CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Stalking Art. 612 bis c.p. (Atti persecutori)
Advertisements

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Incapacità legale e naturale
LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DALL’ALBO/ORDINE PROFESSIONALE PER PLURIME VIOLAZIONI DELL’OBBLIGO DI EMETTERE IL DOCUMENTO CERTIFICATIVO.
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
2° transnational meeting Regione Lombardia settembre 2010.
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
Le ordinanze anticipatorie di condanna Introdotte le prime due (artt. 186 bis e ter c.p.c.) dalla legge n. 353/1990 e la terza (art. 186 quater c.p.c.)
Relazioni industriali 5
IL NUOVO APPELLO CON IL FILTRO DI AMMISSIBILITA’
Processo cautelare e principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato Da molto tempo la dottrina, addirittura anteriormente alla riforma del CPC,
Effettività della tutela giurisdizionale
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: ASPETTI PROCEDURALI
ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI
DEFINIZIONE DI AFFIDO E SUE FINALITA’
SOSPENSIONE DELL’ATTO IMPUGNATO
Avv. Stefano Comellini. PROFESSIONISTI ART. 12 Collaboratori (obbligati) contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo)
I Controlli del commissario giudiziale
Un caso emblematico. 4 Una telefonata al 113 Un caso emblematico 4 Una telefonata al Lintervento della polizia e le prime sommarie informazioni.
La difesa tecnica nei procedimenti minorili
Art. 7 decreto Legge 11/09 convertito in Legge n /2009.
La tutela delle lavoratrici madri in stato di gravidanza
Le conflittualità più ricorrenti nelle separazioni/divorzi.
La dichiarazione di fallimento
Le nuove previsioni di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo – I parte Applicabili ai ricorsi depositati a decorrere.
LA MAGISTRATURA.
IL NUOVO ART. 38 DISP ATT. C.C. Busto Arsizio 27 maggio 2013.
Tutela e strumenti in sede penale e civile contro la violenza sulle donne 29 maggio 2008.
ORDINI DI PROTEZIONE (art.342 bis – ter c.c.)
“Aspetti legali nell'universo delle case famiglia per minori”
D. L.gs. 150 del 27 ottobre 2009 NORME DI ATTUAZIONE DELLA L. 15 del 4 marzo 2009 Riforma della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle.
Tra proprietà intellettuale e sviluppo d’impresa BREVETTI, DESIGN E/O MARCHI? Cosa e Perché I nuovi strumenti processuali per un accertamento tecnico.
Questura di Foggia Ufficio minori
Lezioni di diritto processuale civile pp2 Anno accademico
Direttiva del Consiglio 2000/43/CE
Libertà personale – art. 13
Amministrazione di sostegno
SNA SINDACATO NAZIONALE AGENTI FORMAZIONE E CULTURA ASSICURATIVA MODOFICA AL CODICE DELLA STRADA LEGGE N. 120 DEL 29 LUGLIO 2010.
Brevi cenni normativi in materia d’abuso e maltrattamento
Art. 24, 1° co., Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Diritti della Personalità
Università degli Studi di Perugia Diritto di famiglia Stefania Stefanelli Università degli Studi di Perugia Diritto di famiglia Stefania Stefanelli Riconoscibilità.
Lez. 8/2 I processi a cognizione sommaria
ESTINZIONE MISURE CAUTELARI
A cura dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari LA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO IN ATTESA DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO PENALE a cura.
Il sistema sanzionatorio dei reati contro la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D.lvo 758/1994 alla luce del D.P.R. 151/2011 Dott. Ing. Mauro Bergamini.
Amministrazione di sostegno
Atti con forza di legge e regolamenti dell’Esecutivo
La dichiarazione di fallimento
Somministrazione e lavoro accessorio nel Jobs Act
Il provvedimento amministrativo è
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato Legge 28 aprile 2014 n.67. “Come e quando” Sintesi della relazione dell’avv. Leonardo.
IL CASO FIAT POMIGLIANO
RIFORMA DELLA FILIAZIONE E RESPONSABILITA’ GENITORIALE
IL SISTEMA SANZIONATORIO
TIPI DI AZIONE AZIONE DI COGNIZIONE AZIONE ESECUTIVA AZIONE CAUTELARE.
LA MAGISTRATURA.
Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino.
Criterio della competenza In molti casi, le fonti normative non sono distribuite secondo una linea verticale (gerarchia), bensì “orizzontalmente” (competenza).
IL DIRITTO PENALE TRA IDENTITÀ NAZIONALE ED EUROPEIZZAZIONE 26 novembre 2015.
Lezione 20 Tutela degli investitori La esigenza di approntare un sistema di tutela in favore degli investitori è stato avvertito solo di recente. Tale.
L’ISTITUTO DELL’ADOZIONE
La separazione personale e il divorzio a confronto.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE AIAF “MILENA PINI” La Soluzione delle Controversie ed i Provvedimenti in caso di Inadempienze e Violazioni- Art. 709 ter - Giulia.
Corso di Diritto Sindacale Management Infermieristico per le Funzioni di Coordinamento avv. Corrado Spina - Università degli Studi dell'Aquila.
RESPONSABILITÀ PENALE Responsabilità penale del singolo/persona fisica che commette il reato Responsabilità dell'ente da illecito amministrativo.
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
1 Le impugnazioni: a. i tipi di impugnazione. L’impugnazione per revocazione (Art. 98, quarto comma, L.F.):  può essere proposta dal creditore, dal curatore.
Diritto internazionale privato e dei contratti -prof. Sara Tonolo – - 9 novembre 2015– 1.
ART 349 – ART 359 bis DISCIPLINA E DIFFERENZE
Transcript della presentazione:

CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

LEGGE 4 APR. 2001 N. 154 DENOMINATA “MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI”, ENTRATA IN VIGORE IL 13 MAY 2001. INTRODUZIONE DI MISURE GIUDIZIARIE INTERMEDIE, RAPIDE ED EFFICACI, CHE PORTINO ALL’ALLONTANAMENTO DALLA DIMORA CONIUGALE DELL’AUTORE DEL COMPORTAMENTO VIOLENTO. ISTITUTO AUTONOMO E INDIPENDENTE DALLA SEPARAZIONE CONIUGALE

LEGGE 4 APR. 2001 N. 154 L’ART. 2 MODIFICA IL CODICE CIVILE, INSERENDO: ART. 342 BIS E ART. 342 TER C.C. L’ART. 3 MODIFICA IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, INSERENDO: ART. 736 C.P.C. (ELEMENTI TIPICI DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI E DEI PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE)

LEGGE 4 APR. 2001 N. 154 ISTITUTO MUTUATO DALL’ESPERIENZA STATUNITENSE E’ ANALOGO ALLA MISURA CAUTELARE CHE PUO’ ESSERE ADOTTATA DAL GIUDICE PENALE. LA DIVERSITA’ STA NEL FATTO CHE: NEL SISTEMA DELLE TUTELE PENALI PER L’APPLICAZIONE DELLA MISURA E’ RICHIESTA UNA CONDOTTA TIPICA COSTITUENTE REATO, SUL PIANO CIVILE IL LEGISLATORE HA PREFERITO EVITARE UNA SCHEMATIZZAZIONE DELL’ABUSO FAMILIARE IN UNA RIGIDA DEFINIZIONE, PER PORRE L’ACCENTO SUL PREGIUDIZIO CHE IL COMPORTAMENTO VIOLENTO ARRECA AL SOGGETTO PASSIVO.

LEGGE 4 APR. 2001 N. 154 SI PRESCINDE DALLA SUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI DI CUI ALL’ART. 274 C.P.P. SI PRESCINDE DALLA SUSSISTENZA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA IN ORDINE AD UN FATTO COSTITUENTE REATO RILEVANO NON SOLO I COMPORTAMENTI DI DANNO MA ANCHE QUELLI DI PERICOLO, CON UNA VALENZA PREVENTIVA E NON SOLO REPRESSIVA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE

NATURA DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE PRESENTA ELEMENTI CAUTELARI E DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE. ELEMENTI CAUTELARI: IMMEDIATEZZA DI ACCESSO SOMMARIETA’ DELLA COGNIZIONE SPEDITEZZA DELLA TRATTAZIONE COMPETENZA DEL GIUDICE MONOCRATICO CON DECISIONE RECLAMABILE AL COLLEGIO, DI CUI NON FA PARTE IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE NONCHE’ TRATTAZIONE NEI TERMINI FERIALI

PRESUPPOSTI ART. 342 BIS: GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI VENGONO DISPOSTI “QUANDO LA CONDOTTA DEL CONIUGE O DI ALTRO CONVIVENTE E’ CAUSA DI GRAVE PREGIUDIZIO ALL’INTEGRITA’ FISICA O MORALE OVVERO ALLA LIBERTA’ DELL’ALTRO CONIUGE O CONVIVENTE”.

PRESUPPOSTI IL GIUDICE DEVE ACCERTARE SE LA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE ABBIA COMPORTATO LA LESIONE DI UN DIRITTO DELLA PERSONALITA’, IN PARTICOLARE: DELLA SALUTE (INTEGRITA’ FISICA), DELL’ONORE E DELLA REPUTAZIONE (INTEGRITA’ MORALE) DELLA LIBERTA’ PERSONALE, INTESA COME CAPACITA’ DI AUTODETERMINAZIONE DELLA PERSONA.

PRESUPPOSTI ALLA BASE DEI PROVVEDIMENTI EX ART. 342 BIS VI SONO DUE DISTINTE CIRCOSTANZE: LA CONVIVENZA UNA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE ALL’INTEGRITA’ FISICA O MORALE O ALLA LIBERTA’ DELL’ALTRO CONIUGE

LA CONVIVENZA LA VITTIMA ED IL SOGGETTO CUI VIENE ADDEBITATO IL COMPORTAMENTO VIOLENTO DEVONO VIVERE ALL’INTERNO DELLA MEDESIMA CASA. LA FUNZIONE DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE, INFATTI, E’ SIA QUELLA DI INTERROMPERE SITUAZIONI DI CONVIVENZA TURBATA, SIA QUELLA DI IMPEDIRE IL PROTRARSI DI COMPORTAMENTI VIOLENTI IN AMBITO DOMESTICO.

LA CONVIVENZA SUSSISTE IL REQUISITO DELLA CONVIVENZA ANCHE QUANDO VI SIA STATO L’ALLONTANAMENTO, PROVOCATO DAL TIMORE DI SUBIRE VIOLENZA FISICA DEL CONGIUNTO, MANTENENDO NELL’ABITAZIONE FAMILIARE IL CENTRO DEGLI INTERESSI MATERIALI ED AFFETTIVI PARTE DELLA GIURISPRUDENZA AMMETTE LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI MISURE DI PROTEZIONE ANCHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA.

LA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE ESISTENZA DI UN PREGIUDIZIO GRAVE ALL’INTEGRITA’ FISICA, MORALE O ALLA LIBERTA’ PERSONALE PATITO DAL FAMILIARE CONVIVENTE, IMPUTABILE IN TERMINI CAUSALI ALLA CONDOTTA DELL’ALTRO. LA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE, DI REGOLA, E’ CARATTERIZZATA DAL VERIFICARSI DI AZIONI REITERATE RAVVICINATE NEL TEMPO, CONSAPEVOLMENTE DIRETTE A LEDERE I BENI TUTELATI, E NON DA SINGOLI EPISODI COMPIUTI A DISTANZA DI TEMPO CONSIDEREVOLE TRA LORO.

LA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE VIOLENZA FISICA: LESIONI PERSONALI PERCOSSE MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA TENTATO OMICIDIO OMICIDIO ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE O DISCIPLINA INCESTO VIOLENZA SESSUALE

LA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE VIOLENZA PSICOLOGICA INGIURIA VIOLENZA PRIVATA MINACCIA MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA ISTIGAZIONE O AIUTO AL SUICIDIO SEQUESTRO DI PERSONA

LA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE VIOLENZA ECONOMICA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA VIOLENZA PRIVATA ATTEGGIAMENTI VOLTI AD IMPEDIRE CHE IL FAMILIARE SIA O POSSA DIVENTARE ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE, COSI’ DA ESERCITARE SULLO STESSO UN CONTROLLO INDIRETTO MA ESTREMAMENTE INCISIVO

