DIRITTO DI FAMIGLIA ISLAMICO

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DIRITTO DI FAMIGLIA ISLAMICO di gabriella friso

Il diritto di famiglia può essere considerato il nocciolo del Diritto islamico, ove più deciso risulta l’intervento normativo del Corano. Le norme contraddittorie fanno sì che abbiano avuto spazio le interpretazioni delle differenti scuole giuridiche che a loro volta risultano essere spesso inconciliabili tra loro.

I tentativi dei giuristi si sono concentrati soprattutto nello stemperare le norme contenute nella schari’a e ad elevare le posizioni dei componenti deboli della famiglia (donne e minori). Queste norme hanno dato origine agli “statuti personali” (applicabili su base personale e NON territoriale).

Il matrimonio è: una istituzione giuridica che garantisce l’ordine sociale, una modalità per legalizzare i rapporti sessuali (le unioni lecite tra uomo e donna) un atto lodevole e meritorio che previene le tentazioni e agevola la realizzazione della parola divina.

Il matrimonio non è un sacramento ma un contratto bilaterale di diritto civile. Si basa su un complesso di prestazioni e controprestazioni NON uguali. Secondo l’impostazione classica diversi sono gli scopi perseguiti dai coniugi nel matrimonio: l’uomo acquisisce dei diritti sulla donna (godimento sessuale e autorità maritale), la donna il diritto al DONATIVO NUZIALE (mahr) e al soddisfacimento dei bisogni materiali.

Le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio Il diritto islamico non fissa un limite per essere titolari del rapporto matrimoniale generalmente stabilito con la pubertà. L’età minima varia da 15 e 17 per le donne a 15 e 18 per gli uomini. Il consenso per gli individui che non hanno raggiunto l’età matura lo esercita di solito il parente maschio più vicino agli sposi (wali).

Generalmente i legislatori moderni vietano i matrimoni conclusi in tenera età e il tutore matrimoniale è di regola privato del potere di costrizione contro la volontà degli sposi. Pochissimi permettono che il contratto matrimoniale sia concluso direttamente dai coniugi. La verginità della donna è la condizione indispensabile per contrarre un buon matrimonio e la famiglia risponde della sua onorabilità.

Impedimenti al matrimonio Perpetui (parentela, affinità e allattamento). Temporanei (donna ripudiata definitivamente che può essere risposata dal primo marito solo se a sua volta lei si risposa prima con un altro, divieto valido SOLO PER LE DONNE ai matrimoni misti ).

Il contratto matrimoniale Prima discriminante: se l’uomo maturo può concludere direttamente il matrimonio, la donna può manifestare il suo consenso solo attraverso il tutore matrimoniale. Generalmente la moglie può far inserire delle clausole nel rispetto della shari’a (impegno a non trasferirsi in altre città, a non contrarre matrimonio poligamico, a permetterle di lavorare e/o partecipare alla vita pubblica ...)

Il mahar E’ obbligatorio e indispensabile per la validità di un matrimonio. Lo sposo lo versa alla sposa che ne può disporre liberamente. L’ammontare dipende dalla posizione economica e sociale della donna.

Può essere posticipato: una parte generalmente si versa subito, il completamento può avvenire al momento della morte del marito (correttivo alle leggi sulla successione dei beni) o nel caso il marito decida di ripudiare la moglie. E’ un correttivo alla dipendenza economica della donna e alla sua esclusione dalla vita pubblica.

La donna può rifiutarsi di consumare il matrimonio se il mahar non è stato versato. Se il marito ripudiasse la moglie prima della consumazione del matrimonio è obbligato a versare solo la metà del donativo.

I diritti e i doveri dei coniugi L’autorità del marito sulla moglie, dal punto di vista giuridico, deriva dal fatto che lui la debba mantenere (cibo, alloggio, vestiario) in rapporto alle sue capacità economiche. La moglie deve obbedienza. I rapporti patrimoniali sono regolati dalla SEPARAZIONE DEI BENI.

La donna resta proprietaria dei beni che ha portato con sé, del mahr ricevuto e dei beni guadagnati durante il matrimonio. I ruoli dei coniugi sono nettamente definiti in rapporto ai figli: la madre è titolare della CUSTODIA (allevare e sorvegliare), il padre ha il potere di decidere l’EDUCAZIONE e sulla sua ISTRUZIONE e gli viene affidata l’amministrazione dei suoi beni fino alla maggiore età.

