La chiusura delle Liti Fiscali Art. 39, comma 12 D.L. n. 98/2011 (L. 111/2011) Nazzareno Lucentini UNIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI ed ESPERTI CONTABILI.

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La chiusura delle Liti Fiscali Art. 39, comma 12 D.L. n. 98/2011 (L. 111/2011) Nazzareno Lucentini UNIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI ed ESPERTI CONTABILI di Viterbo UNAGRACO

CHIUSURA LITI FISCALI IN CUI È PARTE L AGENZIA DELLE ENTRATE (SONO DA ESCUDERSI LE LITI DI CUI E PARTE IL COMUNE, LAGENZIA DELLE DOGANE, QUELLA DEL TERRITORIO, ECC.) ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI OGNI GRADO E GIUDIZIO ANCHE A SEGUITO DI RINVIO AL GIUDICE ORDINARIO (TRIBUNALE, CORTE APPELLO, CORTE CASSAZIONE) ALLA DATA DEL 01/05/2011 INNANZI 2

ALLE SOLE LITI FISCALI DI CUI E PARTE LAGENZIA DELLE ENTRATE IL CUI VALORE NON SUPERA EURO IL PAGAMENTO DEVE AVVENIRE IN UNUNICA SOLUZIONE Circolare n. 48/E del 24 ottobre Agenzia delle Entrate - circolare 21 febbraio 2003, n. 12/E - circolare 21 marzo 2003, n. 17/E - circolare 25 marzo 2003, n. 18/E - circolare 27 marzo 2003, n. 19/E - circolare 28 aprile 2003, n. 22/E - risoluzione 9 maggio 2003, n. 103/E - risoluzione 9 maggio 2003, n. 104/E - circolare 12 maggio 2003, n. 28/E - risoluzione 18 dicembre 2003, n. 225/E - risoluzione 15 giugno 2004, n. 80/E - risoluzione 30 luglio 2004, n. 103/E - circolare 2 febbraio 2007, n. 4/E LA NUOVA NORMA RICHIAMA LART. 16 LEGGE N. 289/2002 DIFFERENZE RISPETTO ALLA DEFINIZIONE DEL

AMBITI DI ESCLUSIONE Liti potenziali – Ricorsi non notificati al 01/05/2011 Istanze di rimborso, dinieghi e revoche di agevolazioni Avvisi di liquidazione, ingiunzione e ruoli Cartelle di pagamento diverse da quelle riferite alla rettifica della dichiarazione dei redditi (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73) Liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate Controversie instaurate da società personali con riferimento alla posizione dei soci 4

totale delle imposte oggetto di contestazione in primo grado contenuto complessivo di ogni singola controversia VALORE DELLA LITE 5

VALORE DELLA LITE - Esempio Avviso di accertamento emesso dallAgenzia delle Entrate ai fini IRPEF rettificando il reddito e chiedendo al contribuente, maggiori Imposte, interessi e sanzioni per un ammontare complessivo di euro. Limporto complessivo della controversia è superiore al limite massimo di euro. Conseguentemente sembrerebbe preclusa la possibilità di definire la controversia, ma in realtà non è così. Una risposta definitiva potrà essere fornita solo dopo aver verificato distintamente limporto delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi. Infatti se le imposte, autonomamente considerate non superano tale limite massimo la lite, in presenza di tutte le altre condizioni di legge, potrà essere definita. Si consideri la seguente situazione: omaggiore Irpef accertata euro; oaddizionali comunali e regionali euro osanzioni irrogate euro; ointeressi richiesti fino alla data del … euro In questo caso sarà possibile fruire della definizione delle liti fiscali pendenti. 6

PENDENZA DELLA LITE ALLA DATA DEL 1° MAGGIO 2011 CONDIZIONE REALIZZATA QUANDO Il contribuente abbia notificato latto introduttivo del giudizio allUfficio dellAgenzia delle Entrate In caso di liti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione non sia stata depositata la sentenza della Suprema Corte (salvi i casi di Cassazione con rinvio) 7

SE IL VALORE DELLA LITE È SOMME DA VERSARE Fino a Euro IMPORTO FISSO DI 150 EURO Superiore a euro (fino a euro) 10% in caso di soccombenza dellAgenzia delle Entrate 50% in caso di soccombenza del contribuente 30% in caso di lite pendente in 1°grado senza pronuncia sul merito 8

CASO DI SOCCOMBENZA PARZIALE NECESSITA DI UN GIUDICATO LE PERCENTUALI DEL 10% E DEL 50% APPLICATE IN PROPORZIONE Esempio Un contribuente ha impugnato integralmente un avviso di accertamento recante maggiore imposta per euro (con conseguenti sanzioni collegate allimposta e relativi interessi, non rilevanti ai fini della determinazione del valore della lite). La sentenza di primo grado ha annullato parzialmente lavviso di accertamento, con conferma della legittimità e fondatezza della pretesa limitatamente ad unimposta pari a euro (più sanzioni e interessi relativi). Il valore della lite è pari all'importo del tributo contestato con latto introduttivo in primo grado, vale a dire euro. Il contribuente, per definire la lite, dovrà versare: -il 10% di euro (imposta annullata dalla sentenza) -il 50% di euro (imposta confermata dalla sentenza) Pertanto il contribuente verserà complessivamente euro ( ). 9

RETTIFICA DELLA PERDITA Determinazione del valore della lite e quantificazione dellimporto dovuto Il contribuente intende definire la lite ma non affrancare la perdita Il contribuente intende definire la lite e affrancare la perdita 10

AFFRANCAMENTO DELLA PERDITA Lavviso di accertamento evidenzia delle imposte dovute Lavviso di accertamento non evidenzia maggiori imposte Il valore è dato dalla somma delle maggiori imposte più limposta virtuale sulla minor perdita accertata Il valore è dato dalla sola imposta virtuale DEFINIZIONE SENZA AFFRANCAMENTO IL VALORE DELLA LITE E DATO DALLA MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA OVVERO DALLE SANZIONI IRROGATE 11

RETTIFICA DELLA PERDITA FATTISPECIE TRATTATA AL PAR. 3.2 DELLA CIRC. 48/E, ma lesempio non è corretto Esempio La società Gamma SpA ha subito un accertamento ai fini IRES ed ha presentato ricorso. In particolare: -nel modello Unico 2010 ha dichiarato una perdita di euro; -sono stati accertati maggiori ricavi per euro; -il reddito dimpresa rettificato ammonta a euro ( ); -sono state accertate maggiori imposte (Ires) pari ad euro (7.000 x 27,5%). Il contribuente, però, intende affrancare anche la perdita e dovrà determinare le imposte virtuali sulla perdita dichiarata e rettificata dallUfficio (3.000 euro * 27,5%) = 825 -imposte complessive = euro euro = euro Nel caso di specie si suppone che la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata resa alcuna pronuncia giurisprudenziale euro * 30% = 825 euro, da versare entro il 30 novembre del

SCOMPUTO DELLE SOMME GIAVERSATE a titolo provvisorio possono essere scomputate In caso di differenza a favore del contribuente Non è intervenuto un giudicato E intervenuto un giudicato favorevole al Fisco E intervenuto un giudicato favorevole al contribuente NON E POSSIBILE OTTENERE IL RIMBORSO E POSSIBILE OTTENERE IL RIMBORSO POICHE LAGENZIA DELLE ENTRATE E SOCCOMBENTE 13

PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE 1. VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2011 IN UNUNICA SOLUZIONE UTILIZZANDO IL MOD F24 CODICE TRIBUTO 8082 NON E POSSIBILE COMPENSARE 14

PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE 2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ENTRO IL 31 MARZO 2012 (2/4/2012) ATTRAVERSO IL MODELLO APPROVATO DALLAGENZIA DELLE ENTRATE (provv. del 13/9/2011) SOLO IN VIA TELEMATICA (software dal 3/11/2011) 15

DOMANDA DI DEFINIZIONE DI LITE FISCALE PENDENTE 16

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE I GIUDIZI SONO SOSPESI DAL 6 LUGLIO 2011 AL 30 GIUGNO 2012 LA SOSPENSIONE OPERA PER: LA PROPOSIZIONE DI RICORSI, APPELLI, CONTRODEDUZIONI, CONTRORICORSI E RICORSI IN CASSAZIONE 17

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE DOPO IL 30 GIUGNO 2012 SE IL CONTRIBUENTE ADERISCE ALLA SANATORIA LA LITE RISULTERA SOSPESA FINO AL 30 SETTEMBRE 2012 SE IL CONTRIBUENTE NON ADERISCE ALLA SANATORIA IL GIUDIZIO PROSEGUE ED I TERMINI RIPRENDONO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2012 DOMANDA REGOLARE = ESTINZIONE DEL GIUDIZIO (cessata materia) DOMANDA (ritenuta) IRREGOLARE = PROVVEDIMENTO DINIEGO (prosegue il giudizio) 18