TITOLI ABILITATIVI in edilizia

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TITOLI ABILITATIVI in edilizia …come tentare di orientarsi correttamente…

L’emanazione del D.P.R. 06.06.2001, n.380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” - quasi immediatamente modificato e integrato con il D.Lgs.27 dicembre 2002, n.301 - fino all’approvazione della Legge 11 novembre 2014, n.164 di conversione, con modificazioni, del D.L. 11 settembre 2014, n.133 (detto ”Sblocca Italia”), ha determinato l’evoluzione dei titoli edilizi secondo indirizzi di semplificazione e liberalizzazione, finalizzati ad apportare agevolazioni e snellimenti burocratici, con l’obiettivo di contrastare la crisi economica.

D.I.A. C.I.L.A. S.C.I.A. P.d.C. C.I.L.

Si pone in evidenza la difficoltà, da parte di tutti gli operatori del settore pubblico e privato, a orientarsi e individuare correttamente il titolo edilizio da applicare in funzione di ogni categoria di intervento. A tal fine, si fa presente che l’eventuale errata applicazione del corretto titolo edilizio può determinare la condizione giuridica dell’assenza del titolo, con tutte le conseguenze sanzionatorie penali ed amministrative connesse.

In certi casi è estremamente sottile il limite fra il titolo minimo della comunicazione, peraltro depenalizzato in caso di assenza, con quello massimo del permesso di costruire, sottoposto invece al regime sanzionatorio penale. Ad esempio, il classico arredo pertinenziale da giardino in materiale leggero, da installare nelle dimensioni e caratteristiche stabilite dal comune, costituisce opera sottoposta al regime dell’attività edilizia libera. Tuttavia, si può trasformare automaticamente in opera sottoposta al regime del massimo titolo edilizio del permesso di costruire, non appena subisce una minima variazione di tipo funzionale, dimensionale o di materiale costruttivo.

RESPONSABILITà DEL TECNICO Da anni, la tendenza legislativa è volta alla riduzione dell’intervento pubblico per la verifica e il controllo delle pratiche edilizie: inevitabilmente, ciò comporta una continua, maggiore responsabilizzazione dei tecnici privati che si sostituiscono all’organo pubblico, con conseguente maggiore rischio di coinvolgimento in responsabilità (anche di natura penale) per le asseverazioni, certificazioni e dichiarazioni rilasciate; la stessa cosa si può ritenere per l'allegazione di planimetrie, che hanno valore giuridico di certificato. È opportuno ricordare che, nel compiere determinate attività, è sempre necessario verificare preventivamente i propri requisiti e, soprattutto, le proprie competenze anche in considerazione del fatto che esiste una pluralità di figure professionali in campo edilizio, a vario titolo abilitate, ma non tutte ugualmente abilitate (basti pensare all’annosa e controversa questione delle ripartizioni delle competenze fra geometri e architetti/ingegneri). Con l’utilizzo della modulistica edilizia unificata, non viene richiesto al tecnico progettista di dichiarare espressamente la propria competenza professionale riguardo allo specifico progetto. Questa problematica non è minimamente affrontata e neppure, conseguentemente, risolta dalla modulistica edilizia unificata: infatti, in nessun modulo unificato (PDC, DIA, SCIA, CILA), che prescrive l’asseverazione del progettista, è prevista una sezione in cui il progettista stesso asseveri le proprie competenze professionali in riferimento allo specifico progetto.

ATTENZIONE …cioè… in ogni caso!!! L’ASSEVERAZIONE progettuale del tecnico progettista è prescritta: per la Comunicazione di Inizio dei Lavori Asseverata (CILA) per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per il Permesso di Costruire per la Denuncia di Inizio Attività (DIA) …cioè… in ogni caso!!!

I TITOLI ABILITATIVI

I titoli abilitativi sono strettamente legati alla tipologia di interventi da eseguire. Per relazionare le opere ai tipi di intervento edilizio (e quindi individuare la corretta procedura o titolo abilitativo) si propongono tabelle suddivise per titolo edilizio di riferimento: attraverso un elenco di opere, e in relazione ai caratteri degli immobili sui quali si interviene, le tabelle indicano il titolo edilizio di riferimento ed eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori. È un tentativo per facilitare il professionista che in nessun caso può essere inteso come sostitutivo della consultazione delle Norme di Attuazione del P.R.G. e del Regolamento Edilizio comunale, strumenti da cui ricavare le necessarie prescrizioni applicative. Le tabelle assumono come riferimento la circolare Regione Piemonte n.5/SG/URB del 27/4/1984 di cui rappresentano un aggiornamento, sia nell’elenco delle opere che dei procedimenti elencati.

L’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

(NESSUN TITOLO ABILITATIVO) (art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001) Attività Edilizia Libera per la quale non occorre nessun adempimento (NESSUN TITOLO ABILITATIVO) (art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001) Le opere di questa sezione, se previste su immobili che non siano sottoposti a tutela dal PRG o dal D.Lgs.n.42/2004, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo edilizio ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001), rispettando semplici prescrizioni. Le stesse opere, quando previste su immobili sottoposti a tutela dal PRG, devono osservare le prescrizioni delle Norme di attuazione.  

Oggetto dell’intervento Opere ammesse Indicazioni Tipo di Intervento TETTO  Ripassatura, coibentazione del manto di copertura Senza modifiche estetiche MO Riparazione e sostituzione di comignoli e lattonerie   Riparazione o rifacimento di manti impermeabili MO  FINITURE ESTERNE Riparazione e sostituzione parziale dell’orditura secondaria Pulitura, ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti Con mantenimento dei caratteri originari Riparazione e ripristino di infissi e ringhiere Sostituzione infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi, balaustrate e ringhiere con elementi in tutto identici agli esistenti Ammessi anche serramenti con materiali diversi, purché con medesimo disegno Rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti facciata Riparazione e rifacimento di pavimentazioni esterne (terrazzi, cortili) Purché siano usati materiali con le stesse caratteristiche e colori dei preesistenti FINITURE INTERNE Riparazione e rifacimento di pavimenti interni Sostituzione serramenti interni Posa o sostituzione di controsoffittature leggere

Oggetto dell’intervento Opere ammesse Indicazioni Tipo di Intervento IMPIANTI TECNOLOGICI, RETI E VOLUMI TECNICI   Riparazione, rifacimento, parziale adeguamento di reti e Impianti tecnologici, senza modifica dei locali a essi già destinati Impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, termici, telefonici, ecc. MO Installazione depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 mc Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici al di fuori zona A) di cui al D.M. 1444/1968 Devono essere aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi (art.11, comma 3, del D.Lgs.30 maggio 2008, n.115) BARRIERE ARCHITETTONICHE Eliminazione barriere architettoniche Senza manufatti che alterino sagoma edificio (rampe o ascensori esterni) ATTIVITÀ INDUSTRIALI E ARTIGIANATO DI PRODUZIONE Interventi intesi ad assicurare la funzionalità e l’adeguamento tecnologico degli impianti produttivi esistenti Tali interventi non devono interessare parti strutturali, non devono mutare le caratteristiche e non devono comportare aumento della SUL  MO OPERE TEMPORANEE Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola Strettamente legate all’attività agricola, stagionali e sprovviste di opere edilizie fisse

Attività Edilizia Libera sottoposta a comunicazione dell’avente titolo OPERE SOGGETTE A C.I.L. - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI - (art.6 comma 2 lett. b), c), d), e) del D.P.R. 380/2001) La comunicazione di inizio lavori viene presentata compilando apposita modulistica. Il modello unico nazionale di CIL è stato definito nella Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014 (si compone di n°7 pagine). N.B.: la Regione Piemonte ha adeguato i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati e unificati alle specifiche normative regionali di settore, promuovendone l'utilizzo telematico attraverso il sistema MUDE Piemonte, non attivato da tutti i comuni.

Oggetto dell’intervento Opere ammesse Indicazioni Tipo di Intervento SPAZI ESTERNI Opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta Contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale MS Realizzazione aree ludiche senza fini di lucro   ELEMENTI PERTINENZIALI Intercapedini totalmente interrate e non accessibili, vasche raccolta delle acque, locali tombati Su aree private Realizzazione elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici OPERE TEMPORANEE Opere temporanee da rimuovere entro 90 giorni Dirette a soddisfare esigenze contingenti (da specificare) Da rimuovere immediatamente al cessare della necessità Periodo massimo: 90 giorni IMPIANTI, RETI E VOLUMI TECNICI Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici al di fuori zona A) di cui al D.M. 1444/1968 Gli impianti devono essere realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici MUTAMENTO D'USO ART.48 L.R.56/1977 Mutamento d’uso senza opere edilizie, < a 700 mc e conforme a PRG, fatto salvo quanto previsto all’articolo 19 comma 3 DPR 380/2001 Mutamento d’uso per unità non superiori a 700 mc senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all'art.6, c.1, lett.a) e b) del D.P.R. 380/2001, che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001. MU

Attività Edilizia Libera che necessita di comunicazione e di relazione asseverata del professionista OPERE SOGGETTE A C.I.L.A. - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA - (art.6 comma 2 lettere a) ed e-bis) del D.P.R. 380/2001) La comunicazione di inizio lavori asseverata viene presentata compilando apposita modulistica. Il modello unico nazionale di CIL è stato definito nella Conferenza Unificata del 18 dicembre 2014 (si compone di n°10 pagine). N.B.: la Regione Piemonte ha adeguato i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati e unificati alle specifiche normative regionali di settore, promuovendone l'utilizzo telematico attraverso il sistema MUDE Piemonte, non attivato da tutti i comuni.

Oggetto dell’intervento Opere ammesse Indicazioni Tipo di Intervento TAMPONAMENTI, APERTURE INTERNE Frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari Con esecuzione di opere anche comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio MS FINITURE ESTERNE  Sostituzione di manto di copertura con altro di tipologia differente dalla preesistente Rispetto normativa energetica Sostituzione totale dell’orditura secondaria del tetto senza modifica della sagoma   Tinteggiatura esterna degli edifici, rivestimenti esterni (anche in presenza di Piano del Colore) Sostituzione di infissi, serramenti, inferriate con altri di tipologia differente dalla preesistente MURATURE PERIMETRALI, TAMPONAMENTI, APERTURE ESTERNE Ripristino di murature esterne perché degradate Senza alterazione delle caratteristiche architettoniche dei prospetti e sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio TRAMEZZI E APERTURE INTERNE Apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne Sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio IMPIANTI, RETI Modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici

Oggetto dell’intervento Opere ammesse Indicazioni Tipo di Intervento ELEMENTI PERTINENZIALI Realizzazione di pensiline per il riparo di aperture del fabbricato Nel rispetto della normativa di PRGC e del R.E. MS Costruzione di recinzioni Sono esclusi i muri di sostegno e altre opere strutturali di contenimento IMMOBILI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa Sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio  

IN PARTICOLARE, si osserva che: L’attuale definizione della categoria di intervento edilizio della “manutenzione straordinaria” consente il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con il divieto di modificare la volumetria complessiva dell’edificio e mantenerne la destinazione d’uso, ma consentendo la modifica del volume e della superficie delle singole unità immobiliari (con ciò potendo quindi determinare un incremento di carico urbanistico). Comunque, in generale si può ritenere che il concetto di “manutenzione straordinaria” non possa mai configurare un “insieme sistematico di opere”, ne’ sostanziali modifiche dell’aspetto esteriore dell’edificio, in quanto questi interventi costituiscono peculiarità delle categorie di intervento superiori, ovvero: il “restauro e risanamento conservativo” (art.3 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/01) la “ristrutturazione edilizia” (art.3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/01)

ATTENZIONE La comunicazione si considera efficace una volta ottenuto tutte le altre autorizzazioni, nullaosta e pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per quel determinato intervento. Prima della presentazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla comunicazione. In questo caso, l’inizio dei lavori sarà differito nel tempo e l'interessato potrà dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso. È fatto assoluto divieto di realizzare modifiche sulle strutture dell’edificio (pareti, solai, ecc.), per le quali occorre la presentazione del deposito della pratica sismica. E’ invece possibile realizzare l’apertura di porte su muri portanti, ove già dotate di architravatura, stante l’ininfluenza ai fini strutturali e sismici. Nel caso, durante l’esecuzione dei lavori, si renda necessario e/o opportuno realizzare delle varianti, è necessario presentare una nuova comunicazione. La comunicazione non può essere presentata per varianti progettuali a Permessi di Costruire, DIA o SCIA relativi ad interventi in corso di realizzazione.

La mancata o incompleta presentazione della comunicazione per l’esecuzione di opere sottoposte al regime dell’attività edilizia libera comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’art. 6 comma 7 del D.P.R. 380/2001. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.  Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. o o o o o VALIDITÀ: la legge non dispone particolari limiti temporali alla validità della comunicazione, fatte salve le scadenze dei periodi di allestimento nei casi previsti all’art.6 c.2 lettera b) del DPR 380/01: le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.

PER CUI LA NORMATIVA STATALE O REGIONALE ALTRI INTERVENTI PER CUI LA NORMATIVA STATALE O REGIONALE PREVEDE L’INVIO DI UNA COMUNICAZIONE  

INTERVENTI DI PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI Ad esempio: INTERVENTI DI PRODUZIONE ENERGETICA DA FONTI RINNOVABILI (ex art.11 - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari - comma 3 del D.Lgs.115/2008)   3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

OPERE SOGGETE A P.A.S. – PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (art.6 - Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile - del D.Lgs.3 marzo 2011, n.28) Sono soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) gli impianti alimentati da energia rinnovabile non già ricadenti nel regime di edilizia libera di cui all'art.11, comma 3, D.lgs. 30/05/2008, n.115 e all'art.6 DPR 6 giugno 2001, n.380 e paragrafi 11 e 12 Linee Guida (DM 10/09/2010) e in quello dell'autorizzazione unica di cui all'art.5 del D.lgs. 28 marzo 2011, n. 71. Semplificando il discorso, la Procedura Abilitativa Semplificata è una SCIA, a cui si fa ricorso quando si parla di impianti a fonti rinnovabili: i lavori possono avere inizio decorsi 30 giorni dalla data di presentazione, fatte salve eventuali sospensioni del termine. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dalla data di efficacia. INSTALLAZIONE DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI DI CAPACITÀ COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 13 MC (art.17 - Semplificazione delle norme per l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc. - del D.Lgs.22 febbraio 2006, n.128) 1. L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e successive modificazioni.

OPERE SOTTOPOSTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività)  

OPERE SOGGETTE A S.C.I.A. (art.22 commi 1 e 2 del D.P.R. 380/2001) Il modello unico nazionale di SCIA è stato definito nella Conferenza Unificata del 12 giugno 2014 (si compone di n°30 pagine). N.B.: la Regione Piemonte ha adeguato i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati e unificati alle specifiche normative regionali di settore, promuovendone l'utilizzo telematico attraverso il sistema MUDE Piemonte, non attivato da tutti i comuni.

IN PARTICOLARE, si osserva che: Secondo quanto previsto al comma 1, sostanzialmente si afferma che l’individuazione delle opere sottoposte a S.C.I.A. ha carattere residuale, nel senso che la legge prescrive, mediante apposito elenco con carattere esaustivo, tutte le opere sottoposte al regime del Permesso di Costruire, poi quelle sottoposte all’Attività Edilizia Libera, poi quelle sottoposte alla D.I.A. facoltativa - alternativa al Permesso di Costruire, infine indica a titolo esemplificativo le opere sottoposte alla S.C.I.A.. Il comma 2 afferma l’applicabilità della S.C.I.A. alle varianti in corso d’opera ai permessi di costruire che rispettino contestualmente tutte queste condizioni: - Non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie. - Non modificano la destinazione d’uso. - Non devono modificare la categoria edilizia (ovvero il tipo di intervento assentito dal permesso originario). - Non devono alterare la sagoma dell’edificio. - Non devono violare eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire (che hanno carattere prescrittivo e vincolante e non possono essere disattese o modificate con il titolo autodichiarato).

ATTENZIONE QUANDO È VIETATO UTILIZZARE LA S.C.I.A.: È vietato utilizzare la S.C.I.A. per tutte quelle opere per realizzare le quali il D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii. prevede espressamente un altro titolo edilizio.

Oggetto dell’intervento Opere ammesse Indicazioni Tipo di Intervento ELEMENTI STRUTTURALI Consolidamento, sostituzione, integrazione elementi strutturali degradati con tecniche appropriate Con mantenimento dei caratteri architettonici, senza aumenti di SUL MS Realizzazione o modifica di scale interne   RES Realizzazione o modifica di soppalchi Senza aumenti di SUL RISTR MURATURE PERIMETRALI Modifica prospetti con formazione nuove aperture compatibili con l'assetto originario dell'immobile Modifica di prospetti con formazione di nuove aperture compatibili con l'assetto originario dell'immobile FINITURE ESTERNE Rifacimento di parti di murature esterne Con mantenimento dei caratteri architettonici e del posizionamento delle aperture TRAMEZZI E APERTURE INTERNE Trasformazione interna dell’edificio, con possibilità di modifica dei collegamenti verticali e orizzontali Rifacimento dell'interno dell'edificio senza modifiche alla SUL. Non deve comportare modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, mutamenti della destinazione d’uso negli immobili compresi nelle zone omogenee A TAMPONAMENTI, APERTURE INTERNE Frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari Quando riguardano le parti strutturali dell’edificio e comportano aumento di unità immobiliari e delle superfici IMPIANTI TECNOLOGICI Realizzazione di ascensore interno al corpo di fabbrica, senza opere esterne Installazione impianti solari termici non inclusi nell’art.7 comma 2 D.Lgs.28/11 o nell’art.11 comma 3 D.Lgs.115/2008 Casi in cui non ricorrono le condizioni previste dalle norme citate

Oggetto dell’intervento Opere ammesse Indicazioni Tipo di Intervento IMPIANTI, RETI, VOLUMI TECNICI Realizzazione volumi tecnici per installazione impianti tecnologici Al servizio di edifici o di attrezzature esistenti Non applicabile per opere strutturali MS ELEMENTI PERTINENZIALI Costruzione parcheggi pertinenziali nel sottosuolo o al piano terreno di edifici residenziali Ai sensi dell’art.9 della Legge 24 marzo 1989, n.122 (“Legge Tognoli”) Realizzazione di verande Nel rispetto della normativa di PRGC Realizzazione di serre solari, compatibilmente con la salvaguardia delle caratteristiche estetiche degli edifici Compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico (DGR 4 agosto 2009 n.45-11967) MUTAMENTO D'USO Mutamento della destinazione d'uso con opere, con passaggio fra sottocategorie urbanistiche di PRGC Articolo 8 della L.R.n.19/1999 MU Mutamento della destinazione d’uso senza opere in unità immobiliari > 700 mc. con passaggio fra sottocategorie urbanistiche di PRGC DEMOLIZIONE Demolizione parziale/totale manufatti o edifici incongrui non finalizzata a altri interventi edilizi Demolizione parziale o totale di manufatti o edifici incongrui o di scarso rilievo, che si caratterizza come intervento autonomo e che non è finalizzato ad altri tipi di intervento edilizio RISTR

Oggetto dell’intervento Opere ammesse Indicazioni Tipo di Intervento IMPIANTI, RETI, VOLUMI TECNICI Realizzazione volumi tecnici per installazione impianti tecnologici Al servizio di edifici o di attrezzature esistenti Non applicabile per opere strutturali MS IMMOBILI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE Modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa Quando riguardano le parti strutturali dell’edificio Apposizione di cartelloni pubblicitari Nel rispetto delle N.T.A. e del R.E.

TIPOLOGIA DI OPERE SOTTOPOSTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE  

PERMESSO DI COSTRUIRE (art.10 del D.P.R. 380/2001) OPERE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE (art.10 del D.P.R. 380/2001) Il modello unico nazionale di PERMESSO DI COSTRUIRE è stato definito nella Conferenza Unificata del 12 giugno 2014 (si compone di n°27 pagine). N.B.: la Regione Piemonte ha adeguato i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati e unificati alle specifiche normative regionali di settore, promuovendone l'utilizzo telematico attraverso il sistema MUDE Piemonte, non attivato da tutti i comuni.

Oggetto dell’intervento Opere ammesse Indicazioni Tipo di Intervento NUOVA COSTRUZIONE Interventi di nuova costruzione NC Interventi di ristrutturazione urbanistica Il requisito necessario  è quello della pluralità degli interventi da realizzare (sono quindi escluse dal novero della ristrutturazione edilizia le singole iniziative). RU DEMOLIZIONE E SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE Interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza Fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza RISTR Interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs.22 gennaio 2004, n.42 ss.mm.ii. URBANIZZAZIONI Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria IMPIANTI Realizzazione di infrastrutture e impianti con trasformazione permanente di suolo inedificato Installazione di torri e tralicci

Oggetto dell’intervento Opere ammesse Indicazioni Tipo di Intervento MANUFATTI LEGGERI Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di mezzi mobili utilizzati come abitazione o strumento di lavoro e non destinati all'utilizzo temporaneo NC DEPOSITI Realizzazione di depositi di merci o materiali e di impianti per attività produttive all'aperto con trasformazione permanente di suolo inedificato MUTAMENTO D'USO Opere di ristrutturazione edilizia che comportano mutamento della destinazione d'uso in zona A) RISTR ELEMENTI STRUTTURALI / RIORGANIZZAZIONE DISTRIBUTIVA Opere di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, con modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici NUOVA COSTRUZIONE Costruzioni di manufatti edilizi fuori-terra o interrati o ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente

IN PARTICOLARE, si osserva che: Gli interventi di nuova costruzione sono trattati nel Testo Unico dell’Edilizia in via residuale. In pratica, secondo il D.P.R. 380/2001, viene considerata “nuova costruzione” tutto ciò che non rientra nelle seguenti categorie: - interventi di manutenzione ordinaria - interventi di manutenzione straordinaria - interventi di restauro e risanamento conservativo - interventi di ristrutturazione edilizia

INIZIO LAVORI FINE LAVORI entro 1 ANNO RILASCIO DEL TITOLO Le disposizioni in materia di efficacia, decadenza e proroga del Permesso di Costruire, sono contenute nell’art.15 del D.P.R. 380/2001 “Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire”. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. entro 1 ANNO INIZIO LAVORI RILASCIO DEL TITOLO entro 3 ANNI FINE LAVORI Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. Salva diversa disciplina regionale, i termini di inizio e fine lavori sono prorogati di 2 anni per i titoli rilasciati o formatisi prima del 21 agosto 2013, ai sensi dell'art.30, comma 3, della legge n.98/2013.

Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici (art.14 del D.P.R. n° 380/2001 - modificato e integrato dall‘art.17, c.1, lett.e) della L. n.164/2014) 1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n.42 del 2004 - n.d.r.) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. 1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni. 2. … 3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444.

IL SILENZIO - ASSENSO  

Per interventi in area non vincolata, l’articolo 20 comma 8 del D.P.R. 380/2001 prevede che, “Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.” Il termine “silenzio” sta ad indicare il comportamento inerte della pubblica amministrazione e, nei casi in cui decorra il silenzio-assenso, si ha l’effetto giuridico equivalente di accoglimento della domanda. Il silenzio assenso si compie in presenza di quattro elementi: asseveramento del professionista, decorso del tempo (giorni 90, salvo interruzioni/sospensioni) dalla data di presentazione dell’istanza e nel caso di silenzio del comune, assenza dei vincoli, paesaggistici, ambientali, completezza documentale dell’istanza. Il verificarsi contestuale dei suddetti fattori determina il compiersi di tutte le condizioni necessarie per rendere efficace l’istituto del silenzio-assenso e dare inizio ai lavori. Per interventi in area vincolata, l’articolo 20 comma 9 del D.P.R. 380/2001 prevede che, “Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il termine [per l’adozione del provvedimento conclusivo] decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l'adozione di un provvedimento …. In caso di diniego dell'atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l'adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta.”

OPERE SOTTOPOSTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA D.I.A. (Denuncia d’Inizio Attività)  

alternativa al Permesso di costruire OPERE SOGGETTE A D.I.A. alternativa al Permesso di costruire - cosiddetta “super - D.I.A.” – (art.22 comma 3 del D.P.R. 380/2001) Il modello unico nazionale di DIA è stato definito nella Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 (si compone di n°27 pagine). N.B.: la Regione Piemonte ha adeguato i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati e unificati alle specifiche normative regionali di settore, promuovendone l'utilizzo telematico attraverso il sistema MUDE Piemonte, non attivato da tutti i comuni.

Oggetto dell’intervento Opere ammesse Indicazioni Tipo di Intervento MUTAMENTO D'USO Mutamento d'uso con passaggio fra categorie urbanistiche di PRGC di U.I. > 700 mc con opere o senza opere Art.8 L.R.n.19/1999: passaggio fra le categorie di destinazioni: a) residenziali; b) produttive, industriali o artigianali; c) commerciali; d) turistico-ricettive; e) direzionali; f) agricole MU Mutamento d'uso con passaggio fra categorie urbanistiche di PRG art. 8 LR 19/1999 di U.I. < 700 mc con opere ELEMENTI STRUTTURALI / MUTAMENTO D'USO Ristrutturazione edilizia art.10 comma 1 lettera c) DPR 380/2001 con mutamenti della destinazione d’uso Modifiche limitate agli immobili compresi nelle zone omogenee A RISTR ELEMENTI STRUTTURALI Ristrutturazione edilizia art.10 comma 1 lettera c) DPR 380/2001 con modifiche di volume e dei prospetti Modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, nonché interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs.22 gennaio 2004, n.42 s.m.i. Recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi L.R.n.21/1998 Prevista DIA in alternativa al permesso da art.8 L.R.n.20/2009 s.m.i. (“Piano casa”) RES/RISTR Recupero dei rustici ai sensi della L.R.n.9/2003

Oggetto dell’intervento Opere ammesse Indicazioni Tipo di Intervento PERTINENZE Costruzione di piscine al servizio di fabbricati residenziali Nel rispetto della normativa di PRGC e del R.E. RISTR Nuova costruzione/ampliamento in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche NC Nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinata da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in sede di approvazione Attuazione di interventi edilizi relativi a piani attuativi che hanno contenuto di dettaglio edilizio

LA REGOLARIZZAZIONE DI OPERE GIÀ ESEGUITE  

SONO REGOLARI NON SONO REGOLARI SONO REGOLARI NON SONO REGOLARI Ogni immobile, per essere realizzato, deve essere autorizzato da un procedimento dell'amministrazione comunale definito “titolo abilitativo”. Problema frequente è la determinazione della regolarità di un immobile rispetto allo stato di fatto, in mancanza di un progetto depositato in Comune. Ai fini della legittimazione urbanistica, sinteticamente ci si può riferire al seguente prospetto: ANTE 1942 – immobili edificati sia all’interno che all’esterno dei centri abitati con o senza licenza: SONO REGOLARI DAL 1942 AL 1967 – immobili edificati all’interno dei centri abitati edificati senza licenza edilizia o in difformità: NON SONO REGOLARI DAL 1942 AL 1967 – immobili edificati all’esterno dei centri abitati edificati con o senza licenza edilizia SONO REGOLARI DAL 1967 AD OGGI – immobili edificati in tutto il territorio comunale senza licenza, concessione o permesso di costruire o in difformità da questi: NON SONO REGOLARI

CONDONO EDILIZIO SANATORIA ORDINARIA LA REGOLARIZZAZIONE DI OPERE GIÀ ESEGUITE PUÒ AVVENIRE CON DUE ISTITUTI CONDONO EDILIZIO SANATORIA ORDINARIA L’elemento che accomuna l’istituto del condono edilizio e della sanatoria ordinaria è quello che entrambi si applicano nel rispetto dei vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici

Il CONDONO EDILIZIO consente di sanare abusi “sostanziali”, cioè realizzati in difformità dalle normative. È un Istituto a carattere eccezionale, opera una-tantum, su iniziativa dello Stato, ma con applicazione rimessa al regime concorrente con le Regioni. La SANATORIA ORDINARIA consente di sanare abusi “formali”, cioè conformi alla normativa, i quali difettano di non aver richiesto preventivamente il titolo edilizio. Si applica nel rispetto della conformità urbanistico-edilizia, regolamentare ed igienico-sanitaria. Si applica nel rispetto della conformità urbanistico-edilizia, regolamentare ed igienico-sanitaria.

QUANDO NON OCCORRE SANATORIA EDILIZIA La legge n.106/2011 ha introdotto il comma 2-ter all’art.34 – “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire“ del D.P.R. 380/2001, stabilendo “l’esclusione di parziale difformità dal titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta, che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”. Dette tolleranze sono da ritenersi applicabili in sede di effettiva misurazione degli immobili e non da riportare sugli elaborati progettuali. Detta percentuale del 2% è da ritenersi vincolante nella misura di ogni singolo elemento (altezza, larghezza, lunghezza, superficie coperta e cubatura ecc.), per ogni singola unità immobiliare.