Presentazione per A.L.A.C. Caserta a cura di Antonio GESUALDO La polizza FABBRICATI Presentazione per A.L.A.C. Caserta a cura di Antonio GESUALDO CASAGIOVE 12 dicembre 2007 Agenzia CASAGIOVE
L’assicurazione Incendio Definizione di incendio La polizza incendio
Definizione di incendio
Come definireste l’incendio? Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi
Come definireste l’incendio? I requisiti dell’Incendio sono: la combustione con fiamma la combustione che abbia luogo con sviluppo di fiamma. la combustione senza fiamma oppure la semplice bruciatura per contatto con corpi incandescenti non è incendio di beni materiali la specificazione vuole escludere dalla definizione di Incendio la combustione con fiamma di beni diversi da quelli materiali al di fuori di appropriato focolare non è considerato Incendio, a fini assicurativi, se si sviluppa e rimane nell’ambito della struttura o dell’impianto per esso predisposto (caldaia, stufa, camino, ecc.) che può estendersi e propagarsi l’incendio, per essere tale, deve possedere, almeno potenzialmente, la caratteristica di potersi autonomamente espandere
La garanzia incendio nella polizza globale fabbricati
Definizione
La polizza Incendio Contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a indennizzare l'assicurato per i danni materiali e diretti dovuti da: incendio, fulmine, scoppio, esplosione
Che cosa si intende per danno? È la diminuzione o la perdita del valore di beni assicurati in seguito a un sinistro. Può essere: Totale Quando tutti i beni assicurati vengono distrutti dal fuoco Parziale Quando solo una parte dei beni assicurati viene distrutta dal fuoco
Che cosa si intende per danno? Danni materiali e diretti Sono i danni causati dall’azione diretta e immediata di un evento ad un bene materiale. Esempio: un incendio distrugge un immobile (struttura edilizia e contenuti). Il danno materiale e diretto è costituito dalla distruzione ad opera del fuoco della struttura muraria e del contenuto all’interno.
Gli eventi assicurabili
Descrizione e/o condizioni di operatività Gli eventi assicurabili I danni materiali e diretti Scarica elettrica caratterizzata da elevata tensione (voltaggio) e intensità (amperaggio), generata da forti differenze di potenziale fra punti diversi di una nube o fra questa e l’aria circostante o la terra. Fulmine, che può provocare: danno materiale da impatto; danno a impianti e circuiti elettrici o elettronici (fenomeno elettrico); sviluppo di fiamma (incendio). Interventi rivolti a evitare o diminuire il danno – Interventi di salvataggio (art. 1914 c.c.). Guasti arrecati dall’assicurato Demolizioni, bagnamenti, ecc. per arrestare il fenomeno ed il suo propagarsi. Guasti per ordine delle Autorità Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi Incendio Descrizione e/o condizioni di operatività Evento di danno
Descrizione e/o condizioni di operatività Gli eventi assicurabili I danni materiali e diretti Repentino dirompersi di contenitori verso l’interno, causato da eccesso di pressione esterna o di depressione interna di fluidi (fenomeno fisico opposto allo scoppio). Implosione Repentino dirompersi di contenitori verso l’esterno per eccesso di pressione interna di fluidi (fenomeno fisico). Scoppio Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità. Esplosione Descrizione e/o condizioni di operatività Evento di danno
Descrizione e/o condizioni di operatività Gli eventi assicurabili I danni materiali e diretti Definizione implicita. Caduta di ascensori o montacarichi Definizione implicita. L’operatività è condizionata alla non appartenenza all’assicurato dei veicoli e/o dei natanti. Urto di veicoli stradali e/o di natanti Onda d’urto dell’aria, traente origine dall’attraversamento dell’aria medesima da parte di corpi solidi a velocità superiore a quella del propagarsi del suono. Onda sonica Descrizione implicita. Caduta di satelliti, di meteoriti, di corpi volanti Descrizione e/o condizioni di operatività Evento di danno
Descrizione e/o condizioni di operatività Gli eventi assicurabili I danni materiali e diretti È il danno a macchine, apparecchi, impianti elettrici e relativi circuiti causato da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici comunque occasionati. Fenomeno elettrico. (sulle apparecchiature elettroniche, è assicurabile perlopiù con polizza “Elettronica”). Si tratta di fumo fuoriuscito da forni, caldaie, canne fumarie, ecc. a seguito di guasto o rottura accidentale delle relative strutture, non provocati da eventi altrimenti assicurati. Fumo fuoriuscito a seguito di rottura accidentale o guasto meccanico di impianti. Descrizione implicita. Fumo, gas o vapori originati e/o propagatisi da incendio, scoppio o esplosione, che abbia colpito enti anche a distanza (20 – 50 m. o più a seconda dei patti). Descrizione e/o condizioni di operatività Evento di danno
