediazioni e prenotazioni alberghiere, servizi generici (elenchi intra; circ. 36/2010) Risoluzione 48/2010: servizio su immobile deve essere in “relazione concreta ed effettiva”; prestazione dell’agenzia immobiliare (non è tale il marketing sulla clientela degli immobili resa da agenzia immobiliare); criticità: definizione immobile. Costruzione fissa al suolo; circ. 38/2010: si ha immobile se la rimozione a) non è economica; b) altera la funzionalità del bene. Le macchine fissate al suolo? il parere dell’avvocato sull’atto di trasferimento? No intra Non residente rende a favore di residente un servizio su un bene immobile Immobile si trova in ITALIA Residente: Effettua autofattura del servizio
Art. 7-quater): deroghe al criterio generale della territorialità (IVA a prescindere dalla qualità e nazionalità delle parti contrattuali) : 1- trasporto passeggeri: IVA in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello stato (irrilevanza IVA dei trasporti su tratti esteri); un non residente dovrebbe identificarsi per assolvere l’IVA sul tratto nazionale;criteri %(ris. 89/1997) 2- catering (cessione di cibi con annessi servizi fuori dei locali del prestatore) e ristorazione: IVA se il luogo di esecuzione è il territorio dello Stato; 3- catering e ristorazione su navi, aerei e treni nel corso di parte del trasporto intracomunitario passeggeri: IVA se l’inizio del trasporto è nel territorio dello stato (tratto senza scalo fuori della comunità dalla partenza all’arrivo, v. art. 7, lett. e); IVA (art. 8-bis, lett. d) per le cessioni Genova-Rodi; per quelle successive vale il criterio del luogo di esecuzione (punto 2), tenendo conto del parametro “acque nazionali” quale luogo di esecuzione; IVA spagnola se il viaggio inizia da Barcellona. 4- locazione anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine (entro 30gg./90 per i natanti) di mezzi di trasporto messi a disposizione nel territorio dello stato e con utilizzo all’interno UE ovvero messi a disposizione fuori dall’UE ed utilizzo nel territorio dello stato (da definire “mezzo trasporto”). Genova Bercellona Cagliari Rodi Tunisi
Altre prestazioni: ristorazione e catering a bordo di navi, aerei, treni Nel corso di un trasporto passeggeri con imbarco o luogo di arrivo paese non UE nel corso di parte di un trasporto passeggeri all’interno UE (senza scali fuori UE) Partenza: Italia punto d’imbarco Partenza: altro UE Luogo di Esecuzione IVA (art. 8-bis, lett. d): non imponibilità IVA del paese UE IVA (art. 8bis, lett. d) su cessioni avvenute nel territorio nazionale (es. acque interne) IVA se l’inizio del trasporto intracomunitario (punto d’imbarco) è nel territorio dello stato (inizio imbarco Genova, dopo Barcellona, Palermo, Patrasso, Alessandria/termine): IVA sulle cessioni GE/Patrasso; se il punto d’imbarco è Barcellona: IVA spagnola per tratta intracomunitaria (rapp. Fisc. in Spagna); per le cessioni fuori di queste tratte si applicano i principi generali delle cessioni: dove si trovano i beni al momento della cessione (acque nazionali?). Esclusione elenchi intra
Regole derogatorie a B to B e B to C Noleggio a breve termine (30/90 gg. per natanti) mezzi di trasporto [IVA al ricorrere congiunto delle condizioni in a) o b)]. Regole derogatorie a B to B e B to C a) Messa a disposizione nel territorio dello stato ed utilizzo UE – base imponibile: per i natanti canone (base imponibile) ancorato all’utilizzo in base a criteri oggettivi: in mancanza % di lunghezza e propulsione” (circ. 49/2002) b) Messa a disposizione fuori dell’UE ma utilizzo nel territorio dello stato (potrebbe farsi riferimento alle 12 miglia ai sensi del cod. nav.) Aliquota IVA; per natanti “non imponibilità” IVA (art. 8-bis, e): occorre iscrizione nei registri navi/unità da diporto, annotazioni dell’attività commerciale sulla licenza di navigazione (esclusione non imponibilità per usi da diporto a favore di privati, CGE 22/12/2010).
