Verso il regolamento Urbanistico

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LEGGI FINANZIARIE 2007 e 2008 Interventi per il risparmio energetico e fonti rinnovabili INCENTIVI FISCALI Dott. Gino G. Donadi.
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Verso il regolamento Urbanistico Arch. Pietro Novelli Verso il regolamento Urbanistico Gli incentivi pubblici per la riqualificazione energetica degli edifici “Strumenti nazionali per il sostegno della riqualificazione energetica ” Comune di Firenze Sala della Miniatura Palazzo Vecchio 03 maggio 2013

Conto Termico D.M. 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” Il Decreto individua due specifiche tipologie di Soggetti: i Soggetti ammessi, in qualità di Soggetti beneficiari pubblici e privati degli interventi oggetto di incentivazione; i Soggetti responsabili, in qualità di Soggetti che hanno sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi. Il 09.04.2013 il GSE ha pubblicato le regole applicative del Conto termico

Conto Termico D.M. 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” Il Decreto individua due specifiche tipologie di Soggetti: i Soggetti ammessi, in qualità di Soggetti beneficiari pubblici e privati degli interventi oggetto di incentivazione; i Soggetti responsabili, in qualità di Soggetti che hanno sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi. Il 09.04.2013 il GSE ha pubblicato le regole applicative del Conto termico

Conto Termico D.M. 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” L’incentivo coprirà il 40% dell’investimento, con tetti massimi diffenziati per tipo di intervento e potenza dell'impianto, e verrà erogato in 2 o 5 anni. è rivolto a persone fisiche, condomini e imprese per la sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, e a pubbliche amministrazioni per la sostituzione di impianti di cui sopra e per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (isolamento termico dell’involucro, sostituzione di finestre, sostituzione di caldaie con caldaie a condensazione, installazione di schermature solari).

Conto Termico D.M. 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” Per essere ammessi gli interventi devono rispettare severi valori (+31%) di rendimento termico per le caldaie, e di trasmittanza massima, secondo la zona climatica, per l’involucro e le finestre.

Conto termico D.M. 28 dicembre 2012 “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” Le procedure oggi sembrano laboriose e comprendenti molti documenti, tuttavia come tutti i nuovi provvedimenti speriamo che una volta che tutto sarà operativo si dimostri più semplice.

Le Leggi Finanziarie 2007-2008 Legge 27.12.2006 n.296 Legge 24.12.2007 n.244 Legge 07.08.2012 n.134 Prevedono fino al 30.06.2013 sgravi fiscali consistenti nella detrazione d’imposta pari al 55% dei costi sostenuti, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti

Riqualificazione complessiva Riqualificazione energetica di edifici esistenti, Requisito : conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore del 20% ai valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale indicati nell’allegato A al D.M. 11 marzo 2008 e D.M. 26.01.2010 I lavori devono riguardare l’intero edificio e non parti di esso. (Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007) Importo max. 100.000,00 euro I(non cumulabile con quello degli altri commi, eccezion fatta per i pannelli solari).

D.M. 11/3/2008 ALLEGATO “A” S = sup. che delimita il volume riscaldato Firenze V verso l’esterno o verso vani non riscaldati S = sup. che delimita il volume riscaldato

Interventi parziali su edifici 1) parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), 2) finestre comprensive di infissi e persiane (art. 1 comma 345 L. 296/2006) Requisito: rispettare i valori limite di trasmittanza termica dell’allegato B al D.M. 11.03.2008 e DM.26.01.2010. Importo max 60.000,00 euro

1. COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI (Art 1. COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI (Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007) REQUISITI “ESSENZIALI” DELL’IMMOBILE 1) deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta; 2) deve essere dotato di un impianto di riscaldamento; 3) in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”. Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”. (Con riferimento ai commi 345,346,347)

1. COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI (Art 1. COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI (Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007) REQUISITI TECNICI SPECIFICI 1) l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione); 2) deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati; 3) deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) uguale o inferiore a quello riportato in tabella all’Allegato B di cui al DM 11.03.08 e DM 26.01.2010

D.M. 11.03.2008 ALLEGATO “B” Valori limite di trasmittanza termica Modificato con D.M 26.01.2010 Valori limite di trasmittanza termica

1. COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI (Art 1. COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI (Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007) OPERE CONNESSE AGEVOLABILI le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica (ad esempio, apertura e chiusura tracce, massetto per la posa dell’impianto di distribuzione del calore, ecc.).

2. SERRAMENTI E INFISSI (Art 2. SERRAMENTI E INFISSI (Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007) REQUISITI TECNICI ESSENZIALI l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione); deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati; deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U) inferiore a quello riportato in tabella all’Allegato B di cui al DM 26.01.2010.