LA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE SI TRATTA DI: FATTI VIOLENTI DAI QUALI SIANO DERIVATE LESIONI NON INSIGNIFICANTI ALLA PERSONA, UNA SITUAZIONE DI CONFLITTUALITA’ TALE DA POTER PREVEDIBILMENTE DARE ADITO AL RISCHIO, CONCRETO E ATTUALE, PER UNO DEI FAMILIARI CONVIVENTI, DI SUBIRE VIOLENZE GRAVI DAGLI ALTRI VERIFICAZIONE DI UN “VULNUS” ALLA DIGNITA’ DELL’INDIVIDUO DI ENTITA’ NON COMUNE, IN RELAZIONE ALLA DELICATEZZA DEI PROFILI DELLA DIGNITA’ STESSA CONCRETAMENTE INCISI MODALITA’ “FORTI” DELL’OFFESA ARRECATA E RIPETITIVITA’ O PROLUNGATA DURATA NEL TEMPO DELLA SOFFERENZA PATITA DALL’OFFESO

LA CONDOTTA GRAVEMENTE PREGIUDIZIEVOLE NON PUO’ ESSERE RICHIESTO ORDINE DI PROTEZIONE: PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI MANTENIMENTO EX ARTT. 143-147 C.C. NEI CASI DI RECIPROCA INCOMUNICABILITA’ ED INTOLLERANZA TRA SOGGETTI CONVIVENTI, DI CUI CIASCUNA DELLE PARTI IMPUTA ALL’ALTRA LA RESPONSABILITA’ (ALMENO QUANDO I LITIGI, SEPPUR ASPRI NEI TONI, NON SIANO STATI AGGRAVATI DA VIOLENZE FISICHE O MINACCE O NON SI SIANO TRADOTTI IN VIOLAZIONE DELLA DIGNITA’ DELL’INDIVIDUO DI PARTICOLARE ENTITA’) NON RIGUARDA IL DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI

L’AUTORE DELLE CONDOTTE UN CONIUGE NEI CONFRONTI DELL’ALTRO (ANCHE CON L’APPOGGIO E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI ALTRI FAMILIARI) IL GENITORE VERSO I FIGLI (SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE) I FIGLI VERSO I GENITORI. UN CONVIVENTE NEI CONFRONTI DI ALTRO CONVIVENTE (COMPRESE LE COPPIE OMOSESSUALI)

LEGITTIMAZIONE ATTIVA PERSONA IN DANNO DELLA QUALE E’ TENUTA LA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE PASSIVA PERSONA CHE HA POSTO IN ESSERE IL COMPORTAMENTO LESIVO LA DOMANDA PUO’ ESSERE PROPOSTA SOLO DAL CONIUGE, DAL CONVIVENTE O DA UN ALTRO FAMILIARE ADULTO. PER I MINORI, IL RICORSO VA INTRODOTTO DAL TITOLARE DELLA POTESTA’. SI ESCLUDE LA NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE, STANTE L’URGENZA E L’AGILITA’ DEL PROCEDIMENTO DE QUO.

PROCEDIMENTO ISTANZA DELLA VITTIMA, PROPOSTA ANCHE DALLA PARTE PERSONALMENTE, CON RICORSO AL TRIBUNALE DEL LUOGO DI PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO (A DIFFERENZA DI QUANTO AVVIENE NEI PROCEDIMENTI PER SEPARAZIONE E DIVORZIO) DOPO LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DESIGNA IL GIUDICE CUI E’ AFFIDATA LA TRATTAZIONE DEL RICORSO, CHE VIENE INVESTITO DI AMPI POTERI ISTRUTTORI E NOTEVOLE FLESSIBILITA’ NELLA RICERCA DI PROVE. NON E’ PREVISTO L’INTERVENTO DEL PM

