La gestione dei beni strumentali Classe IVb ITC “Moretti” Roseto degli Abruzzi
Indice: Le modalità di acquisizione dei beni strumentali Beni strumentali e bilancio Ammortamento dei beni strumentali
CHE COSA SONO LE IMMOBILIZZAZIONI? Definizione da ricordare I BENI STRUMENTALI sono innanzi tutto delle IMMOBILIZZAZIONI ed allora per prima cosa dobbiamo chiederci: CHE COSA SONO LE IMMOBILIZZAZIONI? Immobilizzazioni sono elementi del patrimonio di funzionamento destinati ad essere utilizzati durevolmente nell’attività dell’impresa oppure corrispondenti a partecipazioni e a crediti di natura finanziaria a medio/lungo termine accordati dall’impresa a terzi. Definizione da ricordare
Che cosa sono i BENI STRUMENTALI? Definizione da ricordare Tra le Immobilizzazioni collochiamo anche i beni strumentali Che cosa sono i BENI STRUMENTALI? I Beni strumentali sono i beni immateriali a utilità pluriennale e le immobilizzazioni materiali tecniche impiegati dall’impresa nella gestione caratteristica. Definizione da ricordare
Classificazioni delle immobilizzazioni IMMATERIALI MATERIALI FINANZIARIE Costi di impianto e ampliamento Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità (a utilità futura) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno Concessioni, licenze,marchi Avviamento Terreni e fabbricati Impianti e macchinari Attrezzature Macchine d’ufficio Arredamento Automezzi Imballaggi durevoli Partecipazioni Crediti di finanziamento a medio/lungo termine Azioni proprie in portafoglio Altri titoli
Criteri per una corretta gestione dei beni strumentali Scegliere la forma più idonea di acquisizione in funzione delle fonti di finanziamento Individuare una congrua collocazione all’interno degli spazi aziendali (layout) Predisporre adeguati programmi di manutenzione
Chiediamoci ora come l’azienda può venire in possesso dei beni strumentali
Modalità di acquisizione dei beni strumentali in azienda Apporto da parte del titolare o dei soci Acquisto da terzi Costruzione in economia, ossia produzione del bene all’interno dell’impresa con utilizzo di strumentazioni e personale propri Leasing finanziario
1. L’apporto Cominciamo con il vedere l’apporto dei beni strumentali da parte del titolare o dei soci L’APPORTO DI BENI STRUMENTALI rappresenta un CONFERIMENTO IN NATURA che l’imprenditore o i soci possono effettuare in sede di costituzione dell’azienda o in fasi successive della gestione.
Come facciamo a dare un valore al bene apportato? 1. L’apporto (segue) Come facciamo a dare un valore al bene apportato? Valutazione del bene apportato (artt. 2343 - SpA - e 2465 - SRL - c.c.) Nelle società di persone la valutazione del bene è il risultato di una negoziazione tra il socio conferente e gli altri soci. Nelle società di capitali il valore del bene apportato deve risultare da una relazione giurata redatta o da un esperto designato dal tribunale o da un esperto o società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili. Clicca qui per art.2343 Clicca qui per art.2465
Esempio di apporto di beni strumentali nella costituzione di spa Il giorno 23 maggio viene costituita davanti al notaio Bissi la Gamma spa, con capitale sociale di € 200.000 così costituito: Socio Bruzzone apporto in contanti € 50.000; Socio Gambetta apporto di automezzo valutato € 50.000; Socio Perata apporto di un fabbricato valutato € 100.000. Vediamo le scritture contabili sul libro giornale. 23-05 Azionisti c/sottoscrizione VFA costituita Gamma spa Capitale sociale VE+p costituita Gamma spa 200.000,00 Banca c/c vincolato VFA vincolato 25% legale Azionisti c/sottoscrizione VFP vincolato 25% legale 12.500,00 Automezzi VE-p conferito automezzo da Gambetta Azionisti c/sottoscrizione VFP conferito automezzo da Gambetta 50.000,00 Fabbricati VE-p conferito fabbricato da Perata Azionisti c/sottoscrizione VFP conferito fabbricato da Perata 100.000,00
2. L’acquisto Con l’acquisto l’impresa si procura i beni strumentali necessari allo svolgimento dell’attività aziendale acquisendoli a titolo oneroso da economie esterne. L’acquisto comporta il ricevimento di una fattura emessa dal fornitore del bene da cui risultano il costo pluriennale, l’IVA a credito ed eventuali costi accessori (trasporto, installazione e collaudo, spese notarili, ecc.). I costi accessori devono essere patrimonializzati, in altre parole il loro ammontare deve essere portato a incremento del costo pluriennale, perché vengono sostenuti per consentire l’utilizzazione economica del bene.
