Stato dell’arte della disciplina nazionale e regionale sulla certificazione delle competenze Giulio M. Salerno
La certificazione delle competenze al crocevia tra persona, istituzioni e libertà Dal cittadino inteso come soggetto guidato nei suoi percorsi formativi dalle istituzioni Alla persona che si apre alla libera prospettiva dell’apprendimento per tutto l’arco della vita e in una pluralità di contesti di vita, di lavoro, del tempo libero Una nuova libertà di rilievo costituzionale: la libertà individuale all’istruzione e alla formazione (artt. 2, 4, 30, 33, 34, 35, 41 Cost.)
Le competenze nei percorsi di apprendimento “formali”, “non formali” e “informali” Le competenze (intese come capacità di utilizzare conoscenze e abilità in contesti reali) scaturiscono da sempre più numerosi e diversi percorsi di apprendimento che si svolgono attraverso le libere scelte individuali nell’ambito dell’istruzione e della formazione, nel campo professionale e nelle relazioni sociali Ai percorsi di apprendimento formali (percorsi strutturati del Sistema nazionale dell’Istruzione e Formazione: scuole più IeFP) si aggiungono quelli “non formali” (negli organismi educativi esterni al SIF, nel privato sociale, nelle imprese, nel volontariato) e “informali” (altre libere modalità di apprendimento di competenze in ogni contesto di interrelazione sociale, anche nel tempo libero)
L’obiettivo generale della validazione e della certificazione delle competenze Come può la persona rendere note con un’attestazione “ufficiale” (di rilievo pubblico, da tutti riconosciuta, collegata a standard omogenei e accettati) tutte le proprie competenze, comunque acquisite? Attraverso la validazione delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi “formali”, e la certificazione delle competenze comunque acquisite Mediante un procedimento “pubblico”: collegato a standard ufficialmente accettati
I benefici “sociali” attesi dalla certificazione 1) Per la persona Consente di avere consapevolezza del proprio percorso formativo all’interno del sistema nazionale di istruzione e di formazione e dei sistemi regionali dei titoli e delle qualifiche regionali Consente di avere conoscenza delle possibili prospettive del proprio percorso formativo rispetto agli obiettivi e alle offerte di lavoro
2) Per il mondo dell’istruzione e della formazione Assicura la comparabilità delle attestazioni dei diversi titoli, attestati, certificati etc. in relazione a parametri e riferimenti obiettivi e comparabili (in termini di competenze e di risultati di apprendimento) Favorisce il confronto tra le diversi componenti del sistema di istruzione e formazione: reciproco riconoscimento dei sistemi di certificazione Impone l’applicazione di una logica comune: l’apprendimento per competenze e risultati, il riconoscimento del saper fare (che sono già propri della IeFP, e meno presenti nella scuola)
3) Per il mondo del lavoro Consente di conoscere la copertura di una certe competenze e qualificazioni professionali Avvicina la domanda e l’offerta di lavoro E’ utilizzabile sia al momento dell’accesso al mondo del lavoro, che nei momenti di transizione o di debolezza (da un lavoro all’altro, perdita di lavoro)
La certificazione come “servizio” alla persona E’ un servizio che richiede oggettività, trasparenza, comparabilità: affidamento sociale e rilievo pubblico E’ offerto su richiesta individuale: principio di libertà Deve essere svolto da operatori qualificati sia nelle tecniche di valutazione che nelle specifiche materie delle singole competenze: qualità e collegamento “trasversale” con i mondi della formazione (particolarmente esperti nella valutazione delle competenze) e del lavoro
La certificazione delle competenze: una strada doppiamente necessaria A livello globale (OCSE) dagli anni Novanta: per un mercato del lavoro globalizzato A livello sovranazionale: l’UE richiede un sistema nazionale di validazione degli apprendimenti acquisiti in contesti diversi dai percorsi dell’istruzione e della formazione, e un sistema di tendenziale corrispondenza dei livelli delle qualificazioni e delle competenze raggiunti in sede nazionale: il Quadro europeo di riferimento delle qualifiche EQF (per un mercato del lavoro davvero “europeo”: libertà di stabilimento)
Vari atti europei (più meno vincolanti) ma comunque nella stessa direzione 2002: risoluzione del Consiglio sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale; 2002: la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione; 2004: La decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)»; 2006: La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente; 2008: La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); 2009: La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) 2009: La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) 2012: La raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale
Perché l’Italia ne ha particolare bisogno Il frazionamento dei percorsi dell’istruzione e formazione, le diverse modalità di apprendimento “non formale” (nelle imprese, nel privato sociale, etc.) e i molteplici percorsi informali) Le frazionate competenze istituzionali e funzionali in materia di istruzione e formazione richiedono necessariamente un sistema nazionale di mutuo e obiettivo riconoscimento delle competenze acquisite (mediante i vari titoli, i diplomi, le certificazioni professionali) per poter dare vita ad un mercato del lavoro davvero nazionale
Un’esigenza comune in Europa Vedi lo studio ISFOL 2011: Valutazione delle competenze da esperienza: approcci e pratiche in Italia e in Europa In alcuni Paesi la certificazione degli apprendimenti non formali o informali è consolidata (Danimarca, Francia, Norvegia, Finlandia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Islanda) In altri Paesi vi sono sperimentazioni o affidato alle associazioni datoriali o sindacali o del terzo settore, oppure da agenzie formative che attuano programmi europei finalizzati allo sviluppo di modelli sperimentali (Repubblica ceca, Germania, Polonia, Ungheria) Maggiori difficoltà si riscontrano negli ordinamenti federali.
Alcuni punti critici in Italia In Italia le pratiche di validazione e certificazione si sono sviluppate autonomamente a livello regionale in modo differenziato e anche con alcune buone prassi E’ mancato un assetto unitario La permanente debolezza della formazione continua e dell’educazione per gli adulti La lunga assenza di un quadro complessivo e stabilizzato delle qualificazioni (titoli e relative competenze) nazionali e regionali, referenziato rispetto al Quadro europeo delle qualifiche (EQF) La pluralità delle istituzioni coinvolte a livello nazionale (più ministeri), regionale e locale
Alcuni passi verso la certificazione delle competenze, in anticipo rispetto al quadro europeo Il decreto del Ministero del lavoro n. 174/2001 (inattuato): nel libretto formativo del cittadino vanno riportate sinteticamente le certificazioni delle competenze acquisite al termine dei percorsi di formazione professionali o in esito a percorsi di formazione parziali o in caso di abbandono del percorso formativo, a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione, per l’ammissione ai diversi livelli di istruzione, etc.
In seguito Il decreto 276/2003 ha ridefinito il libretto formativo del cittadino: Sono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua, nonché in modo non formale e informale Testato e a regime in alcune Regioni I risultati della certificazione delle competenze dono registrabili nel libretto formativo (vedi accordo Stato-Regioni sulla certificazione delle competenze per l’apprendistato)
Ancora Il tavolo unico nazionale per gli standard professionali, di certificazione e formativi, istituito dal Ministero del Lavoro nel 2006 I Crediti formativi universitari (d.m. 270/2004) Indicazioni in vari documenti, linee-guida, libri bianchi Decreto MIUR 2010: certificazione dei saperi e competenze nell’obbligo di istruzione Nel d.lgs. 167/2011 (t.u. sull’apprendistato) : certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista possono essere certificate e registrate nel libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni previsto per l’apprendistato
Ancora Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 per la definizione di un Sistema nazionale di certificazione delle competenze per l’apprendistato Nelle premesse si prevede che le Regioni intendono che questo accordo non ha valore limitato all’apprendistato “nelle more delle definizione di norme che disciplinino la materia in modo organico”: valore generale (quindi, come vedremo, sino alla definizione e implementazione delle linee-guida in attuazione del d.lgs. 13/2013)
La prassi della certificazione delle competenze in sede regionale Alcune Regioni sono ancora in uno stadio iniziale o sperimentale, limitandosi ad alcune filiere e tipologie formative Altre Regioni hanno predisposto l’architettura normativa, ma l’attuazione stenta Altre Regioni hanno disciplinato e stanno applicando il procedimento di validazione degli apprendimenti non formali e informali mediante un sistema regionale di certificazione (in particolare, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta)
