Ordine dei Commercialisti di Firenze

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Fondazione Emanuele Casale
Advertisements

La società per azioni personalità giuridica responsabilità limitata
LE RETI DI IMPRESE FRAMEWORK NORMATIVO E ASPETTI APPLICATIVI Seminario Confindustria Siracusa,
Società nome collettivo
Il contratto di società
DECRETO LEGGE 31/05/2010 n. 78 Art. 42 RETI DI IMPRESE.
Politiche sociali Lavinia Bifulco.
MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Caratteristiche delle società di persone e di capitali
Acquisto e perdita della qualità di imprenditore
Economia aziendale Corso di laurea in informatica La forma giuridica.
LE RETI DI IMPRESE: ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI
GLI APPORTI-CONFERIMENTI NELLE RETI CD. ASSOCIATIVE Napoli, 4 maggio 2011 Le reti di imprese.
I gruppi di società Società per azioni Prof. Mario Campobasso
Gestione collettiva del risparmio
Consiglio di amministrazione
Corso di Diritto commerciale avanzato
PERSONE GIURIDICHE.
Istituzioni di diritto commerciale
Futuro Cereali nelle Marche
ATI e Contratti di rete Acquisizione di beni e servizi sottosoglia alla luce dei recenti interventi normativi. Pisa - 27 giugno 2013 A cura di Ivana.
E.G.I Percorsi formativi per lautoimpreditorialità giovanile.
ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI
CONTRATTI DI RETE DIMPRESA Reti dimpresa in Piemonte: aggiungere competitività sul territorio Francesco Pene Vidari notaio.
IL CONTRATTO DI RETE E LA SUA VALENZA QUALE STRUMENTO AGGREGATIVO TRA PMI ALTERNATIVO AI MODELLI SOCIETARI Carlo Re avvocato.
La responsabilita’ solidale negli appalti
Il contratto di rete: disciplina e fiscalità
Art Piccoli imprenditori
Il contratto individuale di lavoro
Avv. Luciano Di Via Bonelli Erede Pappalardo
Contrattazione di Prossimità (
Le implicazioni di natura fiscale
IL NUOVO CONTRATTO DI RETE Profili tributari
Le Reti dImpresa: un nuovo strumento per la competitività Napoli, 22 settembre 2011 A Cura dellArea Economia dImpresa ed Internazionalizzazione.
L’imprenditore NON PICCOLO IMPRENDITORE (art c.c.)
SETTORE DELLE ARTI, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO
Rete d'Imprese
I CITTADINI SONO TENUTI A PAGARE I TRIBUTI RICHIESTI DAI COMUNI E DALLE PROVINCE.
Riforma e Professione  Tavola rotonda  “Società tra Professionisti Le Assicurazioni e la Responsabilità Civile Professionale “  Lunedì 7 aprile 2014.
Dal contratto di rete di imprese alla rete soggetto
SOCIETA SEMPLICE S.S..
Avv. Donato Nitti Dottore di ricerca in diritto privato comparato
ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:
I Consorzi tra imprenditori
IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” Licenze e Autorizzazioni per aprire:“COMMERCIO.
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
Le associazioni possono costituirsi:
LO STRUMENTO DI AGGREGAZIONE: IL CONTRATTO DI RETE Avv. Fabio Di Battista STUDIO LEGALE DI BATTISTA.
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
CONSORZI ED ALTRE FORME DI INTEGRAZIONE FRA IMPRESE
LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA
Codice dei contratti pubblici e Associazioni Temporanee di Scopo Guida Breve.
La società per azioni.
S.p.a. Modello organizzativo particolarmente adatto alle esigenze delle grandi imprese Con raccolta di capitale fra ampio numero di soci Anche se non necessariamente.
SOCIETA DI PERSONE Sono la forma piu antica di società. Nel 600 le s.n.c erano la forma tipica del capitalismo commerciale (il soggetto attivo del sistema.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
L’impresa societaria.
1 Il regolamento di organizzazione A cura del dott. Arturo Bianco.
L’impresa societaria.
SOCIETA IN NOME COLLETTIVO s.n.c.. Caratteri generali È una società di persone È una società COMMERCIALE Può avere come oggetto sociale sia l’esercizio.
Corso di diritto commerciale avanzato Prof. Mario Campobasso 1 IL CONTRATTO DI SOCIETÀ (LO SCOPO MEZZO) C.d.S. Magistrale in Giurisprudenza a.a
Fiscalità 2015: Operazioni con soggetti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio 2015 In collaborazione con.
Forme giuridiche dell’impresa ing. consuelo rodriguez.
Nota integrativa: contenuto minimo (art c.c.) (1) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella.
Le società di persone Dr. Mariasofia Houben. Costituzione Società semplice (deputata all’attività agricola): “il contratto non è soggetto a forme speciali,
Tecnica Professionale – Corso progredito Anno accademico 2010 – 2011 LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI 3 a LEZIONE Presentazione a cura del Dott. Riccardo.
Società per azioni Mariasofia Houben. Società di capitali Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità.
IL CONTRATTO DI CONSORZIO: nozione Art Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per.
PROGETTO SERVIZI ALLA COSTRUZIONE DELLE RETI DI IMPRESA Click to edit Master subtitle style 15/05/12 Progetto Servizi alla costruzione delle Reti di Impresa.
Agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete Articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni.
Transcript della presentazione:

Ordine dei Commercialisti di Firenze Il contratto di rete: aspetti giuridici Avv. Donato Nitti Firenze, 16 ottobre2012 © Avv, Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 1

© Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com Il contratto di rete un nuovo contratto? un nuovo soggetto? una misura fiscale? insieme di requisiti in presenza dei quali altri contratti consentono di beneficiare di agevolazioni Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 1/2011 © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 2

© Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com Un po’ di storia Legge 9 aprile 2009, n. 33 (introduce art. 3, co. 4ter) Legge 23 luglio 2009, n. 99 (modifica) Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 (modifica) Legge 30 luglio 2010 n. 122 (converte e modifica DL 78/2010) DL 22 giugno 2012 n. 83 “DL Sviluppo” (modifica) Legge 7 agosto 2012 n. 134 (converte e modifica DL Sviluppo) Decreto Legge Crescita 2.0 (modifica) Legge di conversione: modificherà? © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 3

Perche il contratto di rete? Strumento per la collaborazione tra imprese Consorzi Distretti industriali (Legge 317/1991) Distretti produttivi territoriali (Legge 140/1999) Distretti produttivi funzionali (Legge Finanziaria 2006) Collaborazione verticale (filiere) Collaborazione orizzontale (a.t.i., consorzi, joint venture) © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 4

Reti e consorzi: tesi contrastanti Consorzio: contratto associativo con comunione di scopo e finalità mutualistica Rete: può essere contratto di scambio La rete è una specie di consorzio (Corapi) La rete può essere un consorzio senza attività esterna (Cons. Nazionale Notariato) Il contratto di rete differisce dal consorzio per (dottrina maggioritaria): Soggettività: prima differiva dai consorzi con attività esterna, oggi non necessariamente, perché la soggettività può essere acquisita Oggetto: disciplina o svolgimento determinate fasi delle imprese, non tutte né integrazione verticale / anche tutte le fasi o integrazioni verticali Organizzazione comune: presente nel consorzio (2602), eventuale nella rete Governance: decisioni a maggioranza, salvo diverso accordo / autonomia contrattuale Esecuzione: mandato (2608) / rappresentanza © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 5

© Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com Le reti Reti senza soggettività giuridica Reti con soggettività giuridica Reti contrattuali Reti organizzative (associative) Reti miste Reti con rilevanza interna Reti con rilevanza esterna © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 6

© Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com I soggetti Imprenditori (anche stranieri) Professionisti? NO Lavori preparatori della L. 134/12 di conversione del DL Sviluppo 83/12 “…la cooperazione tra il mondo dell'impresa e i professionisti è un dato significativo della realtà economica italiana che va rafforzata e sviluppata, anche attraverso un potenziamento del contratto di rete; … al pari delle imprese, anche gli studi professionali vivono oggi l'esigenza di ricorrere a strumenti collaborativi utili per innovare ed accrescere in competitività e non si capisce perché debbano essere ancora una volta esclusi da istituiti che incentivano e supportano la crescita” necessità di un impegno del Governo “…ad estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 45 anche ai soggetti esercenti attività libero-professionali, prevedendo che, in caso di partecipazione di liberi professionisti al contratto, ai fini dell'onere di iscrizione, si procede all'iscrizione presso i relativi Ordini professionali” suggerimento non accolto © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 7

© Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com La causa Accrescimento della capacità innovativa e della competitività Concetti giuridicamente vaghi Quasi un motivo soggettivo, ma è l’unico dato dal quale partire Richiede l’indicazione degli obiettivi strategici il cui raggiungimento dimostra l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività Il contratto deve indicare le modalità per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi Differenzia il contratto di rete dagli altri contratti © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 8

© Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com L’oggetto Collaborazione in ambiti attinenti alle imprese Scambio di informazioni o prestazioni Esercizio in comune di una o più attività dell’impresa Collaborare? Lavorare insieme in modo non occasione per uno scopo comune Quale differenza con lo “scambio di…”? Quale differenza con “esercizio in comune…”? Qualunque forma di collaborazione tra imprese In concreto: l’oggetto sarà quello degli altri contratti (appalto, società, franchising, etc.) + la causa del c. di rete © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 9

La collaborazione tra imprese Imprese mantengono autonomia e continuano a svolgere attività individuale collaborano per creare nuovo prodotto  prestazioni determinabili un marchio comune gruppi di acquisto e vendita © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 10

Lo scambio di informazioni e prestazioni già esistenti non esistenti: ricerca in comune o affidata a terzi sui risultati della quali ciascuna impresa effettua la propria ricerca svolge la propria attività commerciale governo della filiera riduzione di tempi, costi, liti miglioramento del rating organizzazione di reti di distribuzione prestazioni determinate © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 11

L’esercizio in comune di attività Alternativa ad altri contratti (es. a.t.i., consorzio, società) Qualsiasi fase dell’attività dell’impresa Nuove attività logistica, reti IT, controllo qualità, etc. organizzazione di mercati telematici © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 12

© Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com Il programma di rete Elemento obbligatorio Diritti e obblighi dei partecipanti Modalità di realizzazione dello scopo comune programma di massima, solo linee guida problema della validità (del contratto) programma dettagliato, diritti e obblighi problema della comunicazione (ai concorrenti) © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 13

Gli obiettivi strategici e il programma di rete Obiettivi strategici: fase programmatica Programma di rete: fase attuativa © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 14

© Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com La forma Ai fini degli adempimenti pubblicitari: Atto pubblico Scrittura privata autentica Atto firmato digitalmente e trasmesso al Registro Imprese attraverso il modello standard ministeriale Forma non protegge parte debole (franchising, subfornitura) ma consente agevolazioni amministrative e fiscali protegge i terzi © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 15

© Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com La pubblicità Iscrizione nei Registri Imprese dei partecipanti Efficacia dall’ultima iscrizione dei sottoscrittori originari Modifiche depositate presso il Registro Imprese dell’impresa designata (che comunica agli altri) Rete soggettiva: iscrizione nel Registro Imprese dove ha sede la rete © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 16

Il fondo patrimoniale - 1 Facoltativo Misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e dei contributi successivi (patrimoni destinati) Denominazione e sede della rete Soggettività giuridica (facoltativa, con iscrizione) Rapporti interni: autonomia contrattuale Rapporti esterni: regole legali a tutela dei terzi © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 17

Il fondo patrimoniale - 2 Rapporti interni: autonomia contrattuale Rapporti esterni: In quanto compatibili art. 2614 (vincolo di destinazione) e art. 2615, secondo comma (solidarietà) in ogni caso per le obbligazioni contratte dall’OC in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune (2615.1) entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio l’OC redige situazione patrimoniale (2615-ter, primo comma) art. 2615-bis, terzo comma, c.c. (indicazioni negli atti) © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 18