Deroghe B2B e B2C (art. 7-quinquies) Operazioni Esclusione elenchi INTRA Criterio Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, comprese fiere e prestazioni accessorie: tutte LUOGO Materiale esecuzione (fino al 31.12.2010) Dal 1°/1/2011 Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, comprese fiere e prestazioni accessorie rese in favore di privati; ***** B2B: regole ordinarie, elenchi intra. LUOGO Materiale Esecuzione **** Luogo committente Accesso alle manifestazioni artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative LUOGO Materiale esecuzione 64
Art. 7-quinques): deroghe IVA in base alla materiale esecuzione, a prescindere dalla qualità e nazionalità delle parti contrattuali, con modifiche dal 1° gennaio 2011; Esclusione elenchi intra (salvo modifiche B2B dal 1° gennaio 2011); Circ. 36/2010: La prestazione della guida turistica è culturale; la formazione e l’addestramento del personale sono prestazioni generiche, con esclusione da intra se esenti art. 10, n. 21). Da definire: significato prestazioni di “accesso”; locazioni stand/messa a disposizione spazi espositivi a clienti: manifestazioni o servizi su immobili? Questione pendente davanti alla corte di giustizia
Luogo di esecuzione: accesso a manifestazioni Soggetto FR nomina rappresentante fiscale per fattura con IVA ordinaria a b) e c) b) privati c) Soggetti Passivi non residenti Soggetti passivi residenti: inversione contabile art.17 Manifestazione svolta in ITALIA
Deroghe B2C (art. 7-sexies) Esclusione elenchi INTRA B2B: REGOLE ORDINARIE, ELENCHI intra Criterio Intermediazioni in nome e per conto (lett. a) Operazione sottostante Trasporto beni (let. B e c) -Tratta percorsa -Intracomunitariinizio trasporto Lavorazioni (lett. d) Esecuzione Locazione a lungo termine dei mezzi di trasporto (lett. e) Prestatore + utilizzo Servizi rese tramite mezzi elettronici (lett. f) Prestatore extracomunitario a soggetto stabilito in Italia Telecomunicaz./teleradiodiffusioni (lett. g) 67
Deroghe B2C art. 7-sexies) - 1) intermediazioni in nome e per conto del cliente: luogo dell’operazione intermediata; - 2) trasporto intracomunitario di beni (es. i traslochi): corrispettivo di tutta la tratta se trattasi di trasporti tra due stati membri, anche con tratte fuori UE, a condizione che il trasporto abbia avuto inizio nel territorio dello stato; IVA su Ita-Fr con inizio in Ita; TVA su ITA/Fr con inizio del trasporto dalla Fr. - 3) trasporto di beni diversi dai trasporti intracomunitari di beni (non tra due stati membri): IVA su corrispettivo proporzionale alla tratta nazionale (tratti esteri sono irrilevanti); caso dei traslochi; - 4) lavorazioni e perizie su beni mobili e attività accessorie ai trasporti quali quelli di carico e scarico, trasbordo merci: luogo di esecuzione; - 5) cessioni on line da soggetti stabiliti fuori UE a favore di committenti residenti (attrazione servizi on line dei soggetti extraUe a privati).
Impatto modifiche servizi di trasporto il committente è soggetto passivo Rapporti B to B domicilio committente nel territorio dello stato il IVA; aliquota: “non imponibilità” ex art. 9 (esportazioni, importazioni, transito) il committente non è soggetto passivo: Rapporti B to C per i trasporti beni in ambito intracomunitario: IVA se inizio è nel territorio dello stato (non imponibilità se ricorrono presupposti dell’art. 9); trasporti diversi da quelli intracomunitari: IVA in base alla distanza percorsa nel territorio aventi ad oggetto beni (possibile anche la non imponibilità ex art. 9). TRASPORTO PASSEGGERI: IVA in base a distanza percorsa nel territorio dello Stato a prescindere dalle qualità del committente. 69
Impatto modifiche sui servizi di trasporto Superamento dei criteri: 1 - della “proporzionalità” dei trasporti in genere (ex abrogato art. 7, lett. c) (salvo per i trasporti passeggeri e trasporti di beni diversi da quelli intracomunitari) 2 - della “non imponibilità” per trasporti beni a non residenti UE (abrogazione art. 40, c. 5, dl 331/1993 il quale imponeva IVA anche trasporto beni a favore di privati se inizio del trasporto avveniva nel territorio); con conseguente perdita plafond per servizi resi a domiciliati UE ed extraUE; autofattura dei servizi ricevuti territorialmente rilevanti (integrazione fattura emessa da prestatori UE); aliquote interne per servizi ricevuti territorialmente rilevanti (non imponibilità IVA se ricorrono casi dell’art. 9, IVA in altri).