PROCEDIMENTO I PROCEDIMENTI SI TRATTANO ANCHE DURANTE IL PERIODO FERIALE IL GIUDICE DESIGNATO, SENTITE LE PARTI NEL PIENO DEL CONTRADDITTORIO, ISTRUISCE LA CAUSA NEL MODO CHE RITIENE PIU’ OPPORTUNO, DISPONENDO ANCHE EVENTUALI INDAGINI SUI REDDITI, SUL TENORE DI VITA E SUL PATRIMONIO DELLE PARTI A MEZZO DELLA POLIZIA TRIBUTARIA IL TRIBUNALE PROVVEDE IN CAMERA DI CONSIGLIO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, EMETTENDO DECRETO MOTIVATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

PROCEDIMENTO IN CASO DI URGENZA, L’ORDINE DI PROTEZIONE PUO’ ESSERE ASSUNTO DOPO SOMMARIE INFORMAZIONI, CON SUCCESSIVA UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A 15 GG, IN OCCASIONE DELLA QUALE VI E’ CONFERMA, LA MODIFICA O LA REVOCA DELL’ORDINE DI PROTEZIONE. E’ AMMESSO RECLAMO AL TRIBUNALE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 10 GG DALLA COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL DECRETO DEFINITIVO, AI SENSI DELL’ART. 739, II COMMA, CPC

RECLAMO INTRODUCE UN GIUDIZIO AVENTE NATURA DI REVISIO PRìORìS INSTANTIAE INAMMISSIBILE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI NUOVI E LA RICHIESTA DI ASSUNZIONE DI PROVE COSTITUENDE INAMMISSIBILE L’ISTANZA CON CUI LA PARTE RECLAMATA CHIEDE L’APPLICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALL’ART. 709 TER CPC, LAMENTANDO IL MANCATO PAGAMENTO DELL’ASSEGNO PERIODICO DISPOSTO CON L’ORDINE DI PROTEZIONE (L’ATTUAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI AVENTI AD OGGETTO SOMME DI DENARO AVVIENE NELLE FORME DEGLI ARTT. 491 E SS CPC, OSSIA MEDIANTE ESPROPRIAZIONE FORZATA)

RECLAMO NON SOSPENDE L’ESECUTIVITA’ DELL’ORDINE DI PROTEZIONE IL TRIBUNALE PROVVEDE IN CAMERA DI CONSIGLIO, IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE CUI NON PARTECIPA IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO IL TRIBUNALE SENTITE LE PARTI DOPO REGOLARE INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DECIDE CON DECRETO MOTIVATO NON IMPUGNABILE, NEMMENO PER CASSAZIONE, GIACCHE’ DETTO DECRETO DIFETTA DEI REQUISITI DELLA DECISORIETA’ E DEFINITIVITA’. PER QUANTO NON PREVISTO DALL’ART. 736 BIS CPC SI APPLICANO LE NORME COMUNI AI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO (OVE COMPATIBILI) EX ARTT. 737 E SS CPC.

IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CON IL DECRETO EX ART. 342 BIS CC, IL GIUDICE ORDINA AL CONVIVENTE REO DELLA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE, LA CESSAZIONE DELLA CONDOTTA E NE DISPONE L’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE QUALORA LA VITA DOMESTICA NON SI SVOLGA IN UN SOLO LUOGO, MA PRESSO DIVERSE ABITAZIONI, PUO’ IMPORSI L’ALLONTANAMENTO DA PIU’ DI UNA, ANCHE IN PERIODI DIFFERENTI (ES: RESIDENZA FISSA E CASA VACANZA)

PROVVEDIMENTI ACCESSORI I PROVVEDIMENTI ACCESSORI CHE IL GIUDICE PUO’ DISPORRE NEL DECRETO CHE EMETTE ORDINE DI PROTEZIONE, PERDONO EFFICACIA AUTOMATICAMENTE SE VIENE REVOCATA LA MISURA PRINCIPALE DELL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E QUALORA SOPRAVVENGA L’ORDINANZA EX ART. 708 CPC IN CASO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI, OVVERO ALTRO PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE CIVILE IN ORDINE AI RAPPORTI ECONOMICO- PATRIMONIALI TRA I CONIUGI O AL MANTENIMENTO DEI FIGLI

PROVVEDIMENTI ACCESSORI POSSONO ESSERE: NON AVVICINARSI AI LUOGHI ABITUALMENTE FREQUENTATI DALLA VITTIMA (ES: CASA, LAVORO, SCUOLA, DOMICILIO DEI FAMILIARI DI ORIGINE)

