Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - D. M

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Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - D. M Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - D.M. 27/09/2010 8 Aprile 2011 Abroga il DM 3/8/05 – recepisce decisione CE 2003/33 - è in vigore dal 15/12/2010 DISCARICHE INERTI – art. 5 Salta il divieto al conferimento di rifiuti “che contengono le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, in concentrazioni superiori alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale”. il comma 3 del Dm 3 agosto 2005 il quale prevede che “Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 sono disposte dall'autorità territorialmente competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti”. Nuovo divieto per i rifiuti che contengono diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg (tabella 4 era in realtà già prevista dall’articolo 5 del Dm 3 agosto 2005, senza però alcuna delucidazione sulla sua funzione). tabella 1 (rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento senza preventiva caratterizzazione) fanno la loro comparsa gli “scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)”, Cer 101208. tabella 2 (limiti di concentrazione nell’eluato) scompare la nota ufficiale che rendeva ammissibili in discarica per inerti i rifiuti che non rispettano i valori fissati per il solfato, nel caso di eluato inferiore al valore di 600 mg/l come Co se L/S=10 1/kg”. Altre novità introdotte dal D.M. 27 settembre 2010 Viene prevista la possibilità di autorizzare, per singoli lotti, sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi all’interno di discariche per rifiuti pericolosi (RP), a condizione di sviluppare adeguata Valutazione di Rischio e garantendo la separazione dei flussi all’ingresso dell’impianto. Quest’ultimo concetto non viene esplicitato per discariche RNP. Una potenziale criticità è dovuta al fatto che tale possibilità comporta in ogni caso la necessità, per il gestore, di disporre di lotti specificamente dedicati e separati all’interno della discarica.

Art. 6 - Discariche per rifiuti NON PERICOLOSI Vengono aggiornati i criteri di ammissibilità (Tabella 5) per RNP Cd 0,02 0,1 mg/l Hg 0,005 0,02 mg/l Cloruri 1.500 2.500 mg/l Solfati 2.000 5.000 mg/l DOC 80 100 mg/l TDS 6.000 10.000 mg/l Cianuri, solventi organici, pesticidi totali scompaiono i limiti RP stabili e non reattivi in discariche per RNP – Tabella 5a (NEW) Nuovo nelle aree delle discariche per RNP destinate a ricevere RP stabili e non reattivi (= sottoposti a stabilizzazione/vetrificazione), potranno essere smaltiti RP che rispettino le condizioni della nuova tabella 5a fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 dello stesso Dm (deroghe). Aumentano limiti Cd e Hg, scompaiono cianuri, solventi, pesticidi. rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali a base di gesso (già ammissibili ex Dm 3 agosto 2005): dovranno avere una concentrazione in TOC non superiore al 5% ed un valore di DOC non superiore al limite di cui alla tabella 5a.   Scompare comma 7: le analisi di controllo possano essere disposte dalla P.a. competente qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un superamento dei limiti (previsione invece mantenuta in relazione alle discariche per rifiuti pericolosi). INOLTRE: scompare richiamo a “sostanze cancerogene” per TUTTE le tipologie di discariche. TOC per RP e RNP: il limite del TOC rimane al 6%, ma salta la precisazione “con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili”.

Art. 7 “Sottocategorie di discariche per RNP” Valutazione di Rischio: viene confermata Riferimenti a standard da applicare: mancano Rif. Tecnico: “Criteri metodologici per AdR applicata alle discariche” - Man. APAT Rif. Normativo: Circolare MATTM prot. 14963 del 30/06/2009 A livello locale: DGRV n. 1838/2007 Metodica standard per determinazione del parametro DOC (UNI 1484) Modalità per sperimentazione atta a determinare valori in deroga compatibili Modalità di effettuazione della VdR Art. 7 è sostanzialmente invariato. Art. 10 idem con integrazione nuova Tab. 5a 1.le autorità territorialmente competenti (REGIONE) possono autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi 2. I criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti (REGIONE) in sede di rilascio dell'autorizzazione. I criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri. A titolo esemplificativo e non esaustivo i parametri derogabili sono Doc, Toc e Tds. A livello REGIONALE quasi tutte le richieste di deroga si riferivano a DOC e TDS (in alcuni casi metalli) (UNI 1484): è quella recepita nel DM 27/09/2010 DGRV n. 1838/2007, risultati del tavolo tecnico istituito in merito alle problematiche relative al rilascio delle autorizzazioni per le sottocategorie di discariche per RNP con deroghe ai limiti di accettabilità Sono state chiarite queste problematiche?

Limitazioni di base VdR Applicazione della VdR per il DOC nell’ambito del DM 03/08/05 Limitazioni di base VdR NO standard da applicare per VdR DOC parametro aspecifico DOC non normato (CSC) DOC no info (chimico-fisico toss.) Limitazioni di base VdR mancanza di indicazioni specifiche su possibili standard da applicare per la VdR DOC parametro aspecifico. Un’analisi in termini quantitativi dovrebbe quindi essere ricondotta ad altri parametri (ad esempio COD), che siano ad esso correlabili Il parametro DOC non risulta normato in termini di CSC, non sono disponibili informazioni specifiche relativamente a tossicità non sono disponibili informazioni specifiche relativamente a caratt. chimico fisiche (banca dati ISS ISPESL) vale anche per cloruri, solfati, TOC, TDS

