PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR

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PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR INPS O FONDI PENSIONE?

FONDO PENSIONE ? LA LEGGE FINANZIARIA ANNO 2007 PREVEDE CHE, CON DECORRENZA 1.01.2007 OGNI LAVORATORE DIPENDENTE POSSA SCEGLIERE SE DESTINARE IL PROPRIO TFR MATURANDO ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI OPPURE MANTENERLO PRESSO IL DATORE DI LAVORO

TEMPI PER LA SCELTA LA SCELTA DEVE ESSERE EFFETTUATA IN MODO ESPRESSO ENTRO IL 30.06.2007 (PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 1.01.2007 ENTRO SEI MESI DALL’ASSUNZIONE); SE SI DECIDE DI MANTENERE IL TFR IN AZIENDA SI POTRA’ POI CAMBIARE IDEA E DESTINARLO SUCCESSIVAMENTE AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. SE INVECE SI SCEGLIE IL FONDO NON SI POTRA’ PIU’ TORNARE INDIETRO E QUINDI LA SCELTA SARA’ IRREVOCABILE SE IN IL LAVORATORE NON DICE NULLA SI APPLICA IL MECCANISMO DEL “SILENZIO ASSENSO” ED IL TFR VIENE DESTINATO AL FONDO PENSIONE

MODALITA’ LA SCELTA SE DESTINARE IL PROPRIO TFR AL FONDO PENSIONE O LASCIARLO IN AZIENDA DEVE ESSERE EFFETTUATA UTILIZZANDO I MODD. MINISTERIALI DENOMINATI TFR1 E TFR2 PUBBLICATI SULLA G.U. DEL 1.02.2007. I MODD. EVENTUALMENTE PREDISPOSTI DALLE AZIENDE IN PRECEDENZA SONO VALIDI SOLO SE IL LAVORATORE ABBIA SCELTO DI LASCIARE IL TFR IN AZIENDA; SE INVECE LA SCELTA E’ STATA QUELLA DI DESTINARE IL TFR AL FONDO PENSIONE, IL LAVORATORE DEVE RIBADIRE LA PROPRIA VOLONTA’ ENTRO IL 2.03.2007 UTILIZZANDO IL MOD. MINISTERIALE.

PENSIONE E TFR LA PENSIONE (“LA PREVIDENZA”) CHE TUTTI CONOSCIAMO E’ QUELLA PUBBLICA OBBLIGATORIA. PER LEGGE, TUTTI COLORO CHE SVOLGONO UN’ATTIVITA’ DI LAVORO (DIPENDENTE, ARTIGIANO, LIBERO PROFESSIONISTA) DEVONO VERSARE UNA PARTE DEL PROPRIO REDDITO PER FORMARE LA PENSIONE IN MODO DA POTER SOPRAVVIVERE QUANDO NON SI LAVORERA’ PIU’(PER I DIPENDENTI E’ IL DATORE DI LAVORO A TRATTENERE PARTE DELLO STIPENDIO A TALE SCOPO MENTRE PER I PROFESSIONISTI ESISTONO DEI VERSAMENTI OBBLIGATORI A CARICO DELL’INTERESSATO). ACCANTO ALLA PENSIONE PUBBLICA C’E’ SEMPRE STATA LA POSSIBILITA’, VOLENDO, DI CREARSI UNA PENSIONE COMPLEMENTARE VERSANDO UN’ULTERIORE PARTE DEL PROPRIO REDDITO IL TFR (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO) CONSISTE, INVECE, IN QUELLA PARTE DI RETRIBUZIONE CHE VIENE ACCANTONATA DAL DATORE DI LAVORO PER ESSERE POI VERSATA IN UN’UNICA SOLUZIONE AL MOMENTO IN CUI CI SARA’ LA CESSAZIONE DEL SERVIZIO.

