LA RESPONSABILITA’ degli Organi sociali DETERMINAZIONE DEL DANNO

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LA RESPONSABILITA’ degli Organi sociali DETERMINAZIONE DEL DANNO CONVEGNO ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E.C. - PORDENONE 20.7.2012 DOTT. ALBERTO POGGIOLI

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno RESPONSABILITA' ORGANI SOCIALI - DETERMINAZIONE DEL DANNO Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno NORME GENERALI in materia di danno risarcibile (art. 1223 CC) Contenuto dell’obbligazione risarcitoria DANNO EMERGENTE perdita subita LUCRO CESSANTE mancato guadagno

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno Condizioni per l’obbligazione risarcitoria: NESSO DI CAUSALITA’ tra la condotta e danno riscontrabile paragonando in via ipotetica la situazione conseguente al comportamento illecito rispetto alla situazione in assenza del comportamento illecito – Cass.11629/1999 …. IL DANNO IMMEDIATO E DIRETTO riconducibile al comportamento illecito – Cass.10488/1998…

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO A) DEFICIT FALLIMENTARE CASS. 2671/1977 – 1281/1977…. B) CRITERIO EQUITATIVO TRIB.MILANO 7/6/01 – TRIB. NAPOLI 24/3/03 – TRIB. ROMA 31/5/01… C) SCRUTINIO di ogni SINGOLA OPERAZIONE proseguita CASS. 2538/2005 – 10488/1998…. DIFFERENZIALE TRA PATRIMONI NETTI tra data del fallimento e momento causa di scioglimento TRIB.MILANO 7/2/2003….

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno DEFICIT FALLIMENTARE = DIFFERENZA TRA ATTIVO E PASSIVO ALLA DATA DEL FALLIMENTO Aspetti critici: Non tiene conto del NESSO DI CAUSALITA’ tra condotta e danno Metodo sommario / sbrigativo

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno Si ritiene applicabile: a) MANCATA o IRREGOLARE (in modo grave) TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI (per fatto imputabile agli organi sociali) e conseguente impossibilità di ricostruzione delle vicende societarie (Cass. 2538/2005 – 3032/2005…) b) DISSESTO causato da comportamenti COLPOSI degli Amm. (Cass. 17033/2008…) Utilizzo come riferimento per quantificazione «equitativa» (Cass. 2671/1977 – 1281/1977…)

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno B) CRITERIO EQUITATIVO = valutazione in via «equitativa» dei risultati economici negativi - dei singoli atti pregiudizievoli - oppure dell’intera gestione Aspetti critici: - Per le valutazioni dei singoli atti: rischio di non considerare che spesso le singole operazioni interagiscono con la gestione complessiva - Eccessiva discrezionalità ed interpretazione soggettiva nella quantificazione del danno

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno C) SCRUTINIO di ogni SINGOLA OPERAZIONE proseguita Calcolare il RISULTATO ECONOMICO «DIFFERENZALE» tra costi/ricavi della protratta gestione costi/ricavi in ipotesi liquidatoria Tenendo a riferimento art.2486 CC: «gestire ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del Patrimonio sociale»

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno DIFFERENZIALE TRA PATRIMONI NETTI (o Perdita incrementale) = Patrimonio Netto alla data del fallimento / messa in Liq. rispetto al Patrimonio Netto al momento della causa di scioglimento Aspetti critici: Possibile inclusione di costi che comunque sarebbero maturati anche senza la prosecuzione dell’attività Difficoltà di ricostruzione del Patrimonio Netto alla data di scioglimento, in mancanza di un Bilancio a quella data

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno Aspetti rilevanti per la determinazione del danno: 1) individuare la DATA della CAUSA DI SCIOGLIMENTO per a) perdita del capitale sociale b) riduzione del cap.soc. sotto il minimo a tal fine rileva il primo Bilancio con Cap.soc. azzerato/infer.min. e quindi devesi far riferimento a) ai Bilanci redatti dalla società b) se Bilanci irregolari o non veritieri: rettificare prima i Bilanci dalle irregolarità

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno PRINCIPALI IRREGOLARITA’ NEI BILANCI poste dell’ATTIVO a) crediti non realizzabili (omessa registrazione Perdita crediti / Svalutazione dei crediti) (anticipata fatturazione ai clienti rispetto alla consegna effettiva…) (omessa svalutazione per vendite contestate/non conformi) b) sopravalutazione delle Rimanenze di Materie/Prodotti … (valutazioni superiori ai costi di acquisto/produzione) (materie/prodotti obsoleti / fuori mercato) c) immobilizzazioni immateriali insussistenti (spese pluriennali capitalizzate ed insussistenti) d) immobilizzazioni finanziarie non svalutate (perdite durature non rilevate su partecipazioni)

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno poste del PASSIVO a) omessa appostazione Debiti (omessa registrazione fatture fornitori) (omessa contabilizzazione Debiti per imposte) (omessa contabilizzazione sanzioni / interessi / penalità maturate sui Debiti) (omessa contabilizzazione spettanze maturate verso dipendenti) (pagamenti di Debiti contabilizzati ma non realmente effettuati) b) omessa appostazione Fondi Rischi (per cause passive in corso) (per contenzioso tributario in essere)

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno 2) RETTIFICARE i valori dell’ATTIVO e del PASSIVO per a) correggere le poste di Bilancio IRREGOLARI b) neutralizzare le variazioni LIQUIDATORIE dei valori (Cass.17033/2008…) ricostruendo le due (omogenee ) SITUAZIONI PATRIMONIALI RETTIFICATE «INIZIALE» : all’ epoca della causa di scioglimento «FINALE»: alla data della messa in Liq. / fallimento

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno SITUAZ. PATRIMON. «INIZIALE» (per gli Amministratori) Devesi far riferimento alla data in cui sarebbe stato ragionevolmente attuabile l ‘immediata interruzione della gestione dopo la conoscenza/ conoscibilità della causa di scioglimento È quindi una data successiva a quella del Bilancio riportante la riduzione / azzeramento Cap.Soc. esempio: 31.12.2010 Bilancio capitale azzerato 30.6.2011 assemblea soci senza ricapitalizzazione se per interropere la gestione è necessario circa 1 mese = 31.7.2011 è la data della Situazione Patrimoniale iniziale

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno SITUAZ. PATRIMON. «INIZIALE» (per i Sindaci) Devesi far riferimento alla data in cui si sarebbero prodotti gli effetti dell’intervento del Collegio Sindacale dopo l’ inerzia degli Amministratori dopo l’iter procedurale dell’intervento del Tribunale È quindi una data successiva a quella degli Amminsitratori esempio: 31.7.2011 è la data della Sit. Patrimon. iniziale per gli Amministratori + 3/ 4 mesi circa per ricorso al Tribunale da parte Collegio e relativo provvedim. + 1 mese circa per attuare il provvedimento del Tribunale = 31.12.2011

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno. PRINCIPALI RETTIFICHE LIQUIDATORIE (venendo meno la continuità aziendale) Azzeramento IMMOBILIZZ.IMMATERIALI (avviamento, costi pluriennali capitalizzati..) Azzeramento RISCONTI Rettifica a valori di realizzo delle RIMANENZE, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI …. …

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno Esempio Bilancio (INIZIALE) «rettificato» all’epoca della causa scioglimento del 31.12.2009: ( valori (post rettif. (post ulter. Rettif. da Bilancio) irregolarità) liquidatorie) ATTIVITÀ 10.000.000 9.000.000 7.000.000 -irregolarita: crediti irrec. - 1.000.000 -rettif.liquid.: sval.Rimanenze -2.000.000 PASSIVITÀ -9.500.000 -10.000.000 -10.500.000 -irregolarità: debiti omessi 500.000 -rettif.liquid.: penalità clienti 500.000 ---------------- ---------------- --------------- PATRIMONIO NETTO da Bilancio + 500.000 -1.000.000 «rettificato» -3.500.000