Esempio di acquisto di beni strumentali. In data 12 marzo riceviamo la fattura d’acquisto del computer per € 3.000 + Iva 20% in fattura risultano addebitate forfetariamente spese di installazione del suddetto computer per € 150. La fattura viene pagata il 20 marzo con bonifico bancario. Vediamo le registrazioni contabili in P.D. 12-3 Macch.elettroniche d’ufficio VE-p ricevuta fatt. computer e spese install. Iva ns/credito VFA ricevuta fatt. computer e spese install. Debiti v/fornitori VFP ricevuta fatt. computer e spese install. 3.150,00 630,00 3.780,00 20/3 Debiti v/fornitori VFA bonifico a favore fornitore computer Banca c/c VFP bonifico a favore fornitore computer
3. Le costruzioni in economia La costruzione in economia rappresenta un processo produttivo interno attraverso il quale l’impresa, utilizzando impianti, macchinari, materiali e personale proprio, produce direttamente i beni strumentali di cui necessita. Si ricorre alla costruzione in economia quando: i beni strumentali necessari all’impresa non sono prodotti da altre imprese; la costruzione interna è economicamente conveniente; gli impianti o le altre immobilizzazioni in oggetto sono stati progettati in proprio per cui è necessario conservare il segreto industriale.
Come si fa a stabilire quanto vale il bene autocostruito dall’azienda? 3. Le costruzioni in economia Come si fa a stabilire quanto vale il bene autocostruito dall’azienda? Problema principale: la valutazione del bene costruito in economia La valutazione si basa sul costo di produzione data dal codice civile: art. 2426 co. 1 n. 1
Clicca qui per art.2426 punto 1) del c.c. 3. Le costruzioni in economia Secondo l’art. 2426 punto 1) del c.c. nel costo di produzione confluiscono i seguenti elementi: Costi diretti: costi di progettazione, manodopera e materiali impiegati esclusivamente per la realizzazione dei lavori, costi sostenuti per il collaudo e l’installazione del bene, ecc. Costi indiretti: materiali ausiliari e altri costi di produzione, manodopera non imputabile in modo specifico al bene, costi relativi all’ammortamento dei beni strumentali utilizzati nella costruzione, consumi di energia elettrica e di altri servizi utilizzati, costi sostenuti pere l’organizzazione, la gestione, il controllo della costruzione, ecc. Oneri finanziari che possono essere patrimonializzati soltanto se riferibili a finanziamenti ottenuti per la fabbricazione del bene e fino al momento in cui il bene può essere potenzialmente utilizzato nel processo produttivo. Clicca qui per art.2426 punto 1) del c.c.
3. Le costruzioni in economia La norma civilistica dice che: I costi diretti sono imputabili in maniera certa al bene in costruzione I costi indiretti, essendo di determinazione soggettiva, sono imputati al costo del bene in costruzione per la “quota ragionevolmente imputabile”, a condizione che siano stati sostenuti durante il periodo di fabbricazione del bene e fino al momento dal quale può essere iniziata la sua utilizzazione Di conseguenza il processo di destinazione dei costi alla costruzione interna è molto complesso e avviene attraverso una serie di rilevazioni tipiche della contabilità gestionale. A ciascun bene costruito in economia viene intestata una scheda di lavorazione in cui vengono riportati tutti i costi diretti, indiretti e gli eventuali oneri finanziari.
3. Le costruzioni in economia Nel corso dell’esercizio l’impresa rileva: in contabilità generale, per natura, tutti i costi relativi agli acquisti di materiale, ai dipendenti, ai servizi, agli ammortamenti, ecc., compresi quelli per la costruzione in economia. In fase di chiusura dei conti, tali conti affluiscono in Dare del Conto di risultato economico. in contabilità gestionale, per destinazione, tutti i costi relativi alla costruzione in economia. Tali costi sono rilevati nella scheda intestata al bene. Al termine dell’esercizio, al fine di determinare correttamente reddito e patrimonio, è necessario patrimonializzare i costi sostenuti per la costruzione in economia (che non sono di competenza perché si riferiscono a beni pluriennali) e rettificare indistintamente i costi d’esercizio.
di cui per costruzioni in economia Esempio costruzioni in economia In data 13/2/2008 la Rotex spa inizia la costruzione in economia di un impianto. Al termine dell’esercizio la sua situazione contabile presenta, tra gli altri, i seguenti componenti negativi di reddito: Costi di cui per costruzioni in economia Materie c/acquisti Costi per energia Manutenzioni e riparazioni Salari e stipendi Oneri sociali TFRL Ammortamenti 100.700,00 1.865,00 3.170,00 43.640,00 17.720,00 3.350,00 16.055,00 7.922,00 190,00 265,00 3.360,00 1.420,00 263,00 1.480,00 Totali 186.500,00 14.900,00 Nell’esercizio 2009 i costi d’esercizio sono aumentati del 5%, si stima che riguardino la costruzione in economia nella misura dell’8%. Il 15/7/2010 si stimano in € 6.544 i costi sostenuti per ultimare la costruzione in economia.
le rilevazioni in P.D. relative al 2008, 2009, 2010; Vediamo: le rilevazioni in P.D. relative al 2008, 2009, 2010; la situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2008, al 31/12/2009, e al 15/7/2010 Anno 2008 Rilevazioni contabili 31/12 Immobilizzazioni in corso impianti in costruzione Costruzioni interne impianti in costruzione 14.900,00 Situazione patrimoniale al 31/12/2008 …………………………………. Immobilizzazioni in corso 14.900,00 …………………………………………….. Situazione economica al 31/12/2008 …………………………………. Materie c/acquisti 100.700,00 Costi per energia 1.865,00 Manutenzioni e riparazioni 3.170,00 Salari e stipendi 43.640,00 Oneri sociali 17.720,00 TFRL 3.350,00 Ammortamento 16.055,00 …………………………………………….. Costruzioni interne 14.900,00
Anno 2009 Rilevazioni contabili 31/12 Immobilizzazioni in corso impianti in costruzione Costruzioni interne impianti in costruzione 15.666,00 Situazione patrimoniale al 31/12/2009 …………………………………. Immobilizzazioni in corso 30.566,00 …………………………………………….. Situazione economica al 31/12/2009 …………………………………. Materie c/acquisti 105.735,00 Costi per energia 1.958,25 Manutenzioni e riparazioni 3.328,50 Salari e stipendi 45.822,00 Oneri sociali 18.606,00 TFRL 3.517,50 Ammortamento 16.857,75 …………………………………………….. Costruzioni interne 15.666,00
Anno 2010 Rilevazioni contabili 31/12 Impianti e macchinari costruzione in economia Immobilizzazioni in corso ultimata costruz.impianti Costruzioni interne ultimata costruz.impianti 37.110,00 30.566,00 6.544,00 Situazione patrimoniale al 31/12/2010 …………………………………. Impianti e macchinari 37.110,00 …………………………………………….. Situazione economica al 31/12/2010 …………………………………. …………………………………………….. Costruzioni interne 6.544,00
4. Il leasing finanziario Il leasing finanziario (o locazione finanziaria) è un contratto di locazione di beni mobili o immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore (società di leasing) su scelta o indicazione del conduttore (impresa utilizzatrice) che ne assume tutti i rischi. Alla scadenza del contratto, il conduttore ha la possibilità di diventare proprietario dei beni locati dietro versamento di un prezzo stabilito (prezzo di riscatto). I soggetti del leasing finanziario: Il produttore di beni strumentali; La società di leasing (locatore) che acquista il bene dal produttore e lo dà in locazione all’utilizzatore; L’utilizzatore del bene (conduttore o locatario) che è tenuto a pagare i relativi canoni, con possibilità di acquistare il bene al prezzo convenuto (prezzo di riscatto).
