SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA e OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE

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SCUOLA SUPERIORE DELL’AVVOCATURA e OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE Tecniche di redazione degli atti giudiziari Roma, 27 ottobre 2012 “Difetti “ degli atti ed inefficienza del processo Avv. MariaGrazia Monegat Osservatorio Milano

L’analisi Atti redatti con modalità inadeguate sono causa di inefficienza del processo perché: rendono più difficile la comprensione della domanda e lo studio del fascicolo rendono più difficile l’elaborazione delle difese rendono inefficiente l’istruttoria e poco prevedibile l’esito del procedimento (così incentivando la proposizione di cause infondate)

I “difetti” di forma La carta deve essere bianca, senza righe, di formato A4. Il testo deve figurare solo su una faccia della pagina (“recto” e non “recto verso”) Le pagine della memoria e degli allegati devono essere assemblate mediante mezzi facilmente rimuovibili (non devono essere rilegate o riunite con mezzi fissi come colla, punti metallici ecc.); Il testo deve essere scritto in caratteri di tipo corrente (come, ad esempio, Times New Roman, Courier o Arial) delle dimensioni di almeno 12 pt nel testo e di almeno 10 pt per le note a piè di pagina, con un’interlinea di 1,5 e con margini in alto, in basso, a sinistra e a destra di almeno 2,5 cm; Le pagine della memoria devono essere numerate in alto, a destra, in maniera ininterrotta e in ordine crescente.

I “difetti” di modalità espositiva Commistione dell’esposizione di fatto e di diritto; esposizione “disordinata” Mancanza di inquadramento giuridico esplicito della domanda Contaminazioni valutative nella esposizione dei fatti Conclusioni contenenti contaminazioni esplicative Sovrabbondanti citazioni di giurisprudenza Insufficiente esposizione dei fatti costitutivi

La lunghezza degli atti “Prolissità è delitto” (Prof. Antonio Vallebona) Corte di Cassazione 4 luglio 2102, n. 11199 : La prolissità degli atti difensivi contrasta con la chiarezza e pregiudica la celerità del processo.

La produzione di allegati Solo i documenti menzionati nel testo della memoria necessari per provarne o illustrarne il contenuto Sempre accompagnata da un indice degli allegati che deve contenere per ciascun documento allegato: il numero dell’allegato; una breve descrizione dell’allegato con indicazione della sua natura (ad esempio: “lettera” con indicazione della data, dell’autore, del destinatario e del numero di pagine dell’allegato); l’indicazione della pagina della memoria o del numero del paragrafo in cui è menzionato il documento e che giustifica la produzione del medesimo. La numerazione degli allegati dovrebbe indicare la memoria alla quale è allegato il documento (ad esempio: allegato A.1, A.2, … per quanto riguarda gli allegati al ricorso; B.1, B.2, … per quanto riguarda il controricorso; C.1, C.2, … per quanto concerne la replica; D.1, D.2, … per quanto riguarda la controreplica).

In concreto Esempio di atto di citazione sintetico, ma “difettoso” atto citazione.doc Cosa manca? la suddivisione in paragrafi e sezioni una chiara esposizione dei fatti le ragioni di diritto Come rimediare: una proposta citazione si.doc

Difficile rimediare ai difetti Comparsa di costituzione e risposta del convenuto comparsa costituzione convenuto.doc Invece: Chi ben comincia….costituzione si.doc Perché tutto rischia di appesantire senza chiarire cost terzo no.doc Mentre tutto può essere più lineare cost terzo si.doc

Atti difettosi rallentano il processo Ed infatti alla prima udienza il giudice deve: chiarire la rilevanza ai fini del decidere del lifting facciale del gennaio 2001 esaminare l’eccezione di incompetenza per territorio in quanto eccezione formulata nell’atto e non riproposta nelle conclusioni chiedendo chiarimenti alle parti rilevare d’ufficio la nullità della domanda riconvenzionale sul danno all’immagine e assegnare termine perentorio per il deposito di memoria integrativa esaminare l’istanza di pronuncia di ordinanza di ingiunzione ex art. 186 bis e ss. c.p.c. formulata in udienza da Isabella Karina a mezzo del suo difensore

I tempi si allungano Il giudice finirà per assegnare i termini di cui all’art. 183, comma VI, su concorde richiesta delle parti All’udienza successiva, il giudice ammette tutti i capitoli di prova per testi ed interrogatorio formale ed estende la CTU anche agli interventi di lifting facciale

La fase istruttoria PROVE PER INTERROGATORIO FORMALE Su tutte le circostanze dedotte PROVE PER TESTI Su gran parte dei capitoli dedotti CONSULENZA TECNICA CTU esplorativa su tutti gli interventi eseguiti dalla Convenuta in favore dell’Attrice

Atti difensivi funzionali Accelerano i tempi del processo perché: Se alla prima udienza le parti chiedono i termini per le memorie di cui all’art. 183 VI comma c.p.c. sarà solo per le memorie n. 2 e n. 3 e la Convenuta deduce un solo capitolo per provare l’informazione della paziente sulle possibili complicanze dell’intervento nei tre mesi successivi al medesimo. La parte convenuta eccepisce la mancata sottoscrizione della clausola di cui all’art. 11B della polizza

La celerità è un valore Oppure, meglio ancora, alla prima udienza Le parti non chiedono i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ma chiedono che il giudice si pronunci immediatamente sulle istanze istruttorie già dedotte Il giudice, già alla stessa udienza (o in quella successiva), dispone solo l’ammissione della consulenza tecnica sui quesiti concordati dalle parti

Le conclusionali FATTO Isabella Karina, residente a Milano, il giorno 1.3.2002 si è sottoposta, presso la Clinica privata "Re Mida” S.r.l., con sede in Milano, ad un intervento chirurgico estetico di blefaroplastica all’occhio sinistro per rimuovere i difetti di simmetria con l’occhio destro, pagando l’importo di € 3.500,00, essendo tale intervento eseguito dal noto chirurgo Felice Taggiustoìo, dipendente della Clinica "Re Mida” S.r.l. La medesima, nei giorni immediatamente successivi all’intervento, ha subito forti dolori e abbondanti quanto anomale lacrimazioni che hanno interessato l’occhio operato. Per sopperire alle circostanze di cui al punto 3 ed alla perdurante asimmetria tra i due occhi, in data 1.5.2002, Sig.ra Isabella Karina si è sottoposta ad un nuovo intervento, questa volta ad entrambi gli occhi, posto in essere dal chirurgo estetico Camillo Ghepensimì, con l’esborso di € 12.000,00. Con il secondo intervento non è stato possibile rimuovere le conseguenze negative della prima operazione e, pertanto, Sig.ra Isabella Karina lamenta tuttora un forte disagio psicofisico per evidente asimmetria tra i due occhi. Già in precedenza la Sig.ra Karina si era sottoposta ad un intervento di lifting facciale il cui esito non era stato del tutto soddisfacente. La dott.ssa Ambrogina Fedele, perito incaricato dalla Sig.ra Isabella Karina, ha accertato la sussistenza di un danno biologico temporaneo di mesi due nonché di un danno biologico permanente quantificato nella misura del 4%.

I “difetti” DIRITTO Parte Attrice Confonde gli interventi eseguiti con l’intervento oggetto della domanda Contesta CTU con interpolazioni del testo Copia integralmente le note critiche alla CTU del CT di parte Parte convenuta Commette gli stessi errori dell’Attrice Riporta l’eccezione d’incompetenza per territorio Non distingue le difese svolte nei confronti delle altre parti Terzo chiamato Aderisce alle difese del convenuto e ripete per l’ennesima volta le condizioni contrattuali sulla decadenza e sulla franchigia

I rimedi I termini per le conclusionali non sono assegnati e si ha pronuncia della sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. Altrimenti: TUTTE LE PARTI REDIGONO Svolgimento del processo: in forma sintetica e solo sugli eventi processuali rilevanti. Fatto: distinguono fatti controversi e non controversi. Diritto: la parte in diritto è svolta in paragrafi separati per ogni questione giuridica. All’interno di ciascun paragrafo sono indicati in modo specifico a) le norme di legge rilevanti; b) i mezzi di prova e istruttori assunti durante lo svolgimento del processo e la loro specifica rilevanza rispetto alla singola questione giuridica. Ciascun paragrafo ha un titolo sintetico che consente d’individuare il principio di diritto che si intende sottoporre all’esame del giudice .COMPARSA CONCLUSIONALE.doc

Le conseguenze Atti difettosi e prolissi costringono ad una sentenza che contiene : Svolgimento del processo fiume Decisione sull’eccezione di incompetenza Decisione sulle eccezioni di nullità delle domande Esame di tutte le prove testimoniali assunte

Atti sintetici e funzionali Consentono al giudice 1) di pronunciare la sentenza in udienza ed omettere lo svolgimento del processo 2) Altrimenti: - Svolgimento del processo - Riepilogo dei fatti non controversi richiamando la numerazione già adottata da tutte le parti sub 1.1., 1.3., 1.5. - Decidere le questioni pregiudiziali e preliminari: Eccezione d’incompetenza Nullità di domande Prescrizione sulla domanda di risarcimento extracontrattuale Eccezione di decadenza proposta dalla compagnia assicurativa 3) Decidere i fatti controversi prendendo posizione sulle specifiche contestazioni mosse 4) Esaminare l’istruttoria espletata e in particolare valuta la CTU 5) Nel merito: il giudice esclude la colpa medica e ritiene solo violato il diritto all’autodeterminazione al trattamento sanitario; rigetta la domanda principale in via parziale sulla colpa medica accogliendola solo limitatamente al consenso informato 6) Liquida il danno in via equitativa 7) Accoglie la domanda riconvenzionale 8) Dichiara l’operatività della polizza ma, applica la franchigia ivi prevista 9) Liquida le spese di causa alla luce della soccombenza delle parti

In conclusione L’adozione di uno “schema logico costante” nella redazione degli atti difensivi può favorire lo studio della causa e la stesura della motivazione concentrati sui punti nodali della controversia.

Perché sì L’avvocatura non deve temere un ”appiattimento professionale” Gli “schemi” semplificano ma non impoveriscono Gli “schemi” sono funzionali al PCT

Insieme La Scuola Superiore dell’Avvocatura : una garanzia di scientificità e competenza Gli Osservatori: luogo dove attraverso il dialogo e la formazione comune avvocati e magistrati, compartecipi e corresponsabili della giurisdizione, si opera per realizzare il “fare” nonostante il “mare” di inefficienze, carenze e difficoltà