PROVVEDIMENTI ACCESSORI INTERVENTO DI SERVIZI SOCIALI, CENTRI DI MEDIAZIONE FAMILIARE O ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO E L’ACCOGLIENZA DI DONNE/MINORI/VITTIME DI ABUSI O MALTRATTAMENTI (NON PUO’ ESSERE IMPOSTO COERCITIVAMENTE, PERCHE’ PRODUTTIVI DI RISULTATO SOLO SE LIBERAMENTE SEGUITI)

PROVVEDIMENTI ACCESSORI PAGAMENTO PERIODICO DI UN ASSEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CONVIVENTI CHE, PER EFFETTO DELL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE DEL REO, RIMANGONO PRIVE DEI MEZZI ADEGUATI, FISSANDO MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO E STABILENDO, SE NECESSARIO, IL VERSAMENTO DELLA SOMMA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL’OBBLIGATO, DETRAENDOLA DALLA RETRIBUZIONE L’ORDINE DI PAGAMENTO HA EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO

ASSEGNO PERIODICO IN ASSENZA DI EMISSIONE DELLA MISURA DI PROTEZIONE “NON PATRIMONIALE”, IL GIUDICE NON PUO’ RICONOSCERE IL DIRITTO ALLA PERCEZIONE DELL’ASSEGNO PERIODICO ANCHE SE RILEVA L’INADEMPIMENTO ALL’OBBLIGO DI MANTENIMENTO EX ARTT. 143-147 CC LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO PERIODICO HA NATURA PROVVISORIA, LA SUA FUNZIONE ED EFFICACIA E’ LIMITATA NEL TEMPO ALLA DURATA DELL’ORDINE DI PROTEZIONE O COMUNQUE AL PERIODO DI TEMPO ANTERIORE ALL’EVENTUALE PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO EMESSO DAL GIUDICE COMPETENTE, VOLTO A GARANTIRE IL DIRITTO AL MANTENIMENTO DI SOGGETTI BISOGNOSI.

ASSEGNO PERIODICO TALE MISURA ACCESSORIA PROVVISORIA PUO’ ESSERE ADOTTATA ANCHE SUCCESSIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA PRINCIPALE, SEMPRE CHE QUESTA NON ABBIA PERSO EFFICACIA LA MISURA PATRIMONIALE E’ SUSCETTIBILE DI MODIFICA ANCHE NEL CASO IN CUI MUTINO LE CONDIZIONI DELL’OBBLIGATO E DEL BENEFICIARIO E DEVE ESSERE REVOCATA SE RIPRENDE LA CONVIVENZA SI PUO’ CONCEDERE ANCHE IN ASSENZA DI FIGLI

CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI COMPIUTE DAI FIGLI OVE IL SOGGETTO ALLONTANATO NON ABBIA UNA PROPRIA AUTONOMIA ECONOMICA, IL GIUDICE DEVE CONTESTUALMENTE DISPORRE A CARICO DEI GENITORI L’OBBLIGO DI PAGAMENTO DI UN ASSEGNO PERIODICO EX ARTT. 148 E 342 TER, COMMA II, C.C. L’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’ASSEGNO PREVISTO DAL DECRETO PUO’ ESSERE SOSTITUITO DALL’EVENTUALE ADOZIONE DI UN DIVERSO PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO E DI MANTENIMENTO.

DURATA NON PUO’ ESSERE SUPERIORE A 1 ANNO PUO’ ESSERE PROROGATA SU ISTANZA DI PARTE SOLO SE RICORRANO GRAVI MOTIVI E PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO (LA LEGGE NON STABILISCE ALCUN TERMINE FINALE PREDETERMINATO NE’ IL LIMITE DELLE PROROGHE) DECORRE DAL GIORNO DELL’AVVENUTA ESECUZIONE DELLO STESSO IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DEL TERMINE DI DURATA NEL DECRETO, SI RITIENE COME IMPLICITA LA PREVISIONE DEL MASSIMO PREVISTO DALL’ART. 342 TER C.C.

DURATA NEL LASSO DI TEMPO CHE INTERCORRE TRA L’INIZIO DEL ESECUZIONE DEL DECRETO CHE DISPONE L’ORDINE DI PROTEZIONE E LA SUA CESSAZIONE DI EFFICACIA, I CONIUGI O CONVIVENTI DEVONO ESSERE IN GRADO DI RISOLVERE LA SITUAZIONE CONFLITTUALE, ACCETTANDO DI RITORNARE SOTTO LO STESSO TETTO OVVERO OPTANDO PER LA SEPARAZIONE.

SANZIONI PENALI CHIUNQUE ELUDE L’ORDINE DI PROTEZIONE OVVERO UN PROVVEDIMENTO DI ANALOGO CONTENUTO ASSUNTO NEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE O DI DIVORZIO, E’ PUNITO CON LA PENA STABILITA DALL’ART. 388, I COMMA, C.P. L’ORDINE DI PROTEZIONE E’ DUNQUE ASSISTITO DA UNA SPECIFICA TUTELA PENALE E LA SUA VIOLAZIONE CONFIGURA UN’IPOTESI DI REATO

SANZIONI PENALI ART. 388 C.P. MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE: “CHIUNQUE, PER SOTTRARSI ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CIVILI NASCENTI DA UNA SENTENZA DI CONDANNA, O DEI QUALI E’ IN CORSO L’ACCERTAMENTO PRESSO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA, COMPIE, SUI PROPRI BENI E SUGLI ALTRUI BENI, ATTI SIMULATI O FRAUDOLENTI, O COMMETTE ALLO STESSO SCOPO ALTRI FATTI FRAUDOLENTI, E’ PUNITO, QUALORA NON OTTEMPERI ALL’INGIUNZIONE DI ESEGUIRE LA SENTENZA, CON LA RECLUSIONE FINO A 3 ANNI O CON LA MULTA DA € 103 AD € 1.032”

ESCLUSIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DE QUO NON SI APPLICANO QUANDO LA CONDOTTA PREGIUDIZIEVOLE E’ TENUTA DAL CONIUGE CHE HA PROPOSTO O NEI CONFRONTI DEL QUALE E’ STATA PROPOSTA DOMANDA DI SEPARAZIONE PERSONALE O DIVORZIO, SE NEL RELATIVO PROCEDIMENTO SI E’ GIA’ SVOLTA, INNANZI AL PRESIDENTE, L’UDIENZA DI COMPARIZIONE PERSONALE DEI CONIUGI. IN TAL CASO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE IN VIA ORDINARIA PER I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO.

COORDINAMENTO CON LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI ART. 330, II COMMA, C.C., COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 149/2001: ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE DEL GENITORE CHE E’ CAUSA DI PREGIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL MINORE TRATTANDOSI DI ORDINE IMPARTITO DAL GIUDICE MINORILE, SI REALIZZA UNA PARZIALE SOVRAPPOSIZIONE DI COMPETENZE TRA GLI ORGANI GIUDIZIARI LEGITTIMATI AD ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO DEL GENITORE MALTRATTANTE

COORDINAMENTO CON LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DOTTRINA MAGGIORITARIA: PREVALENTE LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI NEI CASI IN CUI LA VITTIMA DEGLI EPISODI DI ABUSO SIA UN MINORENNE. IL TRIBUNALE PER I MINORENNI PUO’ ADOTTARE STATUIZIONI RIGUARDANTI SOLO L’ALLONTANAMENTO DEL GENITORE MALTRATTANTE, SENZA STATUIZIONI ACCESSORIE

COORDINAMENTO CON LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DISPORRA’ L’ORDINE DI ALLONTANAMENTO SOLO NELL’AMBITO DI UNA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ABLATIVI O LIMITATIVI DELLA POTESTA’ GENITORIALE EX ART. 336 C.C. NEL CASO IN CUI VITTIME DI VIOLENZA FAMILIARE SIANO CONTESTUALMENTE UN MAGGIORENNE E UN MINORENNE, LA PRASSI HA VISTO PREVALENTEMENTE L’INTERVENTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO, REPUTATO A DECIDERE PER L’INTERO CASO.