Descrizione e/o condizioni di operatività Gli eventi assicurabili I danni materiali e diretti Rientrano fra i danni quelli provocati dall’acqua, penetrata all’interno dei locali attraverso rotture o brecce del tetto o delle pareti, nonché l’accumulo di polvere o sabbia. È solitamente condizione di operatività della garanzia il riscontro dell’evento su una pluralità di enti, assicurati e non assicurati. Fenomeni atmosferici, quali: uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, vento e cose da esso trasportate. Descrizione e/o condizioni di operatività Evento di danno È la pretesa del terzo, danneggiato da evento causato da Incendio, Esplosione o Scoppio per fatto colposo del suo autore o per fatto colposo o doloso delle persone di cui egli debba rispondere. Codesta responsabilità è trasferibile all’assicuratore nel limite del massimale convenuto. Ricorso terzi
Art. 1914 - Obbligo di salvataggio L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno [1227 comma 2, 1915]. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente [1932; 187 att.]. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente [1900 comma 3]. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti [1913 comma 1]. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
I fattori di rischio
I fattori di rischio Esistono fattori che incidono sull’ordinaria probabilità che un evento di danno si verifichi. Tali fattori, di conseguenza, influenzano il tasso di premio praticato dall’assicuratore.
I fattori di rischio Le caratteristiche costruttive dei fabbricati Sono previste quattro classi (alcune compagnie ne utilizza tre) di fabbricati a rischio crescente: dalla Classe 1 alla Classe 4. La diversificazione è dettata dall’incombustibilità o meno delle componenti strutturali dei fabbricati: strutture portanti verticali, armatura del tetto, copertura del tetto, pareti esterne e solai (incluso il solaio sottostante il tetto).
I fattori di rischio Coesistenza Rischio separato Si ha coesistenza quando nel medesimo fabbricato o in fabbricati non separati tra di loro da muro pieno o da spazio vuoto uguale o superiore a 1 metro, esistono rischi ascrivibili a voci diverse. Rischio separato È il rischio – o l’insieme di più rischi coesistenti – disgiunto da altri rischi mediante muro pieno o spazio vuoto uguale o superiore a 1 metro. Nei soli rischi agricoli è ammessa inoltre la separazione tramite porta morta.
I fattori di rischio Vicinanze pericolose Sostanze pericolose Influenzano qualsiasi tipo di rischio, incrementandone la tassazione: la presenza a distanza inferiore di 20 metri di industrie, boschi, depositi di sostanze esplosive o infiammabili, non tenendo conto degli infiammabili in serbatoi interrati oppure fissi e incombustibili. Sostanze pericolose Sono gli esplodenti, gli infiammabili e le merci speciali. La loro presenza oltre determinate quantità, influenza la tassazione degli enti coesistenti.
Le esclusioni
Le esclusioni L’esclusione è inderogabile per ragioni di tecnica assicurativa (impossibilità di prevedere la frequenza e la dimensione di tali fenomeni). Causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione. L’esclusione è derogabile con sovrapremio, ma recentemente gli assicuratori sono diventati più cauti nell’assumere i rischi di terrorismo e sabotaggio organizzato. Causati da eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio organizzati). Commento I danni esclusi
Le esclusioni L’esclusione è derogabile soltanto per beni ubicati in territori a non elevata intensità e frequenza sismica. Causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismi. L’esclusione è derogabile soltanto dopo attenta valutazione della situazione idrogeologica del territorio (esistenza prossima di corsi d’acqua, livello dell’insediamento rispetto agli argini, ecc.). Causati da inondazioni, alluvioni, mareggiate. Commento I danni esclusi
Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione.
Il valore assicurato Se il valore assicurato risulta : inferiore al valore della cosa si determina il fenomeno della sottoassicurazione, con conseguente riduzione proporzionale dell’indennizzo (art. 1907 c.c.); superiore al valore della cosa si determina il fenomeno della sovrassicurazione, con perdita del diritto all’indennizzo, se vi è stato dolo del contraente o dell’assicurato (art. 1909 c.c.), o, quantomeno, con perdita del maggior premio corrisposto.
Art. 1907– Assicurazione parziale Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente pattuito.