LE RAGIONI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANTECEDENTEMENTE ALLA L. 335/95 (C.D. “LEGGE DINI”) ESISTEVA UN SISTEMA PENSIONISTICO DENOMINATO “SISTEMA RETRIBUTIVO” IN VIRTU’ DEL QUALE IL LAVORATORE CHE ANDAVA IN PENSIONE PERCEPIVA L’80% DELLO STIPENDIO. CON LA RIFORMA SI E’ PASSATI AL “SISTEMA CONTRIBUTIVO” IN BASE AL QUALE I PIU’ GIOVANI LAVORATORI ANDRANNO IN PENSIONE CON CIRCA IL 55% DEL LORO STIPENDIO;

DESTINATARI DELLE NORME SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DIPENDENTI; LAVORATORI AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI; IN ATTESA DI REGOLAMENTAZIONE: LAVORATORI PUBBLICI; SCUOLA; REGIME PARTICOLARE: COLF/BADANTI/LAVORATORI DOMESTICI

PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERCHE’ SI’: I CONTRIBUTI PERSONALI (NON IL TFR) VERSATI AI FONDI SONO DEDUCIBILI DAL REDDITO NELLA MISURA MASSIMA DI EURO 5.164,57; LE PRESTAZIONI EROGATE DAI FONDI SARANNO TASSATE NELLA MISURA DEL 15% (IMPORTO CHE SI RIDUCE DI UN ULTERIORE 0,30% PER OGNI ANNO DI PARTECIPAZIONE AL FONDO SUCCESSIVO AL QUINDICESIMO; INVECE IL TFR LASCIATO IN AZIENDA VERRA’ TASSATO FRA IL 23% ED IL 39% A SECONDA DEL REDDITO PERCEPITO; SE SI DECIDE PER IL FONDO PENSIONE C’E’ UN CONTRIBUTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PARI ALL’1% (O ANCHE PIU’ A SECONDA DEI CONTRATTI COLLETTIVI) CONTRIBUTO CHE ALTRIMENTI ANDREBBE PERSO; IL TFR VERSATO AL FONDO E’ PIU’ FACILMENTE PRELEVABILE E PIU’ FACILMENTE RICOSTITUIBILE PERCHE’ NO: AL MOMENTO NON C’E’ MOLTA INFORMAZIONE IN MERITO E NON E’ FACILE ORIENTARSI FRA LE VARIE TIPOLOGIEI DI FONDI PENSIONE PROPOSTI (APERTI, CHIUSI, PIP ECC…); I CALCOLI PER CAPIRE QUANTO RENDERA’ IL TFR VERSATO AL FONDO NON SONO FACILMENTE COMPRENSIBILI; LE CLAUSOLE CHE REGOLAMENTANO I VARI FONDI SONO MOLTO COMPLESSE E DI DIFFICILE LETTURA; C’E’ PERICOLO CHE TALUNE SOCIETA’ DI GESTIONE NON SI COMPORTINO CORRETTAMENTE; SOLO NEL CASO DI CONFERIMENTO TACITO DEL TFR (LAVORATORE CHE ENTRO IL 30.06.2007 NON DICA NULLA) ESISTE PREVISIONE DI LEGGE DIRETTA AD ASSICURARE A SCADENZA LA RESTITUZIONE DEL TFR DESTINATO A FONDI PENSIONE ED UN RENDIMENTO DELLO STESSO PARI A QUELLO DEL VECCHIO SISTEMA; NEGLI ALTRI CASI LE NORME RINVIANO AI REGOLAMENTI DEI SINGOLI FONDI PENSIONE I QUALI “POSSONO” PREVEDERE LINEE DI INVESTIMENTO CHE CONSENTANO DI GARANTIRE DETERMINATI RENDIMENTI.

ONERI A CARICO DELL’AZIENDA FORNIRE AL LAVORATORE ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE DIVERSE POSSIBILI SCELTE E LORO CONSEGUENZE; RINNOVARE L’INFORMAZIONE ENTRO 30 GG. PRIMA DELLA SCADENZA DEI SEI MESI SE IL LAVORATORE NON SI E’ ESPRESSO; METTERE LA MODULISTICA A DISPOSIZIONE DEL LAVORATORE; FARSI CONSEGNARE IL MODULO PER LA SCELTA E RILASCIARE RICEVUTA; CONSERVARE IL MODULO PER TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO; SE IL LAVORATORE ADERISCE AD UN FONDO NEGOZIALE L’AZIENDA E’ TENUTA A TRASFERIRIVI IL TFR E VERSARE IL CONTRIBUTO A PRORIO CARICO CON LE MODALITA’ STABILITE DAL CONTRATTO NAZIONALE; SE INVECE IL LAVORATORE ADERISCE AD UN ALTRO TIPO DI FONDO L’AZIENDA DEVE TRASFERIRVI IL TFR; SE IL LAVORATORE NON ESPRIME NESSUNA SCELTA NEI SEI MESI STABILITI L’AZIENDA E’ TENUTA A TRASFERIRE IL TFR O AL FONDO NEGOZIALE, O AL FONDO PREVISTO DALL’ACCORDO AZIENDALE O ALL’INPS

