Appunti di diritto penale per il M5S Il rischio penale in politica SIMONE FERRARI Appunti di diritto penale per il M5S Il rischio penale in politica
Codice penale Libro Primo: dei reati in generale. Libro Secondo: dei delitti in particolare. Libro Terzo: delle contravvenzioni in particolare.
Reati I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice. Delitti: ergastolo, reclusione, multa. Contravvenzioni: arresto e ammenda.
Delitti Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato Titolo II - Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume Titolo IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali Titolo X - Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia Titolo XII - Dei delitti contro la persona Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio
Concetto di P.A. Dalla Relazione del Guardasigilli, 1929: «il concetto di “pubblica Amministrazione”... viene assunto nel senso più ampio, comprensivo dell’intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici. Pertanto, con le norme riflettenti i delitti contro la pubblica Amministrazione, viene tutelata non solo l’attività amministrativa in senso stretto, tecnico, ma, sotto un certo aspetto, anche quella legislativa e giudiziaria. Invero, la legge penale in questo Titolo, prevede e persegue fatti, che impediscono o turbano il regolare svolgimento dell’attività dello Stato e degli altri enti pubblici...».
Nozione del pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Peculato Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (peculato d’uso).
Cass. pen., Sez. VI 21-05-2009, n. 25541 Integra il delitto di peculato l'uso, sia pure temporalmente limitato, di un'autovettura di servizio per fini personali estranei agli interessi dell’Amministrazione. (Fattispecie relativa all'utilizzo dell'autovettura di un Comune, in giorno prefestivo, da parte di un consigliere comunale che ne aveva la disponibilità per ragioni d'ufficio).
Concussione Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.
Cass. pen., Sez. VI 01-02-2006, n. 21991 Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, nell'espressione "altra utilità" va ricompreso anche il vantaggio di natura politica, da non identificarsi con il vantaggio di natura istituzionale, che in quanto giova esclusivamente alla P.A., esclude la sussistenza del reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il delitto di concussione nella condotta del Sindaco che aveva esercitato indebite pressioni su di un consigliere comunale, provocandone le dimissioni, così da liberarsi di un avversario politico).
Corruzione per l'esercizio della funzione Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Cass. pen., Sez. VI 08-03-2012 n. 38762 In tema di corruzione, non può essere ricondotta alla nozione di "atto di ufficio" la "segnalazione" o "raccomandazione" con cui un pubblico ufficiale sollecita il compimento di un atto da parte di altro pubblico ufficiale, trattandosi di condotta commessa "in occasione" dell'ufficio che, quindi, non concreta l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente. (Nella specie, la Corte ha escluso il delitto nei confronti del Sindaco di un Comune che aveva ricevuto un regalo per avere, in precedenza, sollecitato al direttore di una ASL il trasferimento di un sanitario).
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Cass. pen. Sez. VI 16-01-2008, n. 20046 Ai fini della configurazione del delitto di corruzione propria, pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il p.u. abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, occorre che dal suo comportamento emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli, poiché solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, d'imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono. (Nel caso di specie, in cui un consigliere provinciale aveva ricevuto somme di denaro da un imprenditore risultato aggiudicatario di un appalto in relazione al quale pendeva un contenzioso amministrativo, si è escluso che gli elementi di prova raccolti consentissero di desumere dai comportamenti dell'imputato l'asservimento della funzione pubblica dallo stesso esercitata).
Induzione indebita a dare o promettere utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Cass. pen., Sez. VI 11-01-2013, n. 16154 L’induzione richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall’art. 319 quater c.p. non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione e consiste, quindi, nella condotta del p.u. o dell’i.p.s. che, abusando del potere o della qualità, determini taluno, consapevole dell’indebita pretesa e non indotto in errore, a dare o promettere a lui o a terzi, denaro o altra utilità. (Il fatto enunciato nell'imputazione ascritta a P.F. - dipendente dell'azienda municipalizzata acquedotto addetto al controllo della fatturazione delle bollette di pagamento e alla ricezione dei reclami - è di avere indotto, abusando dei suoi poteri e violando i suoi doveri, Pi.Te. a corrispondergli indebitamente mille euro per modificare l'importo delle somme dovute dalla Pi. per il consumo idrico).
Abuso d’ufficio Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Cass. pen., Sez. VI 02-04-2009, n. 19135 Integra il delitto di abuso d'ufficio la condotta del Sindaco che, per mero spirito di ritorsione, revochi l'incarico di un dirigente di un settore comunale.
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Il p.u. o la persona i.p.s., che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il p.u. o la persona i.p.s., che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
Cass. pen. Sez. VI 30-09-2009, n. 39706 Non realizza il reato di rivelazione di segreti d'ufficio il consigliere comunale (e quindi p.u.) che abbia divulgato documenti e comunicazioni di natura riservata, concernenti la gestione di una casa di riposo a struttura convenzionata, di cui sia venuto legittimamente a conoscenza in ragione del diritto di accesso - riconosciuto per tale qualifica ai sensi dell’art. 43 TUEL sul funzionamento del consiglio comunale, trattandosi di atti del suo ufficio, utili all'espletamento del proprio mandato, e da ritenersi svincolati da qualsiasi segretezza in assenza di una specifica normativa - rivelando tali notizie ad un giornalista per la pubblicazione sulla stampa, poi puntualmente avvenuta.
Rifiuto di atti d'ufficio Omissione Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Cass. pen. Sez. VI 12-02-2009, n. 12147 Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del Sindaco di un Comune il quale - a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per l'igiene e la salute pubblica a causa dell'assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell'acqua erogata per il consumo - ometta di adottare i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia.
Traffico di influenze illecite Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un p.u. o con un i.p.s., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il p.u. o l'i.p.s. ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.