La poligamia Diversità di approccio tra le scuole (dal divieto alla concessione di 4 mogli contemporaneamente). E’ in corso in molti Stati un ripensamento perché rappresenta un forte elemento destabilizzante della famiglia. E’ l’esempio lampante della disparità giuridica fra i coniugi. La Tunisia la vieta esplicitamente.

Per limitarla sono stati applicate generalmente tre modalità. la donna può inserire il divieto nel contratto matrimoniale dandole il diritto di chiedere il divorzio se non venisse rispettata (Giordania), la donna può chiedere il divorzio anche se non inserita nel contratto matrimoniale (l’Algeria chiede che le donne siano informate e consenzienti), c) il marito che vuole sposare un’altra donna deve rivolgersi ad un Giudice per essere autorizzato (Marocco, Siria).

L’annullamento e lo scioglimento del matrimonio Il matrimonio non è valido in presenza di alcuni vizi: difetto di forma, irregolare manifestazione del consenso,mancanza del versamento del mahr. In caso di annullamento i figli vengono attribuiti all’ex marito, l’obbligo per la donna al ritiro legale e diritto a ricevere il pagamento della donazione pattuita.

Può essere sciolto in 3 modi: il ripudio; il divorzio giudiziale richiesto da uno dei coniugi (la moglie solitamente ) per gravi motivi; il divorzio per mutuo consenso. N.B. l’apostasia determina sempre lo scioglimento del matrimonio.

Il ripudio E’ esclusivamente concesso al marito con una semplice dichiarazione verbale. L’efficacia non è subordinata alla valutazione del motivo che lo provoca né alla comunicazione alla moglie. Alcuni codici personali hanno introdotto l’obbligo di comunicazione del ripudio. Il marito può delegare ad un fiduciario il potere di ripudio (alcune donne se lo possono far delegare).

Il ripudio può essere revocabile (prima della triplice manifestazione di volontà) o definitivo (con la terza dichiarazione) o subito nel ripudio “istantaneo”. Il Corano esprime una chiara preferenza al mantenimento del matrimonio (ripudio da adottare solo in caso di necessità sul piano morale ma non giuridico) tanto da prevedere un’ ipotesi di conciliazione e di stabilire un compenso speciale per la moglie dopo il suo scioglimento.

I legislatori moderni hanno spesso cercato di limitarne il ricorso ( elemento di destabilizzazione della famiglia peggiore della poligamia) introducendo dei correttivi che lo rendessero meno extragiudiziale ed arbitrario e sottoponendolo ad un controllo da parte di un Giudice. Alcuni impongono al Giudice di effettuare un tentativo di conciliazione prima dell’accoglimento del ripudio.

Emanano una sentenza Algeria, Libia, registrano l’atto Siria e Iraq, in Somalia non è valido se non è autorizzato dal Giudice, in Egitto l’uomo deve fare stendere l’atto da un notaio che deve a sua volta comunicarlo alla moglie. Altri Paesi prevedono a carico del marito un obbligo di risarcimento in caso di ripudio immotivato (alcuni Stati lo prevedono per aiutare economicamente la donna, altri solo se si accerta un danno nei suoi confronti).

Il divorzio giudiziale richiesto da uno dei coniugi per gravi motivi e il divorzio per mutuo consenso. Nel diritto islamico classico è prevista la possibilità per la donna di richiedere il divorzio per gravi motivi. Tutte le scuole lo prevedono se per il marito è impossibile avere un rapporto sessuale (castrazione, evirazione e l’impotenza).

Altri motivi possono essere: la lontananza del marito (che crea danno affettivo e morale alla moglie) , il mancato mantenimento. In generale la tendenza delle legislazioni è stata quella di MOLTIPLICARE PER LA DONNA le ipotesi che le permettano di chiedere il divorzio (ad es. l’esistenza di un dissenso insanabile o di un danno patito).

Il Diritto islamico prevede un divorzio valido quando i due coniugi di comune accordo sciolgano la loro unione. Questo talvolta capita quando la donna, impossibilitata a chiedere il divorzio per mancanza di cause gravi, chiede la collaborazione del marito perché la ripudi, solitamente, a seguito di un compenso (restituzione del mahar, donazione di una somma di denaro, rinuncia alla custodia dei figli).

Il matrimonio a termine può durare da un’ora a novantanove anni. La validità viene indicata nel contratto e si scioglie automaticamente allo scadere del tempo previsto. Tra i sunniti c’è un rifiuto generalizzato del matrimonio a termine o temporaneo che invece è ancora praticato in ambito sciita.

