DECRETO LEGISLATIVO 276/03 (Artt. 1-17) A cura di Camilla Costabile.

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DECRETO LEGISLATIVO 276/03 (Artt. 1-17) A cura di Camilla Costabile

Modernizzazione del diritto del lavoro LEGGE 30/03 Modernizzazione del diritto del lavoro Gli obiettivi della legge 30/03 sono stati indicati dal Governo già nel Libro Bianco 2001 e, successivamente confermati nel Patto per L’Italia: rendere più flessibile il mercato del lavoro, migliorandone l'efficienza; sostenere politiche attive per il lavoro; favorire la diminuzione del tasso di disoccupazione.

La legge 30/03 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati a completare il disegno riformatore del mercato del lavoro. L’attuazione degli indirizzi delegati dal Parlamento trova,in gran parte, applicazione nel il decreto legislativo 276/03

DECRETO LEGISLATIVO 276/03 OBIETTIVI Avvio del processo di ridefinizione e razionalizzazione delle regole che governano il mercato del lavoro La presente disciplina non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni OBIETTIVI 1.Aumentare i tassi di occupazione 2.Promuovere la qualità e stabilità del lavoro

DEFINIZIONI Somministrazione di lavoro Fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o a termine Attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche legata all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati Intermediazione Ricerca e selezione del personale Attività di consulenza di direzione per l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative su specifico incarico del committente Supporto alla ricollocazione professionale Attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell’organizzazione committente,finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro

Provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori pubblici e privati (“Agenzie per il lavoro”), allo svolgimento delle attività di somministrazione di lavoro,di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione. Autorizzazione Provvedimento con il quale le regioni riconoscono a un operatore pubblico o privato l’idoneità a erogare servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche. Accreditamento Strumento di incontro D/O di lavoro volto a promuovere efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all’interno del quale i cittadini, le imprese, gli operatori pubblici e privati, possono decidere di incontrasi liberamente. Borsa continua del lavoro Organismi costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative Enti bilaterali

Associazioni di datori Libretto formativo del cittadino Libretto personale del lavoratore contenente la registrazione di tutte le competenze acquisite in apprendistato, in contratti di inserimento….. Lavoratore Qualsiasi persona che lavora o in cerca di lavoro Qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, ai sensi dell’art. 2, lett.f , Reg. CE n. 2204/2002 Lavoratore svantaggiato Soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, relativa ad ogni attività svolta Divisioni operative Associazioni di datori e prestatori di lavoro Associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO Realizzazione di nuovi strumenti per migliorare l’efficienza del sistema e la capacità di inserimento professionale dei disoccupati, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. Conferma delle: a) competenze delle Regioni in materia di regolazione e organizzazione del mercato del lavoro; b) funzioni amministrative attribuite alle Province dal DLgs. 469/97

Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro Regime autorizzatorio e accreditamenti Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico

1.REGIME AUTORIZZATORIO E ACCREDITAMENTI viene identificato un unico regime autorizzatorio per i soggetti che svolgono attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. b) Accreditamento: Vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell’ambito dei sistemi territoriali di riferimento. Ciò è finalizzato a promuovere il raccordo pubblico-privato, laddove vengono individuate le funzioni pubbliche esclusive, la cui titolarità spetta ai servizi pubblici, anche se esercitate da operatori privati accreditati o autorizzati.

a) Regime autorizzatorio AGENZIE PER IL LAVORO Operatori privati abilitati, mediante autorizzazione amministrativa, a svolgere le attività di cui sotto Riunite in unico albo nazionale articolato in cinque sezioni: Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato Agenzie di intermediazione Agenzie di ricerca e selezione del personale Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale

Procedure di autorizzazione per l’iscrizione all’albo Il MLPS rilascia entro 60 gg.dalla richiesta,previa verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari,l’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività. Decorsi due anni, dopo aver verificato il corretto andamento dell’attività svolta, rilascia entro 90 gg., l’autorizzazione a tempo indeterminato.

REQUISITI GIURIDICI E FINANZIARI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO (Necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione) Per l’iscrizione all’albo le agenzie per il lavoro devono avere i seguenti requisiti generali: La forma di società di capitali o cooperativa; La sede legale nel territorio dello Stato o di latro Stato membro dell’UE; Uffici locali idonei e adeguate competenze professionali; Assenze di condanne penali in capo agli amministratori, ai direttori generali…; L’interconnessione con la Borsa continua del lavoro; Nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative; Il rispetto della privacy dei lavoratori. Per ogni singola attività, inoltre, sono previsti in aggiunta a uesti, ulteriori requisiti specifici

