Seminario in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Modulo C Parte I Il sistema delle relazioni e della comunicazione: RLS, medico competente, lavoratori, datori di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavori autonomi, appaltatori. Parte II Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali Parte III Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica Avv. Francesca Silvestrini
Art.32 Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art.41 Costituzione L’iniziativa economica e privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La Legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 39 Costituzione I sindacati sono sottoposti a registrazione, il cui presupposto è la democraticità statuto. Acquistano così personalità giuridica e in proporzione ai loro iscritti possono stipulare i CCNL Mancata realizzazione con legge ordinaria dei suddetti principi per motivi di politica sindacale (controlli, rappresentatività, etc.). Ciò ha comportato che: CCNL non hanno efficacia erga omnes; normativa applicabile è quella civilistica anche se operano nella P.A.; le OO.SS. sono associazioni non riconosciute ma comunque soggetto giuridico, centro di imputazione giuridiche
Art. 3 D.Lgs. 626/94 Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza; Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e loro riduzione al minimo ove possibile; Riduzione dei rischi alla fonte; Programmazione della prevenzione che tenga conto delle condizioni tecniche, produttive e organizzative del posto di lavoro.
I Soggetti responsabili 1. Datore di Lavoro: poteri di spesa e gestionali massima autonomia decisionale 2. Dirigenti: elevata qualificazione professionale attività di organizzazione 3. Preposti: elevata qualificazione tecnica compiti di istruzione, coordinamento e controllo
Datore di Lavoro Organizzazione del lavoro e natura dei rischi Individuazione e programmazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali Nomina : - il Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione - il medico competente
Obblighi di Datore di Lavoro e Dirigenti Dovere di attuazione degli obblighi e degli adempimenti di sicurezza: 1.Organizzazione del lavoro 2.Formazione ed informazione 3.Consultazione con R.S.L.
Obblighi dei preposti Art. 5 D.Lgs. 626/94 Dovere di vigilanza e controllo sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai datori di lavoro dai dirigenti ai fini della protezione collettiva ed individuale.
Obblighi dei lavoratori Contribuiscono all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro Osservano le disposizioni loro impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale Utilizzano correttamente i macchinari ed i dispositivi di protezione individuale Segnalano le deficienze dei mezzi e dei dispositivi
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Medico competente
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Aziende (Unità Produttive) Numero dipendenti Sino a 200 Da 201 a 1.000 Oltre 1.000 Numero minimo RLS 1 3 6
Progettisti,Fornitori ed installatori Art. 6 D. Lgs Progettisti,Fornitori ed installatori Art. 6 D.Lgs. 626/94: requisiti essenziali di sicurezza e disposizioni legislative Fornitori(vendita, noleggio,e concessione in uso) di macchine, attrezzature di lavoro e impianti: certificazioni o omologazioni beni Progettisti di luoghi, posti di lavoro ed impianti: principi generali di sicurezza Installatori: osservanza istruzioni di fabbricazione
Contratto di appalto Art. 7 D. Lgs Contratto di appalto Art. 7 D.Lgs. 626/94 affidamento lavori da eseguirsi all’interno dell’unità produttiva ad appaltatori o a lavoratori autonomi Committente: Soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata. Verifica l’idoneità tecnico-professionale, fornisce dettagliate informazioni su ambienti e misure di emergenza, promuove cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro. Datori di lavoro: Coopera per l’attuazione delle misure e coordina gli interventi. Entrambi hanno il dovere di promuovere cooperazione e coordinamento salvo rischi specifici dell’attività di appaltatore e lavoratore autonomo
Responsabile dei lavori Incaricato dal committente ai fini della: progettazione, esecuzione, e controllo dell’esecuzione dell’opera. Assume una funzione di direzione generale sull’attività del cantiere e sull’andamento dei lavori
Ruolo di centralità della dirigenza Potere politico (artt.4, 5 e 14 del d.lgs. 165/2001) Dirigenza (at.45 del d.lgs. Personale 165/2001 ed i CCNL) Potere sindacale (artt. 9, 40, 42 e 43 del d.lgs. 165/2001)
Le relazioni sindacali Gli aspetti più rilevanti sono: soggetti negoziali di parte pubblica e sindacale definizione comparti ed aree di contrattazione livelli e tipologie di contratto direttive e procedure per la stipulazione contratti accertamento della rappresentatività e la rappresentanza nei luoghi di lavoro (diritti e le prerogative sindacali)
Definizioni generali Diritto sindacale: Parte del diritto del lavoro concernente il sistema di norme strumentali poste dallo Stato, dalle organizzazioni lavoratori e degli imprenditori per disciplinare, in una economia di mercato, la dinamica dei conflitti di interessi derivante dall’ineguale distribuzione del potere nei processi produttivi (Giugni, Diritto sindacale 2001)
Definizioni generali Relazioni industriali La disciplina delle relazioni industriali ha lo stesso oggetto del diritto sindacale, inquadrato sotto il profilo sociologico. E’ un sottosistema del sistema sociale che rappresenta l’insieme delle interrelazioni fra tre soggetti (imprenditori, prestatori di lavoro organizzati ed organi pubblici) che agiscono in un sistema di variabili economiche, politiche, tecnologiche e normative dirette a regolare il sistema produttivo o a creare un sistema di controllo sullo stesso. (Giugni, Diritto sindacale 2001)
Definizioni generali Regolazione del diritto Sindacale nel sistema Pubblico Artt. 39 e 40 della Costituzione Legge 300/1970 Legge 146/1990 Legge 83/2000 d.lgs. 165/2001 Regolazione del diritto Sindacale nel sistema Privato Artt. 39 e 40 della Costituzione Legge 300/1970 Legge 146/1990 Legge 83/2000
Definizioni generali Concertazione: Connessione tra i pubblici poteri ed azioni delle parti sociali come cambiamento della strategia sindacale in un mutato scenario economico sociale (globalizzazione, terziarizzazione dell’economia), strategia che non si basa sulla sola mobilitazione dei lavoratori avverso la controparte imprenditoriale ma abbraccia l’intera politica economica del Governo. Significato più limitato e diverso quella inserita nei contratti.
Definizioni generali
Definizioni generali Libertà sindacale Art. 18 Cost. Art. 39 Cost. Profilo strumentale: Aggregazione soggetti in forma organizzata titolari libertà sindacale. Anche l’individuo per il proselitismo nella fase che precede l’organizzazione Profilo teleologico: Atto diretto alla auto tutela di interessi giuridici connessi con l’attività di lavoro
Definizioni generali Normativa Comunitaria Carta dei diritti riconosce: libertà di associazione, livelli di negoziazione, diritto di sciopero 2) Non vi è comunque una competenza comunitaria 3) Gli stati membri regolano la materia dei diritti sindacali secondo la propria convenienza. La comunità interviene solo in caso di garanzie insufficienti
PRINCIPI dello STATUTO DEI LAVORATORI Tutela libertà e dignità dei lavoratori (artt.2, 4, 6, 7,8) Effettività della libertà sindacale e divieto di costituire sindacati di comodo (artt.15,16,17) Legislazione di sostegno alle OOSS e libertà di non aderire ad alcun sindacato (art.15) Nullità atti discriminatori (artt. 15,16)
Contrattazione, concertazione, consultazione informazione Le procedure di contrattazione e concertazione sono definite dal CCNL; quelle di consultazione ed informazione in azienda Contrattazione: Attività negoziale che può essere anche a termine CONTRATTARE È UN OBBLIGO; STIPULARE, SOLO SE CONVENIENTE Concertazione: Attività non negoziale a termine. Si conclude con un verbale in cui si registrano posizioni parti Consultazione: Attività informale prevista da leggi, CCNL e azienda Informazione: Atti relativi al rapporto di lavoro individuati dall’azienda. Può essere preventiva o successiva