Il fondo patrimoniale: l’art. 2615 c.c. Cass. 26 gennaio 1989, n. 441 “… L'obbligo di pubblicità imposto dall'art. 2612 c.c. giustifica l'opinione che il consorzio con attività esterna è imprenditore commerciale, conseguentemente soggetto a fallimento, il quale non determina il fallimento dei consorziati (non essendo costoro illimitatamente responsabili per le sue obbligazioni (art. 2615 co. I ). …” Trib. Saluzzo 3 giugno 2002, in Soc. 2002, 1528 “La dichiarazione di fallimento del consorzio non si estende alle imprese consorziate, sia perché la loro responsabilità per le obbligazioni del consorzio è solidale ma non illimitata, sia perché la norma dell'art. 147 comma 1 L.F. non può essere analogicamente applicata oltre i casi da essa previsti.” in ogni caso per le obbligazioni contratte dall’OC in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo comune © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 19

Il fondo patrimoniale: cosa manca Mancano regole su: capitale minimo e perdite (parziale o anche totale); procedimento di liquidazione organo di controllo gravi irregolarità nella amministrazione © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 20

© Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com L’organo comune - 1 Prima del luglio 2012 era “mandatario” Obbligatorio solo in caso di fondo patrimoniale Gestisce, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di sue fasi Art. 1332. Adesione di altre parti al contratto. Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso a tutti i contraenti originari. © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 21

© Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com L’organo comune - 2 Il contratto indica Nome, ditta, ragione o denominazione sociale (ma è possibile un organo collegiale, anche composto da soggetti diversi dalle imprese) I poteri di gestione e rappresentanza conferiti all’OC Le regole sulla sostituzione dell’OC Rete soggettiva / rete associativa non soggettiva agisce in rappresentanza della rete rappresentanza organica (atti imputati alla rete) Rete non associativa (e quindi non soggettiva) agisce in nome e per conto delle imprese mandato con rappresentanza (atti imputati direttamente alle imprese) © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 22

Le regole sulle decisioni “…il contratto…deve indicare… f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo…” Esiste un’“assemblea”? “ordinaria” (decisioni) “straordinaria” (modifica del programma) © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 23

Gli altri elementi: durata e adesioni “…il contratto…deve indicare… la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori Unanimità Maggioranza decisione dell’OC © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 24

Gli altri elementi: il recesso “…il contratto…deve indicare… cause e condizioni di recesso anticipato (ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; v. art. 1420 c.c.) Art. 1420. Nullità nel contratto plurilaterale. Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale. © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 25

Il principio di relatività dei contratti “il contratto ha forza di legge [soltanto] tra le parti” (art. 1372) l’inadempimento di un’impresa può causare danni a imprese non legate contrattualmente: Nelle reti (es. franchising, distribuzione) Nelle filiere (es. subfornitura) il contratto di rete può consentire una reazione contrattuale (può agevole per onere della prova) © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 26

La proprietà intellettuale Occorre disciplinare L’uso della proprietà intellettuale preesistente La titolarità della proprietà intellettuale acquisita (in mancanza, si applicano le regole sulla comunione) L’uso individuale della proprietà intellettuale acquisita © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 27

© Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com Conclusioni Caratteristiche Disciplina nata con scopi pubblicistici (politica industriale, facilitazioni amministrative, benefici fiscali) Contratto versatile Grande spazio all’autonomia privata Criticità Non protegge le parti deboli Non fornisce regole di default e aumenta così i costi di transazione Non chiarisce i punti oscuri, lasciando a giurisprudenza e dottrina il compito (con i loro tempi più lunghi) © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 28

Grazie per l’attenzione! Per approfondimenti: www.ipinflorence.it www.nitti.it © Donato Nitti 2012 - www.nitti.it - www.ipinflorence.com 29