Per capire meglio….. PRODUTTORE DI BENI STRUMENTALI 1 2 3 IMPRESA Consegna i beni per conto della società di leasing Acquista i beni da locare 3 IMPRESA UTILIZZATRICE SOCIETA’ DI LEASING Prende i beni in locazione finanziaria, paga i relativi canoni e si assume tutti i rischi e benefici
Il leasing finanziario Oggetto del leasing: beni materiali e immateriali (es. software). Caratteri del leasing: l’impresa non diventa proprietaria del bene strumentale ma ha il vantaggio di utilizzarlo senza dover sostenere un ingente esborso finanziario come quello richiesto in caso di acquisto. L’impresa deve far fronte ai seguenti esborsi: un versamento iniziale (maxicanone) fino al 25% del valore del bene; il pagamento di canoni periodici il pagamento del prezzo di riscatto, nel caso scelga di acquistare la proprietà del bene al termine del contratto.
Vantaggi del leasing rispetto all’acquisto: Consente di acquisire la disponibilità di beni strumentali senza dover immobilizzare ingenti mezzi finanziari (aumentando l’elasticità di gestione); Non richiede garanzie reali, in quanto il bene rimane di proprietà della società di leasing fino al momento del riscatto; Consente di stare al passo con il progresso tecnologico; È un’operazione semplice e di rapida attuazione, consentita anche alle piccole imprese con fonti di finanziamento limitate. Non si può comunque affermare in termini assoluti che il leasing sia preferibile all’acquisto. Occorre confrontare: Il valore attuale dei flussi finanziari; I differenti costi delle due alternative I differenti effetti fiscali relativi alla deducibilità dei costi di ciascuna soluzione
Le rilevazioni contabili del leasing 1. Alla stipulazione del contratto l’impresa deve rilevare tra i conti d’ordine, nel sistema degli impegni, l’impegno per i canoni di leasing da pagare risultante dalla somma di tutti i canoni dovuti. In contabilità avremo: 15-06 Impegni per beni in leasing stipulato contratto leasing Creditori c/leasing stipulato contratto leasing 60.000,00 Impegni per beni in leasing Accoglie in DARE l’impegno assunto Accoglie in AVERE il soggetto nei confronti del quale l’impegno è stato assunto. Tale impegno viene stornato ogni volta che, ricevuta la fattura relativa ai singoli canoni, l’impresa procede al pagamento. Creditori c/leasing
Le rilevazioni contabili del leasing 2. Al ricevimento della fattura relativa ai canoni di locazione avremo: 15-09 Canoni di leasing fattura n. 1 canone leasing Iva ns/credito fattura n. 1 canone leasing Debiti v/fornitori fattura n. 1 canone leasing 3.000,00 600,00 3.600,00 Debiti v/fornitori A/B a saldo fattura n. 1 leasing Banca Carige c/c A/B a saldo fattura n. 1 leasing Creditiri c/leasing storno per canone pagato Impegni per beni leas. storno per canone pagato Canoni di leasing Conto economico di reddito acceso ai costi d’esercizio
Le rilevazioni contabili del leasing 3. I canoni vengono corrisposti anticipatamente, pertanto, se un canone matura a cavallo di due esercizi, in sede di scritture di assestamento è necessario stornare la quota di costo già rilevata che non è di competenza economica facendo ricorso alla tecnica dei risconti contabili. 31-12 Risconti attivi canoni leasing sospesi Canoni di leasing storno risconti attivi 12.450,00 1-01 Canoni di leasing storno risconti attivi Risconti attivi giroconto a canoni leasing NB: se il contratto prevede la corresponsione di un maxicanone iniziale, questo non è interamente di competenza dell’esercizio in cui viene fatturato, ma va ripartito tenendo conto della durata del contratto di leasing. Il costo di competenza economica di ciascun mese si determina dividendo il totale dei canoni previsti dal contratto di leasing (escluso il prezzo di riscatto) per i mesi di durata del contratto.
