Indice DEFINIZIONI EVOLUZIONE LEGISLATIVA

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L’Apprendistato Professionalizzante: dalla riforma alla somministrazione giugno 2012

Indice DEFINIZIONI EVOLUZIONE LEGISLATIVA LA RIFORMA DELL’APPRENDISTATO LA RIFORMA NEL DETTAGLIO L’APPRENDISTATO IN SINTESI APPRENDISTATO E SANZIONI APPRENDISTATO E AGEVOLAZIONI L’APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE ( ACCORDO 5 APRILE 2012) L’APPRENDISTATO NEL D.D.L. DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO APPRENDISTATO DIRETTO E APPRENDISTATO DI SETTORE IL PASSAGGIO DA APPRENDISTATO INDIRETTO A APPRENDISTATO DI SETTORE LA DURATA DELL’APPRENDISTATO E DELLA SOMMINISTRAZIONE SIMULAZIONE DEL RECESSO DELL’UTILIZZATRICE DAL CONTRATTO DI STAFF LEASING

Apprendistato: definizioni Apprendistato: contratto di lavoro in cui la prestazione del lavoratore viene scambiata con la retribuzione e la formazione professionale Apprendistato professionalizzante:Tipologia di contratto di apprendistato finalizzata all’acquisizione di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali Piano Formativo Individuale: Documento allegato al contratto di lavoro che riassume il percorso formativo dell’apprendista Profilo formativo: Il profilo formativo definisce gli obiettivi/contenuti del percorso di formazione formale che deve realizzarsi nell’ambito del contratto di apprendistato. Pertanto risulta necessario alla redazione del piano formativo individuale che deve obbligatoriamente essere allegato al contratto di assunzione degli apprendisti.

Apprendistato: definizioni Tutor Aziendale: figura deputata a seguire il percorso formativo dell’apprendista in azienda Enti bilaterali: organismi costituiti ad iniziativa delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative che svolgono tra le altre cose, intermediazione, programmazione di attività formative,gestione dei fondi per la formazione e l’integrazione al reddito, certificazione dei contratti …. Parere di Conformità: eventuale istanza da richiedere agli enti bilaterali ( o alle Regioni) per l’avvio dell’apprendistato/verifica profili formativi Libretto formativo: libretto personale del lavoratore in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione ( in apprendistato, in inserimento, formazione continua….)

Evoluzione legislativa Legge n. 25 del 1955 L196/97 (Treu) D. lgs. n. 276/03 (Biagi) Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro)

La Riforma dell’apprendistato 25 ottobre 2011 entra in vigore il D.lgs 167/2011 ( T.U. Apprendistato) Periodo transitorio di 6 mesi sino al 25 aprile 2012 durante il quale continua ad applicarsi la normativa vigente ove accordi interconfederali, ccnl e Regioni non recepiscano nuovo apprendistato Accordi interconfederali CCNL Norme Regionali D.D.L Riforma Mercato del Lavoro

La riforma nel dettaglio….. FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato TIPOLOGIA a. per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione ( o di 1° livello) finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale (è possibile conseguire anche la qualificazione contrattuale); b. professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; c. per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, quali laurea, master, dottorati di ricerca. a. per la qualifica e per il diploma professionale, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione b. professionalizzante o contratto a mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. c. di alta formazione e ricerca per attività di ricerca o per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui alla legge 144/1999 art. 69, nonché per il praticantato 7

La riforma nel dettaglio….. FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato SETTORI ECONOMICI Tutti, ad esclusione della P.A. per la qualifica e per il diploma professionale: tutti i settori professionalizzante o contratto a mestiere: tutti i settori pubblici e privati c. di alta formazione e ricerca: tutti i settori pubblici e privati N.B. Per la P.A. è necessario un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata 8

La riforma nel dettaglio….. FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. apprendistato LIMITI QUANTITATIVI fino al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. se il datore di lavoro non ha lavoratori qualificati o specializzati o ne ha i numero inferiore a 3, può assumere fino a tre apprendisti. Tale disposizione non si applica alle imprese artigiane cui si applica la legge 443/1985 art. 4 ( art. 2, comma 3) fino al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso comprese le ipotesi di staff leasing. Tale disposizione non si applica alle imprese artigiane cui si applica la legge 443/1985 art. 4 ( art. 2, comma 3) 9

