INDICE Gli ammortizzatori sociali Cosa sono gli ammortizzatori sociali

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INDICE Gli ammortizzatori sociali Cosa sono gli ammortizzatori sociali Cassa integrazione e guadagni Cassa integrazione ordinaria Cassa integrazione guadagni straordinari Indennità di mobilità Contratti di Solidarietà Lavori socialmente utili Indennità di disoccupazione Nadia Suleiman Valentina Nocera Federica Martinelli FONTI www.paramond.it www.lavoro.gov.it/Lavoro http://www.intrage.it/rubriche/lavoro/diritti/disoccupazione/index.shtml

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI - Cassa integrazione guadagni ( ordinaria, straordinaria) - Indennità di mobilità - Contratti di solidarietà - Lavori socialmente utili - Indennità di disoccupazione - Progetti e programmi di incentivazione al reinserimento o inserimento lavorativo Concessioni in deroga (CIGS- Mobilità- disoccupazione speciale)

COSA SONO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Gli ammortizzatori sociali sono misure finalizzate al sostengo al reddito dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Sono mezzi a cui ricorrono le aziende in difficoltà che hanno esigenze di riorganizzazione, ristrutturazione,ridimensionamento

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI La cassa integrazione guadagni (CIG) è un intervento di sostegno per lavoratori di aziende in difficoltà. E’ erogata dall'INPS con la funzione di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi dal lavoro o che lavorano a orario ridotto, in situazioni espressamente previste dalla legge. Obiettivo della CIG è quello di sollevare le aziende, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro della manodopera temporaneamente non utilizzata, consentendo ai lavoratori di riprendere la loro collaborazione una volta superata tale difficoltà.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA Riferimenti normativi D.Lgs.Lgt. 788/1945. Legge 164/1975. Ambito territoriale Intero territorio nazionale. Soggetti interessati Operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere. Presupposto Sospensione o riduzione dell'attività produttiva a causa di: · situazioni aziendali dovute ad eventi temporanei e non dovute all’imprenditore o ai lavoratori; · situazioni temporanee di mercato. Importo 80% della retribuzione totale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. Durata massima · 13 settimane · più eventuali proroghe fino a 12 mesi; · in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

La cassa integrazione guadagni straordinaria Non tutte le situazioni problematiche delle aziende sono gestibili mediante l’attivazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e per questo la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). A differenza del trattamento ordinario, che interviene in situazioni risolvibili nel breve periodo, la CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a una graduale eliminazione di personale in esubero, evitando le ripercussioni traumatiche sul piano sociale provocate dai licenziamenti collettivi. L'utilizzo di tale strumento precede, molto spesso, il ricorso alla procedura di messa in mobilità.

L’indennità di mobilità Un'impresa può avviare le procedure di mobilità se, durante l’attuazione del programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, ritiene di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative. Indennità di mobilità Riferimenti normativi Legge 223/1991 Soggetti interessati · lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di esaurimento della Cassa integrazione straordinaria; · lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro; · lavoratori licenziati per cessazione dell’attività dell’azienda. Requisiti · iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall’Ufficio Regionale del Lavoro; · anzianità aziendale complessiva di almeno 12 mesi; · 6 mesi di effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni. Importo · 100% del trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento per i primi 12 mesi; · 80% del predetto importo per i periodi successivi; · in ogni caso l’indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno. Durata massima · nel Centro-Nord 12, 24 o 36 mesi a seconda dell’età del lavoratore (fino a 39 anni; da 40 a 49; superiore a 50); · nel Mezzogiorno la durata è rispettivamente di 24, 36 e 48 mesi.

CONTRATTI DI SOLIDARIETà Con contratto di solidarietà si fa riferimento ad una situazione di crisi aziendale temporanea, per la quale gli orari di lavoro dei dipendenti vengono ridotti e contestualmente si versa loro un contributo, come misura di sostegno del reddito.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI Sono lavori socialmente utili tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale oppure mediante il coinvolgimento in progetti di lavori socialmente utili di soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati.

INDENNITà DI DISOCCUPAZIONE In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, per licenziamento e per alcuni casi di dimissioni, al lavoratore spetta un sostegno economico: l'indennità di disoccupazione ordinaria. L'indennità di disoccupazione spetta sia ai lavoratori con contratto a tempo determinato, alla scadenza del termine del contratto, che indeterminato, in caso di licenziamento. Essa invece non spetta a chi si dimette volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e di coloro che si sono dimessi per giusta causa. Il lavoratore che ha dato le dimissioni in seguito al mancato pagamento degli stipendi da parte del datore di lavoro, ha diritto all'indennità di disoccupazione anche dopo aver ottenuto le somme spettanti.

I requisiti per accedere all'indennità possono essere: ordinari, se il lavoratore può contare su: 1 settimana di contributi versati (o dovuti) che risalgono a 2 anni prima della data di cessazione dal lavoro; 1 anno di contribuzione nei 24 mesi precedenti la data di cessazione dal lavoro; ridotti, se invece ha svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda e ha almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente. In entrambi i casi, il lavoratore deve trovarsi nella condizione di disoccupato in cerca di occupazione: è quindi indispensabile che fornisca al Centro per l’impiego, della provincia d'appartenenza, la dichiarazione di "immediata disponibilità" allo svolgimento di attività lavorativa