ORGANI Consiglio di Amministrazione Arcangelo PIRRELLO (Ordine dei Geologi di Sicilia) Presidente Laura CRESCENTINI (Ordine Nazionale degli Attuari) Vicepresidente.

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ORGANI Consiglio di Amministrazione Arcangelo PIRRELLO (Ordine dei Geologi di Sicilia) Presidente Laura CRESCENTINI (Ordine Nazionale degli Attuari) Vicepresidente Roberto GAUDIO (Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali di Aosta) Consigliere Sandro SANDRINI (Ordine dei Chimici della Toscana) Consigliere Consiglio di Indirizzo Generale Giuseppe GEDA (Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle D’Aosta) Coordinatore Pierpaolo ORLANDI (Ordine dei Chimici del Veneto) Consigliere Antonio RIBEZZO (Ordine dei Chimici del Lazio Abruzzo Molise e Umbria) Consigliere Comitato dei Delegati Carlo ODORICI (Ordine dei Chimici di Modena) Coordinatore Giuseppe MORAS (Ordine dei Chimici di Gorizia, Udine e Pordenone) Delegato Claudio TORRISI (Ordine dei Chimici di Catania) Delegato

REGOLAMENTO Iscrizione società e contribuzione Riduzione contributo minimo per i giovani fino a 30 anni al 30% dal 50% Possibilità di aumento del contributo soggettivo Regolamentazione degli ultrasessantacinquenni Disciplina per la cessazione e ripresa dell’attività Regime sanzionatorio Prestazioni aggiuntive Trattamento pensioni di modesta entità Riscatto degli anni di laurea

Aumento del contributo soggettivo A decorrere dal 01.01.2006, gli iscritti possono corrispondere un contributo soggettivo in misura superiore al 10%, scegliendo tra le seguenti aliquote contributive: 12% - 14% - 16% - 18% - x% (x = aliquota massima pari a quella tempo per tempo vigente nella gestione speciale istituita ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335). L’iscritto deve segnalare annualmente all’ente l’opzione prescelta, contestualmente alla presentazione della dichiarazione del reddito professionale di cui all’art. 9, comma 1. L’opzione ha validità per l’anno di presentazione della dichiarazione: in caso di mancato esercizio dell’opzione, l’aliquota contributiva si intende confermata al livello minimo obbligatorio del 10%. Restano comunque validi i limiti di reddito massimo di cui al comma 3 e di contributo minimo di cui al comma 4.

Ultrasessantacinquenni L’iscritto all’Ente, pensionato e non, che ha compiuto i 65 anni di età e che esercita ancora l'attività professionale, può non corrispondere il contributo soggettivo di cui all'art. 3 su richiesta scritta dell’interessato; deve comunque versare all’EPAP i contributi integrativo, di solidarietà e maternità. I soggetti che iniziano l’attività professionale dopo il compimento dei 65 anni sono tenuti al versamento del solo contributo integrativo

DICHIARAZIONE REDDITO PROFESSIONALE Tardiva comunicazione. Sanzioni Le sanzioni previste in caso di tardiva comunicazione sono: a. se la comunicazione viene inoltrata o rettificata entro il trentesimo giorno dalla scadenza del termine, si applica una sanzione pari al 10% del contributo soggettivo minimo operante nell’anno; b. se la comunicazione viene inoltrata o rettificata tra il trentunesimo e il sessantesimo giorno, la sanzione è pari al 25% del contributo soggettivo minimo operante nell’anno.

DICHIARAZIONE REDDITO PROFESSIONALE Omessa o infedele comunicazione. Sanzioni Nel caso di comunicazione omessa o infedele l’Ente applica una sanzione pari al 50% del contributo soggettivo minimo operante per l’anno di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione può trasmettere ad ogni Ordine di appartenenza l’elenco degli iscritti che hanno omesso di presentare la comunicazione annuale dei redditi o hanno reso una comunicazione infedele non seguita da idonea rettifica. I termini, le modalità e l’inoltro della segnalazione di cui sopra, sono adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L’omissione o l’infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica spontanea può costituire motivo di grave inadempienza, anche afferente la sfera deontologico-professionale.

Ritardato pagamento dei contributi Il pagamento delle somme dovute effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista comporta l’obbligo del pagamento degli interessi di mora sugli importi non versati nella misura annua del tasso legale vigente, con decorrenza dal giorno successivo all’ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell’effettivo versamento. Il pagamento delle somme dovute effettuato tra il trentunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza, comporta l’obbligo del pagamento sugli importi non versati, degli interessi di mora nella misura annua del tasso legale vigente maggiorato di 5 punti, con decorrenza dal giorno successivo all’ultimo utile per il previsto pagamento fino a quello dell’effettivo versamento. Il pagamento delle somme dovute effettuato oltre il sessantesimo giorno successivo alla scadenza comporta l’obbligo del pagamento, sugli importi non versati, degli interessi di mora nella misura annua del tasso legale vigente maggiorato di 10 punti, con decorrenza dal sessantunesimo giorno e fino a quello dell’effettivo versamento.

Prestazioni aggiuntive L’Ente può corrispondere agli iscritti le seguenti prestazioni assistenziali: a) assistenza integrativa sanitaria; b) sussidi; nel caso in cui si verifichi un comprovato stato di bisogno per disagio economico contingente con specifico riguardo ai casi particolari conseguenti lo stato di malattia o infortunio; assegno di studio a favore dei figli dell’iscritto deceduto, se versano in condizioni di disagio economico.

Prestazioni aggiuntive c) agevolazioni in caso di calamità naturali; d) piccoli prestiti. Agli iscritti in regola con la contribuzione, possono essere concessi piccoli prestiti, su spese documentate, fino ad un massimo equivalente a quanto previsto dal prestito d’onore, entro i limiti del relativo stanziamento annuale per l'acquisto di beni strumentali e funzionali all'esercizio della professione; l’erogazione del piccolo prestito è disciplinato da apposito regolamento, entro i limiti del relativo stanziamento annuale.

Pensioni di modesta entità Per i professionisti che godono di altri redditi di pensione di importo non inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6 e 7 della legge 335/95, tempo per tempo vigente, è ammessa, su domanda dell’interessato, la liquidazione della prestazione pensionistica in unica soluzione in forma di capitale, a condizione che, al momento del pensionamento, la prestazione annua derivante dalla trasformazione in rendita di almeno il 70% del montante finale risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui sopra.