Limiti del risarcimento
SCOPERTO FRANCHIGIA MASSIMO RISARCIMENTO Limiti del risarcimento I contraenti possono decidere di escludere dall’indennizzo una parte del danno, inserendo nel contratto clausole che limitano il risarcimento. Tali clausole sono rivolte a: Escludere una percentuale del rimborso SCOPERTO Escludere il rimborso del danno o parte di questo fino ad un dato importo FRANCHIGIA Limitare il rimborso ad una determinata cifra MASSIMO RISARCIMENTO
responsabilità civile nella polizza globale fabbricati sara assicurazioni La garanzia di responsabilità civile nella polizza globale fabbricati
L’assicurazione R.C. verso terzi La struttura del contratto I soggetti non considerati terzi I rischi esclusi Le condizioni particolari
L’assicurazione R.C. verso terzi La struttura del contratto I soggetti non considerati terzi I rischi esclusi Le condizioni particolari
La struttura del contratto L’oggetto del contratto È la prestazione dell’assicuratore in relazione al rischio descritto in polizza. La formula più frequentemente riscontrabile nel mercato, tanto da costituire uno standard, è la seguente: L’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. Gli elementi di differenziazione rilevanti della prestazione dell’assicuratore, riscontrabili nello standard di mercato rispetto alla prestazione definita dall’art. 1917 c.c., I comma, sono sottolineati nel testo e vanno esaminati.
La struttura del contratto: oggetto del contratto La responsabilità “…ai sensi di legge” La formula è preordinata a delimitare la responsabilità assicurata nello stretto ambito di quella discendente dalla legge e, conseguentemente, ad escludere responsabilità volontariamente assunte dall’assicurato.
La struttura del contratto: oggetto del contratto “…danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose” La prestazione dell’assicuratore non riguarda quanto l’assicurato deve pagare al terzo, (I comma art. 1917 c.c.), bensì soltanto i danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. La specificazione è rivolta ad escludere la garanzia per i danni derivanti da perdite patrimoniali, danni che invece trovano copertura nell’assicurazione della r.c. di alcune attività professionali. Oggetto della prestazione assicurativa è solo il danno cagionato da un evento non voluto, ossia colposo o contro intenzione, come recita l’art. 43 c.p., ma, come si è già osservato, l’involontarietà potrebbe non riguardare i danni cagionati dalle persone di cui contraente e assicurato debbano rispondere, qualora la garanzia venga estesa anche ai fatti dolosi commessi da queste persone.
La struttura del contratto: oggetto del contratto “…fatto accidentale” Secondo l’oggetto dell’assicurazione della r.c.t. l’assicuratore è obbligato soltanto in conseguenza di un fatto accidentale. Cosa significhi l’aggettivo accidentale non è cosa di poco conto, perché il termine delimita i fatti, per i quali l’assicuratore si obbliga, ossia qualifica la prestazione di quest’ultimo. L’individuazione del significato delle parole è il principale metodo di interpretazione delle norme secondo il legislatore. L’art. 12 delle Preleggi al Codice Civile stabilisce infatti che nell’applicare una legge (n.d.r.: concetto valido anche per le norme contrattuali) non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole …
L’assicurazione R.C. verso terzi La struttura del contratto I soggetti non considerati terzi I rischi esclusi Le condizioni particolari
I soggetti non considerati terzi I seguenti soggetti, pur se danneggiati, non sono considerati terzi: l’assicurato stesso (persona fisica o giuridica); il coniuge, talvolta il convivente more uxorio, i figli, gli ascendenti e qualsiasi altro parente o affine convivente; i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e tutte le persone che con loro si trovino nei rapporti di cui al punto precedente; le società controllanti, controllate o collegate con i loro amministratori e soci a responsabilità illimitata; i dipendenti in occasione di lavoro o servizio; coloro che, prescindendo dal tipo di rapporto in atto con l’assicurato, subiscano danno in conseguenza della partecipazione all’attività assicurata.
