RISVOLTI DISCIPLINARI NELL’OBBLIGO ECM Maria Teresa Camera

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Il ruolo degli OIV nella valutazione dei servizi erogati dai Centri per l’Impiego IL MONITORAGGIO SUI PEG E SUI PIANI DELLA PERFORMANCE NELLE PROVINCE:
Advertisements

Obiettivi dellintervento: Far conoscere il regolamento e le linee guida Far conoscere il regolamento e le linee guida Far conoscere le riflessioni e le.
LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DALL’ALBO/ORDINE PROFESSIONALE PER PLURIME VIOLAZIONI DELL’OBBLIGO DI EMETTERE IL DOCUMENTO CERTIFICATIVO.
Le ricadute in tema di contratti
Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo
La sorveglianza sanitaria nel nuovo Testo Unico
Il conflitto dinteressi: il punto di vista degli attori IL TRIBUNALE DEL MALATO: S. Inglese FISM: C. Cricelli FNOMCeO: S. Amato ASSOBIOMEDICA: G. Riva.
Terza Conferenza Nazionale sulla Formazione Continua in Medicina Cernobbio 17 Ottobre 2011.
FP CGIL Lombardia1 D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (Supplemento G.U. 254 del 31/10/2009) TEMPI PER L'ATTUAZIONE: REGIONI AUTONOMIE LOCALI S.S.N.
I CINQUE STRUMENTI PER RETTIFICARE IL REDDITO 1 IL NUOVO REDDITOMETRO.
REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO.
Pag. 1 COSTITUZIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DEI COMPARTI SANITA, AUTONOMIE LOCALI E SETTORI AFFINI Realizzazione.
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
1 Il punto di partenza La legge 19 novembre 1990, n. 341 (G.U: , n. 274) Riforma degli ordinamenti didattici Art. 11 Autonomia didattica, c.
LA COMUNICAZIONE TRA MEDICO MEDICINA GENERALE E MEDICO DEU
La sorveglianza sui prodotti biocidi: Il ruolo del Ministero
La formazione continua: l’Educazione Continua in Medicina E.C.M.
LA NORMATIVA DELLA FORMAZIONE. Formazione continua attività di qualificazione specifica diretta ad adeguare le proprie conoscenze per tutto larco della.
LA NORMATIVA DELLA FORMAZIONE. Dlgs. 229/ art Dlgs. 229/ art Formazione continua: attività di qualificazione specifica diretta ad adeguare.
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO: QUALI COMPITI?
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA Criteriologia medico legale
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE
Federazione Nazionale Collegi I.P.A.S.V.I. Federazione Nazionale Collegi I.P.A.S.V.I. Abano Terme (PD) 30 settembre ottobre 2006 marcello bozzi.
1 SANZIONI 1.Mancata informativa : Sanzione da a euro. Sanzione da a euro in caso di dati sensibili o giudiziari (oppure di trattamenti.
Nuove opportunità, per le Associazioni del Terzo Settore,
Avv. Stefano Comellini. PROFESSIONISTI ART. 12 Collaboratori (obbligati) contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo)
NORMATIVA L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso un’indagine conoscitiva su diversi ordini professionali, rilevando una certa resistenza.
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI -INTEGRAZIONI-
Fondazione Emanuele Casale Le operazioni sulle proprie azioni
Il sistema ECM approvato per il Piemonte
Operazioni sulle proprie azioni
Atti rilevanti nellambito dei servizi pubblici 1. Atti che definiscono le prestazioni 2. Atti di assunzione del servizio 3. Contratti di servizio 3bis.
Le Consigliere di Parità della Provincia di Piacenza