Per trasporti aerei: 19/38% corrispettivo Trasporto beni, attività accessorie ai trasporti, carico e scarico merci, da soggetto passivo residente (“B”, anche non residente identificato) a favore di privato (“C”); caso dei traslochi Trasporti intracomunitari (tra due stati membri anche con tratte fuori UE) ed inizio nel territorio dello stato (caso dei traslochi) trasporti non intracomunitari (non tra due stati membri) Attività accessorie ai trasporti, carico, scarico, trasbordo 20% IVA sul corrispettivo della tratta nazionale (IVA di ogni paese con l’identificazione) 20% IVA sul corrispettivo di tutta la tratta (se l’inizio è in Fr si applica la TVA) per i trasporti marittimi: base imponibile IVA : 5% del corrispettivo (Circ. 11/1980) Per trasporti aerei: 19/38% corrispettivo (ris. 405778/ 1983, ris. 89/1997) IVA se svolte in Italia: 20% oppure art. 9, n. 5/6 Esclusione elenchi intra Esclusione elenchi intra No intra
Solo per esportazioni definitive ris. 411050/1979 Traslochi non intracomunitari a favore di privati per masserizie esportate Status dei beni: esportazione; applicazione non imponibilità ex art. 9, n. 2), per la tratta nazionale,senza maturazione plafond (trattasi di operazioni diverse da quelle di cui all’ art. 8, lettere a e b). Solo per esportazioni definitive ris. 411050/1979 Non imponibilità per operazioni interne a favore di diplomatici (art. 72) IVA 20% negli altri casi
Le “masserizie” in franchigia doganale Importazioni di beni sui trasferimenti residenza extraUE in UE: franchigia dazi doganali, a certe condizioni (art. 143, Direttiva); esclusione da IVA; Criticità: i traslochi dei beni in franchigia e senza IVA possono fruire della non imponibilità se il valore viene incluso nella bolletta doganale con tassazione pari a zero? Fondamento giuridico: esenzione da IVA per servizi connessi con l’importazione di beni il cui valore sia stato compreso nella base imponibile (art. 144, Dir., ratio: evitare doppia tassazione); Ris. 390095/1982: il trasporto non concorre a determinare il valore di beni in franchigia doganale (non può applicarsi l’ art. 9, n. 2). Criticità: si va a tassare una componente secondaria di un’operazione che non sconta IVA (questione aperta in UE). 73
Traslochi non intracomunitari a favore di privati per masserizie importate nel territorio dello Stato Non imponibilità art. 9, n. 2) su masserizie senza franchigia doganale, se il servizio di trasporto entra nel valore dei beni assoggettati alla dogana, limitatamente al corrispettivo della tratta nazionale indicato nella bolletta doganale; cfr. ris. 417101/1987: corrispettivo del tragitto effettuato in Italia sconta l’IVA a meno che non si provi che le spese di trasporto hanno concorso a determinare il valore dei beni importati (c.d. franco destino)”. Nessuna inclusione del corrispettivo del servizio nella b. i. denunciata alla Dogana IVA su masserizie in franchigia doganale, senza IVA alla importazione (v. reg. CE 918/83, Dir.va 2009/132/Ce del 19/10/2009, circolare Dogane 5/5/2004, n. 22): … beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale da un paese terzo nella comunità … cfr. ris. 390095/1982 afferma: il servizio di trasporto non concorre a determinare il valore dei beni in esenzione da diritti doganali e deve pertanto scontare l’IVA (non si applica art. 9, n. 2). In alternativa: Non imponibilità ex art. 72 per i diplomatici (apposita attestazione rilasciata dal Min. Affari esteri, ris. 273/2009) Quale aliquota? -IVA 20% ovvero anche - non imponibilità art. 72 per servizi a favore di diplomatici
Prestatore/committente Locazione anche finanziaria, noleggio e simili B2C non a breve termine (oltre i 30 /90 gg per i natanti) di mezzi di trasporto Prestatore/committente ed utilizzo Se il prestatore è stabilito in ITALIA utilizzo del servizio in territorio comunitario Se il prestatore è extraUE utilizzo servizio nel territorio dello stato Dal 1°/1/2013: (escluse unità da diporto) se il committente è domiciliato in Italia il committente è domiciliato in ExtraUE utilizzo servizio nel territorio dello stato. Dal 1°/1/2013 unità da diporto: in Italia messa disposizione e residenza prestatore utilizzo nell’UE Dal 1°/1/2013 unità da diporto: In extraUE messa disposizione e stabilimento prestatore utilizzo nel territorio dello stato Divergenza messa a disposizione/prestatore regole altri mezzi di trasporto vigenti 2013 75
Noleggio a lungo termine (oltre30 gg Noleggio a lungo termine (oltre30 gg.) mezzi di trasporto a privati dal 1° gennaio 2011 [IVA al ricorrere congiunto delle condizioni in a) o b)]. Regole ordinarie B to B, derogatorie B to C a) Prestatore domiciliato nel territorio dello stato ed utilizzo del servizio in ambito UE. b) Prestatore residente fuori dell’UE ma utilizzo del servizio nel territorio dello stato Per aliquota IVA: inapplicabile il trattamento di non imponibilità IVA dei natanti (art. 8-bis, e) agli utilizzi per fini privati.
Regole ordinarie B to B, derogatorie B to C Noleggio a lungo termine (oltre 90 gg. per natanti) mezzi di trasporto a privati [IVA al ricorrere congiunto delle condizioni in a) o b), anche dopo il 1° gennaio 2011 fino al 1° /1/2013]. Regole ordinarie B to B, derogatorie B to C a) Prestatore stabilito nel territorio dello stato ed utilizzo UE – base imponibile: canone ancorato all’utilizzo in base a criteri oggettivi: in mancanza % di lunghezza e propulsione” (circ. 49/2002) b) Prestatore stabilito fuori dell’UE ma utilizzo nel territorio dello stato (potrebbe farsi riferimento alle 12 miglia ai sensi del cod. nav.) Per aliquota IVA: non imponibilità IVA (art. 8-bis, e): occorre iscrizione nei registri navi/unità da diporto, annotazioni dell’attività commerciale sulla licenza di navigazione, messa a disposizione per attività d’impresa (CGE 22/12/2010)
Deroghe B2C (art. 7-septies): esclusione IVA C domiciliato in extraUE B2B regole ordinarie: esclusione Prestazioni di servizi immateriali (cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, marchi, ecc.) Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto Prestazioni pubblicitarie servizi prestati per via elettronica (fornitura on line di software, diversa da servizi ALBERGHIERi on line, semplice intermediazione) Consulenza, assistenza tecnica/legale ed elaborazione e fornitura dati; Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente una delle suddette attività o diritti Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative Telecomunicazione/teleradiodiffusione salvo utilizzo in Italia. Messa a disposizione del personale (diverso dal distacco, rimborso di oneri, operazione fuori campo IVA) 78
Momento di effettuazione (art. 6) Tipologia di prestazione Momento fiscalmente rilevante Generiche Pagamento Emissione anticipata fattura o autofattura Altre effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo ricevute da committente italiano soggetto passivo da parte di prestatori stabiliti in altro Stato comunitario si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla loro conclusione 79
Direttiva 8/2008: fatturazione e registrazione Acquisto servizi presso non residente; autofattura (o integrazione) all’effettuazione operazione ex art. 6: pagamento del servizio Vendita servizi; fattura all’effettuazione operazione ex art. 6: pagamento ricevuto per il servizio reso ovvero all’emissione anticipata fattura Autofattura (o integrazione fatture UE): art.21: data, n° d’ordine progressivo nel rispetto della cronologia, natura, qualità, quantità, base imponibile, aliquota, imposta, p.iva IVA cessionario/committente. UE extraue Registro vendite: registrazione entro 15 gg. dalla effettuazione delle operazioni con riferimento al mese di emissione; indicazione: emittente e prestatore, n° progressivo attribuito al documento da emittente (anche in casi di integrazione fattura UE; circ. 36/2010); Registro acquisti: prot. registrazione con indicazione n. progressivo attribuito daemittente; termini di registrazione art. 25. In alternativa: registri sezionali o unico con numerazion propria L’autofattura (n°) va indicata in elenchi intra con riferimento al mese di emissione. Fattura No IVA Art. 21, fbis): partita IVA UE Registro vendite: pur essendoci una fattura che è f.c. IVA, la registrazione segue le regole di 15gg. da effettuazione delle operazioni (con indicazione di emittente e prestatore) avendo un n°. progressivo sequenziale alle fatture emesse (salvo istituzione di registri separati)
Liquidazione IVA per l’acquisto di servizio da non residente: imponibile 5.000 IVA 20% Registro Acquisti (quadro VF dichiarazione): IVA a credito 100 Registro vendite (quadro VJ dichiarazione): IVA a debito 100 Liquidazione: zero Attenzione: se IVA a credito è indetraibile (come per gli enti non commerciali relativamente alla sfera non commerciale ovvero c’è pro rata) nasce debito d’imposta
