PREVIDENZA E FISCALITÀ

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PREVIDENZA E FISCALITÀ ICT E DISABILITÀ: Lavoro, Integrazione sociale e Realizzazione della persona Ravenna, 12-13 maggio 2006 PREVIDENZA E FISCALITÀ Avv. Antonino Attanasio - Avvocato in Cesena Dott. Giuseppe Todisco - Revisore dei conti, g.m. EIS s.r.l.

… un riepilogo delle agevolazioni fiscali … 1. Acquisto di auto o motoveicolo 2. Prestazioni di servizio rese da officine per l’adattamento di veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento 3. Spese per le riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione 4. Spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento (quali ad esempio, trasporto in ambulanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, acquisto di arti artificiali, per la deambulazione, costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni, trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella) 5. Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio: computer, fax, modem o altro sussidio telematic, abbonamento al servizio che consente l’invio di una richiesta rapida di soccorso) 6. Spese mediche generiche di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; al personale con la qualifica di educatore professionale; al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale

… un riepilogo delle agevolazioni fiscali … 7.Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero. In caso di retta pagata dall’istituto, la deduzione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche che debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto 8.Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se disabile, si applica la precedente riga 7) in istituti di assistenza e ricovero (in caso di retta pagata all’istituto, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto) 9.Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e capsule; cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli tascabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici, comprese le cinture medico-chirurgiche, le scarpe e i tacchi ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni canadesi e simili; apparecchi da inserire nell’organismo, come stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezzature sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) 10. Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche, prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali,; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. Se le spese di sono state sostenute nell’ambito del servizio sanitario nazionale è detraibile l’importo del ticket pagato. 11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n.381. 12. Giornali e notiziari quotidiani , dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille o su supporti audio magnetici per non vedenti o ipovedenti 13. contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza anziani

… SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI… Articolo 2 Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze - 14 marzo 1998 "Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap” 1. Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. 2. I soggetti portatori di handicap, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento, per le cessioni dei sussidi tecnici ed informatici effettuate direttamente nei loro confronti producono il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla unità sanitaria locale competente e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui sopra.

… SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI… Ris. n. 57/E del 3 maggio 2005 Agenzia delle Entrate - Dir. normativa e contenzioso Iva - Aliquote - Agevolazioni previste per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilità ex D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 - Acquisto di un condizionatore d'aria da parte di un disabile - Aliquota del 4 per cento ex art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 - Applicabilità – Esclusione informatico e la menomazione di cui sopra Appare opportuno, in proposito, evidenziare che "il controllo dell'ambiente", costituente una delle finalità alla quale i sussidi tecnici devono essere rivolti per usufruire della riduzione dell'aliquota Iva, va inteso in riferimento all'installazione di strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche che consentano al disabile il superamento degli impedimenti derivanti dal proprio handicap od il parziale recupero di migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio. All'uso del sussidio deve, in altre parole, far riscontro il conseguimento di una maggiore autosufficienza od integrazione da parte del soggetto portatore di handicap il quale, da tale mezzo, trarrebbe il vantaggio di vedere annullate o ridotte le difficoltà che il proprio stato determina in riferimento al rapporto relazionale e funzionale con l'ambiente. Costituiscono esempi di tali sussidi i dispositivi a telecomando che consentono l'apertura o la chiusura di porte o finestre, l'accensione o lo spegnimento di luci, rispondere al citofono e al telefono, gestire gli elettrodomestici, la televisione oppure gli strumenti meccanici che consentano di conferire una certa autonomia permettendo, ad esempio, al portatore di handicap di passare da una carrozzella al letto o viceversa. Di contro, l'installazione di strumenti volti al controllo della temperatura ambientale non sembra corrispondere a nessuna delle essenziali finalità sopra specificate e richieste dall'art. 3 della L. n. 104/1992, ancorché tali mezzi possano potenzialmente costituire strumenti idonei ad assicurare un più elevato benessere psicofisico alla persona con disabilità.

… SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI… costi di abbonamento al servizio di telesoccorso (circolare n. 55 del 14/6/2001), telefonini (circolare n. 122 del 1/6/1999) telefoni a viva voce.

… IL NOMENCLATORE… Risale al 1992 con una limitata revisione apportata nel 1999, il Nomenclatore Tariffario delle Protesi e degli Ausili, il documento che elenca i presidi forniti dal SSN alle persone con disabilità, attraverso i servizi di riabilitazione delle Aziende ASL. Continua, quindi, a rimanere disatteso l'impegno preso dal Ministero della Salute di rivedere l'elenco entro il 31 dicembre 2001. Il Nomenclatore attualmente in vigore è uno strumento che non tiene conto dell'innovazione tecnologica e obbliga i disabili ad utilizzare i vecchi presidi rimborsati dal SSN o a farsi carico della differenza di costo con quelli tecnologicamente più avanzati disponibili sul mercato, a differenza di quanto avviene ormai da tempo in altri paesi europei più sensibili a queste istanze. Ancora più grave è il ritardo, se si considera lo sviluppo che in questi pochi anni si è registrato nelle attività riabilitative ed il parallelo accrescersi della consapevolezza dei propri diritti da parte delle persone disabili.

… previdenza e assistenza… # Invalidi civili - Pensione di inabilità # Invalidi civili - Assegno mensile # Invalidi civili - Indennità di frequenza # Invalidi civili - Indennità di accompagnamento # Ciechi civili - Pensione ai ciechi assoluti # Ciechi civili - Pensione ai ciechi parziali # Ciechi civili - Indennità speciale # Ciechi civili - Indennità di accompagnamento # Sordomuti - Pensione # Sordomuti - Indennità di comunicazione # L'assegno sociale e la pensione sociale # Maggiorazione delle provvidenze economiche # Il reddito minimo di inserimento # L'assegno di maternità # L'assegno per il nucelo familiare

… i sussidi tecnici e informatici… CONTRIBUTI REGIONALI Non esiste una normativa uniforme, ma ogni Regione presenta le proprie specificità, rimandiamo alla normativa regionale specifica per i dettagli. CONTRIBUTI COMUNALI Molti comuni prevedono contributi per l’acquisto di strumentazioni informatiche da parte di soggetti disabili: è consigliabile pertanto informarsi direttamente presso il proprio Comune di residenza ed anche, nel caso il soggetto sia in età scolare, presso il Comune ove ha sede la scuola frequentata dal beneficiario dell’acquisto. I DATORI DI LAVORO Per i datori di lavoro che assumono persone disabili sono previsti contributi per l’adeguamento del posto di lavoro. La legge di riferimento per il collocamento obbligatorio è la legge 12 marzo 1999, n. 68. L’articolo 13 recita: (Agevolazioni per le assunzioni) 1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo: c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

Problemi: il comunicatore simbolico Da quanto descritto nel Nomenclatore Tariffario la prescrivibilità sarebbe limitata a pochissimi articoli, e fra questi a pochissimi in maniera certa. Questa enorme limitatezza relativa alla prescrivibilità degli ausili informatici e di comunicazione risale da una parte alla normativa ormai vecchia - si tenga presente che le tipologie di ausili inseriti è identica a quanto era presente nel Nomenclatore del 1992, che era il primo dopo la legge del 1978- dall'altra alle difficoltà interpretative della normativa stessa ed ai riferimenti a sezioni inesistenti del nomenclatore, ad es quando per i comunicatori a 100 caselle si dice "vedi voce apposita" È sempre il medico prescrittore colui che deciderà, di volta in volta, cosa è veramente necessario per il paziente.

Problemi: il comunicatore simbolico La riconducibilità del computer al comunicatore simbolico è correttamente ammissibile solo quando l'utente sia impossibilitato alla comunicazione verbale e grafica. Il comunicatore simbolico infatti è prescrivibile in alternativa al comunicatore alfabetico (piccola macchina da scrivere miniaturizzata portatile) che può essere concesso, appunto, solo a chi non riesce a comunicare né graficamente né verbalmente (es. gravi forme di tetrapresi spastica, impossibilità di fonazione ecc.). In sostanza, anche se qualche ASL lo ha fatto, ad oggi non è ammissibile, purtroppo, la prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di un PC per una persona che abbia "solo" difficoltà motorie agli arti ma riesca a parlare normalmente (es. distrofie muscolari, para e tetrapleglie). (fonte: handylex)

Problemi: il cellulare Un mio familiare è una persona sorda. Alcuni anni fa gli è stato fornito dalla ASL, su prescrizione dello specialista che lo segue, un comunicatore telefonico (DTS, dispositivo telefonico per sordi). In realtà si tratta di un strumento che negli anni ha usato davvero poco. Ci chiediamo se sia possibile ottenere, sempre a carico dell'ASL, la fornitura di un cellulare anziché del comunicatore telefonico. Gli sarebbe molto più utile e soprattutto riuscirebbe a ricevere messaggi da chiunque e non solo da altre persone che dispongano di un comunicatore telefonico. (M. C., Donnafugata, Ragusa) Il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, noto anche come "nomenclatore tariffario", regolamenta le modalità di fornitura di ausili, ortesi e protesi alle persone con disabilità e rivolge la sua attenzione, quindi, anche alle persone sorde. Il comunicatore telefonico può essere concesso soltanto a coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio. Il comunicatore telefonico, nella descrizione del nomenclatore, è "un'apparecchiatura atta a consentire la comunicazione ai sordi utilizzando la rete fissa di telecomunicazione sostituendo al messaggio verbale il messaggio scritto e visualizzato, nonché l'invio di frasi e messaggi di allarme in voce. L'apparecchiatura deve prevedere un dispositivo atto a far rilevare al sordo la chiamata in arrivo." È evidente la mancanza di apertura verso le novità tecnologiche disponibili sul mercato a costi, fra l'altro, più contenuti dei comunicatori. La quasi totalità dei telefoni cellulari è oramai in grado di trasmettere e ricevere messaggi scritti ed è dotata di un'ampia gamma di sempre più potenti funzionalità che molte persone audiolese già utilizzano con successo. Il Ministero della salute, invece, non solo non considera questi strumenti ausili, ma ne impedisce anche l'eventuale riconducibilità precisando infatti che ci si deve riferire alla rete fissa. Per completezza va ricordato che, al contrario, il Ministero dell'economia ha, da parte sua, compreso questi apparecchi fra quei sussidi tecnici che possono ottenere agevolazioni fiscali (IVA agevolata e detrazione IRPEF). (fonte: eurosordi)