La responsabilità disciplinare Le disposizioni dei CCNL del comparto regioni e autonomie locali prima del d.lgs. 150/2009.
1 © Paolo Ferrario: riproduzione riservata solo ai partecipanti ai corsi di formazione Prof. Paolo Ferrario Università
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE Presidente: Chiar.mo Prof. Andrea.
Il conflitto dinteressi: a un anno dalla prima proposta.
La formazione nelle Aziende Sanitarie: Chi fornisce i contenuti? Cd FISM Franco Vimercati Sanit Roma 11 febbraio 2006.
La tutela delle lavoratrici madri in stato di gravidanza
ISTAT DCRS Novità organizzative e legislative per il PSN (Roma, 24 giugno 2009) Maria Rosaria Simeone (Dirigente Servizio DCRS/IST) Impatto della normativa.
SICUREZZA OBBLIGATORIA: COSA CAMBIA NELLA FORMAZIONE? Incontro con SPISAL sul nuovo Accordo Stato - Regioni 1 marzo 2012.
Le banche di credito cooperativo tra disciplina statale e regionale (
RIFERIMENTI NORMATIVI : Il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni è disciplinato da fonti normative comunitarie e nazionali: - Normative.
Il progetto Tessera Sanitaria
Direttiva 2005/36/CE Relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Dott.ssa Tiziana Rossetto, Presidente Federazione Logopedisti Italiani
Dr. Donatella Schembri Resp. Area 7 formazione e comunicazione.
LECM E LUNIONE EUROPEA La Direttiva sul riconoscimento dei crediti allestero 5 Novembre 2013 Palazzo dei Congressi Roma Sergio Manzieri Coordinatore Quinta.
La registrazione e la certificazione dei crediti Evoluzione del sistema Sergio Bovenga Presidente Co.Ge.A.P.S. Cernobbio, 16 Ottobre 2012.
Esperienze Regionali L’esperienza in Regione Emilia Romagna Il dossier formativo professionale individuale La sperimentazione presso l’Ordine di Reggio.
NUOVO SISTEMA di FORMAZIONE CONTINUA in MEDICINA
Legislazione di riferimento, prontuario terapeutico, note AIFA
MAGISTRATURA Lezione 11.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO
PROVIDER REGIONALI ACCREDITATI: LA MAPPATURA TERRITORIALE
Associazione Codici Sicilia
VI Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 28 febbraio Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma "LA GOVERNANCE E LA GESTIONE.
26 maggio Co.Ge.A.P.S. “Ordini, Collegi ed Associazioni in primo piano nella certificazione dei percorsi formativi degli operatori sanitari” Napoli.
ASPETTI LEGALI, MEDICO LEGALI, ETICI E PSICOLOGICI DELLA MEDICINA DEI TRAPIANTI Rovigo, 8 Maggio 2008 Gli aspetti legali della professione infermieristica.
Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari
Avv. Prof. Mariacarla Giorgetti
LA MAGISTRATURA.
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
La responsabilità dell’operatore e della famiglia nella cura e assistenza ai bambini gravemente disabili Eleonora Burgazzi Sez. Medicina Legale e delle.
Elementi costitutivi di un Sistema Qualità Corso di Formazione Residenziale “Il Manuale di Accreditamento della funzione specialistica Nefrologica” Aprile.
Stato dell’arte sulle attività regionali in materia di ECM Filippo Melita Treviso 11/2/2005.
Giunta regionale Centro Regionale di Riferimento – Educazione Continua in Medicina – ECM VERSO LA SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI DOSSIER FORMATIVO Forum.
L’ECM per potenziare il fattore di sviluppo “capitale umano” nella sanità Filippo Palumbo Direttore Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli.
Transcript della presentazione:

RISVOLTI DISCIPLINARI NELL’OBBLIGO ECM Maria Teresa Camera

Educazione Continua in Medicina è lo strumento mediante il quale si assicura una migliore qualità della prestazione sanitaria, a livello individuale, aziendale e territoriale, attraverso un sistema che contempla l’acquisizione di crediti formativi per mezzo di percorsi formativi residenziali, a distanza, misti, per autoformazione, per partecipazione a progetti e/o programmi di ricerca (d.lgs. n. 502/1992 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 229/1999: artt. da 16 bis a 16 sexies). I sanitari hanno l'obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze aggiornate per offrire una assistenza qualitativamente utile dei propri pazienti. M.T.CAMERA 2

(art. 16 quater del d.lgs. n. 502/1992) I FASE: OBBLIGO FORMATIVO (art. 16 quater del d.lgs. n. 502/1992) La Corte Costituzionale (sentenza n. 328/2006) aveva ricondotto la formazione ECM alla più generica «formazione professionale» e dunque «sul lavoro» e quindi oltre la formazione universitaria e anzi al di fuori di questa. Conseguentemente rimaneva dubbia la questione relativa all’applicabilità dell’obbligo formativo mancando una conseguente sanzione (nulla poena sine lege). Nel precedente sistema non c’era: - una effettiva sanzione per chi non curava il proprio aggiornamento professionale; - una norma che rendesse obbligatoria la comunicazione dei crediti conseguiti agli Ordini/Collegi. M.T.CAMERA 3

II FASE: OBBLIGO FORMATIVO E CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE (art. 3, commi 5, e 5 bis, d.l.n. 138/2011, convertito in L. n.148/2011, modificato ed integrato dalla l n. 214/2011 e dal d.l. 13.9.2012, n. 158) - La formazione professionale è obbligatoria. - La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare del sanitario e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. La sanzione disciplinare (avvertimento, censura, sospensione, radiazione), è impugnabile dal sanitario, innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie e in appello innanzi alla Corte di Cassazione (D.lgs.C.p.S. n. 233/1946, DPR n. 221/1950 ); - Ripercussioni gravi, come nel caso in cui l’autorità giudiziaria rilevi un nesso di causalità tra un eventuale danno causato dal professionista a terzi, derivato da imperizia, e accertate carenze o incompletezze nell’aggiornamento tecnico scientifico (teorico e pratico), che potrebbe perfino comportare ulteriori aggravanti. - Requisito per l’accesso e la progressione di carriera per i professionisti in servizio presso strutture SSN (CCNL di comparto). - L’obbligo di assicurazione da parte dei professionisti e di trasparenza nei confronti dei clienti. Possibili ripercussioni. M.T.CAMERA 4

Codici deontologici Ordini e Collegi - Gli ordinamenti professionali devono stabilire le sanzioni da applicare a chi non acquisisce ogni anno i crediti ECM necessari per soddisfare l’obbligo formativo adeguando i codici deontologici entro il 13.8.2012 - Ciascun Ordine/Collegio ha facoltà di adottare, nel proprio potere regolamentare, il CD, ma nelle professioni si è soliti lasciare alla Federazione nazionale il compito di emanare il CD con vincolo per tutti gli iscritti agli albi. - Gli Ordini/Collegi hanno da tempo integrato i propri CD, includendovi l’obbligo di formazione continua o di aggiornamento, ma sono ancora manchevoli di previsioni sanzionatorie. - Codici deontologici: Medici Veterinari 2012 (artt. 11 e 56), con la precisa previsione di dimostrazione dei percorsi di aggiornamento in caso di cattiva pratica, è il più aggiornato tra tutte le professioni sanitarie; Medici Chirurghi e Odontoiatri 2006 (art. 19 e disp. fin.); Farmacisti 2007 (art. 9); Psicologi 2006 (art. 5); TSRM 2004 (art. 2.12); IPASVI 2009 (art.11); Ostetrica 2010 (art.1) M.T.CAMERA 5

SOGGETTI Liberi professionisti che lavorano in strutture sanitarie private e dipendenti del SSN (o convenzionati) Il professionista ha il diritto/dovere di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro. DERMINA del CNFC del 9.11.2010: «Destinatari dell’obbligo di aggiornamento nel sistema di formazione continua in medicina (ECM) sono i «professionisti della sanità». Conseguentemente non sono destinatari dell’obbligo gli operatori afferenti alle arti ausiliarie delle professioni sanitari» (ottico, odontotecnico, puericultrice, massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici). M.T.CAMERA 6