Regimi particolari di autorizzazione Il legislatore ha ampliato la possibilità di svolgere l’attività di intermediazione, aumentando il numero dei soggetti pubblici e privati a cui ciò è consentito, autorizzando: Università pubbliche e private Fondazioni universitarie, con oggetto l’alta formazione e impegnate nelle problematiche del mercato del lavoro Regimi agevolati di autorizzazione riguardano: Comuni CCIAA Istituti di scuola secondaria di secondo grado,statali e paritari Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori Associazioni con riconoscimento istituzionale e con oggetto sociale la tutela e assistenza delle attività imprenditoriali Enti bilaterale Ordine nazionale dei consulenti del lavoro

b) Accreditamenti Le Regioni istituiscono appositi elenchi per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio, rispettando: La garanzia della libera scelta dei cittadini; Standard nazionali omogenei per l’accertamento dello stato di disoccupazione ; Reti di servizio per l’ottimizzazione delle risorse; Obbligo di interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro; Raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione

E’ vietato esigere o percepire compensi dal lavoratore 2. TUTELE SUL MERCATO EDISPOSIZIONI SPECIALI CONRIFERIMENTO AI LAVORATORI SVANTAGGIATI Il Garante definisce le modalità di trattamento dei dati personali del lavoratore, in possesso delle Agenzie per il lavoro, pertanto: Sono vietate indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori a danno dei lavoratori E’ vietato esigere o percepire compensi dal lavoratore Sono vietate comunicazioni, a mezzo di stampa,internet, televisione…,relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione, somministrazione, effettuate in forma anonima

MISURE DI INCENTIVAZIONE DEL RACCORDO PUBBLICO PRIVATO Il decreto per agevolare l’inserimento di gruppi di lavoratori svantaggiati, sperimenta forme di incentivazione del raccordo pubblico-privato, a tal fine individua due strumenti: Agenzie sociali Agenzie di somministrazione del lavoro che stipulano apposite convenzioni con gli operatori pubblici, per favorire il collocamento dei lavoratori svantaggiati Cooperative sociali Svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Attraverso le proprie associazioni di rappresentanza e i consorzi, sono incentivate a stipulare convenzioni con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative

LAVORATORI SVANTAGGIATI L’ambito della sperimentazione riguarda esclusivamente i lavoratori svantaggiati, definiti dal Legislatore sulla base della normativa comunitaria. Lavoratori svantaggiati secondo il REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2002: giovane con meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro; membro di minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa; persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare; persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; vi) persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale; donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.

Per agevolare l’inserimento dei lavoratori svantaggiati, sono stati previsti a favore degli operatori privati incentivi di tipo economico e normativo. INCENTIVI CONDIZIONI Piano individuale di inserimento Interventi formativi Coinvolgimento di un tutore Contratto di lavoro con durata non inferiore a sei mesi Deroga al principio della parità di trattamento economico e normativo. Possibilità di dedurre dal trattamento retributivo del lavoratore quanto già percepito a titolo di altro sussidio o indennità di disoccupazione. Piano individuale di inserimento Interventi formativi Coinvolgimento di un tutore Contratto di lavoro con durata non inferiore a nove mesi

SANZIONI PER I LAVORATORI Rifiuto di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento o a un corso di formazione autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente Perdita dell’indennità di mobilità QUANDO Perdita del sussidio di disoccupazione o di altra indennità o sussidio la cui corresponsione è legata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione Rifiuto di un’offerta di lavoro o di formazione congrua alle proprie competenze e qualifiche e con inquadramento retributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza, il cui luogo di lavoro sia raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici QUANDO

AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE RESPONSABILI ATTIVITA’ FORMATIVE Adempimenti Comunicazione all’Inps e ai centri per l’impiego competenti per territorio dei nominativi da ritenere decaduti dai trattamenti previdenziali AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE RESPONSABILI ATTIVITA’ FORMATIVE Sospensione cautelativa e comunicazione al soggetto interessato INPS Ricorso alla direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla comunicazione della sospensione CHE DECIDE ENTRO 20 GIORNI e comunica all’Inps e al servizio per l’impiego LAVORATORE

BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO Il legislatore individua gli strumenti organizzativi, tecnici e procedurali per una nuova gestione del mercato del lavoro adeguata agli standard europei Definizione della Borsa Lavoro: Sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali, all’interno del quale i cittadini, le imprese e gli operatori pubblici e privati alimentano il sistema attraverso le informazioni immesse liberamente. Tale sistema è consultabile da un qualunque punto della rete Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa lavoro sono: Un livello nazionale finalizzato alla definizione degli standard tecnici nazionali,alla interoperabilità dei sistemi regionali, alla definizione dell’insieme delle informazioni. Un livello regionale che realizza l’integrazione dei sistemi pubblici e privati, il modello dei servizi al lavoro, coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione