Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Giulio Votano Dirigente dellUfficio Sanzioni nellAudiovisivo, Editoria e Multimedialità Dipartimento Garanzie e Contenzioso Principi giuridici e disciplina applicativa in tema di pluralismo politico Capri, 30 settembre 2004
Basi normative della competenza dellAutorità in materia di pluralismo politico Organo competente: Commissione per i servizi e i prodotti (articolo 1, comma 6, lettera b), legge n. 249/97) n. 1: funzione di vigilanza della conformità del comportamento dei soggetti titolari di concessione o autorizzazione alle disposizioni di legge; n. 6: funzione di garanzia dellapplicazione delle norme vigenti in materia di propaganda, pubblicità e informazione politica, equità di trattamento e parità di accesso ai mezzi di comunicazione e propaganda elettorale
Quadro normativo in materia di pluralismo A. Legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato). B. Legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. nonché delega al Governo per lemanazione del testo unico della radiotelevisione)
Quadro normativo in materia di par condicio A. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per lelezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica) B. Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica)
Segue: Quadro normativo in materia di par condicio C. Legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per lattuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali D. Decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione per lattuazione dei principi di pluralismo nellemittenza locale)
Pluralismo nel sistema radiotelevisivo: i precedenti storici - la legge Mammì Articolo 1, comma 2, l. 223/90 (da coordinarsi, per la RAI, con larticolo 1, comma 2, l. 103/75): base del sistema radiotelevisivo pubblico e privato è il rispetto del principio di pluralismo, unitamente a obiettività, completezza, imparzialità dellinformazione, apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose.
Pluralismo nel sistema radiotelevisivo: la norma attuale - la legge Gasparri Art. 3, co. 1, l. 112/04 (principi fondamentali del sistema radiotelevisivo): pluralismo, libertà, tutela della libertà di espressione individuale, libertà di opinione, ricerca o comunicazione di informazioni o idee, completezza, lealtà, imparzialità dellinformazione, apertura a diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale.
Segue: la legge Gasparri Art. 6, co. 2 Garanzia dellaccesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità
Pluralismo nel sistema radiotelevisivo: giurisprudenza costituzionale 225/74: riforma del servizio pubblico con garanzia dellimparzialità e del rispetto della molteplicità delle correnti di pensiero. 826/88: distinzione pluralismo esterno- pluralismo interno
(segue) 112/93: pluralismo delle fonti e obiettività imparzialità delle informazioni, completezza e correttezza dellattività di informazione come strumenti di realizzazione del diritto alla informazione 420/94: indipendenza e autonomia dei due profili (esterno e interno) del pluralismo
Concretizzazione dei criteri da parte dellAutorità A.Determinazione dellambito di valutazione del rispetto del principio pluralistico -parametro temporale: congruità del periodo di osservazione -parametro contenutistico: tema e argomento dei programmi -parametro soggettivo: soggetti partecipanti alla trasmissione
(segue) B. Definizione dei criteri di valutazione 1.Criterio quantitativo: -partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella notizia -equa ripartizione dei tempi di intervento, di parola e di antenna -la diretta televisiva di eventi politici di regola va evitata in quanto lesiva del principio del contraddittorio ( 215/04/CSP )
(segue) 2. Criterio qualitativo: -conduzione della trasmissione: corretta ricostruzione dellavvenimento; imparzialità e correttezza nella gestione delleventuale contraddittorio; -costruzione della trasmissione: rispetto dellequilibrio nel confezionamento del programma e nella concreta presentazione della informazione
Presidio sanzionatorio in materia di pluralismo Assenza di norme sanzionatorie: Delibere n. 90/03/CSP, 91/03/CSP e 22/03/CSP, rilevata la lesione del principio: -richiamano le concessionarie delle emittenti interessate al rispetto del pluralismo -sollecitano lattenzione del legislatore allassenza di norme sanzionatorie
Pluralismo in RAI: le novità introdotte dalla legge Gasparri Art. 6, co. 4, l. 112/04 Informazione servizio di interesse generale Servizio pubblico: obbligo di garanzia della par condicio dei soggetti politici nelle trasmissioni informative e di propaganda elettorale (co. 1); obblighi specifici: art. 17 – garanzia dellaccesso alla programmazione da parte di partiti e gruppi rappresentati in assemblee elettive, sindacati, associazioni, enti politici, realtà sociali
Pluralismo in RAI: atto di indirizzo della Commissione di Vigilanza (11 marzo 2003) 1. Obbligo di rispetto della completezza dellinformazione, della pluralità dei punti di vista e del contraddittorio in tutte le trasmissioni di informazione. 2. Per direttori, conduttori, registi e giornalisti RAI obbligo di imparzialità. 3. Astensione da presenza di esponenti politici nei programmi di intrattenimento.
