Il patrimonio del fallito e rapporti contrattuali

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Transcript della presentazione:

Il patrimonio del fallito e rapporti contrattuali Lorenzo Benatti Parma, 30 aprile 2013

Vincolo indisponibilità La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento (art. 42, 1° co, lf). Mentre nell’esecuzione individuale il vincolo si produce nel momento del pignoramento dei singoli beni, nel fallimento esso è un effetto automatico della dichiarazione di fallimento. E la dichiarazione di fallimento è efficace dal momento del deposito della sentenza in cancelleria. Tuttavia gli effetti nei confronti dei terzi si producono dall’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. 2

Inefficacia atti compiuti dopo il fallimento (1) Con il fallimento il debitore è privato del potere di disposizione sui beni non della capacità di agire. Gli atti compiuti sono validi, ma inefficaci nei confronti dei creditori. Se il fallito aliena un bene compreso nel fallimento dopo che questo è stato dichiarato, la proprietà si trasferisce, ma il bene rimane soggetto all’esecuzione fallimentare. L’inefficacia ha carattere relativo. Il curatore può avvalersi dell’inefficacia, ma se risulta più conveniente per il fallimento può anche non avvalersene.

Inefficacia atti compiuto dopo il fallimento (2) Art. 44 lf: dopo il fallimento sono inefficaci gli atti compiuti dal fallito, i pagamenti da lui compiuti e i pagamenti da lui ricevuti. L’inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito comporta l’obbligo per l’accipiens di restituire le somme ricevute al fallimento. Il pagamento ricevuto dal fallito non libera il debitore a meno che questo dimostri che il pagamento è andato a beneficio del fallimento (il fallito ha consegnato la somma incassata al curatore). Il terzo che ha pagato due volte dovrà rifarsi sul fallito ma non potrà insinuarsi al passivo.

Inefficacia atti compiuto dopo il fallimento (3) Gli atti compiuti dal fallito dopo il fallimento sono inefficaci indipendentemente dall’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ma in mancanza di iscrizione l’inefficacia è inopponibile nei confronti dei terzi in buona fede: chi, dopo la dichiarazione di fallimento, esegue in buona fede un pagamento al fallito, inefficace ai sensi dell’art. 44 lf, è liberato se la sentenza non è stata iscritta nel registro delle imprese; chi, dopo la dichiarazione di fallimento, in buona fede riceve un pagamento od acquista un bene o un diritto in base ad un atto che è inefficace ex art. 44 è tutelato se la sentenza non è stata iscritta nel registro delle imprese. L’atto potrà essere soggetto a revocatoria.

Inefficacia formalità compiute dopo il fallimento (art. 45 lf) Art. 45 lf: le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi (trascrizione alienazione beni immobili o mobili registrati, ecc. v. art. 2915 c.c.), se compiute dopo la dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori. Anche questa inefficacia è inopponibile ai terzi in buona fede fino all’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

Sostituzione del curatore al fallito ed ai creditori L’attribuzione al curatore dell’amministrazione del patrimonio del debitore viene inquadrata nella sostituzione al fallito, che comporta (come la rappresentanza) la scissione tra titolarità e legittimazione (diritto di disporre). Il curatore si sostituisce anche ai singoli creditori nell’esercizio della azioni volte ad esperire l’esecuzione (esse diventano azioni di massa): accertamento simulazione di atti compiuti dal debitore, constatazione dell’appartenenza di un bene al patrimonio del fallito, impugnazione di revocatoria di atto compiuto dal debitore, azione di responsabilità, ecc.

Posizione del curatore rispetto agli atti anteriori al fallimento Trattasi di questione spesso dibattuta: il curatore si pone rispetto a tali atti come terzo o come parte? Il curatore è terzo quando fa valere la pretesa espropriativa, quindi: a) quando contesta l’opponibilità di un atto di disposizione anteriore al fallimento, b) quando impugna un atto simulato od un atto pregiudizievole per i creditori, c) quando di oppone a pretese di terzi volte ad escludere dall’esecuzione concorsuali beni acquisiti al fallimento. Il curatore è parte quanto esercita diritti ed azioni compresi nel fallimento sostituendosi al debitore fallito: a) quando fa valere contro un terzo pretese creditorie, b) quando fa valere contro terzi pretese reali, c) quando impugna atti compiuti dal fallito per la quale non è riconosciuta legittimazione ai creditori (azioni di annullamento o risoluzione)

Posizione del curatore nei rapporti processuali Art. 43, 1° co., lf: nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Art. 43, 3° co., lf: l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo. Il termine di tre mesi per la riassunzione decorre dal momento in cui l’evento interruttivo viene a conoscenza della parte interessata dalla riassunzione (Corte cost. 21 gennaio 2010, n. 17).

Beni del fallito (art. 42 l.f.) Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi (art. 42, 2° co., lf). Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi (art. 42, 3° co., lf).

Beni non compresi nel fallimento (art. 46 l.f.) Non sono compresi nel fallimento i beni ed i diritti di natura strettamente personale; gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; tali limiti sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia. i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi; … le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Alimenti al fallito e alla famiglia (art. 47 l.f.) Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.

Contratti in generale Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione [ma in realtà fatte salve le diverse disposizioni di legge], rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.(art. 72, 1° co.). Il principio enunciato nell’ultimo periodo si trova ribadito con riferimento alla vendita con riserva di proprietà in caso di fallimento del venditore (art. 73, 3° co.) e alla locazione finanziaria in caso di fallimento del concedente (art. 72 quater, 4° co.). Non ha efficacia reale il contratto preliminare (art. 72, 3° c.), salvo il caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 72. «le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado». Se il preliminare ha per oggetto un immobile primo di tali caratteristiche si applica invece il 7° co: in caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.

Ancora sull’art. 72 l.f. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto (art. 72, 2° co.). In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno (art. 72, 4° co.). L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda relativa secondo le modalità previste per l’accertamento del passivo (art. 72, 5° co.). Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento (art. 72, 6° co.).

Eccezioni regola generale La regola generale dettata dall’art. 72 l.f. non si applica al diritto di godimento del conduttore: Affitto azienda (art. 79 l.f.), Locazione di immobili (art. 80 l.f.)

Contratto d’affitto d’azienda (art. 79 l.f.) Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è considerato credito prededucibile.

Contratto locazione immobili (art. 80 l.f.) Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto. Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento. In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione.

Leasing (art. 72 quater l.f.) Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'art. 67, terzo comma, lettera a). Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Vendita con riserva di proprietà (art. 73 l.f.) Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa. Il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.

Contratti ad esecuzione continuata (art. 74 l.f.) Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.

Restituzione di cose non pagate (art. 75 l.f.) Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempre ché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Conto corrente, mandato e commissione (art. 78 l.f.) I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo il fallimento è un credito prededucibile.

Contratto di appalto (art. 81 l.f.) Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.

Contratto di assicurazione (art. 82 l.f.) Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Clausola arbitrale (art. 83 bis l.f.) Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni riportate, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.

Il patrimonio del fallito lorenzo.benatti@unipr.it