Una breve premessa ricostruttiva della normativa statale Il d.lgs. n. 13 del 2013: decreto legislativo in attuazione di una complessiva delega legislativa contenuta nella cd. legge “Fornero” n. 92 del 2012 In particolare art. 4, commi 51-61 (apprendimento non formale e informale in relazione all’apprendimento permanente) e commi 64-68 (Sistema pubblico Nazionale di Certificazione delle Competenze: SNCC)
Altri recenti interventi normativi Decreto legge n. 76 del 2013 (convertito con legge n. 99/2013): è istituita una nuova struttura di missione (temporanea, fino al 2015) presso MLPS con vari compiti tra cui: Art. 5, comma 2, lett. i-ter): promuovere l'accessibilità da parte di ogni persona interessata, nonché da parte del mandatario della persona stessa, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative. Diritto di accesso alle informazioni su sé stesso
Ancora, una nuova Banca dati (centralizzata?) - Art. 8: Nell’ambito del MLPS è costituita la Banca dati delle politiche attive e passive (del lavoro). - Raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego. - Vi confluiranno vari banche dati, tra cui la “dorsale unica informativa” (vedi dopo): verso la centralizzazione delle banche dati?
Le disposizioni nella Legge Fornero: apprendimento permanente (commi 51-61) Comma 51: Attribuzione della competenza per la la determinazione “ a livello nazionale” delle politiche relative all’apprendimento permanente: Intesa in Conferenza Unificata (Stato-Regioni-enti locali), su proposta MIUR e MLPS, sentito MISE e “parti sociali” Stato regionale (non centralistico), distribuzione verticale e orizzontale delle competenze, ruolo delle parti sociali Competenza statale nella determinazione dei LEP e standard minimi in materia di istruzione e formazione (art. 117, comma 2, Cost.) (esercitata con il d.lgs. 13/2013, adottato previa Intesa in Conferenza Unificata)
Il punto di partenza delle politiche nazionali per apprendimento permanente Art. 4, comma 51: “A partire dall’individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale” Importanza dei lemmi impiegati: individuazione e riconoscimento, cultura e professionalità, “comunque”, cittadini e lavoratori, storia personale e professionale: sapere e saper fare
Come individuare e riconoscere il “proprio patrimonio culturale e professionale”? La risposta del comma 51: “da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante la interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti” Scelta non centralistica, ma non facile: unitarietà del sistema di documentazione e riconoscimento attraverso la cooperazione dei soggetti competenti nella formazione delle banche dati statali, regionali e locali (standard comuni minimi)
Commi 52, 53 e 54 Definizione dei tre aspetti dell’apprendimento permanente: formale, non formale, informale Definizioni tratte dalla normativa europea e internazionale (con problemi definitori; vedi documento OCSE 2007) Riconoscimento ufficiale di una importante rilettura non “statalista” e “scuola-centrica” degli art. 4, 33, 34, 35 (“lo Stato cura la formazione e l’elezione professionale deli lavoratori”) Cost.: il patrimonio culturale e professionale non deriva soltanto dall’apprendimento nei percorsi formali
Apprendimento formale (comma 52) Formale: che si svolge nel sistema della istruzione e formazione (SIF), e si conclude con un titolo di studio, una qualifica o un diploma professionale (anche in apprendistato), o una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente (specificazione aggiunta dal d.lgs. 13/2013) Alcuni problemi derivano, in sede di individuazione e riconoscimento dei titoli conclusivi dei percorsi di apprendimento formale, dalla frammentarietà strutturale del nostro SIF
Apprendimento non formale (comma 53) Al di fuori del Sistema nazionale della Istruzione e Formazione Sulla base di una scelta intenzionale della persona in nome della libera determinazione del proprio patrimonio culturale e professionale “in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese” Ulteriori problemi derivanti dalla pluralità e differenziazione dei soggetti operanti nell’educazione e formazione Il d.lgs. non aggiunge nulla
Apprendimento informale (comma 54) Anche a prescindere da una scelta intenzionale Nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero (anche qui il d.lgs. non aggiunge nulla) L’apprendimento è il risultato di processi che si svolgono in ogni contesto di interrelazione sociale: peculiarità (e specifici problemi applicativi) delle forme di individuazione e riconoscimento degli apprendimenti così acquisiti
Comma 55: le reti territoriali dei servizi Con l’intesa in Conferenza unificata “sono definiti gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro”: comprese università, imprese, sindacati, camere di commercio (comma 56). Da queste reti non possono essere escluse, dunque, le strutture formative accreditate!