La riforma nel dettaglio….. FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. apprendistato DURATA apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: massimo 3 anni apprendistato professionalizzante: stabilito dalla contrattazione collettiva entro un massimo di 6 anni c. apprendistato di alta formazione: viene stabilito nelle intese tra Regioni, Istituzioni formative e Parti sociali (o nelle intese ad hoc tra datore e istituzione formativa) apprendistato per la qualifica o diploma professionale: massimo 3 anni ( 4 nel caso di diploma quadriennale) b. apprendistato professionalizzante o contratto a mestiere: stabilita dagli accordi interconfederali e dalla contrattazione collettiva entro un massimo di 3 anni ( 5 per figure professionali dell’artigianto) c. apprendistato di alta formazione e ricerca: rimessa alle regioni in accordo con Istituzioni formative e Parti sociali (o nelle intese ad hoc tra datore e istituzione formativa). 10

La riforma nel dettaglio….. FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato LIMITI DI ETA’ apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: 15 anni apprendistato professionalizzante: da 18 a 29 anni (17 se in possesso di qualifica del sistema di istruzione e formazione professionale) apprendistato di alta formazione: dai 18 ai 29 anni (17 se in possesso di qualifica del sistema di istruzione e formazione professionale) a. apprendistato per la qualifica professionale: 15 anni – 25 anni b. apprendistato professionalizzante o contratto a mestiere: dai 18 ai 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs 226/2005) c. apprendistato di alta formazione e ricerca: dai 18 ai 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs 226/2005) 11

La riforma nel dettaglio….. FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato MODALITA’ DI ATTIVAZIONE E’ un contratto di lavoro che viene stipulato direttamente tra datore di lavoro e lavoratore; deve essere stipulato per iscritto e deve avere allegato il piano formativo individuale. E’ un contratto di lavoro, A TEMPO INDETERMINATO, che viene stipulato direttamente tra datore di lavoro e lavoratore; deve essere stipulato per iscritto; contenere il periodo di prova ed entro 30 giorni deve essere definito il piano formativo individuale. FORMA scritta Scritta 12

La riforma nel dettaglio….. FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato FORMAZIONE Viene definita nel Piano Formativo individuale; le modalità di articolazione ed erogazione sono stabilite dai ccnl nell’apprendistato professionalizzante e nell’apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;il monte ore è stabilito dalla normativa regionale (c’è un minimo legale di 120 ore per anno nel professionalizzante) Viene definita nel PFI 1. Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni. 2. Nel professionalizzante le modalità di erogazione della formazione specialistica sono stabilite dagli accordi Interconfederali e ccnl.La formazione di base-trasversale è rimessa alle regioni ( max 120 ore nel triennio) La formazione aziendale può essere finanziata anche dai fondi interprofessionali. RETRIBUZIONE Divieto di retribuire a cottimo. Sotto inquadramento di due livelli rispetto alla categoria spettante oppure misura % e graduale della retribuzione in relazione all'anzianità di servizio. 13

La riforma nel dettaglio….. FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato PREVIDENZA ASSICURAZIONI E’ in tutto e per tutto un contratto di lavoro con relativi oneri previdenziali e assicurativi RECESSO durante il contratto solo per giusta causa e giustificato motivo;al termine occorre esercitare il preavviso altrimenti il rapporto prosegue come contratto a tempo indeterminato 14

La riforma nel dettaglio….. FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato INCENTIVI Esclusione degli apprendisti dal computo per l'applicazione di determinati istituti di legge. Sistema retributivo. Aliquota al 10% per la contribuzione (fino all'anno successivo alla trasformazione del rapporto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato) TUTOR Tutor, adeguatamente formato secondo le previsioni regionali o della contrattazione collettiva Tutor o Referente aziendale 15

La riforma nel dettaglio….. FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato INTERVENTO REGIONE La regione è competente ad emanare una regolamentazione sugli aspetti formativi del contratto C'è una competenza regionale sugli aspetti formativi con riferimento all'apprendistato per la qualifica professionale e quello di alta formazione. Nel professionalizzante viene limitato all'integrazione di quanto previsto nella contrattazione collettiva e in riferimento esclusivo alla formazione di base. INTERVENTO CCNL E' competente sugli aspetti riconducibili al rapporto di lavoro e sulla modalità di articolazione ed erogazione della formazione. Deve essere coinvolta nella regolamentazione regionale Hanno competenza sugli aspetti riconducibili al rapporto di lavoro e sulla modalità di erogazione ed articolazione della formazione. Nel professionalizzante, anche per la definizione dei profili professionali (stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale). Tale regolamentazione può avvenire anche attraverso accordi interconfederali. 16

La riforma nel dettaglio….. FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato MOBILITA’ Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trova l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4 della L. 223/1991. 17

La riforma nel dettaglio….. FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato SANZIONI Inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, tale da impedire la realizzazione delle finalità dell'istituto, il datore di lavoro versa la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100% Inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro, tale da impedire la realizzazione delle finalità dell'istituto, il datore di lavoro versa la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100% (no altre sanzioni per omessa contribuzione). Inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale: congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive su forma scritta, retribuzione, tutor: il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. 18

La riforma nel dettaglio….. FONTE D.lgs 276/2003 ( "Riforma Biagi") T.U. Apprendistato ABROGAZIONI Tutta la disciplina previgente (L. n. 25 del 1955; L. n. 196 del 1997; d. lgs. n. 276 del 2003) OPERATIVITA’ a. apprendistato di 1° livello: in assenza delle intese non è operativo e si applica l'apprendistato della Legge Treu; b. apprendistato professionalizzante: in assenza della regolamentazione regionale, si applica la contrattazione collettiva; in assenza di entrambe si applica l'apprendistato della Legge Treu; c. alto apprendistato: in attesa delle intese, il datore di lavoro può stabilire intese ad hoc con le istituzioni formative Per le Regioni e i settori ove la disciplina non è immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica del professionalizzante, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 19

L’apprendistato ….in sintesi Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione dei giovani Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale 15-25 anni Durata non superiore a 3 anni( 4 se finalizzato al conseguimento del diploma quadriennale regionale) Formazione interna o esterna, secondo la regolamentazione regionale Tutti i settori di attività Apprendistato professionalizzante 18 ( 17 se in possesso di qualifica professionale)-29 anni Durata non superiore a 3 anni (5 nel settore artigianato) Formazione di base/trasversale per un monte ore non superiore a 120 ore nel triennio Tutti i settori di attività ( pubblici e privati) Apprendistato di alta formazione e ricerca Regolamentazione e durata sono rimesse alle regioni d’intesa con le associazioni datoriali e dei prestatori di lavoro, le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative e di ricerca. In assenza, regolamentazione e durata sono rimesse a specifiche convenzioni. E’ abrogata la previgente normativa ( fatti salvi i contratti in corso) 20

L’apprendistato ….. in sintesi Principi generali Forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale Divieto di retribuzione a cottimo Possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ovvero, in alternativa, possibilità di stabilire la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio Necessità di un Tutor o referente aziendale Possibilità di finanziare il percorso formativo ricorrendo a fondi paritetici interprofessionali Possibilità di prolungare l’apprendistato in caso di malattia, infortunio altra causa di sospensione se involontaria e superiore a 30 gg Divieto di recesso durante la formazione, salvo giusta causa o giustificato motivo Possibilità di recesso dal contratto con preavviso ex art. 2118 c.c. In difetto il contratto prosegue a tempo indeterminato. Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali Assicurazione contro le malattie, l’invalidità e vecchiaia Maternità Assegni familiari 21

Apprendistato e sanzioni Profili sanzionatori Mancata erogazione della formazione a causa del datore di lavoro tale da impedire la realizzazione delle finalità di legge Differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento all’inquadramento che sarebbe stato raggiunto al termine dell’apprendistato maggiorata del 100% Inadempimento nell’erogazione della formazione accertata in sede di vigilanza Atto di disposizione dell’ispettore sul lavoro con assegnazione di un congruo termine per l’adempimento. In caso di inottemperanza sanzione amministrativa da € 515,00 a € 2580,00. Violazione del CCNLin materia di: Forma scritta ( contratto, patto di prova, pfi) Divieto retribuzione a cottimo Inquadramento Presenza tutor/referente aziendale Sanzione amm.va da € 100,00 a € 600,00 ( In caso di recidiva la sanzione è da € 300,00 a € 1500,00) Violazione sanabile soggetta a diffida obbligatoria

Apprendistato e agevolazioni Benefici per il datore di lavoro ( artigiano e non artigiano) Contributivi (*) (* ) I benefici contributivi sono mantenuti fino ad un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. > 9 dipendenti: 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (+ 5,84 % a carico dell’apprendista) < 9 dipendenti: 1,5% nel primo anno, 3% nel secondo anno, 10% per gli anni successivi al secondo.( + 5, 84% a carico dell’apprendista). Per le assunzioni dal 1° gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2016 sgravio contributivo del 100% , per una durata max di 3 anni (Legge stabilità 2012 art. 22 c. 1) economici la categoria di inserimento dell’apprendista non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti normativi gli apprendisti non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti fiscali il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP.

Apprendistato professionalizzante in somministrazione: Accordo 5 aprile 2012 Apprendistato indiretto ( con un unico utilizzatore) Apprendistato di settore ( con più utilizzatori) ETA’ DESTINATARI 18-29 anni ASSUNZIONE a tempo indeterminato FORMA CONTRATTO scritta ( accordo quadro+ lettera di assegnazione) RETRIBUZIONE ccnl utilizzatrice in conformità all'art. 26 ccnl Apl 24

Apprendistato professionalizzante in somministrazione: Accordo 5 aprile 2012 Apprendistato indiretto ( con un unico utilizzatore) Apprendistato di settore ( con più utilizzatori) INQUADRAMENTO ccnl utilizzatrice ORARIO DI LAVORO DURATA CONTRATTO APPRENDISTATO DURATA CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE pari alla durata dell'apprendistato definita dal ccnl dell'utilizzatore durata minima della missione 12 mesi, salvo casi di periodi residui inferiori necessari per completare l'apprendistato 25

Apprendistato professionalizzante in somministrazione: Accordo 5 aprile 2012 Apprendistato indiretto ( con un unico utilizzatore) Apprendistato di settore ( con più utilizzatori) PERIODO DI PROVA art. 28 lett. B ccnl apl, salvo periodo più favorevole ( per l'apprendista) previsto da ccnl utilizztrice % APPRENDISTI ASSUMIBILI Non prevista 100%in relazione ai lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato. In assenza almeno 3 apprendisti OBBLIGO APL CONFERMA IN SERVIZIO Non previsto 60% totale apprendisti APL e utilizzatrice. 50 % solo APL ( il computo è annuale e effettuato al 31/12 a partire dal 2015) PROROGA APPRENDISTATO malattia, infortunio altra causa di sospensione con modalità indicate dal ccnl dell'utilizzatrice o, in assenza di previsione, dal TU. Obbligo di comunicazione per iscritto del nuovo termine al lavoratore, 30 gg prima della scadenza dell'apprendistato e, contestualmente, per conoscenza alle Commissioni Sindacali Territoriali. I periodi superiori a 30 gg devono essere comunicati entro 30 gg dalla loro maturazione. 26

Apprendistato professionalizzante in somministrazione: Accordo 5 aprile 2012 Apprendistato indiretto ( con un unico utilizzatore) Apprendistato di settore ( con più utilizzatori) PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE richiesta parere conformità Forma.temp entro 30 gg dall'assunzione e invio per conoscenza a Commissioni Sindacali Territoriali. La Commissione istituita in seno a Forma.temp si esprime entro 40 gg dalla presentazione della richiesta, in mancanza silenzio assenso. TUTOR DELL’UTILIZZATRICE deve possedere una qualifica professionale non inferiore a quella del piano formativo, adeguate competenze, livello di inquadramento pari o superiore a quello che conseguirà l'apprendista TUTOR DI AGENZIA nomina antecedente l'invio in missione. Può essere un dipendente o un consulente, ma deve risultare iscritto all'Albo Forma.temp. Deve possedere adeguate competenze, pena la cancellazione dall'Albo ( art. 3, comma 4 ccnl) NUMERO MAX APPRENDISTI PER TUTOR DI AGENZIA 25 se sono in missione presso la medesima azienda utilizzatrice, 20 se sono distribuiti presso aziende diverse. 18 se sono in missione presso la medesima azienda utilizzatrice, 10 se sono distribuiti presso aziende diverse. 27

Apprendistato professionalizzante in somministrazione: Accordo 5 aprile 2012 Apprendistato indiretto ( con un unico utilizzatore) Apprendistato di settore ( con più utilizzatori) FORMAZIONE Responsabilità e compiti APL: 1. definisce piano formativo prima dell'avvio in missione 2. prima dell'inizio della missione comunica al lavoratore il nominativo del Tutor nominato dall'utilizzatrice 3. tutorship con cadenza semestrale e reportistica all'utilizzatrice 4. definisce, in accordo con oo.ss, l'eventuale formazione sussidiaria erogata presso enti accreditati forma.temp; 5. verifica l'effettivo svolgimento della formazione e attribuisce qualifica all'apprendista sentita la Commissione Forma.temp;6. al termine dell'aprendistato comunica all'apprendista la qualifica raggiunta. Entro 5 gg comunica a Forma.temp ( per conoscenza alle Commissioni Sindacali Territoriali) i nominativi degli apprendisti qualificati. 28

Apprendistato professionalizzante in somministrazione: Accordo 5 aprile 2012 Apprendistato indiretto ( con un unico utilizzatore) Apprendistato di settore ( con più utilizzatori) RECESSO DURANTE IL PERIODO FORMATIVO Solo per giusta causa o giustificato motivo, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore dell'utilizzatrice Solo per giusta causa o giustificato motivo, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore dell'utilizzatrice. In caso di interruzione l'APL è tenuta a completare la formazione trasversale erogando una mensilità ulteriore. Se dopo tale periodo permane la mancanza di occasioni di lavoro l'APL attiva la procedura ex art. 23-bis. Il lavoratore avrà diritto all'indennità di disponibilità per 9/8 mesi -a decorrere dall'accordo sindacale-a seconda che la messa in disponibilità avvenga entro 12-24 mesi dall'inizio della prima missione. RECESSO DELL’APL AL TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO ( ART. 2118 C.C.) preavviso scritto di 30 gg a decorrere dal termine del periodo di formazione. 29

L’apprendistato nel D.D.L. di Riforma del Mercato del Lavoro norme novità Art. 2 comma 1 lettera a-bis D.lgs 167/11 Previsione di una durata minima del contratto, non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5. Art. 2 comma 1 lettera m D.lgs 167/11 Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

L’apprendistato nel D.D.L. di Riforma del Mercato del Lavoro norme novità Art. 2 comma 3 D.lgs 167/11 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. E` in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiori a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.   Art. 3-bis D.lgs 167/11 L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.

L’apprendistato nel D.D.L. di Riforma del Mercato del Lavoro norme novità Art. 2 comma 3-ter D.lgs 167/11 Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Art. 4 comma 2 D.lgs 167/11 Le parole: «per le figure professionali dell’artigianato individuate della contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento». 32

Apprendistato indiretto e apprendistato di settore Contratto lavoro Contratto Commerciale Apprendistato settore (presso più utilizzatori) Contratto a tempo indeterminato ( app. ) Contratto a tempo determinato ( minimo 12 mesi ) Apprendistato indiretto (con un unico utilizzatore) Contratto a tempo indeterminato ( SL ) Contratto a tempo determinato ( durata = apprendistato )

Il passaggio da App. indiretto ad App. di settore Apprendistato settore Anticipare Qualificazione Esodazione ex art 23-bis Trasformazione a tempo indeterminato Apprendistato indiretto

Contatti Ufficio Legale Headquarters Piazza IV Novembre, 5 20124 Milan Tel. +39 02.444111 Fax +39 02.66807343