Ambiente ed Energia.

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Ambiente ed Energia

Fonti di Energia Energia Eolica. Sfrutta l’energia cinetica del vento e la trasforma in energia elettrica. In Danimarca questo sistema copre il 23% del fabbisogno nazionale. In Italia, centinaia di generatori fra Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Campania e Toscana.

Fonti di Energia Energia Eolica. Lati positivi: Tempo di installazione molto breve rispetto ad altre tecnologie rinnovabili (centrali indroelettriche necessitano di più di 4 anni per la loro realizzazione); Economico: sia realizzazione che gestione e manutenzione; Stabilità dei costi (indipendente dal prezzo del combustibile); Buoni livelli di produzione; Non produce nessun inquinante.

Fonti di Energia Energia Eolica. Lati negativi: Importante impatto sul paesaggio; Incostanza e non programmabilità della fonte di energia (solo in particolari condizioni di vento, non può sostituire le fonti tradizionali); Individuazione delle aree utilizzabili (condizioni climatiche, - interferenza con radar del traffico aereo).

Fonti di Energia Energia idroelettrica: Fiumi e laghi, creazione di dighe e condotte forzate. Anche sfruttamento del moto ondoso, delle maree e delle correnti marine. Garantisce circa il 15% del fabbisogno energetico italiano. In Norvegia copre oltre il 90%.

Fonti di Energia Energia idroelettrica: Lati positivi: Garantisce continuità nella fornitura Energia pulita che non dipende dal prezzo di combustibile Lati negativi: Costruzioni molto impattanti sul paesaggio e sull’ambiente (costruzione di bacini sconvolge l’ecosistema); Realizzazione, gestione e manutenzione costosa; Lunghi tempi di realizzazione.

Fonti di Energia Energia solare: Fotovoltaico: sfrutta i raggi solari per creare energia. Il sole fornisce al nostro pianeta una quantità di energia circa 15.000 volte superiore al fabbisogno mondiale. Difficile da convogliare

Fonti di Energia Energia solare: Lati positivi: Bassi costi di manutenzione; pulita; Lati negativi: Necessita di molto spazio; Alti costi di realizzazione; Impatto sul paesaggio; Instabilità della fonte.

Fonti di Energia

Fonti di Energia Energia Geotermica: Sfrutta il calore della terra per creare energia (vapore creato nel sottosuolo). Non molto diffusa. Islanda (85%). In Toscana si trova il più grande complesso geotermico (1400mw).

Fonti di Energia Energia Geotermica: Lati positivi: Gran quantità di energia prodotta. Inesauribile in tempi brevi. Lati negativi: Emissioni di vapori e odori. Impatto sul paesaggio. Realizzabile solo in zone in cui la temperatura del sottosuolo è più alta della media (fenomeni vulcanici o tettonici).

Fonti di Energia Biomasse: residui forestali, scarti dell'industria di trasformazione del legno (trucioli, segatura, etc.) scarti delle aziende zootecniche, gli scarti mercatali, ed i rifiuti solidi urbani. impianti di cogenerazione e teleriscaldamento alimentati a biomasse;

Fonti di Energia

Fonti di Energia

Normativa Direttiva 96/92/CE: superare il regime di monopolio pubblico sulla produzione, distribuzione e vendita dell’energia, per realizzare una progressiva liberalizzazione del mercato dell’energia.

Normativa Liberalizzazione del mercato dell’energia: Decreto Bersani (DL 79/1999): produzione, distribuzione e vendita dell’energia in regime di concessione. Delibera del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) del 19/11/1998 con la quali L’Italia ha adottato le "Linee Guida” articolate in sei azioni tra cui la promozione dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di elettricità nel mercato italiano e comunitario.

Normativa Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 11 novembre 1999 "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili, il quale, applicando l'articolo 11 del Decreto Bersani introduce i Certificati verdi, ovvero di titoli comprovanti la produzione di una certa quantità di energia da fonti rinnovabili.

