Diritto del lavoro e Diritto sindacale. Corso IFTS per tecnico superiore addetto al restauro di pitture parietali.

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Corso IFTS per tecnico superiore addetto al restauro di pitture parietali

Diritto del lavoro e Diritto sindacale

Complesso di norme che disciplinano Diritto del lavoro Complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano, oltre che l’interesse economico, anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore

Diritto sindacale Branca del diritto del lavoro che focalizza la sua attenzione sulla figura del lavoratore dal punto di vista collettivo. Oggetto di studio della disciplina sono le organizzazioni sindacali, lo sciopero e il contratto collettivo di lavoro.

FONTI Costituzione Codice civile Leggi ordinarie Cotrattazione sindacale Diritto internazionale

Il lavoro nella Costituzione

PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro Art. 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”

Carattere programmatico PRINCIPIO LAVORISTA Carattere programmatico della Costituzione Politica attiva del lavoro Stabilità dell’occupazione

Principio di uguaglianza formale e sostanziale Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Altre norme costituzionali Art. 35: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori [….] Formare i giovani attraverso la creazione di istituti professionali di Stato o con appositi strumenti giuridici quali l’apprendistato, il contratto di formazione e lavoro, i tirocini formativi e le borse lavoro

Art. 36: Retribuzione “Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente a assicurare a sé e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi”.

Tutela del lavoro della donna e dei minori Art. 37: Tutela del lavoro della donna e dei minori “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di condizioni, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”.

Art. 38 previdenza e assistenza Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.

Art. 39 libertà sindacale L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione di loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

LIBERTA’ SINDACALE Libertà del singolo di aderire al sindacato prescelto o di non iscriversi ad alcuno Non ingerenza dello Stato nell’organizzazione sindacale

“formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell’uomo” SINDACATI Associazione (di lavoratori o di datori di lavoro) che ha lo scopo di svolgere attività dirette alla tutela degli interessi economici e collettivi e delle condizioni di lavoro di una determinata categoria di lavoratori. Associazioni di fatto “formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell’uomo”

Sindacati dei lavoratori SINDACATI UNITARI: CGIL (Confederazione Generale Italiana del lavoro) CISL (Confederazione Sindacati Lavoratori Italiani) UIL (Unione Italiana del Lavoro) UGL (Unione Generale del Lavoro) CISNAL (Confederazione Italiana dei Sindacati Nazionali dei Lavoratori)

Sindacati dei lavoratori SINDACATI AUTONOMI: SNALS (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola) CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) FISAFS (Federazione Italiana Sindacati Ferrovieri Stato) ANPAC (Associazione Nazionale Piloti Aviazione Commerciale) SINDACATI DI BASE: COBAS (Confederazione dei Comitati di Base)

Sindacati dei datori di lavoro CONFINDUSTRIA CONFCOMMERCIO CONFAGRICOLTURA CONARTIGIANATO CONFAPI CONFESERCENTI COLDIRETTI CONFCOLTIVATORI

Organizzazione territoriale CONFEDERAZIONE NAZIONALE Federazioni di categoria raggruppate FEDERAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA Sindacati provinciali associati a livello nazionale SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA Organizzati in base al ramo produttivo in cui operano i lavoratori iscritti SINDACATI COMUNALI DI CATEGORIA Organizzati per mestiere o per categoria economica

Art. 40: diritto di sciopero “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” Legge n. 146 1990 Legge n. 83 del 2000 (sciopero nel settore dei servizi pubblici essenziali)

Esercizio del diritto di sciopero Procedura di raffreddamento (attivata dalle OO.SS); procedura di conciliazione (se l’azienda accetta l’incontro con le OO.SS.); proclamazione (se l’azienda non convoca le OO.SS. nella procedura di raffreddamento o se la conciliazione ha avuto esito negativo) con preavviso di almeno 10 giorni e comunicazione scritta dei termini dello sciopero; divieto di sciopero se esso è concomitante con altre interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi; precettazione (disposta dal presidente del Consiglio dei ministri, da un ministro delegato o dal prefetto)in presenza di fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti costituzionali della persona.

Legislazione successiva alla Costituzione anni ’60’

leggi sui licenziamenti individuali, Integrazione della disciplina codicistica al fine di perfezionare il sistema di tutela minimale degli interessi del lavoratore: leggi sui licenziamenti individuali, sul collocamento, sugli appalti di manodopera, sui rapporti speciali di lavoro: apprendistato, contratto di lavoro a termine lavoro domestico e lavoro a domicilio.

Legislazione successiva alla Costituzione anni ’70’

STATUTO DEI LAVORATORI Ampliamento della tutela delle libertà e della dignità dei lavoratori contro le discriminazioni e per una parità di trattamento STATUTO DEI LAVORATORI (L.300/1970) Attuazione dei principi costituzionali relativi ai diritti individuali e sociali dei lavoratori all’interno delle organizzazioni produttive.

Titolo I “della libertà e dignità del lavoratore” Libertà di lavoro nei luoghi di lavoro Divieto di utilizzare impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei lavoratori Divieto di accertamenti sanitari se non a mezzo di enti pubblici Divieto di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori

Titolo II “della libertà sindacale” Diritto di costituire associazioni sindacali Diritto di aderire ad associazioni sindacali Diritto di svolgere attività sindacale sul luogo di lavoro Divieto di atti discriminatori Divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori

Titolo III “dell’attività sindacale” Diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali Diritto di riunione in assemblea Diritto di svolgere referendum tra i lavoratori Diritto, per i dirigenti sindacali, di usufruire di permessi per lo svolgimento delle loro mansioni

Legislazione successiva: dal 1975 agli anni ‘90

Diritto del lavoro della crisi Garanzia della crescita e della difesa dell’occupazione Concertazione tra governo e parti sociali Flessibilità: Contratti a termine e part-time Licenziamenti per sovrapproduzione

Le fonti contrattuali

Accordi interconfederali Accordi triangolari Contratti collettivi nazionali di categoria Contratti aziendali

Accordi interconfederali Conclusi tra opposte confederazioni su temi di maggiore rilievo economico e sociale. Prevedono norme da applicare a tutti i settori

Accordi triangolari Tra gli opposti sindacati si inserisce il governo in difesa di interessi economici internazionali

Contratti collettivi nazionali di categoria Lo scopo Stabilire condizioni uniformi e obbligatorie valide per tutti i lavoratori e i datori di lavoro di una determinata categoria I C.C.N.L. hanno efficacia erga omnes: L’art. 2077 C.c. e la L. n.300/1979 vietano che il contratto individuale di lavoro possa derogare la disciplina dei contratti collettivi

Trattamento salariale LE PARTI I sindacati dei datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori di una determinata categoria IL CONTENUTO Parte economica Trattamento salariale Parte giuridica Altri aspetti del rapporto di lavoro (orario, ferie, riposo settimanale, ecc…)

La forma Come per la generalità dei contratti, vale il principio della libertà di forma (Cassazione, S.U., 22.03.1995, n. 3318). Di norma, i contratti collettivi sono conclusi per iscritto per motivi di chiarezza.

La durata E’ fissata dalle parti stipulanti. Il contratto collettivo nazionale di categoria ha in genere una durata di quattro anni per la parte normativa e di due anni per la parte economica Alla scadenza del termine, conformemente ai principi generali, il CCNL cessa di produrre effetti e non è più vincolante. Anche dopo la scadenza del contratto, in ogni caso, conservano la loro efficacia le clausole attinenti alla retribuzione

Rinnovo del contratto Preparazione ed elaborazione della proposta contrattuale Negoziazione e mediazione dei pubblici poteri Accordo Il contratto viene sottoposto alle assemblee dei lavoratori per la ratifica o ad un referendum

La procedura di rinnovo del contratto è avviata tre mesi prima della scadenza dello stesso con la presentazione delle c.d. "piattaforme rivendicative". Negli ultimi tre mesi di vigenza del contratto e nel mese successivo le parti collettive hanno l'obbligo di non intraprendere iniziative di lotta sindacale. Se il contratto scade senza che le parti collettive trovino un accordo per il rinnovo, ai lavoratori è dovuta la c.d. indennità di vacanza contrattuale, cioè un importo addizionale che ha la funzione di preservare la retribuzione dagli effetti dell'inflazione.

Contratti aziendali Parti Contenuto Sindacati locali dei lavoratori e singole imprese. Contenuto Disciplina degli aspetti lavorativi di ogni specifica realtà aziendale

Il lavoro nella disciplina civilistica

Lavoro Subordinato Lavoro Autonomo Art. 2094 C.c E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore Lavoro Autonomo Art. 2222 C.c. [E’ prestatore di lavoro autonomo chi] si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

Lavoro Subordinato Lavoro Autonomo Posizione del lavoratore Subordinazione Oggetto della prestazione Energie lavorative Organizzazione d’impresa Assente Incidenza del rischio Corrispettivo Calcolato a tempo Lavoro Autonomo Posizione del lavoratore Autonomia Oggetto della prestazione Energie lavorative Organizzazione d’impresa Presente Incidenza del rischio Corrispettivo In base al risultato finale

Prestatore di lavoro Datore di lavoro I soggetti del rapporto di lavoro Prestatore di lavoro Datore di lavoro

IL PRESTATORE DI LAVORO E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094C.c.)

art. 2095 C.c. Dirigenti Quadri Impiegati Operai Specializzati Qualificati Comuni Manovali Apprendisti

Chi dà ad altri un lavoro alle proprie dipendenze DATORE DI LAVORO Chi dà ad altri un lavoro alle proprie dipendenze in cambio della retribuzione

IL CONTRATTO DI LAVORO Contratto mediante il quale il prestatore si obbliga a mettere a disposizione del datore la sua attività di lavoro e questi si obbliga a corrispondere al prestatore una retribuzione

CARATTERI DEL CONTRATTO DI LAVORO ONEROSO SINALLAGMATICO COMMUTATIVO ETERODETERMINATO

ELEMENTI ACCIDENTALI ELEMENTI ESSENZIALI Accordo Causa Oggetto Forma Condizione (sospensiva/risolutiva) Termine Patto di prova

Limiti al contratto di lavoro

Minori di età inferiore ai 15 anni 1. DIVIETI DI ASSUNZIONE Minori di età inferiore ai 15 anni

2. ASSUNZIONI OBBLIGATORIE Familiari delle vittime del terrorismo Persone affette da minorazioni fisiche o psichiche con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% Invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33% Non vedenti o sordomuti Invalidi di guerra o per servizio con gravi menomazioni Riservatari: Orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio Coniugi e figli dei grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro Familiari delle vittime del terrorismo

3. MODALITA’ DI ASSUNZIONE COLLOCAMENTO

COLLOCAMENTO D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469

Funzione pubblica Gratuita Obbligatoria Disciplinata da norme inderogabili Gestita dalle Regioni, dagli Enti locali e dalle agenzie private di collocamento

Stato Vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata degli extracomunitari procedimenti di autorizzazioni per attività lavorative all’estero Conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime Risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale Conduzione del Sistema informativo del lavoro (SIL) Raccordo con gli organismi internazionali

Regioni Collocamento ordinario, agricolo, dello spettacolo, obbligatorio, dei lavoratori extracomunitari, a domicilio, domestici avviamento a selezione negli enti pubblici preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro iniziative per incrementare l’occupazione

Gestione ed erogazione consultive e operative REGIONI Provincie Centri per l’impiego Gestione ed erogazione dei servizi Organismi regionali con funzioni consultive e operative

Autorizzate con decreto del ministero del welfare Imprese private Autorizzate con decreto del ministero del welfare Divieto di pratica discriminatoria Tutela del diritto alla riservatezza Totale gratuità della prestazione per il lavoratore

Intermediazione nel lavoro Imprese di fornitura di lavoro temporaneo Lavoratori Imprese utilizzatrici

Modalità di assunzione Sistema Informativo Lavoro (SIL) Elenco anagrafico informatico inoccupati, disoccupati, occupati in cerca di nuovo lavoro Schede professionali Assunzione diretta con obbligo di comunicazione successiva, entro 5 giorni, alla sezione circoscrizionale per l’impiego

Diritti e doveri del lavoratore

Diritti del lavoratore ECONOMICI RETRIBUZIONE PENSIONE T.F.R. PERSONALI Ferie Riposo settimanale Conservazione del posto di lavoro (malattia, infortunio, servizio militare, maternità) SINDACALI Sciopero Libertà sindacale

STATUTO DEI LAVORATORI TITOLO I- “Della libertà e dignità del lavoratore TITOLO II- “Della libertà sindacale” TITOLO III – “Dell’attività sindacale”

TITOLO I “Della libertà e dignità del lavoratore Libertà di opinione nei luoghi di lavoro Divieto di utilizzare impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei lavoratori Divieto di accertamenti sanitari se non a mezzo di enti pubblici Divieto di indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori

TITOLO II- “Della libertà sindacale” Diritto di costituire associazioni sindacali Diritto di aderire ad associazioni sindacali Diritto di svolgere attività sindaca sul luogo di lavoro Divieto di atti discriminatori Divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori

TITOLO III – “Dell’attività sindacale” Diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali Diritto di riunione in assemblea Diritto di svolgere referendum tra i lavoratori Diritto, per i dirigenti sindacali, di usufruire di permessi per lo svolgimento delle loro mansioni

I doveri del lavoratore Prestare la propria attività lavorativa Obbligo di diligenza Obbligo di obbedienza Obbligo di fedeltà (divieto di concorrenza, obbligo di riservatezza)

Obblighi e poteri del datore di lavoro

Obblighi del datore di lavoro Corrispondere la retribuzione e il TFR Obbligo di sicurezza (tutela del posto di lavoro) Tutela assicurativa e previdenziale Obbligo di informazione (contratto e rapporto di lavoro)

Poteri del datore di lavoro Direttivo Di vigilanza e controllo (nei limiti stabiliti dallo Statuto dei lavoratori) Disciplinare (codice disciplinare) Richiamo verbale Ammonizione scritta Multa Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Licenziamento disciplinare

Sospensione ed estinzione Le vicende del rapporto di lavoro Sospensione ed estinzione

Sospensione del rapporto di lavoro Per fatto del lavoratore Impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al lavoratore Infortunio Malattia comune Aspettativa per funzioni pubbliche elettive Stato di gravidanza e puerperio

Conservazione del posto di lavoro per il periodo stabilito dalla legge Computo ai fini dell’anzianità di servizio Diritto alla retribuzione per il periodo e nella misura stabilita dalla legge

Sospensione del rapporto di lavoro Per fatto del datore di lavoro Sospensione dell’attività produttiva Per contrazione della produzione Breve durata (max. 60 minuti) A carico dell’imprenditore Maggiore durata Interventi di integrazione salariale

Interventi di integrazione salariale gestiti dall’INPS CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA Per eventi transitori (mancanza di scorte, alluvioni, calamità naturali, sospensione per ragioni sanitarie) Durata massima: 1 anno Indennità pari all’80% della retribuzione

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA Sospensione per ristrutturazione,riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale del settore produttivo, procedure concorsuali Imprese con almeno 15 dipendenti Durata massima: 2 anno Indennità pari all’80% della retribuzione

Estinzione del rapporto di lavoro Morte del lavoratore Accordo delle parti Recesso del lavoratore (dimissioni) Contratti a tempo determinato: senza preavviso solo per giusta causa Contratti a tempo indeterminato: con preavviso

Impossibilità sopravvenuta, forza maggiore lavoratore: (carcerazione, sopravvenuta inidoneità fisica, ecc..) datore di lavoro: (requisizione degli impianti o distruzione per fatti naturali)

Oggettivo e soggettivo Licenziamento individuale Legge 15 luglio 1966, n.°604 GIUSTA CAUSA GIUSTIFICATO MOTIVO Oggettivo e soggettivo

GIUSTA CAUSA Causa che non consente la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro in quanto idonea a far venir meno la fiducia che caratterizza il rapporto di lavoro. [Inadempienze: abbandono del posto di lavoro, furti, concorrenza sleale; Comportamenti diversi dall’inadempienza: violenza di un lavoratore contro altro dipendente]

notevoli inadempimenti degli obblighi contrattuali GIUSTIFICATO MOTIVO Soggettivo: notevoli inadempimenti degli obblighi contrattuali Oggettivo: fatti inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa

LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI Reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro o risarcimento del danno (Statuto dei lavoratori e L.11 maggio 1990, n. 108)

LICENZIAMENTO COLLETTIVO (L. 23 luglio 1991, n. 223) Impresa che occupi più di 15 dipendenti Riduzione o trasformazione di attività Almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni Stessa unità produttiva o più unità produttive della stessa Provincia Previa comunicazione alle rappresentanze sindacali per ricerca di alternative al licenziamento: contratti di solidarietà, riduzione dell’orario di lavoro, ecc..)

Trattamento di fine rapporto di lavoro (art. 2120 C.c.) Dovuto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato Anticipo del 70% con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro Reversibilità ai successori aventi diritto Accantonamento di una quota annua (retribuzione annua:13,5)

Diritto comunitario del Lavoro

datori di lavoro e lavoratori dei Paesi membri della U.E. Destinatari datori di lavoro e lavoratori dei Paesi membri della U.E.

TRATTATO DI AMSTERDAM Art. 136 Promozione dell’occupazione e miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori Tutela della libera circolazione delle persone Ampliamento delle possibilità di occupazione mediante la mobilità geografica e professionale Riavvicinamento della normativa dei Paesi membri Unificazione del sistema previdenziale in relazione ai lavoratori migranti

Art. 137 Settori da potenziare Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro Condizioni di lavoro Informazione e consultazione di lavoratori Integrazione dei soggetti esclusi dalle opportunità occupazionali Parotà e pari opportunità delle lavoratrici e dei lavoratori

Art. 39 Parità Parità di trattamento di accesso al lavoro LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI Parità di accesso al lavoro Parità di trattamento

Diritti dei lavoratori Rispondere a offerte di lavoro Spostarsi liberamente nel territorio degli Stati membri Prendere dimora in uno degli Stati membri per svolgervi un’attività di lavoro alle stesse condizioni stabilite per i lavoratori nazionali Rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego

EURES European Employment Service Diffusione delle informazioni sulla domanda e sull’offerta di lavoro Favorire la cooperazione tra i servizi pubblici per l’impiego presenti sul territorio dell’U.E.

PREVIDENZA SOCIALE

Tutelare il lavoratore e i suoi familiari dai rischi della menomazione o della perdita della sua capacità lavorativa in conseguenza di eventi predeterminati (naturali o connessi al lavoro prestato)

La tutela si realizza attraverso le ASSICURAZIONI SOCIALI Assicurazione per l’invalidità e i superstiti Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Assicurazione contro la disoccupazione e le integrazioni salariali

Assicurazione per l’invalidità e i superstiti Assicura il lavoratore nei confronti di quegli eventi che influiscono negativamente sulla capacità lavorativa e di guadagno dell’assicurato. Ente gestore delle assicurazioni sociali ed erogatore delle prestazioni previdenziali: INPS

INVALIDITA’ riduzione della capacità al lavoro a causa di infermità o di difetti fisici o mentali INABILITA’ incapacità assolutà di svolgere lavori VECCHIAIA raggiungimento dell’età minima per la pensione ANZIANITA’ consente di usufruire di un trattamento pensionistico”anticipato”, cioè prima della meturazione dei requisiti anagrafici e contributi previsti per la pensione di vecchiaia SUPERSTITI congiunti che subiscono un danno economico dalla perdita del parente lavoratore

Il soggetto assicuratore è l’INAIL Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Risarcire il lavoratore del danno all’integrità fisica sofferto per lo svolgimento di un’attività lavorativa pericolosa. Il soggetto assicuratore è l’INAIL

INFORTUNIO Lesione provocata da una causa violenta che determina la morte o la perdita o la menomazione della capacità lavorativa e che avviene in occasione del lavoro MALATTIA Evento dannoso che influisce sulla capacità lavorativa ma non è determinato da una causa violenta

Assicurazione contro la disoccupazione e le integrazioni salariali Copre il rischio derivante dal mancato guadagno conseguente alla disoccupazione involontaria e le integrazioni salariali che offrono un sostegno del reddito nei periodi di sospensione temporanea dell’attività lavorativa

ASSISTENZA SOCIALE OGGETTO DI TUTELA interessi attuali dei cittadini in stato di bisogno, indipendentemente dal verificarsi di eventi dannosi.

ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI (riduzione della capacità lavorativa di 4/5 a causa di lavoro): prestazione di particolari cure medico-chirurgiche e di riabilitazione ASSISTENZA A LAVORATORI EXTRACOMUNITARI ED EMIGRATI ASSISTENZA AGLI ORFANI DEI LAVORATORI ASSISTENZA AGLI OCCUPATI (nidi, asili, colonie per le famiglie, assistenza medico-legale attraverso gli istituti di patronato, ecc.) ASSISTENZA AI LAVORATORI PENSIONATI (case di riposo e convalescenza, istruzione dei figli minori mediante borse di studio e ricovero in convitti, ecc)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE legge 23 dicembre 1978, n. 833 Organizzazione cui è affidato l’insieme delle funzioni, delle strutture e delle attività destinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute di tutta la popolazione

Attività di prevenzione Interventi di riabilitazione AUSL Attività di prevenzione Interventi di riabilitazione Attività curativa Assistenza medico-generica, pedriatrica ed ostetrico-sanitaria (medico di base) Assistenza specialistica (ambulatori AUSL o convenzionati) Assistenza ospedaliera (ospedali pubblici o istituti convenzionati) Assistenza farmaceutica (medicine su prescrizione del medico di base)