Liquidazione IVA per l’acquisto di servizio da non residente: imponibile 5.000 IVA 20% Registro Acquisti (quadro VF dichiarazione): IVA a credito 100 Registro vendite (quadro VJ dichiarazione): IVA a debito 100 Liquidazione: zero Attenzione: se IVA a credito è indetraibile (come per gli enti non commerciali relativamente alla sfera non commerciale ovvero c’è pro rata) nasce debito d’imposta
Momento effettuazione Prestazioni di servizi generici rese Operazione Momento effettuazione Termine per … Prestazione resa a soggetto passivo stabilito in Paese membro UE Incasso del corrispettivo o emissione fattura se antecedente … fatturazione: al momento di effettuazione. … registrazione: entro 15 gg. dalla emissione e con riferimento alla data di emissione … indicazione in Intra 1 quater: relativo al mese/trimestre effettuazione Prestazione resa a soggetto passivo stabilito in Paese extra-UE No obbligo fattura
Momento effettuazione Prestazioni di servizi ricevute Operazione Momento effettuazione Termine per … Prestazione acquistata da soggetto passivo stabilito in Paese UE Pagamento del corrispettivo … autofatturazione o integrazione*: al momento della effettuazione. … registrazione: entro 15 gg. dalla emissione/integrazione, nel registro fatture emesse prima dell’esercizio del diritto a detrazione, nel registro fatture acquisti. … indicazione in Intra 2: relativo al mese/trimestre di effettuazione * L’integrazione è consentita solo se la fattura è stata ricevuta contestualmente o antecedentemente al pagamento.
Momento effettuazione Prestazioni di servizi ricevute Operazione Momento effettuazione Termine per … Prestazione acquistata da soggetto passivo stabili in Paese extra-UE Pagamento del corrispettivo … autofatturazione: al momento della effettuazione. … registrazione: entro 15 gg. dalla emissione, nel registro fatture emesse prima dell’esercizio del diritto a detrazione, nel registro fatture acquisti NO OBBLIGO INTRA
RIMBORSI IVA per i non residenti Provv. Dir. Ag. Entr. 1°/4/2010 Direttiva 8/2009: procedure; limiti detrazione del paese del residente (attività imponibile/esente) e del paese di assolvimento IVA; preclusione per chi ha anche stabile organizzazione (ed identificazione, cfr. faq 40 sito) ovvero effettua operazioni attive nel paese cui è chiesto il rimborso; Art. 38bis1 Residente (R) - IVA assolta in UE - istanza Art. 38bis2 Non residente UE IVA assolta in Italia istanza Art. 38ter ExtraUE IVA assolta in Italia istanza (reciprocità) Agenzia entrate (c.o.Pescara) A. F. Stato membro A. F. Stato extraUE A.F. stato UE Agenzia entrate (C.O Pescara) Agenzia entrate (C.O Pescara) Rimborso IVA ad R Rimborso IVA ad UE 86 Rimborso IVA
Elenchi intra: Nota Dogane (prot. 22778/2010) Modello INTRA 1 frontespizio cessioni e servizi resi Modello INTRA 1-bis cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo Modello INTRA 1-ter elenco riepilogativo rettifiche delle cessioni intracomunitarie di beni registrate nel periodo con riferimento a periodi precedenti; Modello INTRA 1-quater elenco riepilogativo servizi resi ad Ue registrati nel periodo (compreso ravvedimento omissioni, circ. 36/2010) Modello INTRA 1-quinquies (vanno compresi gli “errori”, circ. 36/2010). elenco riepilogativo rettifiche dei servizi resi ad UE registrati nel periodo con riferimento a periodi precedenti 87