Normativa Protocollo di Kyoto: trattato internazionale 11.12.1997, Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici e il riscaldamento globale. Limitare il cambiamento del clima e i suoi effetti: Avanzamento dei deserti Scioglimento dei ghiacciai Innalzamento del livello dei mari Penuria d’acqua …

Normativa L. 1 giugno 2002, n. 120: ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto; Impegno a ridurre le emissioni di gas serra derivanti da attività umane attraverso: Diversificazione delle fonti di produzione dell’energia (fonti rinnovabili); Razionalizzazione della domanda (riduzione dei consumi di energia)

Normativa Direttiva 2001/77/CE : semplificazione delle procedure amministrative per i produttori di energia. Obiettivi: Ridurre gli ostacoli normativi o di altro tipo Razionalizzare e accelerare la procedura Garantire norme oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

Normativa Recepimento con il D.Lgs 387/2003, ispirato alla semplificazione: Autorizzazione unica Procedimento unico Conferenza dei servizi

Normativa L. 239/2004: “Stato e Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali di prestazioni e l'omogeneità delle tariffe, garantiscono tra l'altro: l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione; l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti al di fuori dell'ambito territoriale ove sono previsti; la possibilità di prevedere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale per la localizzazione di infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con l'espressa esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; infine, procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato.”

Normativa Definizioni D.Lgs 387/2003 fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonche' gli impianti ibridi, di cui alla lettera d); impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);

Normativa Definizione D.Lgs 387/2003 d) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti he producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili; e) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacita' di generazione non superiore ad un MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).

Normativa L’autorizzazione unica: Art. 12 D.Lgs 387/2003 In un unico atto, tutti i documenti indispensabili per la costruzione dell’impianto energetico (assensi, permessi, autorizzazioni, variazioni di strumenti urbanistici …) Sufficiente per la realizzazione dell’impianto in conformità al progetto approvato.

Procedura: Autorizzazione Unica L’autorizzazione unica: resa all’esito di una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni interessate.

Procedura: Autorizzazione Unica Art. 12: 1) Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.

Procedura: Autorizzazione Unica Art. 12: La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica.

Procedura: Autorizzazione Unica Rilasciata dalla Regione (o da altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione). nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

Procedura: Autorizzazione Unica La conferenza dei servizi si riunisce entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione. Procedimento autorizzativo si conclude entro 180 giorni (termine perentorio secondo la giurisprudenza, il suo inutile decorso dà origine a silenzio rifiuto). Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Procedura: Autorizzazione Unica Richiesta di autorizzazione: progetto varianti a strumenti urbanistici caratteristiche territoriali alternative localizzazioni nella stessa area distanza da centri abitati, aree protette o di pregio ambientale. caratteristiche dell’impianto (ciclo produttivo, caratteristiche delle materie prime, rapporto con la rete esistente, connessioni, rendimento). Gestione rifiuti prodotti, scarichi idrici. Sicurezza. Nomina responsabile del procedimento.

Procedura: Autorizzazione Unica Oggetto della valutazione: Coesistenza con altri progetti Area ambientalmente critica Rapporto con il paesaggio, patrimonio storico artistico Migliori tecnologie disponibili Compatibilità con strumenti di programmazione (es. piano di qualità dell’area, piano di tutela delle acque…) Impatto occupazionale ed economico. Compatibilità con il sistema elettrico nazionale (connessione con la rete).

Procedura: Autorizzazione Unica Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Procedura: misure compensative L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. Tema della compensazione per l’impatto ambientale. I Comuni? Possibilità di imporre misure compensative ed equilibratorie di natura ambientale e territoriale, ma non di carattere patrimoniale. la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili non dà automaticamente luogo a misura compensativa, e comunque, eventualmente, tali misure compensative sono di competenza dello Stato e della Regione e non possono unilateralmente stabilite da un singolo Comune. le determinazioni delle amministrazioni interessate, devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l'unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l'autorizzazione unica finale

Procedura: misure compensative Dm 10.9.2010 ha ribadito che: «per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni» «L’autorizzazione unica può prevedere l’individuazione di misure compensative a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale, correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto Ad interventi di efficienza energetica Di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili, E di sensibilizzazione della cittadinanza.

Procedura: misure compensative Criteri: Non dà luogo a misure compensative in modo automatico la semplice circostanza che venga realizzato un impianto Le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale. Le misure compensative sono definite in sede di conferenza dei servizi, sentiti i comuni interessati Le eventuali misure di compensazione non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi gli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto.