Applicazione della VdR per il DOC nell’ambito del DM 03/08/05 Metodologia VdR Analisi flussi di rifiuto in ingresso Assimilabilità al DOC per “comportamento” Modellazione Scenario “0” (attuale) e Scenario “1” (deroga) Confronto delle concentrazioni al bersaglio nei due scenari Vulnerabilità dei recettori ambientali Metodologia VdR Cosa abbiamo fatto finora, concordato con PP.AA. Criterio GENERALE: Linee Guida APAT per discariche Analisi dei flussi di rifiuto in ingresso – sorgente - che presentano criticità (per DOC o altri par.): serve a caratterizzare SORGENTE (PERCOLATO e BIOGAS) SPERIMENTAZIONE DGR chiede 5 analisi per ogni tipologia significativa DGR prevede di fare anche COD in caso di deroga per DOC DGR prevede di fare anche COND. CLORURI SOLFATI in caso di deroga per TDS DATI STORICI PERCOLATO: modellazione tramite parametro, assimilabile al DOC per “comportamento”, presente nel percolato Il parametro è concordato con PP.AA. per DOC: ammoniaca, metalli no perché meccanismi di scambio ionico con terreno per TDS: si usano Cloruri e Solfati con concentrazioni del DOC/TDS nel percolato in input al modello Modellazione di due scenari: Scenario “0” situazione attuale e Scenario “1” deroga DOC Confronto delle concentrazioni al bersaglio nei due scenari Si assume di stimare indirettamente l’esposizione dell’uomo alla contaminazione mediante valutazione della vulnerabilità dei recettori ambientali direttamente interessati dalle emissioni della discarica.

Applicazione della VdR per il DOC nell’ambito del DM 03/08/05 Risultati VdR In caso di criticità al bersaglio, ripetizione valutazione in Scenario “1” con : riduzione DOC (invarianza flussi in ingresso) riduzione dei flussi in ingresso (invarianza DOC)

Possibilità di deroga da autorizzare sulla base di VdR Il nuovo decreto “sana” la criticità legata al DOC della precedente impostazione normativa ? DM 03/08/2005 DM 27/09/2010 Possibilità di deroga da autorizzare sulla base di VdR Opzione conservata Art. 6: limite DOC = 80 mg/l (Tab. 5) Art. 6: limite DOC = 100 mg/l (Tab. 5) Nessuna categoria di rifiuti esclusa Esclusione delle tipologie di rifiuti più critiche Fanghi “purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente l’attività biologica” o “il contenuto di sostanze organiche” rifiuti da trattamento di acque reflue rifiuti da trattamento biologico dei rifiuti urbani (IR<1.000) LIMITI Art. 10 - Deroghe: Co. 1 “Sono ammessi valori più elevati … qualora sia effettuta VdR Autorità conceda autorizzaiozne valori limite autorizzati … non superino per più del triplo … quelli delle Tabelle Co. 3 “Le disposizione di cui al co. 1 NON si applicano al DOC di cui alle Tab. 2, 5a, 6 QUINDI si applicano a Tab. 5 per il DOC? CATEGORIE ESCLUSE DGRV “le tipologie di rifiuti oggetto della sperimentazione dovranno essere individuate tra quelle autorizzate e apprtenenti, in linea generale alle categorie: 02: da agricoltura, orticoltura, … preparazione alimenti 03: da lavorazione del legno … produzione carta, cartone 19: da impianti trattamento rifiuti, acque reflue, potabilizzazione

Variabilità DOC per alcune tipologie di rifiuti: 160 ÷ 8.000 mg/l Il nuovo decreto “sana” la criticità legata al DOC della precedente impostazione normativa ? DM 03/08/2005 DM 27/09/2010 Criticità Variabilità DOC per alcune tipologie di rifiuti: 160 ÷ 8.000 mg/l DOC parametro aspecifico (assente nella banca dati dei modelli di calcolo) Aspetti positivi Esclusione CER critici dal punto di vista del contenuto di DOC Aspetti incerti Difficoltà interpretativa su “riduzione consistente” per attività biologica e sostanze organiche Mancanza di una metodologia di VdR condivisa e validata Difficoltà interpretativa da parte delle AC Art. 10, co. 2: In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l’AC può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni Esperienza maturata su richiesta deroghe non concesse per mancanza di criteri condivisi concesse con limitazioni sui flussi di rifiuti in ingresso per specifiche tipologie Escludendo i codici CER più critici dal punto di vista del contenuto di DOC si superano delle precedenti criticità di valutazione e applicazione della VdR. Mancanza di specifici criteri relativamente ai trattamenti sopra menzionati per la riduzione “dell’attività biologica” e di “sostanze organiche” Criteri condivisi per VdR e difficoltà interpretative: non vengono introdotti riferiemnti specifici destinate a risolversi con prassi e DGR?

Campionamento e analisi di laboratorio Elaborazione dei dati raccolti Campionamento con bailers e spurgo del pozzo almeno 24 h prima Analisi Fe, Mn, As e ulteriori parametri caratteristici della falda Elaborazione dei dati raccolti Analisi preliminare con individuazione e trattamento “non detect” e “outliers” Individuazione dei parametri di statistica descrittiva Calcolo dei valori di fondo Fe, Mn, As, SO42-, Cl-, NH4+ Metodologie proposte a livello nazionale e internazionale Verifiche e valutazioni complementari Misure piezometriche in diverse cond. idrologiche Contesto idrogeologico e caratteristiche del sito Test di cessione per eluibilità Fe – Mn - As