IL CODICE CIVILE E LE SUE MODIFICHE
CODICE CIVILE è una legge dello Stato, formata da un complesso organico di norme giuridiche, che regola i rapporti privati.
Il codice civile è stato approvato con Regio decreto 16 marzo 1942 n Il codice civile è stato approvato con Regio decreto 16 marzo 1942 n. 262 e comprende 2.969 articoli, suddivisi in sei libri, i cui titoli si riferiscono, in generale, alle materie regolate e sono: Libro primo – Delle persone e della famiglia (artt. 1-455): tratta delle persone fisiche, delle persone giuridiche (organizzazioni collettive riconosciute dallo Stato) del matrimonio, della separazione, dei rapporti tra coniugi e dei rapporti tra genitori e figli.
Libro secondo – Delle successioni (artt Libro secondo – Delle successioni (artt. 456-809): riguarda, in generale, il fenomeno ereditario, ossia la disciplina dei rapporti che conseguono alla morte di una persona, compresa la suddivisione dei suoi beni tra gli eredi. Libro terzo – Della proprietà (artt. 810-1172): regola la proprietà, i beni e i diritti dei soggetti giuridici sulle cose altrui. Libro quarto – Delle obbligazioni (artt. 1173-2059): è il libro più vasto del codice civile e si occupa del rapporto obbligatorio in generale, dei contratti e dei fatti illeciti.
Libro quinto – Del lavoro (artt Libro quinto – Del lavoro (artt. 2060-2641): regola il rapporto di lavoro subordinato, il contratto d’opera, l’impresa, la società. Libro sesto – Della tutela dei diritti (artt. 2643-2969): disciplina la prova dei fatti, con particolare riferimento anche alla tutela giurisdizionale dei diritti, ossia davanti ai Tribunali.
Nel corso degli anni, la disciplina dei rapporti privati è stata oggetto di numerosi interventi che hanno modificato o integrato le norme del codice civile. Ciò si è reso necessario, principalmente, per: adeguare il diritto privato alla Costituzione italiana del 1948 e ai suoi principi fondamentali; recepire le nuove istanze dettate dall’evoluzione dei costumi, della società, dell’economia e del commercio.
Per modificare o integrare le norme del codice civile si sono utilizzate tecniche diverse come: 1) l’approvazione di leggi speciali a cui far riferimento (es. la Legge n. 184/1983 in tema di adozione), che non vanno ad intaccare il codice civile; 2) la “codificazione” di parti estranee al codice civile, sparse in diversi testi normativi, che integrano il codice stesso (es. Codice del consumo – D.Lgs. n. 206/2005);
3) l’approvazione di leggi che contengono: norme che si inseriscono direttamente nel codice civile con l’indicazione, ad esempio, di bis o ter accanto al numero (art. 230 bis); norme che sostituiscono in tutto o in parte norme del codice civile, attraverso l’inserimento di nuovi contenuti in norme del codice civile, che mantengono la precedente numerazione, o mediante l’eliminazione di articoli (che non vengono riutilizzati per non stravolgere l’intero impianto codicistico).
Le principali modifiche, attuate con leggi che sono intervenute direttamente sul codice civile, si sono avvalse dell’ultima tecnica illustrata. Esse hanno riguardato, ad esempio, le società (D.Lgs. n. 6/2003 – “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative), il condominio negli edifici (Riforma di cui alla L. n. 220/2012, che ha stabilito nuove regole per gli amministratori, le assemblee e la gestione economica) e la famiglia.
LE RIFORME DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
In particolare, analizziamo le principali modifiche che si sono concentrate nell’ambito dei rapporti familiari. Ricordiamo: Riforma del diritto di famiglia del 1975 (L. n. 151/1975), grazie alla quale, principalmente: il marito non è più il “capo famiglia”, perché entrambi i coniugi hanno gli stessi diritti e doveri nella conduzione familiare, compresi i relativi oneri patrimoniali, in proporzione alle rispettive sostanze; la patria potestà è sostituita dalla potestà parentale (oggi responsabilità genitoriale), spettante ad entrambi i coniugi sui figli minori ed esercitata di comune accordo; la moglie conserva il proprio cognome e concorda l’indirizzo della vita familiare; i figli naturali sono sostanzialmente equiparati a quelli legittimi.
Riforma dell’affidamento dei figli in caso di separazione legale, attuata con la L. n. 54/2006 che ha modificato, in particolare, l’art. 155 cod.civ., introducendo: l’affidamento condiviso, ossia ad entrambi i genitori, come regola generale; il diritto dei nonni e dei parenti di ciascun ramo genitoriale di mantenere rapporti significativi con i minori coinvolti. Riforma della filiazione (L. n. 219/2012) che ha eliminato le residue differenze tra figli legittimi e naturali, stabilendo che esiste un unico stato giuridico di figlio.