Par condicio e propaganda elettorale Legge 515/93 Art. 1, co. 5: divieto di presenza in trasmissione di candidati o esponenti di soggetti politici nel periodo di campagna elettorale Presidio sanzionatorio (art. 15, co. 1): sanzione pecuniaria graduata sulla prossimità temporale alla data delle elezioni
(segue) B. L. 28/2000: Comunicazione politica, propaganda, informazione Definizione di comunicazione politica (art. 2): diffusione di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche, obbligatoria per la concessionaria pubblica e per i concessionari privati in ambito nazionale
(segue) C. L. 313/2003: Comunicazione politica nellemittenza locale Art. 11 ter L. 28/00 (introdotto dalla l. 313): programmi di esposizione dialettica di pluralità di opinioni e valutazioni politiche, anche seriali e diversificati per tipologia
Tipologia della comunicazione politica Art. 2 l. 28/00: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazioni in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste Reg. 18/12/2002 Comm. Vigilanza RAI: tribune politiche nazionali si svolgono come conferenze stampa, dibattiti a due o tavole rotonde Art. 11 quater l. 28/00: programmi e serie di programmi basati sul confronto dialettico e pluralista di opinioni politiche
Comunicazione politica: messaggi autogestiti Lofferta di spazi di comunicazione politica consente alle emittenti di trasmettere anche messaggi politici autogestiti gratuiti o a pagamento (esclusa la concessionaria pubblica) per la motivata esposizione di un programma o di una opinione politica (articolo 3).
PAR CONDICIO Principio della parità di trattamento tra tutti i soggetti politici (definiti nella legge, nei regolamenti dellAutorità e della Commissione di vigilanza, nel codice di autoregolamentazione per le emittenti locali)
PLURALISMO POLITICO PERIODO NON ELETTORALE Concessionari nazionali - Obbligatorietà dellofferta di comunicazione politica per concessionaria pubblica e per concessionari privati - Obbligatorietà della trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti per la RAI; facoltatività per i concessionari privati
PLURALISMO POLITICO PERIODO NON ELETTORALE Concessionari locali I concessionari privati in ambito locale hanno facoltà di trasmettere messaggi autogestiti gratuiti. Le condizioni economiche di offerta dei messaggi autogestiti a pagamento sono: a)parità di condizioni economiche di accesso per i soggetti politici; b) condizioni di miglior favore e tariffe non superiori al 70% di quelle della pubblicità commerciale.
PLURALISMO POLITICO PERIODO NON ELETTORALE Emittenti nazionali - Riparto degli spazi Proporzionalità della rappresentanza elettorale dei soggetti politici: forze politiche con un gruppo parlamentare, o con due rappresentanti al Parlamento Europeo; Valutazione del principio di parità di accesso su base trimestrale.
PLURALISMO POLITICO PERIODO NON ELETTORALE Informazione Concessionaria pubblica (art. 11 deliberazione Commissione Vigilanza 18 dicembre 2002) - correlazione ai temi dellattualità e della cronaca -conciliazione libertà di informazione ed equa rappresentazione di tutte le opinioni con parità di condizioni per quelle rappresentate nei Parlamenti Nazionale ed Europeo Concessionari privati nazionali Principio generale (articolo 1, comma 1, l. 28/00)
Segue: PLURALISMO POLITICO PERIODO NON ELETTORALE Informazione Concessionari locali Informazione: telegiornale, giornale radio, notiziario, altro programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, correlato a temi dellattualità e della cronaca (art. 11 ter e quater l. 28; art. 4 Cod. aut.) Garanzia del pluralismo attraverso la parità di trattamento, lobiettività, limparzialità e lequità nel rispetto della distinzione fra commento, critica e opinione e nella garanzia dei diritti della persona
PLURALISMO POLITICO PERIODO ELETTORALE MESSAGGI AUTOGESTITI 1. Concessionaria pubblica: obbligatori e gratuiti 2. Concessionari privati nazionali: facoltativi e gratuiti
MESSAGGI AUTOGESTITI – Emittenti locali 1. Gratuiti: facoltativi, con contributo-rimborso del Ministero delle Comunicazioni. 2. A pagamento (artt. 11 quater L. 28/00; 6 Cod. aut.): -parità di condizioni economiche -Preannuncio dellofferta di messaggi -Condizioni di miglior favore -Predeterminazione tariffa massima (max 70% pubblicità commerciale) -Limite contrattuale rapportato allimporto delle spese elettorali
PLURALISMO POLITICO PERIODO ELETTORALE Emittenti nazionali RIPARTO TEMPI TRA SOGGETTI POLITICI Tra la data di convocazione dei comizi e il termine di presentazione delle candidature: proporzionale alla rappresentanza elettorale dalla presentazione delle candidature alla data di votazione: paritario tra coalizioni e tra liste ballottaggio: paritario tra candidati referendum: parità tra favorevoli e contrari
PLURALISMO POLITICO PERIODO ELETTORALE Emittenti locali RIPARTO TEMPI TRA SOGGETTI POLITICI Par condicio anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione: contenitori a cadenza quindicinale
PLURALISMO POLITICO PERIODO ELETTORALE INFORMAZIONE Articolo 5 L. 28/00 Particolare rigore nella tutela del pluralismo, dellimparzialità, dellindipendenza e dellobiettività; prevenzione di situazioni di vantaggio per alcuna delle parti in competizione; adozione di misure per evitare lattribuzione di specifici orientamenti al conduttore o alla testata o alla rete; divieto di indicazioni di voto o di influenza, anche surrettizia o allusiva, delle scelte degli elettori; divieto di presenza di candidati in trasmissioni diverse da informazione e comunicazione politica.
Segue : PLURALISMO POLITICO PERIODO ELETTORALE INFORMAZIONE Emittenti nazionali limitazione della presenza di candidati o esponenti di soggetti politici alle esigenze di completezza e imparzialità dellinformazione; correttezza e obiettività nelle cronache riferite alla competizione elettorale equilibrio nella rappresentazione delle varie posizioni in competizione
Segue : PLURALISMO POLITICO PERIODO ELETTORALE INFORMAZIONE Emittenti locali Divieto di indicazioni, dirette o indirette, di voto
PLURALISMO POLITICO PERIODO ELETTORALE SONDAGGI POLITICO-ELETTORALI (sondaggi sullesito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori) - articolo 8 legge n. 28/00 obbligo di nota informativa sui criteri di realizzazione dei sondaggi e messa a disposizione della stessa sul sito divieto di diffusione e di comunicazione dei risultati dei sondaggi nei quindici giorni precedenti il voto
PLURALISMO POLITICO PERIODO ELETTORALE STAMPA Articolo 7 legge n. 28/00 obbligo di comunicazione preventiva della disponibilità di spazi per messaggi politico- elettorali forme: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; pubblicazioni di confronto fra più candidati
PLURALISMO POLITICO PERIODO ELETTORALE SOGGETTI ISTITUZIONALI Articolo 9 legge n. 28/00: comunicazione dei soggetti istituzionali (amministrazioni pubbliche) in campagna elettorale impersonalità della forma indispensabilità per lefficace assolvimento delle funzioni
PRESIDIO SANZIONATORIO Articolo 10 legge 22 febbraio 2000, n. 28 : In caso di denuncia procedibile da parte dei soggetti politici interessati, si effettua una istruttoria sommaria, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n In caso le violazioni interessino lemittenza locale, listruttoria sommaria è svolta dal competente Corecom, che trasmette la proposta di delibera allAutorità.
PRESIDIO SANZIONATORIO 1. i fatti sono contestati, anche a mezzo telefax, mediante una richiesta di controdeduzioni da prodursi entro ventiquattro ore; 2. eventualmente dopo aver sentito gli interessati, si propone uno schema di provvedimento alla Commissione per i servizi e i prodotti, che deve provvedere entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia.
procedura par condicio: tipologia di provvedimento finale Finalità della norma: reintegrazione della parità di condizioni violata nellaccesso alla comunicazione e alla informazione politica Provvedimento finale a contenuto ripristinatorio ( ordine di riequilibrio della parità di condizioni violata) entro termini ristretti Sanzionabilità della inottemperanza allordine ai sensi dellarticolo 1, comma 31 L. 249/97
Provvedimento finale - 1 Violazione del principio di parità di condizioni in periodo non elettorale o in periodo elettorale tra la convocazione dei comizi e il termine di presentazione delle candidature: ordine di trasmettere programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici direttamente lesi
Provvedimento finale - 2 Violazione della disciplina in materia di messaggi autogestiti in periodo non elettorale ed elettorale: ordine di sospensione immediata delle trasmissioni in violazione; messa a disposizione di messaggi della stessa tipologia di quelli in violazione, a favore dei soggetti lesi; eventuale ripristino dellequilibrio tra gli spazi dei messaggi e quelli della comunicazione politica gratuita.
Provvedimento finale - 3 Violazioni nelle trasmissioni di informazione: ordine di trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici danneggiati.
Provvedimento finale - 4 Violazioni sulla stampa: ordine di messa a disposizione di spazi compensativi a favore dei soggetti danneggiati.
Provvedimento finale - 5 Violazione nei sondaggi: ordine di pubblicazione o diffusione di una nota di rettifica con indicazione della violazione commessa.
Provvedimento finale - 6 Provvedimenti atipici: - ordini di trasmissione o pubblicazione di messaggi recanti indicazione della violazione, o di rettifiche; - provvedimenti durgenza.