Procedura: DIA Procedura in conferenza dei servizi non applicata per i cd micro impianti (aventi potenza nominale non superiore a precise soglie minime che variano in funzione delle diverse fonti energetiche da cui sono alimentate). Denuncia di inizio attività: se entro 30 giorni dalla denuncia l’esercizio dei poteri interdittori ai lavori edilizi oggetto di DIA non vengono posti in essere, ci sarà silenzio-assenso, la DIA si trasforma in un titolo abilitante la costruzione.

Procedura: DIA La Regione Puglia, in forza della potestà legislativa concorrente in materia di produzione di energia, sulle competenze amministrative e autorizzative in materia di fonti rinnovabili, aveva ampliato, con l'approvazione dell'articolo 27 della Legge Regionale n. 31 del 2008, le soglie di applicazione della disciplina della DIA previste dalla tabella A allegata al D. Lgs n. 387 del 2003. - estendeva l'utilizzo dello strumento della dichiarazione di inizio attività agli impianti fotovoltaici con capacità di generazione fino ad 1 MW, mentre per questo genere di impianti l’allegato al D. Lgs n. 387 del 2003 stabiliva una soglia di capacità di generazione di 20 KW.

Procedura: DIA Corte Costituzionale: utilizzo della procedura DIA di competenza dello Stato, per garantire esigenze di uniformità delle funzioni relative in materia di energia a livello nazionale. Eventuali maggiori soglie di capacità di generazione e le caratteristiche dei siti di installazione per i quali è possibile procedere mediante DIA, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concreto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la conferenza unificata Stato-Regioni, mentre la Regione non può provvedervi autonomamente.

Procedura: DM 10.9.2010 DM 10.9.2010: linee guida nazionali per l’iter autorizzativo finalizzato all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche nazionali. «l'elevato livello di decentramento amministrativo non deve essere un vincolo per l'efficienza o un elemento di indesiderata disomogeneità, bensì trasformarsi in una risorsa a vantaggio degli operatori e un elemento di maggiore vicinanza della valutazione alle caratteristiche del territorio; la definizione di linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento unico fornisce elementi importanti per l'azione amministrativa propria delle regioni ovvero per l'azione di coordinamento e vigilanza nei confronti di enti eventualmente delegati; le presenti linee guida possono facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed Amministrative»

Procedura: DM 10.9.2010 Esempi Eolico: DIA installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. Fotovoltaico: DIA impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato.

Procedura: DM 10.9.2010 DM 2010 Requisiti di valutazione del progetto. la buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del progetti sta ai sistemi di gestione della qualità (Iso 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (Iso 14000 e/o Emas); la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili. A titolo esemplificativo la combustione ai fini energetici di biomasse di origine agricola-forestale potrà essere valorizzata ove tali fonti rappresentano una risorsa significativa nel contesto locale ed un'importante opportunità ai fini energetico-produttivi;

Procedura: DM 10.9.2010 c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili; d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo 152/2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;

Procedura: DM 10.9.2010 e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento, con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio; f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico; g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future; h) l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse.

Procedura Nel procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 ter del D.L.vo 387/2003, tenuto conto dei numerosi interessi collettivi coinvolti, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell’opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli interessi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, che rimane libera di recepire o meno quanto da essi evidenziato, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica. Diversamente, al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto né dalla disciplina della conferenza di servizio di cui agli artt. 14 e ss. Della L. 241/90, né dal richiamato art. 12 del D.Lgs 387/03 TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 22/12/2009, Sentenza n. 1345

PIANO di AZIONE NAZIONALE Direttiva 2009/28/CE: mira ad istituire un quadro comune per la produzione e la promozione di energia a partire da fonti rinnovabili. Obiettivi nazionali e misure Per ciascuno Stato membro è stato fissato un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2020. Tale obiettivo è coerente con l’obiettivo globale «20-20-20» della Comunità. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la quota di energia da fonti rinnovabili deve essere pari almeno al 10 % del consumo finale di energia entro il 2020.

