A cura di Alberto Pedrazzoli ARCAV GIOVANI 2008 ARCAV COSTRUZIONI 2008 REGIONE VENETO - APPRENDISTATO 2008 CORSO PER TUTORE AZIENDALE A cura di Alberto Pedrazzoli Incontri per riflettere su come rendere più efficiente la formazione degli apprendisti LEZIONE 1
CORSO PER TUTORE AZIENDALE LEZIONE N°1 ACCOGLIENZA DEI TUTOR - PRESENTAZIONE DEL CORSO IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO: DIRITTI E DOVERI DELL’APPRENDISTA E DELL’IMPRESA IL RUOLO DEL TUTOR AZIENDALE
CORSO PER TUTORE AZIENDALE Temi degli incontri Presentazione del corso - Il contratto di apprendistato: Diritti e doveri dell’apprendista e dell’impresa - Il ruolo del tutor aziendale I giovani e il lavoro in edilizia - Inserimento dell’apprendista in cantiere Il ruolo del tutor aziendale: la formazione professionale dell’apprendista Il piano formativo: individuazione delle competenze da acquisire Il piano formativo: programma del percorso formativo Conduzione del percorso formativo – Gestione dei momenti di crisi
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO E’ uno speciale rapporto di lavoro con cui l’imprenditore, utilizzando nell’impresa l’opera dell’apprendista assunto alle sue dipendenze, si obbliga ad impartirgli o a fargli impartire le nozioni tecniche e le abilità pratiche necessarie perché egli acquisisca le competenze professionali per diventare un lavoratore qualificato Lo stato favorisce l’instaurarsi di questo rapporto di lavoro facendosi carico al posto dell’impresa dei contributi sociali dell’apprendista Nel contratto di apprendistato operano tre attori: L’APPRENDISTA L’IMPRESA LO STATO Scheda: 1.01 - OL67A01a
il contratto di apprendistato: attori ed interessi LO STATO AZIONI RISULTATI ATTESI Diminuire il tasso di disoccupazione giovanile Favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro Accrescere la professionalità dei componenti la società Paga al posto dell’impresa i contributi sociali per l’apprendista Obbliga l’impresa a professionalizzare l’apprendista Obbliga l’impresa ad inviare, in orario di lavoro, l’apprendista a corsi di 120 ore per la formazione professionale Paga i corsi di formazione professionale per gli apprendisti Si abbassano i livelle di disoccupazione giovanile Si riducono i costi sociali e assistenziali connessi alla disoccupazione La società italiana si avvicina agli standards europei sulla formazione professionale per apprendisti Scheda: 1.01 - OL67A01a
il contratto di apprendistato: attori ed interessi L’IMPRESA AZIONI RISULTATI ATTESI Poter disporre di manodopera professionalizzata Non dover sostenere oneri gravosi per formare il personale Assumere manodopera giovane ad un costo inferiore Realizza un piano formativo in cooperazione con agenzie formative del territorio, nel rispetto della legge Invia l’apprendista ai corsi di formazione professionale organizzati a cura dello stato Ottiene una riduzione del costo del lavoro Può formare il proprio personale secondo le sue esigenze Migliora la qualità della manodopera nel settore Scheda: 1.01 - OL67A01a
il contratto di apprendistato: attori ed interessi L’APPRENDISTA AZIONI RISULTATI ATTESI Trovare facilmente un posto di lavoro, anche se sprovvisto di una adeguata preparazione professionale Imparare in un tempo abbastanza breve un lavoro Avere buone prospettive un lavoro stabile e di carriera Accetta una riduzione nella retribuzione Si inserisce nel piano formativo predisposto dall’impresa Frequenta i corsi di formazione professionale organizzati per lui della regione a nome dello stato Ha un rapporto di formazione e lavoro tutelato Può inserirsi nel mondo del lavoro senza aver prima conseguito una qualifica professionale Può avere serie prospettive di carriera nel lavoro Ha buone probabilità di conservare o comunque trovare sempre un posto di lavoro Può inserirsi agevolmente in percorsi formativi che migliorino e approfondiscano la sua preparazione professionale Scheda: 1.01 - OL67A01a
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Leggi e Norme contrattuali Il contratto di apprendistato è regolato da leggi nazionali e regionali Legge 25/55 Legge 56/87 Legge 196/97 - art. 16 Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03 Il contratto di apprendistato è regolato dai contratti di lavoro Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Edilizia-Industria del 18 Giugno 2008: art. 92 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Edilizia-Artigianato del 23 Luglio 2008: Allegato D Scheda: 1.02 - OL67L04a
Prevede tre tipologie di apprendistato: IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03 Prevede tre tipologie di apprendistato: Contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; Contratto di apprendistato professionalizzante (simile all’apprendistato attuale); Contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Scheda: 1.01 - OL67A01a
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03 CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E’ rivolto ai giovani che hanno compiuto 15 anni e non hanno superato i 18. Non può avere durata superiore ai 3 anni. E’ finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Il contratto deve contenere indicazioni riguardo alla prestazione lavorativa oggetto del contratto, al piano formativo individuale, alla qualifica che potrà essere acquisita al termine del contratto. Scheda: 1.01 - OL67A01a
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03 CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E’ rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni La durata deve essere non inferiore a 2 anni e non superiore a 6. È finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base trasversali e tecnico professionali. Il contratto deve contenere indicazioni riguardo alla prestazione lavorativa oggetto del contratto, al piano formativo individuale e alla qualifica che potrà essere acquisita alla conclusione del contratto. E’ possibile sommare i periodi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione con quelli dell’apprendistato professionalizzante. Il datore di lavoro deve nominare un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate che, oltre a fornire ai giovani il supporto necessario all’integrazione Scheda: 1.01 - OL67A01a
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Legge 30/2003 e Decreto Legislativo 30/07/03 CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE E’ un tipo di contratto rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i29 anni ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario , per il conseguimento di titoli di studi universitari e dell’alta formazione. La durata è stabilita dalle Regioni in accordo con le Università. Scheda: 1.01 - OL67A01a
DURATA DELL’APPRENDISTATO IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Industria - Art. 92 DURATA DELL’APPRENDISTATO APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 3 Anni APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE massimo 3 anni per qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale massimo 4 anni per qualifiche finali del terzo livello di inquadramento massimo 5 anni per qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento Scheda: 1.03 - C.C.N.L. Edili Industria - Art. 92
DURATA DELL’APPRENDISTATO IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D DURATA DELL’APPRENDISTATO APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE Durata: da definire in un successivo accordo tra le parti APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 1° GRUPPO SUPER Lavorazioni polivalenti che richiedono l’acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che carpenteria Durata: 5 anni 1° GRUPPO Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale , quali ad esempio ferraiolo, cementista, formatore, scalpellino, ornatore, decoratore, pittore (stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista) Durata: 5 anni Scheda: 1.04 - C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D
DURATA DELL’APPRENDISTATO IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D DURATA DELL’APPRENDISTATO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2° GRUPPO Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore Durata: 4,5 anni 3° GRUPPO Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scagliolista), montatore di prefabbricati Durata: 3 anni Scheda: 1.04 - C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D
C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Industria - Art. 92 C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D ASSUNZIONE DELL’APPRENDISTA Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere: l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti Scheda: 1.01 - OL67A01a
C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO C.C.N.L. Edili Industria - Art. 92 C.C.N.L. Edili Artigianato - Allegato D ORARIO DI LAVORO L’orario di lavoro è quello definito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (40 ore settimanali) Nell’orario di lavoro sono comprese le ore destinate alla formazione esterna Per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione la durata della formazione è di 240 ore annue Per l'apprendistato professionalizzante la durata della formazione è fissata in 120 annue Scheda: 1.01 - OL67A01a
LA FORMAZIONE ESTERNA La formazione esterna all’impresa si propone di accrescere la preparazione culturale e professionale dell’apprendista. La preparazione culturale viene sviluppata nel modulo “trasversale”, per almeno il 35 % delle ore di formazione (42 ore su 120).La Regione del Veneto ne ha fissato la durata in 48 ore. La formazione professionale viene sviluppata nel modulo “professionalizzante” per almeno il 50% delle ore di formazione (60 ore su 120) La Regione del Veneto ne ha fissato la durata in 70 ore. La Regione del Veneto inoltre ha deciso di destinare 2 ore della formazione esterna ad un colloquio di accompagnamento/orientamento con l’apprendista e il tutor aziendale. Il colloquio si propone di contribuire alla redazione di un piano formativo per l’apprendista più rispondente alle sue esigenze e a quelle dell’impresa. Scheda: 1.01 - OL67A01a
La frequenza al corso da parte dell’apprendista è obbligatoria. LA FORMAZIONE ESTERNA La frequenza al corso da parte dell’apprendista è obbligatoria. L’apprendista può essere assente solo per malattia o motivi familiari. Nei giorni di lezione non può essere presente in impresa per nessun motivo. In ogni caso l’apprendista deve recuperare le ore di assenza dai corsi di formazione esterna Scheda: 1.01 - OL67A01a
IL TUTOR AZIENDALE Il tutor è la persona a cui l'impresa attribuisce una responsabilità di supervisione sull'investimento professionale che è stato fatto nei confronti dell'apprendista. Il tutor aziendale è la persona che assume il ruolo di guida e facilitatore del percorso di inserimento e apprendimento del giovane apprendista durante tutto il contratto di apprendistato. Il tutor aziendale costituisce il costante punto di riferimento del giovane apprendista, che deve trovare in questa persona un interlocutore in grado di aiutarlo a maturare i comportamenti adeguati Scheda: 1.05 - Ruolo del tutor aziendale
IL TUTOR AZIENDALE Compiti del tutor aziendale accogliere e inserire l'apprendista nel contesto di lavoro, chiarendo le attività e competenze del ruolo di riferimento che dovrà arrivare a ricoprire; illustrare gli obiettivi che caratterizzano il percorso di crescita professionale dell'apprendista, stabilire con l’apprendista un patto di reciproco impegno per arrivare a conseguire i risultati intermedi e finali che sono previsti; presentare il piano delle attività che verranno progressivamente assegnate in impresa e le finalità della formazione extra aziendale; organizzare momenti di spiegazione, affiancamento, analisi e riflessione con l'apprendista, per aiutarlo a sviluppare le competenze richieste dal ruolo professionale; Scheda: 1.05 - Ruolo del tutor aziendale
Compiti del tutor aziendale IL TUTOR AZIENDALE Compiti del tutor aziendale favorire l'integrazione tra i contenuti affrontati nella formazione esterna e le attività svolte sul luogo di lavoro; valutare i livelli di competenza progressivamente raggiunti dall'apprendista; gestire periodici colloqui con l'apprendista, per valutare insieme come sta andando il percorso di inserimento, analizzare le difficoltà che emergono, stabilire il modo più opportuno per affrontarle, tenere alta la sua motivazione ad impegnarsi per imparare Scheda: 1.05 - Ruolo del tutor aziendale