IMPRESE CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI PER QUESTO TIPO DI IMPRESE COMUNQUE NON E’ PIU’ POSSIBILE MANTENERE IL TFR IN AZIENDA E QUINDI, INDIPENDENTEMENTE DALLA SCELTA DEL LAVORATORE, DOVRANNO LIBERARSI DEL TFR E, QUALORA IL LAVORATORE ABBIA DECISO DI LASCIARE IL TFR IN AZIENDA, VERSARLO NELL’APPOSITO FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS; ATTENZIONE PERO’ CHE, QUESTA NECESSITA’, INTERESSA SOLO LE AZIENDE PERCHE’, PER IL LAVORATORE, NON VI SONO CONSEGUENZE: SE EGLI DECIDA DI MANTENERE IL PROPRIO TFR MATURANDO DAL 1.01.2007 IN AZIENDA, AVRA’ GARANTITA LA LIQUIDAZIONE IN MODO TRADIZIONALE E QUINDI IN UN’UNICA SOLUZIONE E CON LE MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE ORDINARIE.

VANTAGGIO FISCALE PER L’AZIENDA RICONOSCIMENTO DI UNA DEDUZIONE DAL REDDITO DI IMPRESA PARI AL 4% (PRIMA ERA DEL 3%) DEL TFR TRASFERITO; DEDUZIONE CHE SALE AL 6% SE L’AZIENDA HA MENO DI 50 DIPENDENTI;

ADEMPIMENTI DELL’AZIENDA NEL CASO DI TFR MANTENUTO PRESSO IL DATORE DI LAVORO SE IL TFR E’ LASCIATO IN AZIENDA IL DATORE DI LAVORO DOVRA’ PROVVEDERE OGNI MESE A CALCOLARE L’AMMONTARE DEL TFR E VERSARLO ALL’INPS, UNITAMENTE AGLI ALTRI CONTRIBUTI, A MEZZO DEL MOD. DM 10/2 CON UN CODICE AD HOC PER IL TFR ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO CUI LA DENUNCIA SI RIFERISCE SE L’AZIENDA HA FINO AD UN MASSIMO DI 49 DIPENDENTI IL TFR MATURANDO E LASCIATO IN AZIENDA CONTINUERA’ AD ESSERE GESTITO DAL DATORE DI LAVORO; SE L’AZIENDA HA PIU’ DI 49 DIPENDENTI (QUINDI DA 50 DIPENDENTI IN POI) IL TFR MATURANDO DOVRA’ ESSERE VERSATO AL FONDO DI TESORERIA PRESSO L’INPS

TIPOLOGIE DI FONDI: FONDO NEGOZIALE CHIUSO E’ UN FONDO DI CATEGORIA E QUINDI SE UN LAVORATORE APPARTENENTE AD DETERMINATO SETTORE NON ESPRIME NESSUNA SCELTA (ENTRO IL 30.06.2007 O NEI SEI MESI DALL’ASSUNZIONE SE POSTERIORE AL 1.01.2007) IL SUO TFR ANDRA’ AL FONDO DI CATEGORIA . PER I METALMECCANICI IL FONDO SI CHIAMA “COMETA” PER I CHIMICI “FONCHIM” , PER GLI ESERCENTI IL COMMERCIO “FONTE” PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA TESSILE “PREVIMODA”. L’ADESIONE A QUESTI FONDI COMPORTA DEI COSTI DI ISCRIZIONE PARTE DA SOSTENERSI A CURA DEL LAVORATORE E PARTE DA SOSTENERSI A CURA DEL DATORE DI LAVORO SU CUI GRAVA ALTRESI’ L’OBBLIGO DI VERSARE IL CONTRIBUTO POSTO A SUO CARICO. LA RENDITA FINALE VIENE CALCOLATA IN BASE AGLI ACCANTONAMENTI EFFETTUATI RIVALUTATI NEL TEMPO. A TUTELA DEGLI ADERENTI ESISTONO LE FIGURE DEL RESPONSABILE DEL FONDO, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA LE SOMME RACCOLTE VENGONO AFFIDATE AD UNA BANCA DEPOSITARIA E, OGNI ANNO, VIENE INVIATA ALL’INTERESSATO UNA SITUAZIONE RIEPILOGATIVA