PIANO di AZIONE NAZIONALE Il Piano di Azione Nazionale, previsto dalla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è il documento programmatico che fornisce indicazioni dettagliate sulle azioni da porre in atto per il raggiungimento, entro il 2020, dell’obiettivo vincolante per l’Italia di coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17% dei consumi lordi nazionali. L’obiettivo deve essere raggiunto mediante l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili nei settori: Elettricità, Riscaldamento - Raffreddamento e Trasporti.

PIANO di AZIONE NAZIONALE

PIANO di AZIONE NAZIONALE Il Piano di Azione Nazionale dell'Italia, trasmesso alla Commissione Europea il 28 luglio 2010, illustra la strategia nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e disegna le principali linee d’azione per ciascuna area di intervento (Elettricità, Riscaldamento - Raffreddamento e Trasporti) sul consumo energetico lordo complessivo. Contiene, inoltre, l’insieme delle misure (economiche, non economiche, di supporto e di cooperazione internazionale) necessarie per raggiungere gli obiettivi.

PIANO di AZIONE NAZIONALE E' prevista nel Piano l’adozione di ulteriori misure trasversali snellimento dei procedimenti autorizzativi, lo sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione per un utilizzo intensivo/intelligente del potenziale rinnovabile, le specifiche tecniche di apparecchiature e impianti la certificazione degli installatori.

ENERGIA RINNOVABILE E PAESAGGIO In astratto, tutti gli impianti di produzione e trasmissione di energia possono avere qualche impatto sull’ambiente e sul paesaggio, con un impatto visivo rilevante. Bilanciamento fra interessi: Produzione energetica vs tutela dell’ambiente Impianti energetici vs tutela del paesaggio Difficoltà maggiori quando si parla di energie rinnovabili: si riduce la contrapposizione con la tutela dell’ambiente, perché viene eliminata una fonte di inquinamento.

ENERGIA RINNOVABILE E PAESAGGIO

ENERGIA RINNOVABILE E PAESAGGIO Da un lato la politica energetica dell’UE e le decisioni vincolanti sulla riduzione delle emissioni nell’ambito della politica ambientale, dall’altro la necessità di tutelare il paesaggio.

ENERGIA RINNOVABILE E PAESAGGIO La legge stabilisce che sono le Regioni a individuare «le aree e i siti non idonei» per la realizzazione di impianti energetici. La ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea. Il principio trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse (Corte Cost. 224/2012).

ENERGIA RINNOVABILE E PAESAGGIO Le regioni possono procedere alla indicazione delle aree e siti non idonei. L’individuazione delle aree di non idoneità è operata attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto le norme a tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, delle biodiversità e del paesaggio rurale. Le Regioni conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazioni delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione.

ENERGIA RINNOVABILE E PAESAGGIO L’individuazione di aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti della tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito. Deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto. Zone classificate agricolo non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei. Nell’individuazione delle aree non idonee le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi nella medesima area.

ENERGIA RINNOVABILE E PAESAGGIO Es. aree non idonee: Zone inserite all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica; Zone situate in prossimità di parchi archeologici; Aree naturali protette; Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (DOC…) Aree caratterizzate da situazioni di dissesto o rischio idrogeologico Fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette Aree di presenza, riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette.

ENERGIA RINNOVABILE E PAESAGGIO La tutela dell’ambiente, oggetto di recente e condivisibile revisione critica, non può sostituirsi all’interesse alla tutela del paesaggio, postulando una protezione “ad ogni costo” anche mediante lo sviluppo di fonti di energia alternativa di grave ed irreversibile impatto, perché se la riduzione delle emissioni attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, tra le quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla l. 1 giugno 2002 n. 120 (concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997), è parimenti vero che anche la salvaguardia del Paesaggio costituisce oggetto di impegni assunti dall’Italia in sede internazionale (cfr. Convenzione Europea del Paesaggio promossa dal Consiglio d’Europa e firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14) sicchè il conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente non può essere risolto in forza di una nuova gerarchia che inverte la scala di valori, ma deve essere necessariamente valutato un confronto concreto, attraverso una ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, non potendosi configurare alcuna preminenza valoriale né in un senso né nell’altro. T.A.R. MOLISE, Sez. I - 08/04/2009, n. 115

ENERGIA RINNOVABILE E PAESAGGIO «Pur non trascurandosi la rilevanza che, in relazione agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell’ambiente e del paesaggio, occorre riconoscere prevalente risalto al profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali» (Corte Cost. n. 166 del 2009)

