RIFERIMENTI NORMATIVI : Il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni è disciplinato da fonti normative comunitarie e nazionali: - Normative comunitarie – REGOLAMENTO (CE) N. 763/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2009 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) N. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni. - Normative nazionali – art. 15, comma 1, lett. b) del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322, istitutivo del Sistema statistico nazionale art. 50 del DECRETO LEGGE 31 maggio 2010 N. 78 convertito con modificazioni in LEGGE 30 LUGLIO 2010, n. 122 (Legge di indizione e finanziamento
Atti e documenti tecnico-organizzativi Completano il quadro delle regolecensuarie: - il PROTOCOLLO DI INTESA Istat – Regioni e Province Autonome per la realizzazione del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni (16 dicembre 2010) - il PIANO GENERALE DI CENSIMENTO (PGC) adottato con delibera del Presidente dellIstat (Deliberazione n. 6/Pres. del )
Disciplina del trattamento dei dati censuari : Il trattamento dei dati personali Sistan effettuato nellambito del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni – come tutti i trattamenti di dati personali a scopi statistici dei soggetti del Sistan – è disciplinato da: DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322, istitutivo del Sistan (in particolare artt. 6-bis e 9) DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nellambito del Sistema statistico nazionale (all. A. 3 al Codice in materia di protezione dei dati personali)
Principali compiti dei rilevatori I rilevatori, nella fase di raccolta dei dati, sono tenuti a: Rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta dei dati; Fornire tutti i chiarimenti che consentano allinteressato di rispondere in modo consapevole e adeguato evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici ed indebite pressioni e provvedere tempestivamente alla correzione degli errori; Assicurare che i rispondenti ricevano unadeguata informativa sulle finalità del censimento e sulle caratteristiche del trattamento dei dati richiesti con particolare riguardo a: eventuali quesiti relativi a dati sensibili; vincoli di riservatezza imposti dalla disciplina in materia di segreto statistico; modalità di accesso e rettifica delle informazioni; In caso di rifiuto: informare il rispondente dellobbligo di risposta, e della possibilità di sanzioni in caso di sua violazione; riferire al Responsabile UCC della mancata/erronea risposta al fine dellavvio del procedimento sanzionatorio.
I rilevatori e i coordinatori, in quanto incaricati di un pubblico servizio, sono tenuti allosservanza del segreto dufficio ai sensi dellart. 326 del codice penale
Obbligo di fornire i dati statistici Nellordinamento italiano lobbligo di risposta è sancito dallart. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 che prevede una diversa graduazione a seconda della natura del soggetto rispondente, distinguendo tra - amministrazioni, enti, organismi pubblici da un lato; - soggetti privati dallaltro
Amministrazioni, enti e organismi pubblici Ai sensi dellart 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici sono obbligati a fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso articolo 7
Soggetti privati Al medesimo obbligo sono sottoposti i soggetti privati (imprese e famiglie) ma solo per quelle rilevazioni del Programma statistico nazionale espressamente indicate in una delibera del Consiglio dei Ministri, emanata con decreto del Presidente della Repubblica. I titolari delle rilevazioni inserite nel Programma statistico nazionale devono indicare nella scheda identificativa la previsione dellobbligo di risposta per i soggetti privati
Elenco indagini con obbligo di risposta LIstat predispone lelenco delle indagini con obbligo di risposta per i privati e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lapprovazione del Consiglio dei Ministri e ladozione del relativo Decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è inserito nel Programma statistico nazionale e rientra tra le rilevazioni per le quali è previsto lobbligo di risposta
Unità di rilevazione e obbligo di risposta Dallart. 7 del decreto Legislativo n. 322/89 scaturisce la necessità di una corretta individuazione delle unità di rilevazione tenute allobbligo di risposta in sede di progettazione dellindagine e di una corretta compilazione delle schede identificative dei lavori del Programma statistico nazionale Nel 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni le unità di rilevazione soggette allobbligo di risposta sono le famiglie le convivenze le persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti (Par. 5 PGC)