RIFLESSI DELL’ ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEGLI STRANIERI SULL’ ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
RESIDENZA CASI PREVISTI DALLA LEGGE 5.2.92, N. 91 residenza : articolo 13,c. 1° lett. c), d), e) (riacquisto cittadinanza italiana) residenza legale : articolo 4,c. 1° lett. c) e c. 2 ( beneficio di legge ) articolo 5 ( matrimonio) articolo 9 ( naturalizzazione ) articolo 21 ( affiliazione )
NOZIONE A) RESIDENZA : nozione generale soggetta alla disciplina dell’ art. 43 c.c. Definizione: la residenza di una persona è data dalla sua abituale dimora in un determinato luogo e cioè dall’ elemento soggettivo dell’ intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalla consuetudini della vita e dallo svolgimento di normali relazioni sociali. Prova: Rileva il connotato del soggiorno di fatto, dato dalla effettività e dalla consuetudine della dimora, per cui né l’ iscrizione anagrafica, la quale ha carattere meramente dichiarativo, né qualsiasi altra certificazione possono da sole ritenersi idonee ad attestare la residenza, la quale può sussistere anche in assenza di una specifica certificazione, purchè sia in qualche modo comprovabile.
B) RESIDENZA LEGALE: non è un’ istituto giuridico ulteriore rispetto a quelli della residenza,della dimora e del domicilio definiti dal codice civile ( C.d.S. parere 30.11.92,n. 2482) Definizione: è la condizione di chi non solo risiede in un determinato luogo , ma vi risiede legalmente, cioè nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legge in materia di ingresso e soggiorno nonché di iscrizione anagrafica. Prova: solo con l’ iscrizione anagrafica
CARATTERISTICA CONTINUITA’ = RESIDENZA ININTERROTTA articolo 4, c. 1° lett. c) e c. 2, legge 1992 così come integrato dall’ articolo 3, c. 3, d.P.R. n. 572/ 93 (residenza legale senza interruzioni ) articoli 5 e 9 legge 1992 ( residenza legale ) articolo 13 legge 1992 ( residenza )
INTERRUZIONE ( NOTEVOLE ) ( Cass. Civ. 21.10.55, n. 3405 ; C.d.S. parere 30.11.92, n.2482 ) ( Circolari M. I. n. K 31.9 del 27.5.91 e n. K 60.1 datata 11.11.92 ) La nozione di notevole interruzione ha ovviamente sempre lo stesso rilievo sia nella residenza che nella residenza legale proprio perché quest’ ultima costituisce solo una specificazione dell’ istituto generale della residenza. Elementi: allontanamento per un lungo periodo fissazione della propria dimora altrove periodo di dimora all’ estero
Accertamento Interruzione residenza legale con cancellazione dall’anagrafe Interruzione residenza resta un problema perché non è legata all’ iscrizione anagrafica. Appare opportuno precisare il concetto di interruzione notevole perché si rischia di aprire il varco ad arbitri, controversie ed incertezze. Non si vede con quali strumenti l’ autorità amministrativa possa accertare, in una situazione di almeno apparente costanza della residenza, se vi sia stata interruzione e con quali criteri possa giudicare se essa sia stata notevole nel senso qui considerato. Tanto più che l’ accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa, tra i quali la residenza, nei casi disciplinati dall’ articolo 13, lett. c) e d) della legge 1992 è rimessa al Sindaco (!).
RIACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA IPOTESI LEGGE 5.2.92, n. 91 ARTICOLO 13, C. 1°: Riacquisto automatico lett. d) ( 1 anno di residenza in Italia e mancata rinuncia al riacquisto) Riacquisto immediato lett. c) ( dichiarazione volontà e residenza in Italia entro 1 anno) lett. e) ( dichiarazione volontà e 2 anni di residenza in Italia )
RESIDENZA : articolo 43 c.c. ( Circolari M.I. K. 60.1 del 28.9.93 e K 73 del 30.5.02 ) Termine iniziale : rilascio permesso soggiorno ex articolo 11, c.1° lett.c) del d.P.R. n. 334/2004 termine per la rinuncia è di decadenza ex articoli 2964 e 2966 c.c. ( Cass. Civ. 19.9.2000, n. 12411) ) Ininterrotta : ( C.d.S. parere 30.11.92, n. 2482 e Circolare M.I. K 31.9 del 27.5.91)
PROBLEMI ACCERTAMENTO RESIDENZA: termine iniziale e durata Attestazione riacquisto automatico (art. 13, c.1° lett.d) Il Sindaco come può emettere l’ attestazione di riacquisto in mancanza di iscrizione anagrafica??? Accertamento riacquisto immediato (art. 13, c 1° lett.c ed e) Il Sindaco (lett. c) e il Ministero dell’ Interno (lett. e) possono accertare il termine iniziale con il permesso di soggiorno.