L’assicurazione R.C. verso terzi La struttura del contratto I soggetti non considerati terzi I rischi esclusi Le condizioni particolari
I rischi esclusi Trascurando le esclusioni pertinenti alla tipicità dei singoli rischi, quelle di ordine generale risultano dal quadro sotto riportato. Soprattutto l’assenza di abilitazione, ove richiesta, è causa di aggravamento del rischio o di violazione di norme. In quest’ultimo caso la garanzia non può essere prestata “contra legem”. Impiego di veicoli, macchinari e impianti condotti o azionati da persona non abilitata o di età inferiore a 16 anni Idem come sopra. L’esclusione è motivata dalla soggezione di tali mezzi ad assicurazione obbligatoria, regolata da legge speciale. Commento Impiego di aeromobili Circolazione su strade ad uso pubblico o su aree equiparate di veicoli e natanti a motore Rischi esclusi
I rischi esclusi Si tratta di rischio speciale, coperto con polizza specifica. Danni da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e non Si tratta di rischio speciale, coperto con polizza specifica, salvo il caso dei danni da inquinamento accidentale, che possono essere coperti in via ordinaria, ma per sottomassimali assai limitati. Danni da inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo L’esclusione è motivata dal fatto che tali rischi ricadono sotto copertura del ramo trasporti. L’esclusione è motivata dal fatto che tali danni sono quasi sempre dovuti a responsabilità contrattuale. Commento Danni alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di tali operazioni. Danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori Rischi esclusi
L’assicurazione R.C. verso terzi La struttura del contratto I soggetti non considerati terzi I rischi esclusi Le condizioni particolari
L’assicurazione R.C. verso terzi La struttura del contratto I soggetti non considerati terzi I rischi esclusi Le condizioni particolari
Le condizioni particolari Sono predisposte per: introdurre deroghe alle condizioni generali di assicurazione: possono essere rese sempre operanti o necessitare di espresso richiamo in polizza per la loro validità; oppure integrare le norme che regolano l’assicurazione in relazione alla tipicità del rischio. Possono trovare automatica applicazione tutte le volte che si assicura il rischio di riferimento, oppure necessitano di essere richiamate in polizza; oppure “arricchire” o estendere la portata delle garanzie di base Per essere rese operanti possono richiedere un espresso richiamo in polizza, l’indicazione eventuale del massimale o sottomassimale assicurato e comportare un soprapremio.
La R.C. verso i prestatori di lavoro L’assicurazione R.C.O
Aspetti generali Le fonti della responsabilità: la responsabilità verso i prestatori di lavoro La responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei prestatori di lavoro, per gli infortuni e le malattie professionali da essi riportate nell’esecuzione del rapporto di lavoro, non si discosta molto dallo schema ordinario, ovvero dalla responsabilità civile per fatto illecito (art. 2043 c.c.). Semmai la differenza rilevante sta nella diligenza che si richiede al datore di lavoro per evitare gli infortuni dei dipendenti, la quale non è l’ordinaria diligenza che si richiede al buon padre di famiglia (cosiddetta diligenza media – art. 1176 c.c.), bensì una diligenza più accurata nell’attuare le norme di prevenzione e nella corretta organizzazione del lavoro.
I massimali Considerato il valore delle azioni di surroga esperite dall’INAIL e dei danni riconosciuti dalla Magistratura agli infortunati a seguito di eventi comportanti responsabilità civile, l’offerta sia per l’assicurazione della R.c.t., sia per la r.c.o. non dovrebbe mai scendere sotto il massimale unico di € 1.000.000. Massimali via via più elevati vanno considerati per i rischi ove vi sia contemporanea presenza di più persone e, quindi, la potenzialità di coinvolgere una pluralità nel medesimo sinistro (es.: alberghi, piccole e medie industrie, esercizi commerciali, ecc.).
Il premio Il premio può essere convenuto in polizza in forma fissa o essere soggetto ad indicizzazione. In altri casi l’esigenza di commisurarlo ad elementi variabili suggerisce di convenire un premio anticipato in via provvisoria, di solito basato sul 75% del parametro presuntivamente previsto, e di regolarlo alla fine di ciascun periodo annuo o di minor durata in base al consuntivo raggiunto. Gli elementi variabili, che più frequentemente ricorrono sono: le retribuzioni dei prestatori di lavoro il fatturato
Responsabilità civile dei conduttori di appartamenti (Garanzia Opzionabile) La garanzia di responsabilità civile è estesa a favore dei conduttori (condòmini o locatari), che assicurano la figura di assicurati – dei locali adibiti ad appartamenti, uffici e/o studi professionali, esclusi quelli adibiti ad uso diverso, esistenti nel fabbricato. La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante ai soggetti di cui sopra dalla conduzione e dalla ordinaria manutenzione dei locali occupati e dell’arredamento ivi esistente. A deroga di quanto previsto dalle condizioni generali, le compagnie di assicurazioni comprendono nella garanzia anche danni di norma esclusi quali: danni causati a terzi dallo spargimento di acqua, caduta di antenne non centralizzate.
Danni da acqua (Garanzia Opzionabile) Indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento. Spese di ricerca e riparazione della rottura delle tubazioni In caso di fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, non causata da gelo, che abbia provocato danno indennizzabile la presenza della garanzia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le sole arti di tubazioni, condutture e raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua.