D.Lgs. n.192/05 Lineamenti essenziali e novità
Adempimenti sanzionati Norme transitorie Parleremo di Sintesi dei contenuti Adempimenti sanzionati Norme transitorie Non entreremo nel merito degli aspetti inerenti l’esercizio e manutenzione degli impianti.
Sintesi dei contenuti Recependo la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, il D.Lgs. mira a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, contribuendo nel contempo a: valorizzare ed integrare le fonti rinnovabili e la diversificazione energetica conseguire gli obiettivi nazionali posti dal protocollo di Kyoto
Sintesi dei contenuti Ambito di applicazione (art.3) Rientrano gli edifici di nuova costruzione gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti, con applicazione graduale in relazione al tipo di intervento Non rientrano gli immobili di cui alla disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio fabbricati industriali, artigianali ed agricoli, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze di produzione o utilizzando cascami energetici del processo produttivo fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m2
Sintesi dei contenuti Prestazione energetica: criteri, metodologia di calcolo, requisiti (art.4) Entro 120 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08.10.05) devono essere pubblicati uno o più decreti per disciplinare Progettazione, installazione, esercizio, manutenzione, ispezione degli impianti per climatizzazione invernale/estiva preparazione acqua calda sanitaria illuminazione (solo terziario) Criteri, metodologie di calcolo, requisiti minimi della prestazione energetica per l’edilizia sovvenzionata, convenzionata, pubblica e privata
Sintesi dei contenuti Prestazione energetica: criteri, metodologia di calcolo, requisiti (art.4) Entro 120 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08.10.05) devono essere pubblicati uno o più decreti per disciplinare Requisiti professionali e criteri di accreditamento di esperti o di organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici l’ispezione degli impianti
Sintesi dei contenuti Certificazione energetica (art.6) Entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05) devono essere dotati dell’attestato di certificazione energetica: Gli edifici di nuova costruzione Gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti Nel caso di compravendita l’attestato deve essere allegato all’atto Nel caso di locazione l’attestato deve essere consegnato in copia o messo a disposizione del conduttore Entro 180 gg dall’entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05), devono essere predisposte dal M.A.P. linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Sintesi dei contenuti Relazione tecnica, accertamenti, ispezioni (art.8) Entro 180 gg dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (08/10/05) con decreto del M.A.P. sono stabilite le modalità di realizzazione della relazione tecnica di cui all’art.28, comma 1 della L. 10/91 Il Direttore dei Lavori deve asseverare la conformità delle opere alla relazione tecnica di cui al punto precedente L’asseverazione deve essere consegnata al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. In assenza dell’asseverazione, il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori Il Comune svolge accertamenti ed ispezioni in corso d’opera entro cinque anni dalla data di fine lavori, per verificare la conformità delle opere a quanto dichiarato nella relazione tecnica
Sintesi dei contenuti Norme transitorie (art.11) Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’art.4, il calcolo della prestazione energetica invernale degli edifici è disciplinato dalla L.10/91 (DPR 412/93), integrata dalle disposizioni di cui all’allegato I al D.Lgs. Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’art.4, gli aspetti inerenti l’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per la climatizzazione invernale sono disciplinati dagli artt. 7 e 9 del DPR 412/93, integrati dalle disposizioni di cui all’allegato L al D.Lgs.
Sintesi dei contenuti Abrogazioni (art.16) Sono di rilievo le seguenti abrogazioni riferite alla Legge 10/91: Art.4, commi 1 e 2 perde di efficacia il D.M. 27/07/05 Art.28, commi 3 e 4 non sono più utilizzabili i “vecchi” schemi di relazione tecnica Art.30 le “vecchie” norme quadro di certificazione energetica sono sostituite dalle nuove introdotte dall’art.6 del D.Lgs. Sono di rilievo le seguenti abrogazioni riferite al DPR 412/93: Art.5, commi 1, 2 e 4 il “vecchio” valore minimo del rendimento globale medio stagionale è sostituito dal nuovo valore minimo, di cui all’allegato C al D.Lgs.