Decreto di inibizione ( art. 13, c. 3, e art 11 d.P.R. n.572/93) Procedura : entro 30 giorni dall’ iscrizione in anagrafe (!) dell’ ex connazionale il Sindaco deve darne notizia al Prefetto ed al Questore competenti per territorio per le incombenze connesse allo eventuale esercizio del potere inibitorio da parte del Ministero dell’ Interno. Il decreto rischia di essere emanato quando il Sindaco ha già accertato, trascritto ed annotato il riacquisto cittadinanza italiana (!!!!)
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI MINORI STRANIERI E ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA MINORE IMMIGRATO IN ITALIA (ARTT. 4, c. 1, lett. C) E 9,c.1,lett. a), LEGGE 5.2.92, n. 91 ) PRINCIPIO segue la condizione giuridica dei genitori IPOTESI 1) con genitori legalmente residenti il minore, inserito su passaporto e titolo di soggiorno, viene iscritto in anagrafe;
Acquisto cittadinanza italiana 2) con genitori legalmente residenti il minore, pur riportato su titoli di ingresso e soggiorno, non viene iscritto in anagrafe Acquisto cittadinanza italiana ( C.d.S., s.u., parere 6.11.96, n. 940 e Circolare M.I. K69. 89 del 18.2.97 ) In tal caso la sua presenza in Italia potrà essere valutata ai fini dell’ acquisto della cittadinanza italiana solo in presenza delle seguenti condizioni e a decorrere dalla data di iscrizione anagrafica dei genitori: La posizione dei genitori sia regolare anche dal punto di vista anagrafico; Sia escluso che la mancata iscrizione del minore rifletta una situazione di irregolarità dal punto di vista del permesso di soggiorno ( es. il genitore abbia un titolo di ingresso e soggiorno strettamente individuale).
3) senza genitori, senza passaporto ma provvisto di un permesso di soggiorno rilasciato ex art. 28 del d.P.R. n. 334/04 ( permesso di soggiorno per stranieri per i quali sono vietati l’ espulsione o il respingimento) ( Nota M.I. n. 15100/4208 del 9.10.2003) In tal caso anche il solo titolo di soggiorno costituisce condizione necessaria e sufficiente per ottenere l’ iscrizione anagrafica e da esso l’ufficiale d’ anagrafe dovrà desumere i dati identificativi dell’ interessato .
MINORE NATO IN ITALIA ( ART. 4, C. 2, LEGGE 5.2.92, n. 91 ) PRINCIPIO il minore segue la condizione giuridica dei genitori IPOTESI 1) con genitori legalmente residenti il minore viene inserito su titolo di soggiorno ed iscritto in anagrafe ex articolo 7, c. 1, lett. a), del Regolamento anagrafico
Circolari M.I. n. 32 del 12.7.2004 e ISTAT n. 47 del 26.11.2002 2) con genitori legalmente residenti il minore non viene inserito su titolo di soggiorno C. d. S., parere n.5453 del 4.2. 2004 Circolari M.I. n. 32 del 12.7.2004 e ISTAT n. 47 del 26.11.2002 deve essere iscritto nel permesso di soggiorno dei genitori ex art. 31 del d. leg.vo n. 286/98 deve essere iscritto in anagrafe direttamente alla nascita ex art. 7, c. 1, lett. a), del Regolamento anagrafico;
Acquisto cittadinanza italiana Iscrizione anagrafica avrà rilevanza ai fini dell’ acquisto della cittadinanza Italiana se sussistono tre condizioni: (C.d.S. 6.11.96 n. 940 ) • la nascita del minore, avvenuta in Italia, deve essere stata regolarmente e tempestivamente denunciata all’ufficiale dello stato civile, così da consentire la sua iscrizione anagrafica a prescindere dall’ inserimento sul permesso di soggiorno dei genitori; • i genitori, al momento della nascita, dovevano essere legalmente residenti con valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica; • tale condizione dei genitori deve essere rimasta invariata per tutto il periodo considerato, quanto meno fino a che il figlio non abbia acquistato un autonomo titolo di soggiorno.
3. con genitori muniti di titoli di ingresso e soggiorno ma non iscritti in anagrafe Il minore nato in Italia da stranieri muniti di titolo di soggiorno ma non residenti potrà ottenere l’ iscrizione nella popolazione residente in base all’ articolo 14 del Regolamento anagrafico solo insieme ai suoi genitori, se essi la chiederanno. Pertanto una volta registrata la nascita, l’ iscrizione anagrafica del minore potrà essere effettuata solo dopo che i genitori, sul cui permesso di soggiorno egli verrà inserito , chiederanno al comune la residenza. L’ ufficiale d’ anagrafe, quindi, una volta ricevute le comunicazioni concernenti la nascita del bambino e verificato che i genitori non risultano iscritti nella popolazione residente, non potrà effettuare automaticamente l’iscrizione anagrafica ma dovrà attendere che gli interessati, muniti dei documenti prescritti, la chiedano.
Acquisto cittadinanza italiana Data iscrizione anagrafica segna il termine iniziale della residenza legale ove questa sia richiesta ai fini dello acquisto della nazionalità italiana.