OPERE CONNESSE AGEVOLABILI 2. SERRAMENTI E INFISSI (Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007) OPERE CONNESSE AGEVOLABILI 1) scuri, persiane, avvolgibili, 2) cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, non si deve considerare l’apporto di tali elementi, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore di trasmittanza limite . 3) portoni d'ingresso, 4) basculanti per box

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE a cura del cliente 2. SERRAMENTI E INFISSI (Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007) ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE a cura del cliente un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato da ENEA, il cui risultato può essere riportato: a) all’interno della certificazione del produttore, in una zona a campo libero; b) in un’autocertificazione del produttore; c) nell’asseverazione predisposta dal tecnico.

3. Pannelli per solare termico Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, di servizi Requisiti : garanzia di almeno 5 anni su pannelli e bollitori, di 2 anni su componenti elettrici e accessori, una certificazione di qualità conforme alle norme EN 12975 e EN 12976 e l’installazione conforme ai manuali di installazione dei principali componenti. (art. 1, comma 346, legge 296/2006) Importo max 60.000,00 euro

3. PANNELLI SOLARI (Art.1, comma 346 della legge finanziaria 2007) REQUISITI “ESSENZIALI” DELL’IMMOBILE 1. deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta; 2. in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI 3. PANNELLI SOLARI (Art.1, comma 346 della legge finanziaria 2007) REQUISITI TECNICI SPECIFICI a) i pannelli solari s’intendono agevolabili per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; b) i pannelli solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni; c) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;

REQUISITI TECNICI SPECIFICI 3. PANNELLI SOLARI (Art.1, comma 346 della legge finanziaria 2007) REQUISITI TECNICI SPECIFICI d) i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera ; e) l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti;

3. PANNELLI SOLARI (Art.1, comma 346 della legge finanziaria 2007) REQUISITI TECNICI SPECIFICI f) nel caso di pannelli solari autocostruiti, in alternativa a quanto disposto dai punti b) e d), può essere prodotta : 1) la certificazione di qualità del vetro solare (secondo le norme UNI vigenti) rilasciata da un laboratorio certificato 2) l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

OPERE CONNESSE AGEVOLABILI 3. PANNELLI SOLARI (Art.1, comma 346 della legge finanziaria 2007) OPERE CONNESSE AGEVOLABILI Sono agevolabili anche gli impianti solari termici realizzati ad integrazione dell’impianto per la climatizzazione invernale esistente;

Caldaie per riscaldamento (art.1 comma 347 legge n. 296/2006) (art.1 comma 286 legge n.244/2007) Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione caldaie a biomasse pompe di calore ad alta efficienza geotermia a bassa entalpia. Importo max 30.000 euro

4. CALDAIE A CONDENSAZIONE (Art 4. CALDAIE A CONDENSAZIONE (Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007) È entrata in vigore il 15 agosto 2009 la legge 23.07.2009 n.99 che, all’articolo 31, comma 1, elimina l’obbligo di redigere l’AQE per usufruire della detrazione del 55% per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, prevista dal comma 347 della legge finanziaria 2007.

REQUISITI “ESSENZIALI” DELL’IMMOBILE 4. CALDAIE A CONDENSAZIONE (Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007) REQUISITI “ESSENZIALI” DELL’IMMOBILE deve essere: 1) “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta; 2) dotato di un impianto di riscaldamento

REQUISITI TECNICI SPECIFICI 4. CALDAIE A CONDENSAZIONE (Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007) REQUISITI TECNICI SPECIFICI l’intervento deve configurarsi come sostituzione del vecchio generatore termico e non come nuova installazione. 1) nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kW: il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn; devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

4. CALDAIE A CONDENSAZIONE (Art 4. CALDAIE A CONDENSAZIONE (Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007) REQUISITI TECNICI SPECIFICI 2) nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre ai precedenti requisiti: a) deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante; b) la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore; c) deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili.

OPERE CONNESSE AGEVOLABILI 4. CALDAIE A CONDENSAZIONE (Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007) OPERE CONNESSE AGEVOLABILI 1) smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente; 2) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con una caldaia a condensazione.

5. CALDAIE A BIOMASSA (Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007) REQUISITI “ESSENZIALI” DELL’IMMOBILE 1) deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta; 2) deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento ; 3) in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI 5. CALDAIE A BIOMASSA (Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007) REQUISITI TECNICI SPECIFICI 1) configurarsi come sostituzione dell’impianto termico già esistente (e non come integrazione allo stesso, né come nuova installazione); 2) assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati in tabella all’Allegato A di cui al DM 11.03.08 e s.m.i.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI 5. CALDAIE A BIOMASSA (Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007) REQUISITI TECNICI SPECIFICI 3) assicurare i seguenti requisiti : a) un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5; b) il rispetto dei limiti di emissione di cui all’Allegato IX alla parte quinta del D.Lgs. 3/4/06 n°152 e successive modifiche ed integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti; c) l’utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell’Allegato X alla parte quinta dello stesso D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato

OPERE CONNESSE AGEVOLABILI 5. CALDAIE A BIOMASSA (Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007) OPERE CONNESSE AGEVOLABILI 1) smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; 2) fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con una caldaia a biomassa. 3) per interventi di allacciamento a reti di teleriscaldamento a biomassa sono detraibili anche le spese relative alle seguenti opere: a) costi di allacciamento; b) scambiatori.