TIPOLOGIA DI FONDI: FONDO NEGOZIALE APERTO RIGUARDA QUEI LAVORATORI CHE NON HANNO UN FONDO DI CATEGORIA OPPURE I LAVORATORI AUTONOMI (AD ES. FONDO ARCA, ASS.NI GENERALI, INA ASSITALIA, TORO ASS.NI UNIPOL ECC…). VANTAGGI: UN MAGGIOR SERVIZIO DI CONSULENZA RISPETTO AI FONDI CHIUSI NEI QUALI BISOGNA RIVOLGERSI AI SINDACATI O AGLI UFFICI PERSONALE DELLA PROPRIA AZIENDA; SVANTAGGI: PRESENTANO COSTI MAGGIORI PROPRIO PER LA NECESSITA’ DI FINANZIARE I CONSULENTI ED ASSICURARE L’ATTIVITA’ DI SPORTELLO.

TIPOLOGIE DI FONDI: PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI SONO STRUTTURATI COME POLIZZE ASSICURATIVE RAMO VITA CON LA PREVISIONE DI CLAUSOLE DIRETTE A GARANTIRE A SCADENZA ALMENO IL CAPITALE VERSATO; VENGONO OFFERTI DALLE MAGGIORI COMPAGNIE ASSICURATIVE (ALLEANZA, INA, RAS, ECC…) E SONO DIRETTI PREVALENTEMENTE A LAVORATORI AUTONOMI O LIBERI PROFESSIONISTI. ANCHE I LAVORATORI DIPENDENTI POSSONO ADERIRE SENZA PERDERE LA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (A CONDIZIONE CHE VI SIA ACCORDO CON LO STESSO E CHE NON VI OSTI LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI CATEGORIA)

PRESTAZIONI DEI FONDI PENSIONE (QUINDI UNA RENDITA PERIODICA- MENSILE) CAPITALE (NELLA MISURA MASSIMA DEL 50% DEL MONTANTE ACCUMULATO) IL TUTTO AL NETTO DELLE ANTICIPAZIONI EVENTUALMENTE OTTENUTE

REQUISITI ALMENO CINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE; L’ETA’ PENSIONABILE PREVISTA PER IL SETTORE PUBBLICO

ANTICIPAZIONI E’ POSSIBILE PER COLORO CHE ADERISCONO AL FONDO CHIEDERE UN’ANTICIPAZIONE DI QUELLO CHE SAREBBE CORRISPOSTO A SCADENZA A QUESTE CONDIZIONI: IN OGNI TEMPO: FINO AL 75% DEL MATURATO PER SPESE SANITARIE PER GRAVISIME SITUAZIONI RELATIVE A SE’ STESSI, CONIUGE, FIGLI NONCHE’ PER TERAPIE ED INTERVENTI STRAORDINARI RICONOSCIUTI DALLE COMPETENTI STRUTTURE PUBBLICHE; DECORSI OTTO ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO: FINO AL 75% DEL MATURATO PER ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SE’ O PER I FIGLI NONCHE’ PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE; DECORSI OTTO ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO: FINO AL 30% DEL MATURATO PER QUALUNQUE ALTRA ESIGENZA (NON OCCORRE SPECIFICARE QUALE) DELL’ADERENTE LE ANTICIPAZIONI OTTENUTE POSSONO POI VENIRE “RESTITUITE” COSI’ DA POTER RICOSTITUIRE L’INTEGRITA’ DEL PROPRIO TFR