Alcune priorità sono stabilite dalla legge: A) “Il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento”, facendo emergere i “fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori” Costruire un collegamento tra libera costruzione dei percorsi di apprendimento e necessità esterne (soprattutto le esigenze del mondo del lavoro)
Inoltre, B) il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti C) fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita Ma il sistema delle reti territoriali va attuato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ! (comma 57)
Comma 58: delega legislativa Autorizzazione all’emanazione di uno o più decreti legislativi d’intesa con la Conferenza Unificata (entro sei mesi: termine scaduto, ma entro 24 mesi dai decreti, quindi gennaio 2015, sono possibili decreti correttivi e integrativi!) per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni (riferiti a tutti gli ambiti di competenza: Stato e Regioni) per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (SNCC) (commi 64-68)
Criteri direttivi nell’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali E’ un servizio effettuato su richiesta dell’interessato, sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte individuali e pari opportunità, sulla base di “quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale in relazione ai livelli e sistemi di referenziazione dell’UE” per la comparabilità delle competenze certificate sull’intero territorio nazionale Collegamento di questo processo con le competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili secondo il SNCC
Ancora: il rapporto trasversale con le esperienze lavorative, con le istituzioni formative e con le imprese Riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale Erogazione dei servizi da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse imprese, loro rappresentanze, CCIAA
“Ente pubblico titolare” (secondo il d.lgs. 13/2013) E’ la PA – statale o regionale - titolare della regolamentazione dei servizi di IVCC; quindi: MIUR per i titoli di studio scolastici e universitari Regioni per le qualificazioni rilasciate nell’ambito delle proprie competenze MLPS per le qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi MISE e altre autorità per le professioni regolamentate ai sensi del d.lgs. 206/2007
L’ente accreditato o autorizzato diventa nel d. lgs L’ente accreditato o autorizzato diventa nel d.lgs.13/2013 “ente pubblico titolato” Nel d.lgs. N. 13/2013: è il soggetto, pubblico o privato, comprese le CCIAA, che è autorizzato o accreditato dall’”ente pubblico titolare”, o secondo norme di legge statale o regionale (comprese scuole e università), a erogare servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze (IVCC) Non va confuso con l’Ente pubblico titolare (definizione creata sempre con il d.lgs.)
Quindi La certificazione delle competenze non è un procedimento statale, né regionale Separazione del momento regolatorio da quello dell’erogazione del servizio E’ un procedimento rimesso alla differenziata disciplina delle molteplici autorità competenti sulla base di standard minimi nazionali E’ un procedimento attuato in base al principio di sussidiarietà orizzontale Sarà assicurata la necessaria unitarietà del sistema?
