UNIONCAMERE DEL VENETO VENEZIA-MARGHERA: 23 APRILE 2012 GIOVANNI BATTISTA ORSI D IRETTIVA 2009/48/CE S ICUREZZA G IOCATTOLI D. L GS 11 A PRILE 2011 N°. 54 D IRETTIVA 2009/48/CE S ICUREZZA G IOCATTOLI D. L GS 11 A PRILE 2011 N°. 54
20 luglio 2011: entra in vigore la Direttiva 2009 /48/CE per i requisiti meccanico-fisici, infiammabilità, elettrici, NON CHIMICI Abrogazione della Direttiva1988/378/CEE - definitiva per i requisiti meccanico-fisici, infiammabilità, elettrici; - resta in VIGORE solo per i requisiti chimici 20 luglio 2013: la Direttiva 2009 /48/CE entrerà in vigore definitivamente anche per i requisiti CHIMICI
PERCHÉ È STATA REVISIONATA LA 88/378? Perché: Non rispetta più pienamente la realtà ludica ed i rischi ad essa connessi: - è invecchiata: sono passati più di 20 anni dalla sua prima stesura; - sul mercato del giocattolo sono stati introdotti nuovi prodotti; - le abitudini dei bambini sono cambiate nei confronti del gioco: quindi necessità di meglio delineare il campo di applicazione della Direttiva con una nuova definizione di giocattolo; necessità di aggiornamento dei contenuti dei requisiti essenziali di sicurezza per la presenza di nuovi o non prima individuabili rischi dovuti: - allinnovazione tecnologica e scientifica; - allutilizzo di nuove materie prime impiegate; - nuove esigenze di progettazione.
Principali differenze tra la 1988/378 e la 2009/48 Vecchia Norma (1)Nuova Norma (2) Definizione di giocattoloNuova definizione di giocattolo Immissione sul mercatoImmissione e messa a disposizione del mercato 2 Operatori economici4 Operatori economici Nome ed indirizzo del responsabile dellimmissione sul mercato Nome ed indirizzo del fabbricante e/o importatore ====Tracciabilità del prodotto (identificativo: lotto, articoli, ecc.) Documentazione degli operatoriDocumentazione degli operatori più dettagliata ====Riferimento alla Direttiva 2001/95 Sicurezza Generale Prodotto (1) Direttiva 1998/88 – D.Lgs 1991/313(2) Direttiva 2009/48 – D.Lgs 2011/54
DEFINIZIONE di GIOCATTOLO e CAMPO di APPLICAZIONE Vecchia Norma (1)Nuova Norma (2) G I O C A T T O L O Articolo 1 La presente direttiva si applica ai giocattoli. Per giocattolo si intende qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni. Articolo 2 – comma 1 La presente direttiva si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. C A M P O d i A P P L I C A Z I O N E Solo funzione ludica primariaAnche funzione ludica secondaria (1) Direttiva 1998/88 – D.Lgs 1991/313(2) Direttiva 2009/48 – D.Lgs 2011/54
M E R C A T O Nuova Norma (1) Messa a disposizione del mercato: Fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o luso sul mercato comunitario nel corso di unattività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Immissione sul mercato Prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario. (1) Direttiva 1998/88 – D.Lgs 1991/313
O P E R T O R I E C O NO M I C I Vecchia Norma (1) Nuova Norma (2) Fabbricanti / Importatori Fabbricanti Importatori MandatariRappresentanti autorizzati Distributori (1)Direttiva 1998/88; D.Lgs 1991/313 (2) Direttiva 2009/48 – D.Lgs 2011/54
D i s t r i b u t o r e (definizione) Persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dallimportatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo
O B B L I G H I D E L D I S T R I B U T O R E (Articolo 7) Comma 1° Quando mettono un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili. Comma 2° Prima di mettere un giocattolo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua o in lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori dello Stato membro in cui il giocattolo deve essere messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e limportatore si siano conformati alle prescrizioni di cui allarticolo 4, paragrafi 5 e 6, e allarticolo 6, paragrafo 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui allarticolo 10 e allallegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o limportatore nonché le autorità di vigilanza del mercato.
Obblighi del Distributore: Prima di mettere un giocattolo a disposizione del mercato deve verificare che il giocattolo sia accompagnato da sulla sicurezza in una lingua facilmente comprensibile per il consumatore. istruzioni e informazioni Istruzioni per l, per il per il e per la Parte integrante del giocattolo, corretto uso lingua italiana sicurezza funzionamento montaggio uso
ISTRUZIONI INFORMAZIONI per USO sicuro ed efficace del giocattolo per consentire al consumatore di montare, installare, far funzionare, conservare, manutenere, riparare e smaltire il prodotto per MONTAGGIO comprendono le spiegazioni sui componenti, le competenze di montaggio e gli strumenti specifici per FUNZIONAMENTO contengono informazioni sulle limitazioni duso, sui dispositivi di protezione individuale obbligatori, sulla manutenzione e la pulizia, la riparazione, ecc. Sulla SICUREZZA devono consentire di usare il giocattolo in sicurezza e contribuire a evitare rischi al bambino o danni al prodotto Se non sono necessarie istruzioni o informazioni, tale documentazione non va aggiunta
ULTERIORI OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE Prima di mettere un giocattolo a disposizione del mercato deve verificare che il giocattolo sia ; Prima di mettere un giocattolo a disposizione del mercato deve assicurarsi che abbiano assolto i loro compiti: Se esiste il dubbio che il prodotto ricada nella Zona Grigia, il distributore DEVE sempre chiedere al fabbricante/importatore spiegazioni sullassenza di qualsiasi marchio. marcato CE Fabbricante e/o Importatore loro nome, marchio registrato, indirizzo N°. di lotto o articolo o altro elemento identificativo TRACCIABILITÁ del giocattolo
AI DISTRIBUTORI NON È RICHIESTO DI TENERE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA MA: Articolo 7 Comma 5° I distributori, a seguito di una richiesta motivata di unautorità nazionale competente, forniscono a questultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo. Essi cooperano con tali autorità, su richiesta di questultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi hanno messo a disposizione sul mercato
Infine: I distributori garantiscono che, mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui allarticolo 10 e allallegato II (requisiti essenziali di sicurezza) I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il giocattolo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
QUANDO diventa Distributore Fabbricante Articolo 8 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui allarticolo 4, quando: immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale; o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili possa esserne condizionata. Articolo 8 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente direttiva, ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui allarticolo 4, quando: immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale; o modifica un giocattolo già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili possa esserne condizionata.
Sanzioni sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente e salvo che il caso che il fatto non costituisca più grave reato Qualora il distributore Metta a disposizione del mercato giocattoli privi di marchio CE e/o Avvertenze e/ di istruzioni Sanzione amministrativa da a euro Non fornisca alle Autorità le informazioni richieste e non le conservi per 10 anni Sanzione amministrativa da a euro
ProduttoriImportatoriRappres.Autor. Garantisce Conformità Immette sul mercato solo giocattoli conformi Predispone Documentazione Tecnica (D T) Garantisce Conformità Appone marcatura Verificano che prodotto abbia marcatura Conservano Documentazione Tecnica per DIECI ANNI Garantisce che: -produzione in serie conforme al tipo; -prodotto sia corredato di numero lotto, tipo e serie; -istruzioni ed informazioni in lingua italiana Assicura che: -prodotto sia corredato di numero lotto, tipo e serie; -istruzioni ed informazioni in lingua italiana Appongono loro nome o marchio registrato ed indirizzo Se il prodotto è NON conforme: -prima di immetterlo sul mercato: provvedono a renderlo conforme; -è già sul mercato: provvedono a richiamarlo o ritirarlo Collaborano con le Autorità di controllo degli Stati Membri fornendo la D T necessaria alla verifica della conformità Assicurano che condizioni immagazzinamento e trasporto non precludano conformità prodotti ai requisiti di sicurezza FABBRICANTE Persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare e fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio FABBRICANTE Persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare e fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio IMPORTATORE Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo IMPORTATORE Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO Persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti
Vigilanza mercato interno Vigilanza alle frontiere Camere di Commercio Camere di Commercio Ministero della Salute per aspetti chimici e bio sanitari Ministero della Salute per aspetti chimici e bio sanitari Guardia di Finanza Guardia di Finanza Dogane Autorità di Vigilanza NAS Polizia Locale Ministero dello Sviluppo Economico
COMPITI DELLE AUTORITA DI VIGILANZA Accertano caratteristiche del giocattolo attraverso: - verifiche documentarie; - verifiche fisiche; - verifiche di laboratorio. Se giocattolo non è conforme non lo immettono sul mercato. Se manca CE e/o Documentazione Tecnica e/o Avvertenze (anche se incomplete), ordinano al fabbricante o allimportatore la messa a norma entro 30 giorni.
G R A Z I E Per L A T T E N Z I O N E Giovanni Battista Orsi Assogiocattoli Via C.I. Petitti 16, Milano - tel fax