SOGGETTI: Liberi professionisti sono i soggetti che operano presso studi privati, strutture sanitarie autorizzate all’esercizio delle attività sanitarie ovvero presso strutture accreditate ove prestano attività lavorativa autonoma (Accordo Stato Regioni 2012) ECM è un dovere per i liberi professionisti, visto anche che la normativa tende a liberalizzare del tutto le professioni e a non ostacolare la libera concorrenza, affermando, in tale ottica, l’obbligo della formazione continua. (Corte Cass.civ., sez.III, 1.2.2010 ,n.2235, ha respinto il ricorso di un notaio contro la sanzione disciplinare della censura applicatagli dall'Ordine per non aver conseguito tutti i crediti formativi previsti. Secondo la Corte, il mancato aggiornamento professionale comporta un danno al decoro e al prestigio della professione, e quindi è giusto che il mancato rispetto delle norme in tema di formazione continua sia soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di gravi errori tecnici) M.T.CAMERA 7

SOGGETTI: Dipendenti del SSN (o convenzionati) Non sussiste a carico delle Ausl l'obbligo di predisporre e organizzare corsi di aggiornamento e formazione per i propri dipendenti delle professioni sanitarie, né un diritto di questi ultimi di ottenere direttamente dall'Ausl di appartenenza la promozione e l'organizzazione di tali attività . (Corte Cass. civ. 19.09.2011, n. 21817 La sentenza prende spunto dalla richiesta di un medico di danni a una Ausl con la motivazione di non aver organizzato corsi di formazione e con questo di avergli impedito avanzamenti di carriera. La Corte però ha sostenuto che non sussiste l'obbligo di organizzazione dei corsi da parte di un'azienda sanitaria, anche perché il provider - anche se è un'Ausl - va accreditato come tale e quindi in carenza dell'accreditamento non è automatico che debba attivare la formazione. Ed è il professionista sanitario semmai che deve provvedere a garantire il rispetto dei suoi obblighi formativi). M.T.CAMERA

Commissione nazionale per la formazione continua Dal 1.1.2008 la gestione amministrativa del programma di ECM di competenza del Ministero della Salute, sono stati trasferiti all’AGENAS (l. n. 244/2007) - è composta da rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali (DD.MM.:14.4.2005;19.6.2006; 26.4.2012), da rappresentanti regionali, da rappresentanti del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, ed è presieduta dal Ministro della salute. - si avvale di altri organismi con specifiche competenze ed ha il compito, tra gli altri, di stabilire il numero dei crediti formativi da conseguire entro un determinato triennio formativo (Accordi Stato Regioni e province autonome del 2007, del 2009 e del 2012) da parte del singolo professionista (150 nel triennio 2011/13: 50 crediti/anno, con un minimo di 25 e un massimo di 75 l’anno) M.T.CAMERA 9

Gli accordi Stato Regioni prevedono che 2007/2009/2012: Ruolo del Consorzio per la Gestione dell’Anagrafe delle Professioni Sanitarie Gli accordi Stato Regioni prevedono che 2007/2009/2012: I Provider alla fine di ogni evento formativo, devono trasmettere l’elenco dei professionisti che hanno ricevuto i crediti al Co.Ge.A.P.S. che gestisce l’anagrafe dei crediti Il Co.Ge.A.P.S. trasmette i dati ai rispettivi Ordini/Collegi e Associazioni professionali per la creazione dei relativi dossier formativi (individuali o di equipe) Accesso alla banca dati per la verifica dello stato dei crediti acquisiti: professionista; l’Ordine, Collegio e Associazione professionale Il sanitario interessato può richiedere il rilascio della certificazione all’Ordine/Collegio e Associazione (non è un compito meramente contabile, ma di qualità) nel triennio formativo, previo esito positivo della verifica nella banca dati dei crediti ECM M.T.CAMERA 10

Grazie M.T.CAMERA

Manuale per l’attività di certificazione: anteprima Dott. Luigi Conte Manuale per l’attività di certificazione: anteprima Dott.ssa Roberta Chersevani Dott. Matteo Cestari Il sistema informativo CO.Ge.A.P.S. al servizio degli Ordini per la certificazione M.T.CAMERA