I criteri ispiratori delle procedure Le procedure di convalida dovranno essere ispirate a: semplicità, trasparenza, garanzia della qualità “valorizzazione del patrimonio culturale e professionale” della persona
Il decreto legislativo definisce standard e criteri generali Gli standard di certificazione delle competenze e “dei relativi servizi” I criteri per la definizione e l’aggiornamento – almeno triennale – del Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni (RNTQ) Le modalità di registrazione delle competenze certificate “anche con riferimento al libretto formativo e alle anagrafi del cittadino” (comma 68)
E i costi di tale processo di riconoscimento? Senza nuovi oneri per la finanza pubblica Facoltà per le Regioni (e Province autonome) di stabilire la quota a carico della persona che chiede la convalida dell’apprendimento non formale e informale e la relativa certificazione della competenza
Come si conclude il procedimento? Con il rilascio di una certificazione che documenta formalmente l’accertamento e la convalida delle competenze effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato (comma 65, secondo cpv.) Quindi il soggetto accreditato o autorizzato svolge una funzione di rilievo pubblico in regime di autorizzazione o accreditamento
Documenti finali dei processi come atti pubblici I documenti di validazione (dopo individuazione e validazione) e i certificati (dopo la certificazione) sono atti pubblici (fatto salvo il valore legale dei titoli di studio) (art. 3, comma 4, lett. b) Applicabilità della disciplina legislativa sugli atti pubblici (falso, etc.)
La certificazione delle competenze In riferimento a competenze acquisite in ogni contesto di apprendimento (formale, non formale e informale) Consiste in un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con indirizzi dell’UE (comma 65, primo cpv.)
Cosa è la “competenza certificabile” secondo la legge Fornero Insieme strutturato di conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale, e riconoscibili anche come crediti formativi, previa procedura di validazione degli apprendimenti non formale e informale (comma 66)
La “competenza” secondo il d.lgs. 13/2013 E’ la “comprovata capacità di utilizzare in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale o personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale” Da un insieme strutturato di conoscenze e abilità alla comprovata (e dunque riconosciuta mediante apposite prove) capacità di utilizzare tale insieme nei contesti reali
Distinzione tra individuazione, validazione e certificazione delle competenze nel d.lgs. Individuazione e validazione: processo che conduce, da parte dell’ente titolato, al riconoscimento delle competenze acquisite in contesto di apprendimento non formale o informale, nel rispetto degli standard minimi del d.lgs. 13/2013 Individuazione: sono considerate anche le competenze acquisite nei contesti formali Certificazione: rilascio di un certificato che riconosce formalmente le competenze acquisite nei contesti formali (anche in caso di interruzione del processo formativo) o di quelle validate acquisite nei contesti non formali o informali, nel rispetto standard minimi del d.lgs. 13/2013
In sostanza Individuazione: ha per oggetto tutte le competenze (acquisibili in ogni ambito) Validazione: ha per oggetto solo le competenze acquisibili in contesti non formali o informali Certificazione: ha per oggetto le competenze acquisite in contesti formali e le competenze acquisite in contesti non formali e informali e che siano state validate
Nuova importante definizione: la “Qualificazione” La qualificazione è ogni titolo di istruzione e di formazione, compresi quelli delle istruzione e formazione professionale, e di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi stabiliti nel d.lgs. 13/2013
Validazione e certificazione - anche parziali - rispetto ai repertori codificati L’ente titolato può individuare e validare ovvero certificare soltanto le competenze riferite a “qualificazioni ricomprese nei repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazione o “a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l’intera qualificazione” (art. 3, comma 2, d.lgs.)
