Attualità in Medicina Difensiva e Tutela Assicurativa

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Attualità in Medicina Difensiva e Tutela Assicurativa Ruolo del Collegio Raffaella Punzo Seminario SIRONG Napoli , 16 novembre 2012 Attualità in Medicina Difensiva e Tutela Assicurativa

ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE Definizione amministrativa E’ UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO Definizione giuridico-sociale E’ L’ ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI Il Collegio professionale è l'organo investito, per legge, dei poteri di autogoverno della categoria ostetrica a livello locale. E' dotato di personalità giuridica pubblica e di natura associativa in quanto costituito da una pluralità di soggetti accomunati dall'abilitazione all'esercizio di una medesima attività. Background created by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

Gli ordini e i collegi professionali sono Enti pubblici non economici, la cui finalità è il perseguimento dell'interesse pubblico e di tutela dei cittadini riguardo le prestazioni professionali Lo Stato attribuisce al Collegio la funzione di garantire la correttezza dell'esercizio professionale, realizzando la tutela: Dell'interesse generale della collettività; Dell'interesse particolare delle ostetriche; Dell'interesse del/della singolo/a professionista Gli ordini sono enti pubblici posti sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.

ordine professionale : professioni per le quali è richiesto un titolo di studio di livello non inferiore alla laurea (e tipicamente la laurea magistrale), e il superamento del relativo esame di abilitazione. collegio professionale: professioni per le quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore o una laurea triennale. Tale distinzione terminologica non è, comunque, seguita in modo rigoroso dal legislatore (ad esempio, l'Ordine dei giornalisti ha tale denominazione, nonostante non sia richiesta la laurea per l'esercizio della professione).

Le attribuzioni dei Collegi delle Ostetriche (D. L. C. P. S. n Le attribuzioni dei Collegi delle Ostetriche (D.L.C.P.S. n. 233 del 13 Settembre 1946 e successive modificazioni). Il Collegio è un Ente: necessario: è voluto dalla legge; territoriale: la sfera di competenza è limitata, per legge, ad un determinato territorio; obbligatorio: l’iscrizione ad esso è condizione inderogabile per l’esercizio della professione; autarchico: ha potestà di autoregolamentarsi e auto amministrarsi; democratico: alla formazione dell’organo direttivo partecipano tutti gli iscritti con votazione segreta. Background created by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

Il Consiglio Direttivo organi del Collegio il Consiglio Direttivo l’Assemblea degli iscritti nell'albo il Collegio dei Revisori dei conti Presidente Vice Presidente Segretario Tesoriere Consiglieri Il Consiglio Direttivo

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente: il giorno, mese ed anno; i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti; le argomentazione all’ordine del giorno; i giudizi esaminati e le questioni trattate; i provvedimenti e le decisioni prese in ordine a ciascun procedimento.

La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti : Compilare e tenere l'albo degli iscritti pubblicandolo ogni anno; Vigilare sul decoro e sull'indipendenza del collegio stesso; Designare i propri rappresentanti presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale; Promuovere e favorire le iniziative volte a facilitare l'aggiornamento professionale; Esprimere pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti e Istituzioni pubbliche; il governo deontologico della professione riguardo a comportamenti censurabili del professionista che non rientrano nella legge ordinaria, nei quali casi possono essere disposte sanzioni proprie, o sussidiarie, come l’ammonimento, la sospensione e la radiazione; Esercitare il potere disciplinare nei confronti delle/gli iscritte/i all'albo; attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai sensi dell'art. 348 c.p.; la partecipazione alle Commissioni di esame di Stato per l'abilitazione di un aspirante all'iscrizione;

La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti quali: L'albo professionale è un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo, per poter svolgere determinate attività, in particolare là dove entrano in gioco la salute e la sicurezza dei cittadini. la legge obbliga gli ordini professionali a pubblicizzare l'elenco degli iscritti e dei professionisti sospesi temporaneamente o radiati dall'albo (art. 16 regio decreto legge 1578/1933, e r.d. n. 37 del 1934, ancora vigenti e non abrogati dalla normativa sulla privacy). La tenuta e alla pubblicazione dell’albo è, certamente, una delle attribuzioni più importanti demandate dallo stato all’ente professionale. Essa costituisce la stessa ragione di essere dell’Ordine o Collegio, perché attraverso l’albo, correttamente tenuto e pubblicato, l’organo rappresentativo della professione è posto in grado, da una parte, di garantire ai cittadini il legittimo esercizio dell’attività da parte degli iscritti, dall’altra, di svolgere nei confronti di questi ultimi le funzioni di magistratura deontologica e disciplinare.

La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti : Il Consiglio Direttivo deve : Vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza del Collegio. Vigilare sui comportamenti degli iscritti nell’albo. Tutelare il decoro della professione. Fissare le regole di funzionamento del collegio. Dettare delle regole di condotta professionale con lo scopo di orientare i principi etici tipici della professione. Tali principi in particolare riguardano: La correttezza nei confronti del cliente; La riservatezza; Il segreto professionale; Il rispetto della persona e dei suoi diritti; Il rifiuto di qualunque pregiudizio raziale etnico o religioso; La lealtà e il rispetto verso i colleghi.

La funzione di autogoverno di un ordine si esprime in adempimenti : La funzione di rappresentanza organo competente a esprimersi a nome dell’intera categoria. In realtà nella legge attuale manca un pieno riconoscimento della funzione di pubblico interesse, non è sempre avvertita dagli organi pubblici la necessità di consultare il Collegio. promozione del progresso culturale La Legge del 1946 attribuisce al Consiglio Direttivo la funzione di promuovere il progresso culturale della categoria. Il potere disciplinare Potere strettamente funzionale, ai fini della tutela e del decoro e dell’indipendenza della professione, per garantire il corretto espletamento della professione, prestigio e dignità .

sanciti nel codice deontologico Il presidente del Collegio può disporre l’apertura di procedimenti disciplinari, in presenza di notizie e di comportamenti che appaiono in contrasto con i principi e le regole sanciti nel codice deontologico e riferirne l’esito al Consiglio Direttivo. . È FATTO OBBLIGO A TUTTE LE ISCRITTE Di informare l’Ufficio Segreteria cambiamento di qualifica o di residenza. Di segnalare al Collegio quelle colleghe che non abbiano soddisfatto all’obbligo dell’iscrizione e non figurino perciò all’Albo o che, pur essendo cancellate, continuino ad esercitare. Di denunciare al Collegio ogni esercizio abusivo ed ogni fatto che leda il prestigio professionale. Di segnalare eventuali errori od omissioni nel presente Albo ed inviare rettifica.

(D.L. 138/2011) Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo liberalizzazione delle professioni regolamentate. accesso libero alla professione ed esercizio fondato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio del professionista. Limitazioni numeriche del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato . obbligo di formazione continua secondo percorsi predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli nazionali. La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale.

(D.L. 138/2011) Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo liberalizzazione delle professioni regolamentate. tirocinio retribuito, di durata non superiore a tre anni, da potersi svolgere anche durante il corso di laurea; definizione del compenso spettante al professionista all’atto del conferimento dell’incarico, prendendo come riferimento le tariffe professionali. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso…… si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

(D.L. 138/2011) liberalizzazione delle professioni regolamentate istituzione di un organo nazionale di disciplina e di organi a livello territoriale, diversi da quelli amministrativi, che si occupino delle questioni disciplinari. pubblicità informativa libera su attività professionale, specializzazioni e titoli posseduti, struttura dello studio e compensi delle prestazioni. Le informazioni fornite devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie. Tutti gli ordinamenti professionali hanno a disposizione 12 mesi di tempo dall’entrata in vigore del decreto 138/2011 per recepire i detti principi.

Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”. Dal 1° gennaio 2012 i certificati sono validi, solo nei rapporti tra i privati. Le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre PA. I Collegi, in qualità di Enti Pubblici non economici, non possono più rilasciare certificati di iscrizione destinati a rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni bensì fornirli solo ed esclusivamente per eventuali rapporti fra privati.

150 i crediti formativi complessivi richiesti per il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 ”Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti” Crediti formativi 150 i crediti formativi complessivi richiesti per il triennio 2011-2013. I crediti ECM acquisiti all’estero verranno riconosciuti non superiori al 50%. I Liberi professionisti e disoccupati possono acquisire i crediti formativi annuali attraverso modalità flessibili è data la possibilità ad Ordini, Collegi e Associazioni professionali riconosciute ai sensi del DM del 19 giugno 2006 - qualora accreditati in qualità di provider - di presentare e assicurare un’offerta formativa che preveda Piani Formativi su materie tecnico-professionali, etica e deontologica, Per ogni anno tutti i professionisti devono acquisire 50 crediti (minimo 25 crediti e massimo 75); inoltre è possibile farsi riconoscere un massimo di 45 crediti riportati dal triennio precedente 2008-2010. Per i professionisti del territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, i crediti formativi richiesti per il 2011 sono ridotti a 30 (minimo 15).

Formazione Blended Formazione caratterizzata da diversi approcci didattici che alternano e/o coniugano ambiente reale e virtuale (piattaforme). La formazione blended si contraddistingue per la flessibilità, apertura e personalizzazione degli interventi formativi. Formazione residenziale (congressi, convegni, corsi, seminari) Stage con ruolo di discente (tipo formazione sul campo, tirocini, affidamenti di supervisore) Gruppi di miglioramento (tipo commissioni, linee guida) Attività di ricerca (tipo progetti obiettivo, gruppi di studio finalizzati) Autoapprendimento senza tutor (tipo riviste scientifiche, programmi di formazione a distanza Autoapprendimento con tutor (tipo FAD con interattività) Attività di docenza (tipo stage, tutoring, presentazione a convegni e pubblicazioni scientifiche)

tre tipologie di obiettivi formativi: 29 obiettivi generali, che compongono il dossier formativo di ogni singolo professionista e/o di équipe, all’interno del quale assumono rilievo tre tipologie di obiettivi formativi: a) tecnico-professionali finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico professionali individuali nel settore specifico di attività, o disciplina di appartenenza. b) di processo finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze dei processi di produzione specifici delle attività sanitarie. c) di sistema finalizzati allo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari.

entro il 12 agosto 2012 un nuovo decreto dovrebbe Obiettivi formativi In ottemperanza a quanto sancito con legge 214/ 2011 (art. 33) così come nel precedente DPR 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 entro il 12 agosto 2012 un nuovo decreto dovrebbe stabilire come gli Ordini professionali dei medici chirurghi e quelli delle professioni sanitarie dovranno: Aggiornare una scheda anagrafica dei crediti formativi. Sanzionare i professionisti per il mancato aggiornamento Diventare garanti delle professioni sanitarie e certificatori della formazione continua

e commissariamento dell’Ordine/Collegio inadempiente. le rilevanti novità introdotte dalla legge di stabilità 2012 art. 25, commi 4 e 5 Posta Elettronica Certificata obbligatoria per pubbliche amministrazioni, società e professionisti. Tutti i professionisti, devono comunicare l’indirizzo PEC all’Ordine e/o Collegio di appartenenza, questi sono poi obbligati a stilare un elenco aperto alla consultazione delle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta. l’omessa pubblicazione di suddetti elenchi o il rifiuto di comunicare con le pubbliche amministrazioni costituiscono causa di scioglimento e commissariamento dell’Ordine/Collegio inadempiente.

Art. 3. Albo unico nazionale Art. 5. Obbligo di assicurazione DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012 , n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Art. 3. Albo unico nazionale Comma 1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di tutti gli iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. Comma 2. L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale. Art. 5. Obbligo di assicurazione Comma 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. Comma 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. Art. 4. Libera concorrenza e pubblicità informativa Comma 1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Comma 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria. Comma 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145. Art. 7. Formazione continua Comma 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E OBBLIGO ASSICURATIVO Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Collegi Nazionali e dagli Enti previdenziali dei professionisti. «la Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche si riserva di porre in essere ogni attività utile al fine di individuare una compagnia assicurativa solida con cui negoziare le condizioni di un accordo quadro volto a garantire una reale copertura assicurativa dei rischi derivanti da qualsiasi attività professionale svolta dall’ostetrica/o.» Newsletter della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche Numero: 16

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E OBBLIGO ASSICURATIVO L’esercente delle professioni sanitarie che si attiene a linee guida e a buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave. Creazione di fondo, finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti dall’attività Il danno biologico è risarcito sulla base delle tabelle previste dalla legge 209/2005.

entro la scadenza dell’obbligo assicurativo (agosto 2013) L’obbligo assicurativo per le professioni sanitarie ed il concreto realizzarsi di polizze collettive come delineato con il DPR non risolve però le notevoli criticità del settore sanitario entro la scadenza dell’obbligo assicurativo (agosto 2013) tutti i professionisti (e nel tempo necessario) e i Consigli nazionali degli ordini delle professioni dovranno stipulare idonee polizze collettive per gli iscritti «si rende necessario la definitiva regolamentazione del Ministero della Salute prima di attivare le polizze collettive previste nel DPR 137/2012, volta a tutelare sia la salute del cittadino e sia il professionista della salute». Newsletter della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche Numero: 16

grazie Il segreto per riuscire nella vita è prefiggersi un obiettivo. E il passo essenziale per il suo conseguimento è riuscire prima a individuarlo. grazie