Gli effetti dello scioglimento o annullamento del matrimonio: Periodo di ritiro legale per la donna (periodo che deve trascorrere prima che a lei sia concessa la possibilità di risposarsi) istituito soprattutto per evitare dubbi sulla paternità di eventuali bambini e per permettere al marito eventuali ripensamenti. La durata è solitamente di tre cicli mestruali (3 mesi). Durante questo periodo la donna ha diritto al mantenimento e continua a sottostare alla podestà del marito.

Pagamento del mahar e dell’eventuale indenità di “consolazione”. Tutte le dottrine giuridiche concordano nel ritenere che la moglie non possa avanzare pretese sui beni del marito dopo la fine della loro unione. I figli se piccoli, vengono solitamente affidati alla custodia della madre alla quale talvolta viene garantito un alloggio adeguato. La custodia può essere revocata se esiste un pericolo che questa allontani i figli dalla religione musulmana.

L’educazione musulmana

Valori fondamentali: L’unità della comunità musulmana (ummah) è garantita dalla fede in un unico Dio, fede che cementa il gruppo. L’unità tra i credenti rispecchia quella tra Dio e gli uomini che a lui si sottomettono. La giustizia sociale è la condizione dell’unità del gruppo e preserva dalla violenza. L’ordine patriarcale: la famiglia patriarcale è la cellula fondatrice e riproduttrice della società, dove Dio si manifesta.

Ogni forma di divisione è percepita come un pericolo e come peccato. L’educazione musulmana tende ad incoraggiare il consenso e il conformismo. Conformarsi alle regole supera l’individualismo in funzione del bene del gruppo. I peccati più gravi sono: l’apostasia, l’eresia, la ribellione, i dubbi che mettono in pericolo la fede. Il dovere della memoria Per i musulmani il peccato è una condizione momentanea di allontanamento da Dio e di impurità.

Il neonato nasce già musulmano e in condizione di grazia, il dovere dei genitori sarà quello di CONSERVARLO tale. Questa condizione perfetta può essere conservata solo se Dio fa parte di ogni gesto quotidiano. L’educazione quindi si basa sul RICORDO: non dimenticare che Dio esiste, il Corano, la legge, la tradizione e la propria natura. Quindi l’educazione inizia con l’imitazione dei gesti e delle pratiche quotidiane (senza porsi quesiti) e la memorizzazione del Corano (che una volta incorporato trasforma la persona).

I genitori sono responsabili davanti a Dio e alla comunità della fede dei loro figli ed è il padre soprattutto che trasmette l’identità musulmana. L’identificazione tra autorità paterna e religiosa è molto forte. Tradire il padre è tradire Dio e viceversa. Il figlio pensa di mandare all’inferno i genitori se non restasse un buon musulmano.

Il valore centrale della famiglia patriarcale è l’onore. L’uomo deve dimostrarlo, nella donna consiste nel “nascondimento” (una buona reputazione è non averne). Già da piccoli i bambini iniziano a frequentare la scuola coranica. Tutti temono la vergogna e il giudizio del gruppo e l’educazione prepara ad assumere ruoli differenziati.

L’educazione religiosa non è distinta dall’ apprendimento della differenziazione sessuale che per la donna è diventare una buona sposa e madre (da qui l’importanza della verginità, della modestia, della purezza religiosa…). L’uomo imparerà come controllare la sessualità femminile a garanzia del mantenimento dell’ordine sociale (controllo delle passioni, gelosia, esigenze di abito, autorità). Gli spazi della donna sono quelli domestici, quelli degli uomini sono i luoghi pubblici.

La circoncisione (generalmente avviene dai 3 ai 7 anni), pur non essendo obbligatoria, sancisce il passaggio del bambino al mondo degli uomini che si completerà con la pubertà. Per la madre il figlio (soprattutto il primogenito) è “l’uomo della sua vita”, il suo amore più grande. Con lui può esprimere il suo affetto e moltiplicare i contatti fisici. Solo i figli assicurano alla madre la fedeltà per tutta la vita. La sposa del figlio deve essere gradita soprattutto alla madre.

La relazione madre e figlia è invece improntata sulla severità e sulla serietà. La figlia NON resterà nella casa paterna. Lo spazio domestico quindi è un luogo di obblighi, di servizio, di dedizione ai fratelli e sorelle. Molte donne vedono il matrimonio come emancipazione dall’autorità paterna e solo lo status di madri darà loro un posto nella società.