Elenchi intra: Nota Dogane (prot. 22778/2010) Modello INTRA 2 frontespizio acquisti beni e servizi Modello INTRA 2-bis acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo Modello INTRA 2-ter elenco riepilogativo rettifiche degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel periodo con riferimento a periodi precedenti; Modello INTRA 2-quater elenco riepilogativo servizi ricevuti da UE registrati nel periodo (comprese ravvedimento omissioni, circ. 36/2010) Modello INTRA 2-quinquies (vanno compresi gli “errori”, circ. 36/2010). elenco riepilogativo rettifiche dei servizi acquistati presso UE registrati nel periodo con riferimento a periodi precedenti 88
Elenchi intra: Nota Dogane (prot. 22778/2010) cessioni ed acquisti di beni intracomunitari (non sono tali le cessioni di beni nei depositi IVA senza estrazione ed invio nello stato UE – art. 50bis dl 331/1993) trasferimento oneroso della proprietà bene, movimentazione merce intraUE, status operatore economico: non rileva luogo stabilimento operatori), operazioni assimilate (invio a se stessi di beni in altro stato UE per esigenze proprie dell’impresa); se accessorio (art. 12) ad un bene il servizio (es. lavorazione) va negli elenchi intra dei beni; Servizi resi a soggetti passivi UE; diversi da quelli di cui all’art. 7-quater e 7-quinquies, resi a soggetti passivi UE documentati da fattura e tassabili nel luogo del committente Servizi ricevuti da soggetti passivi UE : obblighi anche per enti con p. iva diversi da quelli di cui all’art. 7-quater e 7-quinquies, resi da soggetti passivi UE a soggetti passivi nazionali tassabili in Italia; Servizi in moneta estera (circ. 36/2010). Controvalore in basa al cambio delle valute della banca d’Italia del giorno di effettuazione dell’operazione 89
Elenchi intra: D.M. 22/2/2010(G.U. 5/3/2010). presentazione: telematica entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento o di superamento della “soglia”; individuazione periodo: si fa riferimento al momento di effettuazione della operazione ai sensi dell’art. 6 anche per gli acconti Beni o servizi inferiori a 50mila in ciascun dei 4 trimestri precedenti (no cumulo beni/servizi) Presentazione trimestrale; Acquisti inferiori < a 50mila di beni servizi intra nei 4 trimestri precedenti; inizio attività da meno di 3 trimestri, salvo sforamento presentazione mensile, vincolo x 4 trimestri consecutivi, Elenchi sia dei beni che dei servizi a partire dalla scadenza del mese di sforamento: mensilità anche per i mesi precedenti del trimestre di superamento Cessioni intra nel trimestre >50mila, anche con vendita servizi nel trimestre < 50mila Acquisti intra nel trimestre >50mila, anche con acquisto servizi nel trimestre < 50mila Servizi intra nel trimestre >50mila anche con Cessioni intra nel trimestre < 50mila Acquisti servizi intra nel trimestre >50mila anche con beni intra nel trimestre < 50mila Opzione per mensile, vincolo annuale Opzione per mensile Vincolo annuale
Elenchi intra:periodicità e soglia (circ. 14/2010) Verifica soglia Per ciascuna categoria cessioni, servizi resi, acquisti, servizi ricevuti Sforamento soglia nel mese: Obblighi mensili immediati per l’elenco; esempio soggetto trimestrale, sforamento a febbraio dei servizi resi ad UE, presentazione mensile entro il 25 marzo per INTRA1 di gennaio e febbraio (barrando casella del frontespizio “primo e secondo mese del trimestre”); in caso di superamento nel terzo mese, presentazione mensile del trimestre completo; circ. 36/2010 Durata obblighi mensili gli obblighi mensili durano per 4 trimestri consecutivi; si ritorna trimestrali se si è sotto la soglia per 4 trimestri consecutivi (circ. 36/2010) Opzione per presentazione mensile Non è prevista la periodicità annuale (circ. 36/2010: gennaio/febbraio mensili per scelta, marzo sotto la soglia, permane vincolo mensile per tutto l’anno) 91
Elenchi: il momento fiscalmente rilevante Beni (annotazioni cumulative in intra) Cessione, alla consegna o spedizione (o emissione anticipata fattura); acquisti: al momento registrazione; Si comprendono le lavorazioni se accessorie ai beni (art. 12). Servizi (annotazioni singole per fatture) resi: mese del pagamento committente (o mese dell’emissione anticipata fattura); ricevuti: mese del pagamento al fornitore (mese emissione autofattura o integrazione fattura UE, a prescindere dalla registrazione, che può avvenire entro 15 gg. dalla effettuazione). Regimi che consentono di registrare le fatture in deroga ai termini ordinari: Autotrasportatori. mese di emissione anche se la registrazione operazione può avvenire entro il trimestre successivo a quello dell’operazione (circ. 43/2010): Operazione attiva febbraio; fattura registrabile aprile-giugno; Elenco intra: febbraio (se mensile), 1° trimestre (se trimestrale). 92
Esclusione da elenchi intra: circ. 14/2010, 36/2010 OPERAZIONI Condizione per l’esclusione Servizi deroghe artt. 7-quater e 7-quinquies Servizi resi a soggetti passivi residenti da soggetti passivi UE non assoggettamento ad IVA (esenti/non imponibili/f.c.IVA); lato passivo: occorre avere riguardo alla normativa interna DPR 633/1972 [es. trasporti richiesti dal residente al non residente per beni da esportare: senza IVA (art. 9, n.2)] Servizi resi a soggetti passivi UE Esclusione da IVA (esenti/non imponibili) nello stato del committente UE; lato attivo: il prestatore residente accerta che nel paese del committente l’operazione è esente ovvero non imponibile (può richiedersi al committente il rilascio di una dichiarazione valevole tutto l’anno; in caso contrario per esclusione occorre avere la “certezza” del trattamento fiscale; circ. 43/2010) 93
Altre esclusioni elenchi intra OPERAZIONI Condizione per l’esclusione Assenza di operazioni intraUE (circ. 36/2010) Non vi sono operazioni intra rilevanti Servizi non IVA Esclusione da IVA per mancanza presupposti non territoriali (Ue cede diritti d’autore a residente, art. 3, n.2, dpr 633/1972; riaddebiti specifici di somme, art. 15, stesso dpr) Operazioni rientranti in regime speciali Agenzia di viaggi per vendita pacchetto turistico, servizi preventivamente acquistati, servizi in deroga (trasporti e visite culturali), servizi a privati; le intermediazioni sui servizi acquistati in nome e per conto del cliente soggetto passivo scontano regole ordinarie art. 7ter). 94
Altre esclusioni elenchi intra OPERAZIONI Condizione per l’esclusione Cessioni interne BENI Assenza presupposti IVA intra (es. invio campioni gratuiti, manca onerosità, operazione interna; ma il trasporto a non residente UE è servizio rilevante: circ. 43/2010) Cessioni intra beni (dl 331/1993) agricoltori ed enti sotto i 10.000,00 euro e senza opzione; invio UE beni per perfezionamento/riparazione ex art. 41, dl. 331/1993; Cessioni ad UE di beni in regime del margine Applicazione del regime del margine 95
Elenchi intra: le prime presentazioni Circolare 5/2010: non sanzionabilità errori compiuti per elenchi da gennaio a maggio 2010 (obblighi mensili) e 1° trimestre 2010 (obblighi trimestrali) a condizione di “sanatoria” entro il 20/7/2010 ( invio di modelli integrativi). Circolare 14/2010: gestione prima presentazione (20/25 febbraio) anteriore al pubblicazione del decreto (5/3/2010): proroga di gennaio al 5/5/2010 con sanatoria errori; numero e data fattura da indicare sono quelli indicati dal committente secondo la progressione della propria contabilità sia in caso di autofattura che di integrazione. Gennaio/2010, obbligo mensile anche per i servizi se le cessioni/acquisti beni intra nel 2009 in qualsiasi di uno dei trimestri sono risultati > alla soglia; se nel 2009 non si sono effettuate cessioni, per il 2010 valgono obblighi trimestrali, fino allo sforamento della soglia. Circolare 36/2010: esclusione per operazioni a cavallo 2009/2010 che abbiano assolto imposta nel 2009 perché tassate in tale anno in base all’art. 6.
