Aspetti legislativi in tema di divieto di fumo negli ambienti aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro Dipartimento di Sanità Pubblica Area Tutela.

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Aspetti legislativi in tema di divieto di fumo negli ambienti aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro Dipartimento di Sanità Pubblica Area Tutela della salute in ambiente di lavoro e sicurezza Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro AUSL di RAVENNA Maria Antonietta Geminiani Ravenna 25/10/2005

Componenti del fumo di tabacco Il fumo di tabacco è una miscela eterogenea composta da una fase gassosa e da una fase corpuscolata che contiene circa 4000 sostanze chimiche di cui solo 500 note. La brace di combustione della sigaretta raggiungendo temperature molto elevate pari a 800 ° C modifica notevolmente la struttura dei componenti del tabacco, producendo sostanze ed effetti sconosciuti. La forza con cui avviene l’aspirazione del fumo di sigaretta , variando la temperatura di combustione , modifica la composizione del fumo per cui la stessa sigaretta può dare origine a sostanze diverse a seconda del modo con cui viene fumata. Una sigaretta di 1 gr. è mediamente consumata in 12 minuti e 8-10 boccate da 2 secondi del volume di250cc.

I principali componenti del fumo di tabacco si suddividono in 4 gruppi: Nicotina Monossido di carbonio Sostanze cancerogene Sostanze irritanti e tossiche

Nicotina Provoca effetti sul: E’ un alcaloide contenuto nelle foglie di tabacco, induce dipendenza fisica e psichica Provoca effetti sul: sistema nervoso centrale e autonomo in maniera bifasica (stimolazione ed inibizione) determinando seconda del prevalere dell’effetto stimolante od inibente, modificazioni dell’umore, dell’apprendimento, della concentrazione e della prontezza delle prestazioni psicofisiche; sistema cardiovascolare con aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa; metabolismo dei lipidi; coagulazione del sangue interferendo sul meccanismo di formazione del trombo.

Monossido di carbonio E’ un gas asfissiante derivante dalla combustione incompleta del tabacco e rappresenta il 3,2% della parte gassosa del fumo [ la concentrazione di monossido di carbonio emesso dagli scappamenti dei veicoli a motore è appena pari al 1,5%]. Il monossido di carbonio si fissa ai globuli rossi molto più facilmente dell’ossigeno in quanto la sua affinità con l’emoglobina in essi contenuta è 210 volte superiore a quella dell’ossigeno. La sua tossicità è connessa alla sua capacità di legarsi stabilmente all’emoglobina impedendo l’ossigenazione dei tessuti, compresi quelli della parete dei vasi con conseguente ipossia cellulare. Il tasso di carbossiemoglobina nei fumatori è cronicamente aumentato da 2 a 15 volte, rispetto ai non fumatori.

Sostanze irritanti e tossiche Sono presenti nella fase gassosa del fumo di tabacco Tra le più importanti vi sono: formaldeide, acetaldeide, acroleina,ammoniaca ecc. Le sostanze irritanti danneggiano il meccanismo della clearence mucociliare, provocano un aumento della secrezione bronchiale e favoriscono il ristagno degli agenti infettivi e di quelli irritanti e/o cancerogeni, principali cause di bronchite cronica, enfisema polmonare e tumore del polmone.

Sostanze cancerogene Le sostanze cancerogene sono contenute principalmente nel catrame, ovvero il residuo secco, che si forma nella porzione a più bassa temperatura di combustione della sigaretta. Il catrame contiene numerosi cancerogeni chimici o cocancerogeni quali gli idrocarburi aromatici policiclici (benzopirene, dimetilantracene etc.) le amine aromatiche (nitrosamine ritenute agenti etiologici del cancro della vescica.),elementi radioattivi quali il Polonio e radon, composti del Nichel, Cadmio, Cromo, Arsenico ,fenoli etc.

