La libertà personale Art.13, 27.

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La libertà personale Art.13, 27

Art.13 cost La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà . La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

La libertà personale è inviolabile. Art 13 1° comma La libertà personale è inviolabile.

Definizione La libertà personale è il diritto non subire costrizione, di non essere arrestati, fermati, perquisiti. E’ un diritto inviolabile: non può essere tolto a nessuno. Il potere di arresto che spetta allo Stato, non può quindi essere esercitato se non in determinate circostanze e con il rispetto di talune forme.

Art. 13 2° comma Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Arresto, ispezioni,perquisizioni Lo Stato può procedere all’arresto, alle ispezioni o alle perquisizioni personali solo: nei casi e nei modi previsti dalla legge (RISERVA DI LEGGE) con un provvedimento motivato del giudice: il mandato (RISERVA GIURISDIZIONALE).

Art.13 3° comma In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Casi di necessità e urgenza In casi eccezionali di necessità e urgenza (es. flagranza di reato) indicati dalla legge le forze dell’ordine (polizia, carabinieri) possono adottare un provvedimento provvisorio: il fermo di polizia. Il provvedimento deve essere comunicato al giudice entro 48 ore. Se il giudice entro le successive 48 ore non lo convalida il provvedimento è revocato. Se l’arresto viene convalidato inizia la custodia cautelare (5° comma).

Art.13 4° comma È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà .

Divieto di torture E’ vietata ogni forma di tortura nei confronti di chi è arrestato o incarcerato. Sono vietati quindi sia le violenze fisiche sia i trattamenti, anche psicologici, degradanti o disumani, anche se fossero rivolti ad ottenere un’eventuale confessione dell’imputato.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Art.13 5° comma La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Carcerazione preventiva La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva= si tratta della custodia cautelare fatta prima del processo. Può essere disposta dal giudice solo in caso di: Pericolo di fuga Pericolosità dell’imputato Pericolo di inquinamento delle prove Scaduti i limiti massimi previsti dalla legge l’imputato deve essere scarcerato.

Giusto processo La custodia cautelare deve essere ridotta al minimo perchè la pena deve essere inflitta al termine di un giusto processo. Durante il processo devono essere previste delle idonee garanzie di difesa della persona accusata del reato (art.24 cost). Prima della sentenza definitivala costituzione stabilisce la presunzione di non colpevolezza (art.27 2° comma)

Art.27 ... L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Art.27 2° comma L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Presunzione di innocenza L’imputato non può essere considerato colpevole fino alla sentenza definitiva (la presunzione di innocenza). Quindi nel corso del processo non è l‘imputato che deve dimostrare la sua innocenza, ma è il pubblico ministero (l’accusa) che dovrà provare in modo pieno i fatti costitutivi del reato.

Le pene non possono consistere in trattamenti Art.27 3° comma Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Funzione della pena Dopo la condanna le pene applicate ai responsabili di un reato devono rispettare la dignità delle persone e devono tendere alla rieducazione del condannato. Rieducare significa favorire il suo recupero per un futuro reinserimento nella società. Anche l’ergastolo può essere ridotto, a determinate condizioni, dopo 26 anni di carcere.

Art.27 4° comma Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Divieto della pena di morte La pena di morte è vietata. Nel 1994 sono state abrogate anche le ipotesi di pena di morte previste dal codice militare di guerra. http://www.youtube.com/watch?v=ur0FEm72i88&feature=related