Parlamento della Repubblica Italiana

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Transcript della presentazione:

Parlamento della Repubblica Italiana

COS’è IL PARLAMENTO? Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'Organo costituzionale titolare della funzione legislativa. Il Parlamento ha una struttura bicamerale perfetta, poiché composto da due Camere aventi funzioni identiche: la Camera dei deputati(Montecitorio) ed il Senato della Repubblica(Palazzo Madama).

Da chi è formato e chi elegge i suoi membri? La camera dei deputati è formata da 630 membri e il senato da 315 Senatori cui vanno aggiunti i Senatori di diritto (Presidenti emeriti della Repubblica) ed i Senatori a vita. Secondo il disposto dell'art. 59 della Costituzione essi sono cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, e sono nominati dal presidente della Repubblica. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

Il Parlamento in seduta comune si riunisce per l'elezione del presidente della Repubblica, per la quale ai parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle Regioni; per l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale di nomina parlamentare, con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea ;l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, anche qui con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea; infine, per la messa in stato di accusa dello stesso presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione .In tutte le altre ipotesi, le camere si riuniscono separatamente.

Lo status parlamentare Lo status parlamentare indica una serie di poteri, diritti e doveri che spettano a ciascun membro delle Camere La Costituzione descrive lo status parlamentare negli artt. 66, 67, 68 e 69.

L'art. 67 dispone che «ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»,significa che una volta che viene eletto,ogni membro del parlamento essi devono restare in carica per tutta la legislatura,senza che nessuno possa revocare il loro incarico,anche se dovessero comportarsi in modo diverso rispetto le promesse fatte durante la propaganda elettorale. Nell'art. 68 trovano espressione, invece, gli istituti dell'insindacabilità e dell'inviolabilità, laddove si prescrive, rispettivamente, che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

L'inviolabilità, invece, rappresenta il residuo derivante dalla riforma operata con legge costituzionale n. 3 del 1993, che ha cancellato il precedente istituto dell'autorizzazione a procedere nel caso di condanna con sentenza definitiva. Infine, a norma dell'art. 69, «i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge»: Oltre all'indennità sono riconosciuti al Parlamentare numerosi benefici quali la libera circolazione sulle reti ferroviarie, stradali, marittime, eccetera.

Il parlamento italiano è basto sul bicameralismo perfetto Il sistema parlamentare italiano si caratterizza per il bicameralismo perfetto: nessuna camera può vantare una competenza che non sia anche dell'altra camera. Invece sotto l'aspetto dell'elettorato attivo e passivo vi sono sostanziali differenze tra le due: la camera dei deputati comprende 630 deputati eletti da tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni. I senatori sono 315, sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 40 anni.

Inoltre le camere godono di particolari poteri che sono : Autonomia regolamentare: Ogni camera redigendo un proprio regolamento si amministra e si sviluppa il proprio lavoro secondo la volontà dei parlamentari e del presidente della camera. Autonomia finanziaria: Le camere decidono autonomamente l'ammontare delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. Autonomia amministrativa: Ogni camera provvede all'organizzazione dei propri uffici amministrativi e all'assunzione dei propri dipendenti (funzionari, commessi).

Immunità della sede: Decisione su chi può essere ammesso all'interno degli edifici in cui si svolgono le sedute. Naturalmente il presidente della Camera, avendo un potere elevato, può svolgere questo compito. Giustizia domestica :Le controversie relative allo stato giuridico ed economico dei dipendenti sono sottratte al giudice comune e sono riservati agli organi interni al parlamento.

Come sono organizzate le camere? Ogni camera è comandata da un presidente. Alcune funzioni sono svolte da alcuni di essi riuniti in commissioni. Esistono le commissioni permanenti che svolgono importanti funzioni nel procedimento di formazione delle leggi,commissioni bicamerali che controllano l’operato del Governo su alcuni settori,commissioni d’inchiesta che vengono costituite quando si vuole fare luce su fatti importanti. All’interno di ciascuna camera ci sono i gruppi parlamentari. Ogni parlamentare deve essere costituito da un numero minimo di membri:10 per il Senato e 20 per la Camera.

