La Banca delle Ore SISTEMA CNA AREZZO Tempi di vita e tempi di lavoro

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Orario, riposo, ferie: dlgs 66 del 2003 e successive modifiche.
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La Banca delle Ore SISTEMA CNA AREZZO Tempi di vita e tempi di lavoro “Un nuovo strumento per la conciliazione degli orari di lavoro" Relatori Dott.ssa Barbara Bennati – Dott. Simone Ponti Arezzo, 14 - 15 dicembre 2006

L. 53/2006 art. 9 Conciliazione dei tempi La Banca delle Ore L. 53/2006 art. 9 Conciliazione dei tempi Scopo della legge è fare interagire: i diritti delle persone l’organizzazione familiare l’organizzazione d’impresa i rapporti di lavoro le politiche formative al fine di creare un sistema equilibrato di vivere sociale capace di coniugare in modo flessibile i tempi di lavoro e quelli del non lavoro professionale.

La Banca delle Ore IL VALORE DEL TEMPO La categoria TEMPO, la sua costruzione sociale e le sue declinazioni: tempi di vita, tempi di lavoro, tempi sociali è la struttura portante di questa legge.   Sviluppare perciò un CULTURA DELLA CONCILIAZIONE che vede come attori principali; le persone (maschi e femmine), le imprese e le amministrazione pubbliche.

La Banca delle Ore PROGETTO CNA Il progetto della Banca delle Ore per i dipendenti di CNA si inserisce in un quadro strategico più ampio volto a innovare i nostri modelli organizzativi. Sono previste tre tipologie di azione finanziabili: progetti articolati per consentire al lavoratore padre o alla lavoratrice madre di usufruire di particolari forme di flessibilità di orario programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo progetti che consentono la sostituzione del titolare d’impresa con altro imprenditore.

La Banca delle Ore Art. 1 DECORRENZA A decorrere dal 01/01/2007 ed in via sperimentale per un anno, viene istituita la “Banca delle Ore”.

La Banca delle Ore ART. 2 CONTO INDIVIDUALE La Banca delle Ore prevede l’attivazione di un conto individuale per ciascun lavoratore, al fine di consentire la fruizione dei permessi compensativi delle prestazioni di lavoro effettuate oltre l’orario ordinario settimanale che viene convenuto in 37,50 ore.

La Banca delle Ore ART. 3 RILEVAZIONE La rilevazione delle presenze verrà effettuata utilizzando meccanismi di oggettiva registrazione. L’accredito sul conto della Banca delle Ore di ogni singolo lavoratore delle ore prestate oltre il normale orario di lavoro verrà effettuato dall’azienda nel mese immediatamente successivo al periodo nel quale è stata resa la relativa prestazione. L’utilizzo del credito da parte del dipendente potrà avvenire a partire dal 15 del mese successivo quello di registrazione.

La Banca delle Ore Art. 4 ACCUMULO L’accumulo delle ore avrà luogo secondo le seguenti modalità: Rispetto di quanto previsto dal CCNL Terziario distribuzione e servizi in materia di orario di lavoro; Rispetto del limite di 48 ore settimanali e di 200 annue; Autorizzazione preventiva allo svolgimento delle ore aggiuntive da parte del Responsabile di ciascuna area

La Banca delle Ore Art. 4 MAGGIORAZIONE Oltre la 40° ora settimanale si prevede il riconoscimento della maggiorazione prevista dal CCNL per lo straordinario (15%) La maggiorazione verrà trasformata in minuti ed accumulata in aggiunta alle ore (1 ora = 1 ora e 9 minuti).

La Banca delle Ore Art. 5 FRUIZIONE La fruizione da parte del dipendente delle ore accreditate sul conto individuale avrà luogo secondo le seguenti modalità: Richiesta del dipendente, di norma, con preavviso scritto minimo di 3 gg lavorativi, salvo autorizzazione in deroga; Accettazione ed autorizzazione del Responsabile di area; Garantire la normale funzionalità dell’Ufficio/Unità Produttiva.

La Banca delle Ore Art. 6 DIRITTO DI PRECEDENZA I lavoratori della stessa unità produttiva potranno assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi senza superare il 10% della forza occupata per ufficio/unità produttiva. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta nel rispetto del presupposto fondamentale della normale funzionalità dell’unità produttiva

La Banca delle Ore Art. 7 RECUPERI I permessi compensativi possono essere goduti in ore fino ad un massimo 8 ore ad esclusione, salvo eccezioni debitamente autorizzate dal Responsabile di ciascuna area: delle giornate antecedenti e/o successive alle festività del cumulo con permessi e/o ferie.

La Banca delle Ore Art. 8 CONGEDI PARENTALI Le limitazioni di cui all’art. 7 non si applicano ai dipendenti che beneficiano di congedi parentali ex legge 53/2000 nel rispetto del tetto massimo di 16 ore mensili e nel rispetto della normale funzionalità dell’unità produttiva di appartenenza nonché di quanto previsto all’art. 10.

La Banca delle Ore Art. 9 UTILIZZO I dipendenti accumuleranno le ore aggiuntive dall’1/1 al 31/12 e dovranno usufruire dei permessi compensativi entro un anno dal loro accumulo. Per il primo anno visto il carattere sperimentale dello strumento il periodo di utilizzo decorrerà dall’1/2/2007

La Banca delle Ore Art. 10 SUPERLAVORO I permessi compensativi, di norma, non possono coincidere con quelli di superlavoro come da tabella qui di seguito indicata, salvo diversa esplicita autorizzazione da parte del responsabile servizi di ciascuna area.

La Banca delle Ore Art. 11 DECORRENZA In deroga a quanto previsto dal C.C.N.L. l’istituto della Banca delle Ore si applica anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché a tutti i dipendenti del Sistema CNA

La Banca delle Ore Art. 12 FIDO La Banca delle Ore consente ai dipendenti, previa autorizzazione da parte del responsabile servizi di ciascuna area, di usufruire di permessi compensativi anche in assenza di ore depositate nel conto personale, nel limite massimo di 8 ore mensili, che il dipendente dovrà recuperare nel mese successivo con la maggiorazione prevista nel CCNL a titolo di straordinario

La Banca delle Ore Art. 13 MONETIZZAZIONE In caso di cessazione del rapporto di lavoro il monte ore accreditate e non ancora utilizzate saranno liquidate con la retribuzione in essere

La Banca delle Ore TOLLERANZA Al fine di consentire una gestione funzionale degli orari è prevista una tolleranza in entrata ed in uscita di 30 minuti. La stessa tolleranza vale per i colleghi che devono spostarsi dalla sede di zona ai recapiti.