IL FISCO IL LAVORATORE CHE ADERISCE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE VERSA UN CONTRIBUTO NONCHE’ IL PROPRIO TFR; TALI RISORSE INVESTITE NEL TEMPO PRODUCONO UN RENDIMENTO; IL FISCO TASSA IN MODO DIVERSO SIA I CONTRIBUTI ED IL TFR (QUOTA CAPITALE) NONCHE’ IL RENDIMENTO: SUL RENDIMENTO: I FONDI PENSIONE ANNO DOPO ANNO SCONTANO UN’IMPOSTA SOSTITUTIVA NELLA MISURA DELL’11%; SUL CAPITALE: SE EROGATO A SCADENZA SCONTA L’IMPOSTA (AL NETTO DEI RENDIMENTI CHE SONO GIA’ TASSATI ANNO PER ANNO) DEL 15% RIDUCIBILE DELLO 0,30% PER OGNI ANNO DI ISCRIZIONE AL FONDO ECCEDENTE IL QUINDICIESIMO FINO AL MASSIMO DEL 6% (QUINDI L’ALIQUOTA MAX APPLICABILE POTREBBE SCENDERE AL 9%); SULLE ANTICIPAZIONI DELL’IMPORTO EROGATO PER SPESE SANITARIE LE STESSE ALIQUOTE PREVISTE PER IL CAPITALE EROGATO A SCADENZA; SULLE ANTICIPAZIONI EROGATE PER LA PRIMA CASA (ACQUISTO O INTERVENTI DI MANUTENZIONE) ALIQUOTA DEL 23% A TITOLO DI IMPOSTA; SULLE ANTICIPAZIONI AD ALTRO TITOLO ALIQUOTA DEL 23% A TITOLO DI IMPOSTA

ANTICIPAZIONI CON IL TFR LASCIATO IN AZIENDA SI SEGUONO LE REGOLE GENERALI STABILITE DAL CODICE CIVILE E QUINDI: ANTICIPAZIONE MASSIMA POSSIBILE: 70%; REQUISITI: 1) OTTO ANNI DI PERMANENZA PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO; 2) UNA SOLA RICHIESTA NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO; 3) L’AZIENDA SODDISFA ANNUALMENTE LE RICHIESTE NEL LIMITE DEL 10% DEGLI AVENTI DIRITTO (E QUINDI TENENDO CONTO DI TUTTI COLORO CHE POSSIEDONO Più DI OTTO ANNI DI ANZIANITA’ ANCHE SE NON NE HANNO FATTO RICHIESTA) E COMUNQUE ENTRO IL LIMITE DEL 4% DEL NUMERO DEI DIPENDENTI; 4) RICHIESTA POSSIBILE PER ACQUISTO PRIMA CASA, SPESE SANITARIE, TERAPIE URGENTI.

PRIMO E SECONDO PILASTRO QUESTI TERMINI IDENTIFICANO RISPETTIVAMENTE I LAVORATORI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA PRIMA O DOPO LA DATA DEL 29.04.1993. PER COLORO ISCRITTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA PRIMA DEL 29.04.93 BISOGNA DISTINGUERE DUE IPOTESI: A) IL LAVORATORE ERA ISCRITTO A FONDI PENSIONE; IN QUESTO CASO UNA PARTE (AL LIMITE ANCHE TUTTO) IL TFR ERA GIA’ DEVOLUTO AD UN FONDO PENSIONE E’ QUINDI POSSIBILE (ENTRO IL 30.06.2007 E MANIFESTANDO VOLONTA’ ESPRESSA) DEVOLVERE ANCHE IL TFR CHE VIENE A MATURARE DAL 1.01.2007 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE GIA’ IN ESSERE OPPURE LASCIARLO PRESSO IL DATORE DI LAVORO; LA PRIMA SCELTA E’ IRRETRATTABILE MENTRE LA SECONDA E’ SUCCESSIVAMENTE MODIFICABILE. SE NULLA E’ DETTO OPERA IL SILENZIO ASSENSO, ANCHE IL TFR MATURANDO FINISCE NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ED IL RISULTATO E’ IMMODIFICABILE; B) IL LAVORATORE NON ERA ISCRITTO A FONDI PENSIONE: IN QUESTO CASO IL LAVORATORE PUO’ MANIFESTARE (ENTRO IL SOLITO TERMINE DEL 30.06.2007) VOLONTA’ ESPRESSA PER LASCIARE IL TFR MATURANDO DAL 1.01.2007 IN AZIENDA OPPURE DEVOLVERE PARTE (QUELLA STABILITA DAI CONTRATTI COLLETTIVI O COMUNQUE UNA QUOTA NON INFERIORE AL 50%) DELLO STESSO AI FONDI PENSIONE. PERO’ SE IL LAVORATORE NON DICE NULLA OPERA IL SILENZIO ASSENSO E TUTTO IL TFR MATURANDO FINISCE NELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA ED IL RISULTATO E’ IMMODIFICABILE.