Quali funzioni ha il parlamento? Alle due Camere spettano la funzione legislativa, di revisione costituzionale, di indirizzo, di controllo e di informazione nonché altre funzioni normalmente esercitate da altri poteri: ovvero la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa.

Funzione legislativa L'iter legislativo, ossia il procedimento che porta alla formazione di una legge, è così schematizzabile: iniziativa → discussione→ approvazione → promulgazione → pubblicazione. L'iniziativa spetta al governo, ai singoli parlamentari (che devono presentare la proposta di legge alla loro camera d'appartenenza), ai cittadini (che devono presentare una proposta formulata in articoli e accompagnata dalle firme di 50.000 elettori), ai singoli Consigli regionali e al CNEL.

L'iniziativa, una volta pervenuta ad una delle due Camere, deve essere assegnata ad una commissione competente per materia perché svolga una preliminare attività istruttoria (avvalendosi anche dei pareri formulati da altre commissioni, e in particolare dalle così dette commissioni filtro).

A questo punto, il procedimento può seguire due strade diverse A questo punto, il procedimento può seguire due strade diverse. Nel procedimento normale la commissione competente si riunisce in sede referente e, formulata una relazione , trasmette la competenza alla formulazione e all'approvazione del testo all'assemblea. Il tutto deve avvenire in non più di 4 mesi alla Camera e di 2 mesi al Senato. Una volta approdato in una Camera, avviene la discussione generale, a cui segue l'esame articolo per articolo, le dichiarazioni di voto ed in ultimo la votazione generale, che normalmente avviene e in modo palese materie che implicano scelte .Se il progetto ottiene la votazione positiva di una Camera, passa dall’altra parte del parlamento che la deve votare senza ulteriori modifiche. In caso di modifiche, il testo ritorna all'altra Camera che lo deve riapprovare. Se il testo ripete questo procedimento più volte si parla di "navette" o palleggiamento.

Questa procedura è obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi .In tutte le altre ipotesi, si potrà avere una procedura legislativa decentrata: la commissione permanente potrà riunirsi in sede redigente (sarà di competenza dell'assemblea, cioè, la sola approvazione finale) oppure deliberante o legislativa parlamentare si svolge in seno alla commissione).Procedure particolari sono previste per la conversione di decreti legge, la legge annuale comunitaria, la legge di bilancio annuale preventivo (e relativa finanziaria), la legge annuale di semplificazione e altre leggi di cui si decide l'urgenza. Approvato lo stesso testo in entrambi i rami del Parlamento, questo verrà trasmesso al presidente della Repubblica, perché entro un mese provveda alla promulgazione, salva la possibilità di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione (ipotesi nella quale la promulgazione è atto dovuto). Una volta promulgata, la legge sarà quindi pubblicata - a cura del ministro della Giustizia - sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo il periodo di vacatio legis (15 giorni, a meno che non sia altrimenti stabilito).

La rigidità della nostra costituzione è garantita dalla predisposizione di organi e misure di controllo attraverso i quali si apportano le modifiche che il tempo o i cambiamenti socio-politici rendono indispensabili. In questo consiste la funzione di revisione costituzionale. Questo processo (secondo l'art. 138 della costituzione italiana) si articola in 2 possibili fasi: la prima in cui le camere procedono ad una votazione parlamentare attraverso una doppia delibera; se in entrambe le camere la votazione positiva è superiore ai 2/3 la revisione è passata e viene direttamente mandata al presidente della repubblica per la promulgazione, in caso si raggiungesse una maggioranza assoluta ma non superiore ai 2/3 si prevede che alcuni soggetti, 1/5 dei componenti di ciascuna camera, 5 consigli regionali, e 500 000 elettori, possono richiedere di sottoporre a votazione elettorale il testo votato in parlamento. Tale referendum definito costituzionale può essere esercitato nei 3 mesi successivi alla pubblicazione nella gazzetta ufficiale ai fini notiziari del testo della deliberazione legislativa.