ulteriore documentazione da conservare a cura del cliente 5. CALDAIE A BIOMASSA (Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007) ulteriore documentazione da conservare a cura del cliente d) inoltre, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F: chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’all. C al D.Lgs. N°192 del 2005. La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell’asseverazione compilata dal tecnico abilitato

6. POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA (Art. 1, c 6. POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA (Art.1, c.347 della legge finanziaria 2007) REQUISITI “ESSENZIALI” DELL’IMMOBILE 1) deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta; 2) deve essere dotato di un impianto di riscaldamento; 3) in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostruzione”; 4) nelle ristrutturazioni per le quali e' previsto il frazionamento dell'unita' immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio e' compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

6. POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA (Art. 1, c. 347 della L 6. POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA (Art.1, c.347 della L. finanziaria 2007) REQUISITI TECNICI SPECIFICI le pompe di calore oggetto di installazione devono: 1) garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato I al DM 06.08.2009 2) qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato I sono ridotti del 5%;

6. POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA (Art. 1, c 6. POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA (Art.1, c. 347 della legge finanziaria 2007) OPERE CONNESSE AGEVOLABILI in base alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 458/E del 1° dicembre 2008 è agevolabile la sola sostituzione integrale di un impianto termico esistente e non anche a quello di integrazione dello stesso

7. CAMINI E STUFE REQUISITI TECNICI SPECIFICI Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009 chiarisce che: La detrazione del 55% è applicabile anche per la sostituzione di camini e stufe a condizione che la potenza nominale totale degli apparecchi di riscaldamento sia almeno di 15 KW

GLI INTERVENTI INCENTIVATI Sostituzione di impianti di climatizzazione Invernale E’ agevolata la trasformazione di impianti autonomi in un solo impianto termico centralizzato a condensazione con contabilizzazione del calore. Non è ammesso il contrario.

Importo della detrazione e modalità di ripartizione La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione 36%). lo sgravio fiscale è del 55% dell’importo dei lavori da suddividere in 10 rate annuali di pari valore

LA DOCUMENTAZIONE DA INVIARE entro 90 giorni dal collaudo dei lavori, deve essere inviata all’ENEA, esclusivamente attraverso il sito web :  http://efficienzaenergetica.acs.enea.it. la seguente documentazione: Solo per lavori particolarmente complessi, è ammesso l’invio per raccomandata semplice al seguente indirizzo: ENEA, Dip. ACS, via Anguillarese 301, 00123 Roma specificando sulla busta come riferimento: Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 1) comunicazione all ’Agenzia delle Entrate da inviare secondo le modalità indicate nella circolare 6 maggio 2009 prot. 57639 : ……………….. 1.5. Il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta. …………………. 2.2. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato entro novanta giorni dal termine del periodo d.imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE Entro 90 gg dalla fine lavori 2) ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (allegato A) redatto da un tecnico abilitato: non più necessario dal 2008 per installare finestre, pannelli solari e caldaie in singole unità immobiliari.  3) SCHEDA INFORMATIVA (allegato E o allegato F) dell’intervento realizzato. DOCET

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE 1 1) ASSEVERAZIONE dell’impianto da parte di un tecnico abilitato. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di impianti termici di potenza nominale non superiore a 100 kW può essere sostituita da una certificazione del produttore.  2) RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO o altra idonea documentazione per le aziende non obbligate. 3) FATTURE O RICEVUTE FISCALI comprovanti le spese sostenute in cui sia chiaramente separato il costo del materiale da quello della manodopera.

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE 2 4) RICEVUTA INFORMATICA dell’invio all’ENEA (mail con codice CPID) dell’Allegato E e della Certificazione energetica.  5) Eventuale DELIBERA ASSEMBLEARE e TABELLA MILLESIMALE in caso di lavori condominiali. 6) Eventuale CONSENSO DEL POSSESSORE dell’immobile. Gli originali dei documenti devono essere firmati e timbrati dal tecnico e controfirmati dal richiedente, per i riscontri in sede fiscale.

IL TECNICO ABILITATO 1) l’asseverazione degli interventi 2) la redazione dell’AQE 3) la scheda tecnica informativa All. E devono essere rilasciati, a firma del tecnico abilitato, nell'ambito della relativa competenza del tecnico abilitato rispetto al tipo di intervento .

IL TECNICO ABILITATO ingegneri e architetti E’ un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze attribuitegli dalle leggi vigenti ed iscritto al proprio Albo professionale. Sono tecnici abilitati: ingegneri e architetti geometri e periti industriali dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari.

Grazie per l’attenzione Pietro Novelli architetto - C&PS Ecoaction Cultura e Progetto Sostenibili Associazione Internazionale www.ecoaction.it Presidente Delegazione regionale Toscana Via La Marmora 51 – 50121 Firenze Via Dell’Arcovata 3 – 50127 Firenze ITALY Tel. +39 055 4089253 tel./fax +39 055 333187 mob. +39 333 6780183 e-mail: novelli@architoscana.org 48