Le procedure di IVCC e le altre normative rilevanti Le procedure di IVCC devono essere ispirate a semplificazione, tracciabilità, accessibilità della documentazione e dei servizi attraverso la dorsale informativa unica e nel rispetto del diritto di accesso agli atti amministrativi e della tutela della privacy (comma 65)
Come assicurare unitarietà al processo di IVCC: le Linee guida e il Comitato Tecnico Il possesso delle competenze deve essere “comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5” (art. 3) Le linee-guida per l’interoperabilità degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni sono “proposte” da un apposito Comitato tecnico nazionale e adottate con decreto interministeriale (MLPS, MIUR, MPA, MEF, sentito MISE), previa intesa con la Conferenza Unificata e sentite le parti economiche e sociali
Il Comitato tecnico nazionale Copresieduto da rappresentanti dal MLPS MIUR, e composto da rappresentanti del Min. pubblica amministrazione, del MISE, del MEF, e delle altre PA centrali e regionali “titolari” Verifica il rispetto dei livello di servizio del SNCC nel rispetto principi di terzietà e indipendenza Organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali per garantire informazione e partecipazione nell’elaborazione delle linee-guida, anche su richiesta delle parti (possibile ruolo attivo per gli enti di formazione).
Contenuto delle Linee-guida Identificare gli indicatori, soglie e modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi indicati nel d.lgs. (lett. a) Criteri per l’implementazione del Repertorio Nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali (RNTQ), nell’ambito del sistema europeo dei crediti della IFP, e per l’aggiornamento periodico almeno triennale (lett. b) Progressiva realizzazione e “raccordo funzionale” della dorsale unica informativa (lett.c)
Rapporto con il RNTQ e clausola di continuità Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel Repertorio nazionale (RNTQ), fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 (art. 3, comma 3). Art. 11: fino alla completa implementazione del RNTQ, e comunque per un periodo “di norma” non superiore a 18 mesi (giugno 2014) gli enti titolati continuano a operare “mell’ambito delle disposizioni del proprio ordinamento” (clausola di continuità)
Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze (SNCC) Su fonda su standard minimi di servizio omogenei sul territorio nazionale Nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità (comma 64) E’ l’insieme dei servizi di Individuazione, Validazione, Certificazione delle Competenze (IVCC) erogati nel rispetto dei LEP e standard indicati nel d.lgs. 13/2013 (così nel d.lgs.)
Principi del SNCC secondo il d.lgs. 13/2013 Necessità dell’esplicita richiesta della persona (volontarietà) Semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione (art. 3, comma 4, lett. a) Una funzione para-amministrativa che richiede competenza e professionalità
La dorsale unica informativa nel d.lgs. 13/2013 I servizi di IVCC operano in raccordo e mutualità e si fondano “sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa” mediante la progressiva interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l’istituzione del RNTQ (art. 3, comma 4, lett. d).
Qualità del sistema I SNCC si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità (art. 3, comma 4, lett. e) Importanza della qualità del sistema per assicurare la fiducia pubblica (delle persone interessate, delle imprese, delle istituzioni dell’istruzione e della formazione) nelle certificazioni delle competenze
LEP e standard minimi di servizio: obblighi per gli enti titolari e titolati Devono essere rispettati dagli enti titolari e sono riferimento per la definizione degli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati (art. 4, commi 3 e 4). Gli enti titolati, oltre le norme relative all’autorizzazione o accreditamento, per l’erogazione dei servizi di certificazione delle competenze in conformità con l enorme tecniche UNI, devono essere accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento (art. 4)
Standard: 1) di processo Standard minimi di processo che devono essere assicurati dall’ente titolare: 1) articolazione nelle fasi di identificazione (supporto alla persona), valutazione (accertamento del possesso delle competenze: se non formali o informali, mediante specifiche metodologie valutative, riscontri e prove idonee) e attestazione (rilascio dei documenti di validazione e certificazione) 2) adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento
Standard: 2) di attestazione 1) presenza di alcuni elementi minimi nei documenti e certificati dati anagrafici del destinatario dati dell’ente titolare e dell’ente titolato con riferimenti all’autorizzazione o accreditamento competenze acquisite (denominazione, repertorio e qualificazione di riferimento, denominazione descrizione e indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni, e la referenziazione ai codici statistici di riferimento delle attività economiche ATECO e della nomenclatura e classificazione delle untà professionali CP Istat)
Ancora I dati relativi alle modalità di apprendimento e alla valutazione (percorso formativo e valutazione se formale, i dati essenziali dell’attività svolta se non formale informale) La registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell’ente pubblico titolare, in conformità al formato del libretto formativo del cittadino, e in interoperatività con la dorsale informativa unica
Standard minimi: 3) di sistema Adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni rientranti nel rispettivi ambiti di titolarità Definizione di un Quadro regolamentare unitario delle condizioni del servizio Adozione di misure di informazione sui servizi Rispetto, per il personale addetto, “di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa” (art. 7, c. 1, l. c)
Ancora, interoperabilità informatica e altre normative rilevanti Un sistema informativo interoperativo nell’ambito della dorsale informativa unica (a fini di monitoraggio, valutazione, tracciabilità, e conservazione degli atti rilasciati) Conformità delle procedure alle normative su semplificazione, diritto di accesso e tutela della privacy
Ancora, sugli enti titolati Collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi di individuazione e validazione e nella procedura di certificazione e nelle commissioni di valutazione (art. 7, c. 1. lett. f) Gli enti titolari devono adottare criteri, soglie, modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza nei confronti degli enti titolati (“ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale”) per verificare il rispetto degli standard minimi di erogazione dei servizi Elenco pubblico e telematico degli enti titolati
Rapporto tra le certificazioni e gli standard previsti nei Repertori codificati Sono certificabili le competenze riferibili a standard previsti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, relativi a competenze di base e a competenze tecnico-professionali, pubblicamente conosciuti e accessibili in modalità telematica (Accordo Stato-regioni aprile 2012 per la definizione di una sistema nazionale delle certificazioni delle competenze per l’apprendistato)
I “Repertori” codificati Gli standard delle qualificazioni e relative competenze certificabili sono raccolti in repertori “codificati a livello nazionale o regionale”, pubblicamente riconosciuti – cioè adottati dagli enti titolari sulla base delle normative vigenti - e accessibili in un Repertorio Nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali (RNTQ) (comma 67)
Il Repertorio Nazionale dei Titoli e delle Qualificazioni professionali E’ istituito con il d.lgs. 13/2013 (art. 8, c. 1) E’ il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, mediante la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali dei titoli di istruzione e formazione (compresa IFP) e delle qualificazioni professionali, attraverso la loro correlabilità in un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea (art. 8, c. 2) Il MLPS e MIUR lo rendono pubblico e accessibile telematicamente (art. 8, c. 4)
Una struttura per sommatoria Costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, compresi quelli della IFP, e delle qualificazioni professionali (anche quelle del repertorio dell’apprendistato), codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma (art. 8, c. 3) Deve trattarsi di repertori “pubblicamente riconosciuti” (previsti dalle norme vigenti) e devono rispondere ad alcuni standard minimi (art. 8, comma 3) Si pensi, ad esempio, al Repertorio nazionale dell’offerta di IeFP (Accordo tra le Regioni del 2010): le figure articolabili in specifici profili regionali; al Repertorio nazionale delle figure professionali (Accordo Stato-Regioni luglio 2011)
Standard minimi dei repertori Identificazione dell’ente pubblico titolare Identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze Referenziazione delle qualificazioni “laddove applicabile”, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (ATECO e CP Istat) Referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF)
Accordo Stato-Regioni sulla referenziazione del SIF all’EQF 20 dicembre 2012: referenziazione del Sistema italiano di Istruzione e Formazione al Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) Al termine di un procedimento non facile, anche a causa della frammentazione del SIF e della sua costruzione senza una visione unitaria e stabilizzata
Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali Livello EQF – Qualificazione – (Autorità) - Percorso 1 Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione (MIUR) Scuola secondaria di I grado 2 Certificato delle competenze di base acquisite in esito all’assolvimento dell’ obbligo di istruzione (MIUR o Regioni a seconda del canale di assolvimento) Fine del primo biennio di licei, istituti tecnici, istituti professionali, percorsi di IeFP triennali e quadriennali 3 Attestato di qualifica di operatore professionale (Regioni) Percorsi triennali di IeFP
Quarto livello 4. Diploma professionale di tecnico (Regioni) Percorsi quadriennali di IeFP Diploma liceale (MIUR) Percorsi quinquennali dei licei (o apprendistato di alta formazione e ricerca) Diploma di istruzione tecnica (MIUR) Percorsi quinquennali degli istituti tecnici (o apprendistato di alta formazione e ricerca) Diploma di istruzione professionale (MIUR) Percorsi quinquennali degli istituti professionali (o apprendistato di alta formazione e ricerca) Certificato di specializzazione tecnica superiore (Regioni) Percorsi IFTS (o apprendistato di alta formazione e ricerca)
Gli altri livelli 5 Diploma di tecnico superiore (MIUR) Corsi ITS (o apprendistato di alta formazione e ricerca) 6 Laurea (MIUR) Percorso triennale (180 crediti - CFU) (o apprendistato di alta formazione e ricerca) Diploma accademico di primo livello (MIUR) Percorso triennale (180 crediti - CFA) 7 Laurea Magistrale (MIUR) Percorso biennale (120 crediti – CFU) (o apprendistato di alta formazione e ricerca)
L’ottavo livello Diploma accademico di secondo livello MIUR Percorso biennale (120 crediti - CFA) Master universitario di primo livello MIUR Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) Diploma accademico di specializzazione (I) MIUR Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA) Diploma di perfezionamento o master (I) MIUR Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA) Dottorato di ricerca MIUR Percorso triennale (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) Diploma accademico di formazione alla ricerca MIUR Percorso triennale Diploma di specializzazione MIUR Percorso minimo biennale (120 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca) Master universitario di secondo livello MIUR Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca Diploma accademico di specializzazione (II) MIUR Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA) Diploma di perfezionamento o master (II) MIUR Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA)
Monitoraggio: un compito diffuso Tutto il SNVC è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del MLPS, MIUR, e di tutti i tutti gli enti titolari centrali, regionali e della PP.AA., che possono avvalersi della ISFOL, INVALSI, INDIRE, ANVUR e UnionCamere (art. 9, co. 1). I risultati sono oggetto di valutazione triennale comunicata al Parlamento (art. 9, co. 2): formulazione forse poco chiara (chi fa che cosa?) Monitoraggio senza un vertice? E senza conseguenze?
Disposizioni varie Le regioni a statuto speciale e le PP. AA. Provvedono nell’ambito delle proprie competenze Dal decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo possibilità che gli enti titolari stabiliscano per i beneficiari costi standard da definire con le linee-guida. Possibili modifiche con decreti correttivi e integrativi entro 24 mesi.
Alcune valutazioni conclusive Nella normativa statale vi è un ampio spettro di previsioni di carattere sin troppo programmatico e generale Molto è lasciato alle future linee-guida Ampia discrezionalità lasciata agli enti titolari Piuttosto imprecisato è il rapporto tra enti titolari e enti titolati
Cosa occorre Sarebbe auspicabile in sede di linee-guida una definizione più precisa degli aspetti operativi (soprattutto circa gli standard minimi) Occorre garantire un effettivo equilibrio tra il principio di sussidiarietà e l’unitarietà del sistema Occorre assicurare un reale monitoraggio del sistema
Infine, una domanda e un suggerimento Il frazionamento dei percorsi di apprendimento viene affrontato con una strumentazione efficace? Si è dato avvio ad un processo; occorre adesso seguire con attenzione la sua attuazione, per evitare ulteriori rischi di “deriva” delle singole parti del sistema di istruzione e formazione, di autoreferenzialità di ciascuna attività – o autorità - di certificazione, o di inefficienza complessiva del meccanismo