Il primo referendum di questo tipo si è tenuto il 7 ottobre 2001, e ha registrato la conferma - da parte del corpo elettorale - della legge costituzionale n. 3 del 2001. Inoltre doppia delibera da parte delle camere avviene attraverso un esame incrociato, cioè una volta approvata in prima lettura da una camera, la legge viene trasmessa all'altra senza la seconda deliberazione della prima; in seconda lettura difatti si procede con solo una votazione finale senza la possibilità di introdurre emendamenti. L'art. 139 della costituzione stabilisce l'unico vero limite espresso nell'esercizio del potere di revisione costituzionale e consiste nella forma repubblicana dello Stato. Sussistono inoltre altri limiti considerati impliciti cioè non vengono modificati gli articoli che contengono i princìpi supremi dello stato nonché i valori su cui si fonda la costituzione italiana (sovranità popolare, unità ed indivisibilità dello stato...)

Funzione di controllo e indirizzo Il parlamento, oltre alla funzione legislativa, esercita anche funzioni di controllo sul governo e funzioni di indirizzo politico. La funzione di controllo si esplica in interpellanze ed interrogazioni. Le interrogazioni consistono in una domanda scritta dove si chiede al governo se un determinato fatto sia vero, se ne è a conoscenza e se saranno presi provvedimenti, la risposta può essere data dal ministro (relativo a quell'argomento), dal presidente del consiglio o da un sottosegretario per scritto o oralmente durante l'assemblea. Infine, nelle interpellanze il fatto è dato per noto, si chiedono i motivi della condotta del governo e gli intendimenti futuri, il tutto avviene oralmente.

La funzione di indirizzo politico, invece, si concreta nel rapporto fiduciario che deve sussistere tra Parlamento e Governo, oggettivizzato nella mozione di fiducia, nella questione di fiducia e nella mozione di sfiducia (che può essere rivolta all'intero governo oppure anche a un singolo ministro). Altri strumenti di indirizzo politico sono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno di istruzione al governo. Una profonda integrazione tra funzione legislativa, funzione di controllo e funzione di indirizzo si registra, infine, negli atti che vengono svolti nella così detta sessione di bilancio, e che vanno dall'approvazione DPEF del documento di programmazione economica e finanziaria all'approvazione della legge finanziaria e dei bilanci.

Funzione di inchiesta A norma dell'art. 82 della Costituzione, «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione parlamentare d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». Il Parlamento, ossia, per adempiere alla sua funzione di organo attraverso il quale si esercita in forma ordinaria la sovranità popolare, può adottare penetranti strumenti conoscitivi e coercitivi (gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria) per sottoporre all'esame proprio - e di conseguenza del popolo sovrano - fatti e argomenti su cui sia particolarmente viva l'attenzione sociale.

Funzione di revisione costituzionale La rigidità della costituzione è garantita da determinati organi e misure di controllo i quali attraverso "iter precisi" apportano le modifiche che il passare del tempo o i vari cambiamenti socio-politici rendono necessari. L'organo competente alla revisione costituzionale è proprio il Parlamento che attraverso una doppia delibera da parte di ciascuna camera entro tre mesi può approvare tale modifica. La delibera si effettua con un esame incrociato della legge, cioè viene prima approvata dalla prima camera e poi passa all'altra senza la seconda delibera dalle prima. Successivamente a distanza non minore di tre mesi deve essere deliberata la seconda votazione della prima casa e anche dell'altra.

Questo particolare iter viene naturalmente bloccato se nel passare le deliberazioni non ottengono almeno una maggioranza assoluta. Nel caso alla fine di questo procedimento si fosse raggiunta una maggioranza superiore ai 2/3 la legge passa al presidente della Repubblica, che ha la facoltà di promulgarla. Nel caso raggiungesse una maggioranza assoluta ma inferiore ai 2/3 l'atto può essere impugnato da 1/5 dei componenti di ciascuna camera, oppure da 5 consigli regionali, 500.000 elettori e può essere richiesto un referendum costituzionale. Questo deve svolgersi in una domenica tra 50 e 60gg dopo. La differenza da quello abrogativo è principalmente l'atto di cui si tratta, che al posto di essere una legge già in vigore in questo caso è una legge costituzionale o di revisione; altra differenza è che nel suo iter di passaggio non ci sarà un controllo esercitato dalla corte costituzionale; un'altra differenza inoltre è che non c'è un quorum prestabilito quindi anche le forze politiche di minoranza potrebbero raggiungere più consensi.