Sintesi dei contenuti Abrogazioni (art.16) Sono di rilievo le seguenti abrogazioni riferite al DPR 412/93: Art.7, comma 7: l’installazione di dispositivi di regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali/zone aventi caratteristiche d’uso ed esposizione uniforme diventa obbligatoria e non più subordinata al superamento del valore minimo del rapporto apporti gratuiti/fabbisogno (0,2) Art.8: non si esegue più la verifica del FEN e del Cd E’ infine di rilievo l’abrogazione del D.M. 06/08/94, che recepiva il blocco di norme UNI serie 10.000 Le norme UNI 10.000 non sono più “regole tecniche” nazionali e pertanto non è più obbligatorio il loro uso per il calcolo del fabbisogno di energia primaria
Sintesi dei contenuti Clausola di cedevolezza (art.17) Le norme del D.Lgs. e dei suoi decreti attuativi si applicano per le Regioni e Provincie Autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE, fino alla entrata in vigore della della normativa di attuazione adottata da quest’ultime
Adempimenti Sanzionati Sanzioni (art.15) Il progettista che rilascia una relazione tecnica non conforme al modello di cui all’art.8, comma 1 del D.Lgs. o un attestato di certificazione energetica non osservante i criteri/metodologie di cui all’art.4, comma 1 è punito con sanzione amministrativa pari al 30% della parcella Il progettista che rilascia una relazione tecnica o un attestato di certificazione energetica non veritieri è punito con la sanzione amministrativa pari al 70% della parcella. L’Autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all’ordine/collegio professionale competente, per i conseguenti provvedimenti disciplinari
Adempimenti Sanzionati Sanzioni (art.15) Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere, di cui all’art.8, comma 2 del D.Lgs., è punito con la sanzione amministrativa pari al 50% della parcella. L’Autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all’ordine/collegio professionale competente, per i conseguenti provvedimenti disciplinari Il direttore dei lavori che presenta l’asseverazione non veritiera è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro
Adempimenti Sanzionati Sanzioni (art.15) Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all’immobile, l’originale della certificazione energetica di cui all’art.6, comma 1, del D.Lgs. è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro
Adempimenti Sanzionati Sanzioni (art.15) Nel caso di compravendita dell’immobile, l’atto è nullo se non viene ad esso allegato l’attestato di certificazione energetica. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore Nel caso di locazione dell’immobile, il contratto è nullo se non viene messo a disposizione del conduttore o ad egli consegnato in copia l’attestato di certificazione energetica. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) Caso A: Edifici di nuova costruzione. Applicazione integrale a tutto l'edificio art.3, c.2, l.a), n.1): ristrutturazione integrale di elementi edilizi dell'involucro di edifici esistenti con sup. utile > 1000 m2. Applicazione integrale a tutto l'edificio art.3, c.2, l.a), n.2): demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con sup. utile > 1000 m2. Applicazione integrale a tutto l'edificio art.3, c.2, l.b): ampliamento di edificio esistente volumetricamente superiore al 20% dell'edificio esistente medesimo. Applicazione al solo ampliamento Flow chart >>
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) Caso B: art.3, c.2, l.c), n.1): ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio, all'infuori di quanto già previsto alla l.a), n.1). Applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni Flow chart >>
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) Caso C: art.3, c.2, l.c), n.2): nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici Flow chart >>
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) Caso D: art.3, c.2, l.c), n.3): sostituzione di generatori di calore Flow chart >>
Norme transitorie Allegato C, punto 1, Tabella 1
Norme transitorie Allegato C, punto 2, Tabella 2
Norme transitorie Allegato C, punto 3, Tabella 3
Norme transitorie Allegato C, punto 4, Tabella 4a
Norme transitorie Allegato C, punto 4, Tabella 4b
Norme transitorie Allegato C, punto 5
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) Le trasmittanze delle pareti opache da confrontare con quelle limite devono essere “a ponte termico corretto” Il ponte termico è “corretto” se la trasmittanza della parete fittizia non supera per più del 15% la trasmittanza della parete corrente Se il ponte termico non è “corretto” il valore limite deve essere rispettato dalla trasmittanza media (parete corrente + parete fittizia)
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I)
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) Detta: Il ponte è “corretto” se: In tal caso dovrà essere Uc Ulim
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) Se invece il ponte termico non è “corretto”, dovrà essere: Essendo Um > Uc, la verifica è più severa quando i ponti termici non sono “corretti”.
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) Calcoli e verifiche da eseguire secondo “le migliori regole tecniche”, intendendo per tali: Norme UNI Norme CEN Metodi e procedure pubblicate da Università CNR ENEA
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) Calcoli e verifiche da riportare nella relazione tecnica ex art.28, comma 1, L. 10/91, da realizzarsi nel periodo transitorio secondo schema e modalità di cui all’allegato E al D.Lgs.
Norme transitorie Le nuove verifiche di legge (art.11 – allegato I) Per edifici e impianti termici nuovi o ristrutturati è prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente, nei singoli locali/zone con caratteristiche di uso ed esposizione uniformi Per edifici nuovi o ristrutturati sostanzialmente, è obbligatoria la predisposizione delle opere per favorire l’allacciamento al teleriscaldamento, ad impianti solari termici e fotovoltaici Per edifici pubblici o ad uso pubblico, ricadenti nelle tipologie elettivamente indicate per l’applicazione delle fonti rinnovabili/assimilate (allegato D al DPR 412/93), è obbligatoria l’installazione di impianti solari termici per la produzione di a.c.s. (copertura di almeno il 50% del fabbisogno)
D.Lgs. n.192/05 Grazie per l’attenzione