Trento, aprile 2012
Organizzazione del tempo di lavoro; Controllo delle condizioni di lavoro (autorizzazioni e comunicazioni allispetorato del lavoro); Licenziamento individuale per causa economica; Contrattazione collettiva
Allargamento delle modalità di banca di tempo Retribuzione del lavoro straordinario Vacanze e giorni festivi Riduzione o sospensione dellattività per motivi di crisi aziendale.
1 – Per contratto collettivo, può essere stabilito un regime di banca di tempo (…) 2 – Il periodo normale di lavoro può essere aumentato fino a quattro ore al giorno com il limite di 60 ore alla settimana; le ore in più hanno il limite di duecento al anno. (...) 4 – Il contratto collettivo di lavoro deve disporre su: a) La compensazione del lavoro prestato in eccesso equivalente, in tempo senza lavoro, pagamento in denaro o le due modalità; b) Lanticipo com il quale il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il bisogno di lavorare in più; c) Il periodo in cui la riduzione del tempo di lavoro per compensare il lavoro prestato in eccesso deve essere attuata, per iniziativa del lavoratore o, nella sua mancanza, del datore di lavoro, e ancora lanticipo con cui luno deve informare laltro sullutgilizzazione della riduzione. (...) 4... a) La compensazione del lavoro prestato in più, che può essere fatta almeno in una delle modalità seguenti: Riduzione equivalente del tempo di lavoro; Aumento del periodo di vacanze; Pagamento in denaro. (...)
1. Il regime di banca di tempo può essere stabilito per accordo fra il datore di lavoro e il lavoratore, potendo, in questa ipotesi, il periodo normale de lavoro essere aumentato due ore massimo al giorno e arrivare alle 50 ore settimanali; laumento ha il limite di 150 ore al anno, (…). 2. Laccordo sullo stabilimento della banca di tempo può essere stipulato mediante proposta scritta del datore di lavoro, e laccettazione del lavoratore si presume in caso di non oposizione scritta entro i 14 giorni seguenti.
1. Il contratto collettivo di lavoro che stabilisce il regime di banca di tempo (…) può prevedere la possibilità per il datore di lavoro di applicazione dello stesso regime al insieme dei lavoratori di una squadra, reparto o unità economica, se il 60% dello stesso personale è affiliato nel sindacato firmatario. 2. Nel caso del coma 2 del articolo precedente (stipulazione individuale), se la proposta è accettata da almeno 75% del personale della squadra, reparto o unità economica, il datore di lavoro può applicare lo stesso regime allinsieme dei lavoratori della stessa struttura. 3. Il regime di banca di tempo non è applicabile ai lavoratori nellambito di un contratto collettivo che disponga in senso contrario o affiliati in un sindacato che abbia espresso oposizione.
1 – Quando sia compatibile con la natura dellattività, limprenditore può chiudere lazienda o stabilimento, totalmente o in parte, per vacanze dei lavoratori: (...) 2 – Limprenditore può chiudere lo stabilimento durante cinque giorni lavorativi, nellepoca delle ferie scolastiche di Natale. 1 -[…]. 2 -Limprenditore può chiudere lazienda o stabilimento, totalmente o in parte, per vacanze dei lavoratori: a)Durante cinque giorni lavorativi consecutivi, nell epoca di ferie scolastiche di Natale; b)Un giorno fra un festivo che cade di martedi o giovedi e un giorno di riposo settimanale, (...).
3 – Non è compreso nella nozione di lavoro straordinario: (...) g) Il lavoro eseguito per compensare la chiusura per vacanze prevista nellalinea b) del coma 2 dellart. 242, per decisione dellimprenditore.
1 – Il lavoratore che presta lavoro straordinario in giorno lavorativo, in giorno di riposo settimanale complementare o in giorno festivo ha diritto a riposo compensatorio, corrispondente a 25 % delle ore di lavoro straordinario eseguite (...). 2 – Il riposo compensatorio menzionato nel coma precedente diventa effettivo quando compiuto un numero di ore uguale a quello del periodo normale di lavoro giornaliero e deve essere concretizzato nei 90 giorni successivi. (...) 1 -[Abrogato]. 2 -[Abrogato]. (…)
1 – Sono festivi obbligatori i giorni 1 gennaio, Venerdi Santo, Domenica di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, Corpus Christi, 10 giugno, 15 agosto, 5 ottobre, 1 novembre, 1, 8 e 25 dicembre. 1 -Sono festivi obbligatori i giorni 1 gennaio, Venerdi Santo, Domenica di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 10 giugno, 1 novembre, 8 e 25 dicembre.
1-Il periodo di ferie annuali ha una durata minima di 22 giorni lavorativi. (...) 3 – La durata del periodo di vacanze è aumentata per il lavoratore senza assenze dal lavoro o con assenze giustificate nel annno precedente nei termini seguenti: a) Tre giorni di vacanze, in caso di un giorni di assenza; b) Due giorni di vacanze, in caso di due giorni di assenza; c) Un giorno di vacanze, in caso di tre giorni di assenza. 1-Il periodo di ferie annuali ha una durata minima di 22 giorni lavorativi. (…) 3 – (Abrogato).
1 – Il lavoro straordinario è retribuito con il valore della retribuzione oraria con le seguenti integrazioni: a) 50 % per la prima ora o frazione e 75 % per ora o frazione successiva, in giorno lavorativo; b) 100 % per ogni ora o frazione, in giorno di riposo settimanale, obbligatorio o complementare, o in giorno festivo. 1 -Il lavoro straordinario è retribuito con il valore della retribuzione oraria con le seguenti integrazioni: a)25 % per la prima ora o frazione e 37,5 % per ora o frazione successiva, in giorno lavorativo; b)50 % per ogni ora o frazione, in giorno di riposo settimanale, obbligatorio o complementare, o in giorno festivo.
1 – Il datore di lavoro può ridurre temporaneamente la durata normale del lavoro o sospendere i contrati di lavoro, per motivi di mercato, strutturali o tecnologici, catastrofi o altri avvenimenti che siano in grado di affettare gravemente lattività normale dellazienda, purchè tale misura sia seja indispensabile per assicurare la viabilità dellazienda e la continuità dei posti di lavoro.
1 – Nei cinque giorni (successivi alla comunicazione iniziale), limprenditore promuove una fase di informazioni e trattative con la struttura rappresentativa dei lavoratori, in vista a un accordo sulle modalità, ambito e durata delle misure da adottare. (…) 3 – Concluso laccordo o, nella sua mancanza, 10 giorni dopo (linizio del processo), limprenditore comunica ad ogni lavoratore, per scritto, la misura che ha deciso di applicare, con menzione espressa del fondamento e delle date dinizio e fine della relativa applicazione. (...) 3 – Concluso laccordo o, nella sua mancanza, 5 giorni dopo (linizio del processo), limprenditore comunica ad ogni lavoratore, per scritto, la misura che ha deciso di applicare, con menzione espressa del fondamento e delle date dinizio e fine della relativa applicazione.