L’ISTITUTO DELL’ADOZIONE
ADOZIONE è un istituto giuridico che consente ad un soggetto (adottante) di considerare un altro soggetto (adottato) come figlio a tutti gli effetti, in forza della legittimazione di un Tribunale.
ISTITUTO DELL’ADOZIONE IERI OGGI è un mezzo per garantire ai minori in stato di abbandono una famiglia, intesa come luogo in cui vengono assicurate cura, istruzione ed educazione. aveva come scopo principale quello di assicurare, a chi non aveva figli, una discendenza cui tramandare il cognome e il patrimonio.
Nel nostro ordinamento, secondo la normativa vigente (L. n Nel nostro ordinamento, secondo la normativa vigente (L. n. 184/1983, successivamente modificata dalla L. n. 149/2001), sono previsti quattro tipi di adozione: Adozione piena o legittimante Adozione in casi particolari Adozione di persone maggiori d’età Adozione internazionale
ADOZIONE PIENA O LEGITTIMANTE Si rivolge a soggetti MINORI di età che si trovano nelle seguenti condizioni: non hanno ancora raggiunto la maggiore età; si trovano in situazione di abbandono (cioè sono privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o di parenti obbligati ad occuparsene); sono stati dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni.
I presupposti per coloro che intendono adottare (adottanti) sono: un matrimonio che duri da almeno tre anni o una convivenza, prima del matrimonio, per almeno tre anni, senza che sia intervenuta separazione tra i coniugi; un’idoneità e una capacità di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare, accertata dal Tribunale; un’età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni di differenza rispetto a quella dell’adottato. Questo tipo di adozione fa cessare i rapporti con la famiglia d’origine e conferisce al minore adottato lo stato di figlio.
ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI Riguarda il minore di età che, non trovandosi in uno stato di abbandono, non può essere adottato nelle forme tradizionali, ma, sussistendo determinate circostanze previste dalla legge, può essere comunque adottato pur mantenendo il suo stato originario di filiazione (es. minore orfano che abbia un vincolo di parentela fino al sesto grado o un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla perdita dei genitori, con coniugi non separati o anche con persona singola).
DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETÀ È consentita alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati (o che, se presenti, siano maggiorenni e consenzienti all’adozione, come disposto dalla Corte Costituzionale), che hanno compiuto i 35 anni e che hanno un’età maggiore di almeno 18 anni di coloro che essi intendono adottare (art. 291 c.c.).
ADOZIONE INTERNAZIONALE Riguarda il minore straniero, da parte di coniugi italiani. L’accesso a questo tipo di adozione presuppone la sussistenza degli stessi requisiti previsti per l’adozione legittimante.
AFFIDAMENTO PREADOTTIVO L’adozione di minori di età presuppone un AFFIDAMENTO PREADOTTIVO che corrisponde ad un periodo di prova, della durata di un anno, in cui il minore viene inserito nella famiglia. In caso di esito favorevole, il Tribunale pronuncia la sentenza di adozione. Diverso è l’affidamento di minori che si pone come un rimedio di carattere temporaneo e che trova applicazione qualora il minore sia privo di un ambiente familiare idoneo ad assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione. Preferibilmente il minore viene affidato ad una famiglia con figli minori o anche ad una persona singola o a una comunità familiare, mantenendo rapporti con la famiglia d’origine.