SEGUE PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA DOPO IL 28.04.1993 E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ (ENTRO IL 30.06.2007) DI DECIDERE SE CONFERIRE TUTTO IL TFR MATURANDO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE OPPURE MANTENERLO PRESSO IL DATORE DI LAVORO (QUEST’ULTIMA SCELTA PERO’ DEVE ESSERE MANIFESTATA ESPRESSAMENTE) LA PRIMA SCELTA E’ IRRETRATTABILE MENTRE LA SECONDA E’ SUCCESSIVAMENTE MODIFICABILE. SE ENTRO IL 30.06.2007 IL LAVORATORE NON ESPRIME NESSUNA SCELTA OPERA IL MECCANISMO DEL SILENZIO ASSENSO: IL TFR FINISCE NELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA E LA SCELTA E’ IRRETRATTABILE

PORTABILITA’ DEL FONDO E’ LA POSSIBILITA’ PER IL LAVORATORE DI PORTARE CON SE’ LA POSIZIONE ACCUMULATA PRESSO UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE; CIO’ E’ POSSIBILE ANCHE QUANDO IL SETTORE DI ATTIVITA’ E’ DIVERSO ED IN OGNUNO DI ESSI OPERA UNA DIVERSA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE. IL TRASFERIMENTO PUO’ ESSERE: A) VOLONTARIO: SCELTO LIBERAMENTE DAL LAVORATORE E’ POSSIBILE DOPO DUE ANNI DI PERMANENZA NEL FONDO E SONO ILLEGALI EVENTUALI CLAUSOLE CHE LIMITINO QUESTO DIRITTO; B) NECESSARIO: QUANDO VENGONO MENO I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE (AD ES. IL LAVORATORE CAMBIA SETTORE DI LAVORO E VA IN UN SETTORE DOVE OPERA UN FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIVERSO); IN TAL CASO SI PRESCINDE DAL REQUISITO MINIMO DEI DUE ANNI DI PERMANENZA NEL FONDO ED IL PIANO PREVIDENZIALE PROSEGUE PRESSO IL NUOVO FONDO E L’OPERAZIONE, NON E’ SOGGETTA A TASSAZIONE PERO’ PUR IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE PER IL TRASFERIMENTO NECESSARIO IL LAVORATORE PUO’ SEMPRE MANIFESTARE VOLONTA’ ESPRESSA PER RIMANERE NEL VECCHIO FONDO SALVO CHE VI OSTINO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI COMPARTO O VI SIANO CLAUSOLE SPECIFICHE CHE LO IMPEDISCANO.

REVERSIBILITA’ IN CASO DI DECESSO DEL LAVORATORE ISCRITTO AD UN FONDO PENSIONE BISOGNA DISTINGUERE: A) IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI E’ GIA’ MATURATO: IL RESIDUO VA AGLI EREDI (O BENEFICIARI) TOTALMENTE O SOTTO FORMA DI RENDITA; B) IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI NON E’ ANCORA MATURATO: L’INTERA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA VIENE RISCATTATA DAGLI EREDI (O BENEFICIARI) QUINDI A DIFFERENZA DEL TFR LASCIATO IN AZIENDA (IL QUALE IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO SEGUE LE REGOLE DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA, IL TFR VERSATO AD UN FONDO PENSIONE PUO’ ESSERE DEVOLUTO ANCHE AD ALTRI BENEFICIARI INDICATI DAL LAVORATORE. ATTENZIONE CHE DIVERSAMENTE DA QUANTO ACCADE PER IL TFR LASCIATO IN AZIENDA (LA CUI REVERSIBILITA’ E’ PREVISTA PER LEGGE) QUELLO VERSATO AL FONDO PENSIONE NON E’ AUTOMATICAMENTE REVERSIBILE E QUINDI BISOGNA VEDERE SE NEL REGOLAMENTO DI QUELLO SPECIFICO FONDO PENSIONE LA REVERSIBILITA’ SIA PREVISTA E, IN CASO NEGATIVO, PRETENDERE L’INSERIMENTO DI TALE CLAUSOLA.