Interazione tra esposizione a fumo di tabacco ed esposizione occupazionale a sostanze tossiche Il fumo può : diventare un vettore fisico di sostanze tossiche presenti nel luogo di lavoro; determinare un aumento della dose di sostanze tossiche assorbite per la presenza nel fumo delle stesse sostanze presenti nel luogo di lavoro (cadmio,cromo, butadiene, benzene, benzopirene); interessare uno stesso organo bersaglio coinvolto dall’esposizione professionale o produrre un danno biologico analogo a quello dell’esposizione professionale (tumore della vescica da fumo e 2naftilamina); agire sinergicamente con le sostanze tossiche presenti nel luogo di lavoro (tumore del polmone ed asbesto, radon, arsenico).

Fumo Passivo Il fumo passivo (second hand smoking) è quello che viene inalato involontariamente dalle persone che vivono a contatto con uno più fumatori attivi ed è di 2 tipi: Fumo centrale (mainstream) : è il fumo attivo, prodotto dall’aspirazione del fumatore che viene in gran parte inalato (corrente primaria) e solo parzialmente espirato (corrente terziaria) Fumo laterale (sidestream): è il fumo passivo vero e proprio rilasciato direttamente dalla combustione dell’estremità della sigaretta e dal fumo espirato dal fumatore attivo (corrente terziaria).

Nella monografia IARC vol Nella monografia IARC vol. 83 (2002) il fumo passivo è stato classificato come sostanza cancerogena di Gruppo I per l’uomo

L’esposizione di non fumatori al fumo passivo sul posto di lavoro comporta un aumento di rischio di cancro del polmone del 16-19%

Patologie non neoplastiche in soggetti non fumatori esposti a fumo passivo Malattie coronariche aumento del rischio 25%- 30% Patologie respiratorie croniche Possibile associazione con basso peso alla nascita

L’Istituto dei Tumori di Milano ha dimostrato che fumare una sola sigaretta in un ambiente chiuso di 30 mq determina in mezz’ora una concentrazione in ambiente del Pm 10 cento volte superiore alla concentrazione del Pm 10 cui si riferisce la normativa che regola la sospensione del traffico cittadino

Leggi e direttive che vietano il fumo negli ambienti “aperti al pubblico” Legge 11 novembre 1975, n.584 all’art.1, lettera a) divieto di fumo in:  ospedali ed altre strutture sanitarie;  nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado;  mezzi di trasporto pubblico;  sale d’attesa di stazioni ferroviarie , autofilotranviarie,portuali-marittime ed aeroportuali;  nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori ecc.

Legge 11 novembre 1975, n.584 all’art.1, lettera b) divieto di fumo in:  locali chiusi adibiti a pubblica riunione;  sale chiuse di cinema, teatro;  sale da ballo, sale corse;  musei, biblioteche, sale di lettura;  pinacoteche, gallerie d’arte.

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 “ Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici” estende il divieto a:  tutta la Pubblica Amministrazione Università e scuole di ogni ordine e grado; Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; Enti locali e loro consorzi ed Associazioni; Enti pubblici non economici nazionali e locali Aziende del Servizio Sanitario Nazionale  ai privati esercenti servizi pubblici

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995  per locale “aperto al pubblico” si intende quello cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti; Amministrazioni ed Enti pubblici possono estendere il divieto di fumo a luoghi diversi da quelli previsti dalla L. 584/75 con autonomia regolamentare e disciplinare.

Circolare 28/03/2001 del Ministero della Sanità “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo in: Ospedali ed altre strutture sanitarie Scuole ed Università (aule, corridoi, segreterie, biblioteche, bagni, sale di lettura ) Uffici di enti territoriali ( Regioni, Province, Comuni) Uffici di collocamento e del Catasto, Registro, IVA, uffici postali distretti militari Uffici di prefetture, questure e commissariati Uffici di società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, società erogatrici di gas, corrente elettrica, ecc.)  Banche , relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).

Sentenza della Corte costituzionale 11 dicembre1996 n.399 La sentenza ha affermato due principi: a) il datore di lavoro ha l’obbligo di tutelare i dipendenti dal fumo passivo; b) il diritto alla salute prevale sul libero comportamento di fumare.

Legislazione a tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Art. 32 della Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività

Art. 41 della Costituzione L’iniziativa privata è libera . Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza,alla libertà , alla dignità umana.

Art. 2087 Codice Civile L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro,l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Art.9 DPR 303/56 ( come modificato dall’ art.33 DLgS 626/94) Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione.

Art.1,4,31 DLgS 626/94 Il datore di lavoro , in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Il datore di lavoro adegua i luoghi di lavoro alle prescrizioni di sicurezza e di salute.

Agenti chimici pericolosi (art. 72-ter): DLgS 25/2002 Agenti chimici pericolosi (art. 72-ter): Sono da considerare anche agenti chimici che , pur non essendo classificati pericolosi,possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimico –fisiche,chimiche tossicologiche e del modo con cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro.

DM 27/04/2004 Nuovo elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all’organo di vigilanza (art.139 DPR 1124) Sono previste tre liste: ListaI malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità Lista II malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità Lista III malattie la cui origine lavorativa è possibile

DM 27/04/2004 Il cancro al polmone da esposizione lavorativa a fumo passivo è classificato in lista III come malattia la cui origine professionale è possibile

E’ del 01/03/2002 la prima condanna in Italia per omicidio colposo a causa del fumo passivo in ambiente di lavoro di due dirigenti bancari per aver “sottovalutato , se non ignorato, le continue richieste di vigilare sulle violazioni del divieto di fumo commesso dai dipendenti della filiale.”

La natura delle norme citate non è solo programmatica,ma precettiva, cioè un obbligo per il datore di lavoro. Se un lavoratore accusa una malattia provocata da fumo passivo,può rivolgersi al Giudice ordinario per avere dal datore di lavoro il risarcimento del danno.

Legge 16/01/2003 n°3 art. 51 Tutela della salute dei non fumatori E’ vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Circolare del Ministero della Salute 17/12/2004 Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in quelli privati, che siano aperti al pubblico od utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto “utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa

La normativa stabilisce dal 10 gennaio 2005 il divieto di fumo in tutti i locali chiusi, pubblici e privati, aperti ad utenti o al pubblico Il divieto di fumare si applica nei luoghi di lavoro pubblici, negli esercizi pubblici ed anche in tutti i luoghi di lavoro privati,in quanto i lavoratori dipendenti sono considerati “utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E’ consentito fumare nei locali privati non aperti ad utenti o al pubblico (abitazioni private, loro pertinenze e mezzi di trasporto adibiti ad uso privato) e nei locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, dotati dei requisiti tecnici previsti da DPCM 23/12/2003.

Il datore di lavoro può regolamentare il fumo in azienda : vietando il fumo in tutti gli ambienti di lavoro al chiuso; oppure allestendo un locale fumatori a norma del DPCM 23/12/2003 (facoltativo).

Competenze del datore di lavoro in ordine all’applicazione del divieto di fumo Il datore di lavoro è tenuto a predisporre o a far predisporre i cartelli di divieto completi delle indicazioni fissate dalla direttiva: Divieto di fumo; Indicazione della norma che impone il divieto (Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori”); Sanzioni applicabili; Nominativo del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto (ove non si sia proceduto a nomina specifica, il nome del datore di lavoro). Autorità cui compete accertare e contestare l’infrazione (Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria)

Competenze del datore di lavoro in ordine all’applicazione del divieto di fumo p. 2.1 accordo Stato-Regioni del 16/12/2004 Nei luoghi di lavoro i datori di lavoro devono fornire, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente e con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, un’adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare.

Competenze del datore di lavoro in ordine all’applicazione del divieto di fumo Nei luoghi di lavoro privati il datore di lavoro oppure i dirigenti/preposti formalmente delegati vigilano sull’osservanza del divieto di fumo, richiamano i trasgressori all’osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati per l’accertamento e la contestazione.

Vigilanza nei luoghi di lavoro La vigilanza del rispetto del divieto di fumo nei luoghi di lavoro spetta in primo luogo al datore di lavoro. Se il datore di lavoro non fa rispettare il divieto, i lavoratori possono chiedere l’intervento dell’Organo di vigilanza. L’organo di vigilanza interviene nel luogo di lavoro, accerta le violazioni ed emette provvedimenti , che possono avere conseguenze anche in sede penale