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno Bilancio (FINALE) «rettificato» alla data del fallimento del 30.6.2012: ( valori (post rettif. (post ulter. Rettif. da Bilancio) irregolarità) liquidatorie) ATTIVITÀ 9.000.000 8.000.000 7.000.000 -irregolarita: crediti irrec. - 1.000.000 -rettif.liquid.: sval.Rimanenze -2.000.000 PASSIVITÀ -12.000.000 -12.500.000 -13.000.000 -irregolarità: debiti omessi 500.000 -rettif.liquid.: penalità clienti 500.000 ---------------- ---------------- --------------- PATRIMONIO NETTO da Bilancio -3.000.000 -4.500.000 «rettificato» -6.000.000

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno 3) Confrontare il PATRIMONIO NETTO «rettificato» all’epoca della causa di scioglimento con il PATRIMONIO NETTO «rettificato» alla data del fallimento e determinare l’aggravamento o Perdita incrementale intervenuta nel periodo di protratta gestione Esempio: Patrimonio Netto alla data scioglimento 31.12.2009 €. – 3.500.000 (Deficit Patr.) Patrimonio Netto alla data di fallimento 30.6.2012 €. – 6.000.000 (Deficit Patr.) = aggravamento situazione patrimoniale di €. 2.500.000 (o perdita effettiva della protratta gestione)

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno 4) QUANTIFICARE il danno e l’ IMPUTABILITÀ agli organi sociali Considerando: L’ «aggravamento» o Perdita complessiva del periodo (considerato che è proseguita l’attività d’impresa senza porre immediatamente in atto le azioni di salvaguardia dell’azienda - art. 2486 CC) Escludendo le perdite e minusvalenze che comunque sarebbero maturate indipendentemente dalle tempestive idonee azioni degli organi sociali In presenza di diversi amministratori succedutisi nel periodo, suddividere la Perdita complessiva per i diversi periodi

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno Principali PERDITE INCOLPEVOLI nel periodo di protratta attività da escludere dall’imputabilità agli organi sociali : Perdite del periodo necessarie per completare ordini in corso con i clienti (nel limite dell’importo delle penali) esempio: perdita complessiva 31.12.2009/30.6.2012 €. 2.500.000 : 30 mesi = perdita mensile 83.333 per completare ordini dei clienti necessitavano n. 6 mesi circa X 83.333 = perdita periodo 500.000 se penali massimo 300.000, risulta perdita incolpevole 300.000

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno Perdite relative alla protratta attività di vendita (delle Rimanenze) (nel limite della inevitabile perdita di valore nel caso di «vendita in blocco» liquidatoria) esempio: perdita per protratta attività di vendita = Ricavi vendite 1.000.000 – riduzione valore Rimanenze nel periodo 1.500.000 = 500.000 perdita conseguente alle protratte vendite + 400.000 di ulteriori costi specifici per le vendite (provvigioni, trasporti …) = 900.000 Considerato che comunque la Rimanenze si sarebbero svalutate in caso di vendita «in blocco» di 700.000 =Risulta comunque incolpevole la perdita di 700.000 conseguente alla protratta attività di commercializzazione

Responsabilità organi sociali- Determinazione del danno c) Perdite EXTRA GESTIONE protratta quali: Perdite di crediti risalenti anni precedenti Sopravvenienze insussistenze passive esempio: maggiori imposte/tasse rif.anni precedenti Variazioni incolpevoli delle Immobilizzazioni esempio: furti, danneggiamenti Costi per recuperare Attività o definire Passività risalenti ante periodo protratta gest. esempio: spese rec. crediti maturati in anni precedenti