Le rilevazioni contabili del leasing 4. Se al termine del contratto di leasing l’impresa utilizzatrice intende acquisire la proprietà del bene locato, esercita la facoltà di riscatto pagando il prezzo pattuito. Da quel momento il bene entra a far parte degli elementi attivi del patrimonio e figura tra le immobilizzazioni al costo risultante dalla fattura di acquisto. In contabilità avremo: 15-1 Impianti e macchinari fattura n. 123 riscatto bene in leasing Iva ns/credito fattura n. 123 riscatto bene in leasing Debiti v/fornitori fattura n. 123 riscatto bene in leasing 600,00 120,00 720,00 Debiti v/fornitori A/B a saldo fattura n.123 Banca Carige c/c A/B a saldo fattura n.123
Le immobilizzazioni materiali e immateriali nel bilancio d’esercizio In base all’art. 2424 c.c. le immobilizzazioni materiali sono così classificate ed esposte nello Stato Patrimoniale: B II 1) Terreni e fabbricati; B II 2) Impianti e macchinari, comprendenti gli impianti specifici inerenti il processo produttivo, gli impianti generici (di trasporto interno, di illuminazione, di riscaldamento, ecc.), i macchinari impiegati nelle varie fasi di lavorazione (telai, forni, fresatrici, saldatrici, presse, ecc.); B II 3) Attrezzature industriali e commerciali, comprendenti beni complementari agli impianti e ai macchinari (stampi, utensili, ecc.); B II 4) Altri beni, comprendenti l’arredamento, le macchine d’ufficio ordinarie ed elettroniche, gli automezzi, ecc.; B II 5) Immobilizzazioni in corso e acconti, che accolgono i costi sostenuti per le costruzioni interne di impianti, macchinari, attrezzature, ecc. (non ancora concluse a fine esercizio) e gli acconti versati a terzi per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali.
L’acquisizione di beni strumentali materiali può avere riflessi anche sul Conto economico, in base all’art. 2425 c.c.: A 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, nell’ipotesi di costruzioni in comprendente il conto Costruzioni interne, nell’ipotesi di costruzioni in economia; B 8) Costi per godimento di beni di terzi, comprendenti i canoni di leasing, nell’ipotesi venga stipulato un contratto di leasing;
I beni strumentali immateriali nello Stato patrimoniale: B I 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; B I 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili; B I 6) Immobilizzazioni in corso e acconti, per gli acconti versati ai fornitori Software I costi sostenuti per il software di base si patrimonializzano unitamente al bene materiale. Il software applicativo: viene iscritto alla voce B I 3), se è acquistato a titolo di proprietà o acquisito a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato; viene iscritto alla voce B I 4), se è acquisito a titolo di licenza d’uso a tempo determinato.
Clicca qui per art.2426 punto 2) del c.c. L’ammortamento È il procedimento tecnico-contabile mediante il quale i costi pluriennali vengono ripartiti negli esercizi di vita utile dei beni a cui si riferiscono. Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte in bilancio al loro costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei costi accessori sostenuti. Art. 2426 c.c. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Art. 2426 punto 2) c.c. Clicca qui per art.2426 punto 2) del c.c.
L’ammortamento deve essere determinato in base a un piano di ammortamento Sistematicamente = Non può essere accelerato o rallentato nei vari esercizi a seconda delle politiche di bilancio
L’ammortamento Il piano di ammortamento deve tenere conto dei seguenti elementi: Il valore da ammortizzare = valore originario – presunto valore di realizzo; La vita utile: si determina considerando il periodo di tempo in cui ragionevolmente il bene potrà dare la sua utilità a vantaggio della gestione; I criteri di ripartizione del valore da ammortizzare: riguardano le modalità con cui le quote di ammortamento vengono attribuite agli esercizi di vita utile del bene. I criteri di ripartizione possono essere matematici oppure economici, basati sulla residua possibilità di utilizzo del bene.
L’ammortamento I criteri matematici possono essere: a quote costanti = si divide il valore da ammortizzare per il numero di anni corrispondenti alla vita utile del bene; a quote decrescenti = si imputano a ciascun esercizio di vita utile quote di ammortamento via via minori; a quote variabili = si imputano a ogni esercizio quote di ammortamento diverse in funzione dell’utilità apportata dal bene
La rilevazione contabile dell’ammortamento Riprendiamo l’esempio della diapositiva n. 27, in cui abbiamo acquistato a prezzo di riscatto Il macchinario preso in leasing: 15-1 Impianti e macchinari fattura n. 123 riscatto bene in leasing Iva ns/credito fattura n. 123 riscatto bene in leasing Debiti v/fornitori fattura n. 123 riscatto bene in leasing 600,00 120,00 720,00 Debiti v/fornitori A/B a saldo fattura n.123 Banca Carige c/c A/B a saldo fattura n.123 Al 31/12 calcoliamo la quota di ammortamento del macchinario, ad esempio il 15%: 31-12 Ammortamento impianti e macchinari ammortamento 15% macchinario Fondo amm.impianti e macchinari ammortamento 15% macchinario 90,00
L’ammortamento nel bilancio Conto economico: B 10 a B 10 b Ammortamento delle immoblizzazioni immateriali Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ………………………………………. Ammortamento impianti e macchinari Stato patrimoniale: Il fondo ammortamento non figura perché va portato in detrazione della specifica immobilizzazione immateriale o materiale.
Ammortamento e autofinanziamento Nell’aspetto economico l’imputazione delle quote di ammortamento al risultato d’esercizio comporta un incremento dei costi di competenza. Ne deriva: la determinazione di risultati economici tanto più bassi quanto più elevati sono gli ammortamenti imputati all’esercizio; la distribuzione ai soci di utili proporzionalmente inferiori. Nell’aspetto finanziario le quote di ammortamento rappresentano dei costi non monetari che non danno luogo a uscite finanziarie. L’ammortamento rappresenta quindi una fonte di autofinanziamento improprio in quanto l’impresa – imputando all’esercizio le quote di consumo dei beni strumentali utilizzati – realizza lo scopo di ricostituire al proprio interno le somme necessarie al riacquisto al termine della loro vita utile.
Il registro dei beni ammortizzabili È una scrittura fiscale in cui sono rilevate tutte le operazioni relative ai beni strumentali dell’impresa, dal momento dell’acquisizione a quello della vendita (o della dismissione) I criteri di registrazione sono diversi a seconda si tratti di beni iscritti in pubblici registri o di altri beni: immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri: vanno annotati – intestando a ciascun bene una pagina del registro – l’anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo ammortamento, il coefficiente di ammortamento, la quota annua di ammortamento, l’eliminazione del bene dal processo produttivo; altri beni mobili: possono essere registrati singolarmente oppure per categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento, indicando le stesse informazioni sopra elencate. Il registro dei beni ammortizzabili deve essere compilato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Fine
Art.2426 codice civile punto 1) Art. 2426 Criteri di valutazioni Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; Clicca qui per tornare alla presentazione
Art. 2426 Criteri di valutazioni Art.2426 codice civile punti 2) e 3) Art. 2426 Criteri di valutazioni Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa; l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Clicca qui per tornare alla presentazione
Capo V delle Società per Azioni Libro V del lavoro Titolo V delle Società Capo V delle Società per Azioni Articolo 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 Cod. Proc. Civ. Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel 1° comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società. Clicca qui per tornare alla presentazione
Capo VII delle Società a responsabilità limitata Libro V del lavoro Titolo V delle Società Capo VII delle Società a responsabilità limitata Articolo 2343 Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo. All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 Cod. Proc. Civ. Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel 1° comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società. Clicca qui per tornare alla presentazione