ENERGIA RINNOVABILE E PAESAGGIO Le esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio non fanno venir meno la centralità nella disciplina impugnata del profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche, in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali; il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo ambito impone una prima ponderazione concertata nella sede della Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387 del 2003 ed in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni ed agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento di tali esigenze, e solo quando tale equilibrio sia stato raggiunto le Regioni potranno adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali (corte Cost. 382/2009)

ENERGIA RINNOVABILE E PAESAGGIO La tecnologia fotovoltaica è oggetto di un particolare favor legis (art. 4 comma 1-bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380) tale per cui il diniego dell’amministrazione deve essere basato sulla precisa individuazione di interessi pubblici prevalenti. La presenza di pannelli sulla copertura degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve essere percepita esclusivamente come un fattore di disturbo visivo. Tutto ciò comporta che, prima di negare l’autorizzazione all’installazione di un impianto fotovoltaico, in mancanza di alternative tecnologiche disponibili sul mercato, dovrà essere data prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio. T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 15 aprile 2009, n. 859

ENERGIA RINNOVABILE E PAESAGGIO Il DM 10.9.2010 individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio per gli impianti eolici: Impatto visivo Impatto sui beni culturali Impatto sul paesaggio Modalità e criteri per l’istruttoria

GSE: GESTORE SERVIZI ENERGETICI La Società ha per oggetto l’esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e in particolare delle attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell’energia elettrica. GSE opera per la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la qualifica tecnico-ingegneristica e la verifica degli impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento; riconosce inoltre gli incentivi per l’energia elettrica prodotta e immessa in rete da tali impianti. ritira e colloca sul mercato elettrico l’energia prodotta dagli impianti incentivati e certifica la provenienza da fonti rinnovabili dell’energia elettrica immessa in rete

GSE: GESTORE SERVIZI ENERGETICI I Certificati Verdi: Incentivo. Sono titoli negoziabili, rilasciati dal GSE in misura proporzionale all’energia prodotta da un impianto qualificato IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili), in numero variabile a seconda del tipo di fonte rinnovabile e di intervento impiantistico realizzato (nuova costruzione, riattivazione, potenziamento e rifacimento). Il meccanismo di incentivazione con i Certificati Verdi si basa sull’obbligo, posto dalla normativa a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

GSE: GESTORE SERVIZI ENERGETICI I certificati verdi sono considerati dei ‘titoli’ simili a quelli negoziati sul mercato borsistico, con la caratteristica di incorporare una quantità di energia prodotta da fonte rinnovabile e che vengono ceduti a soggetti obbligati per legge a detenerne una certa quota calcolata sulla base della loro produzione da fonte convenzionale. Tale quota obbligatoria non deve essere necessariamente prodotta con propri impianti ma, può essere soddisfatta mediante l’acquisto di una quantità di certificati pari alla propria quota obbligatoria di immissione, direttamente o all’interno di un apposito mercato organizzato dalla pubblica amministrazione, da un produttore di energia rinnovabile.

GSE: GESTORE SERVIZI ENERGETICI Il Conto Energia è il programma che incentiva in conto esercizio l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Questo sistema di incentivazione è stato introdotto in Italia nel 2005, con il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2005 (Primo Conto Energia) ed è attualmente regolato dal Decreto Ministeriale del 05 luglio 2012. Possono beneficiare del Conto Energia le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici, gli enti non commerciali e i condomini di unità abitative e/o di edifici

GSE: GESTORE SERVIZI ENERGETICI Il conto energia costituisce un sistema degli incentivi a favore di coloro che decidono di installare un impianto solare fotovoltaico (ricordiamo che per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili sono previsti i certificati verdi) per il quale viene concesso un contributo in conto capitale per la realizzazione dell’impianto (contributo a fondo perduto concesso una tantum)

GSE: GESTORE SERVIZI ENERGETICI Il Quinto Conto Energia remunera a differenza dei precedenti meccanismi di incentivazione, con una tariffa omnicomprensiva la quota di energia netta immessa in rete dall’impianto e, con una tariffa premio, la quota di energia netta consumata in sito.