Università degli studi di Pavia Facoltà di Economia a.a Sezione addendum Analisi della trasparenza Giovanni Andrea Toselli
Sezione addendum
La riforma della revisione contabile Il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del consiglio e abroga la direttiva 84/660/CEE. Tale direttiva riguarda: lattività : 1. del revisore inteso come persona fisica o società di revisione equiparati sul piano giuridico; 2. dei sindaci; 3. dei componenti degli altri organi di controllo interno. introduzione di una nuova categoria societaria: gli enti di interesse pubblico - Sezione addendum-
La riforma della revisione contabile La direttiva ha comportato numerosi modifiche nel codice civile; la principale riguarda la sostituzione degli art bis, 2409-quinquiesdecies e Modifiche: Nuovo art bis prevede che la revisione legale dei conti possa essere esercitata dal collegio sindacale purchè sia costituito da revisori legali iscritti nel registro. Nuovo art quinquiesdecies prevede che nel sistema dualistico sia un revisore esterno ad effettuare la revisione legale dei conti (secondo art bis comma 1 e 2). Nuovo art elenca i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale. - Sezione addendum-
La riforma della revisione contabile La direttiva ha comportato modifiche nel TUF in termini di: terminologia e nellintroduzione di obblighi di comunicazione alla Consob ai fini dellattività di vigilanza - Sezione addendum-
Introduzione di una nuova categoria societaria: gli enti di interesse pubblico Le società sono distinte fra: società di capitali, previste dal C.C. e enti di interesse pubblico disciplinati dagli articoli dal 16 a 19 del decreto sulla revisione che sostituiscono norme sulla revisione previste dal Tuf. - Sezione addendum-
Introduzione di una nuova categoria societaria: gli enti di interesse pubblico Ai sensi dellart.16 del decreto si definiscono enti di interesse pubblico: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dellUnione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui allarticolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui allarticolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui allarticolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private; - Sezione addendum-
Gli enti di interesse pubblico e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le società di gestione dei mercati regolamentati; g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i) le società di intermediazione mobiliare; l) le società di gestione del risparmio; m) le società di investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui allarticolo 107 del TUB. - Sezione addendum-
La revisione negli enti di interesse pubblico Il collegio sindacale non può effettuare la revisione legale presso: Enti di interesse pubblico Società controllate da enti di interesse pubblico Società che contollano enti di interesse pubblico Società sottoposte a comune controllo con enti di interesse pubblico Nellart.16 è comunque delineato il caso in cui Consob con Banca DItalia e Isvap possano individuare casi in cui società controllate e sottoposte a comune controllo, che non hanno significativa rilevanza nellambito del gruppo, possono essere revisionate legalmente da parte del collegio sindacale. - Sezione addendum-