Triangolazioni “nazionali” ed elenchi: circ. 43/2010 ITA1 CEDE MATERIE ad ITA2 E su suo incarico Consegna ad UE Vendita: OPERAZIONE INTERNA (art. 58) NO INTRA Ita 2 c.d. promotore acquista da ITA1 E VENDE BENE AD UE TRATTASI di CESSIONE intracomunitaria obbligo ELENCO INTRA SOGGETTO PASSIVO UE CESSIONARIO 97 97
Cessione di beni lavorati ed elenchi: circ. 36/2010 ITA1 CEDE MATERIE AD ita 2 OPERAZIONE INTERNA IVA NO INTRA Ita 2 VENDE BENE AD UE DOPO LAVORAZIONE TRATTASI di CESSIONE intracomunitaria (accessorietà della Lavorazione) ELENCO INTRA beni SOGGETTO PASSIVO UE CESSIONARIO 98 98
Le triangolazioni con lavorazione e gli elenchi : circ. 43/2010 ITA1 CEDE MATERIE a FR1; consegna ad ITA2 per lavorazione Cessione beni intra di ITA1: Obbligo elenco INTRA Ita 2 effettua la LAVORAZIONE (annotazione registri) E consegna A FR1 TRATTASI di lavorazione ELENCO INTRA lavorazioni SOGGETTO PASSIVO FR1; 1_ riceve le merci e la fattura della lavorazione senza IVA da ITA2; 2_Riceve la fattura n. i. da ITA1 99 99
Il mandato e gli elenchi intra: circ. 43/2010 ITA1 Mandatario con rappresentanza Ita 2 Mandante Elenco INTRA UE rende un servizio Ita 2 Mandante ITA1 Mandatario senza rappresentanza ELENCO INTRA UE rende un servizio 100 100
I rapporti consortili e gli elenchi intra ITA1 consorzio Mandatario senza rappresentanza Ita 2 consorziato Mandante Elenco INTRA NO Nessun documento IVA; Perdita plafond Fattura art. 9, n. 2); maturazione plafond ELENCO INTRA NO Ita 3 consorziato Mandante CH Acquirente servizi di trasporto da IT a USA Elenco INTRA NO Fattura art. 9, n. 2); maturazione plafond 101 101
Comunicazioni operazioni “black list”: circ. 53/2010 OBBLIGO (luglio 2010) per - tutti i soggetti passivi residenti, tra cui enti “misti” solo per attività comm.le., stabile organizzazione di non residente; non residenti con rappresentante fiscale/identificazione diretta (solo operazioni rilevanti in Italia ); stabile org.ne all’estero di soggetto residente (ris. 121/2010) Controparte operatore economico (o stabile org.ne/ rappresentante fiscale di operatore economico) avente sede, residenza, domicilio in paesi “b.l”: DM 4/5/1999, DM 21/11/2001 Es. acquisto merci da rappresentante fiscale FR di CH Operazioni da segnalare Importazioni Esportazioni Servizi con extraUE resi/ricevuti Cessioni/acquisti/servizi intra con UE/b.l. Esclusione: operazioni esenti dispensa 36-bis, altre operazioni irrilevanti (es. carburanti/beni ) Comunicazione telematica ad Agenzia entrate (mod. provv. 28/5/2010) Entro l’ultimo giorno del mese o trimestre di riferimento Dettagli, tra cui - Codice fiscale/p. Iva soggetto passivo,Codice fiscale operatore black list - Ammontare complessivo delle singole operazioni, distinto per aliquote ed IVA 102
Comunicazioni “black list”: circ. 53/2010 presentazione: telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento o di superamento della “soglia”; Per individuazione periodo: registrazione IVA operazione, ovvero se anteriore, annotazione scritture contabili/pagamento. Modello Operazioni con “b. l.”, in ciascuno dei 4 trimestri dello anno solare, inferiori a euro 50mila per ogni categoria (cessioni, servizi resi, acquisti beni , acquisti servizi) presentazione trimestrale modello Inizio attività da meno di 4 trimestri, con operazioni inferiori a 50mila euro presentazione mensile del modello a partire dalla scadenza del mese di sforamento: mensilità anche per i mesi decorsi del trimestre di sforamento; Mensilità per l’elenco di tutta categoria 1/7/2010: 1a applicazione per soglia verifica: 4 trimestri prima (Beni) 2 trimestri prima (servizi) qualsiasi categoria di operazioni con “b. l.”, in un trimestre maggiore di euro 50.000,00 (le categorie non si cumulano ai fini soglia) Servizi: comunicazioni delle registrazioni dall’1/9/2010 1a scadenza: 2/11/2010 (comunicazioni luglio e agosto) Opzione per mensile Vincolo annuale Circ. 54/2010: no sanzioni per trimestrali lug/ sett e mensili lug/nov se sanati entro il 31/1/2011
FINE