Pianificazione di emergenza

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Pianificazione di emergenza DG Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza U.O. Protezione Civile Pianificazione di emergenza Dott. Geol. Giovanni Caldiroli – Arch. Ferruccio Agazzi, U.O. Protezione Civile

Legge 225/92: Tipologie ed Ambiti (art. 2) a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. 2

I tre livelli di competenza Il Sindaco ha, prima di tutto, il compito di prestare soccorso alla popolazione, per cui deve attivarsi subito e non aspettare di essere soccorso. Inoltre il Sindaco, potrà avvalersi dell’aiuto di strutture tecnico operative, che svolgono attività di monitoraggio e vigilanza sul territorio. Ad esempio: STER per azioni di contrasto sul reticolo idraulico di competenza regionale; ARPA - Servizio Meteo Regionale per le previsioni meteorologiche; AIPO per azioni di contrasto sul reticolo idraulico di competenza; ARPA - Centro Monitoraggio Geologico di Sondrio e Centro Nivometeo di Bormio, rispettivamente per le frane monitorate e per le valanghe nell’area alpina. TIPO A: Può essere fronteggiato con le strutture a disposizione del Sindaco EVENTO TIPO B: Il Sindaco segnala l’evento alla Prefettura, alla Provincia ed alla Regione, che assumono il ruolo di coordinamento tra gli enti che intervengono ancora con le strutture normalmente disponibili TIPO C: Per intensità ed estensione deve essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari. Viene chiesta la dichiarazione dello stato di emergenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Sindaco non è solo... 4

La pianificazione di emergenza L.225/92, art. 6: Componenti del Servizio nazionale della protezione civile 1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati. 2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

La pianificazione di emergenza L.225/92, art. 15: Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco 1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile. 2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile. 3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. 4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

La pianificazione di emergenza Linee Guida del DPC – “Metodo Augustus” Direttive Regionali – 3^ edizione – DGR n. 8/4732/2007 Legge 267/98 (c.d. Legge Sarno) D.Lgs. 334/99 – D.Lgs. 238/2005 (c.d. Leggi Seveso) L.R. 16/2004 (Testo unico di p.c.) L.R. 12/2005 (PGT) e direttive tecniche conseguenti Piano Regionale AIB 2010-2012

Contenuti del piano di emergenza Analisi delle fonti di rischio presenti sul territorio comunale  PGT, PEE, PIANO AIB Analisi del tessuto urbanistico ed urbanizzato  PGT Individuazione delle aree a rischio  SCENARI DI RISCHIO E RELATIVA CARTOGRAFIA Individuazione dei precursori  MONITORAGGIO Attivazione della struttura comunale di p.c.  MODELLO DI INTERVENTO

Gli scenari di rischio ed il modello di intervento Lo scenario di rischio rappresenta una descrizione oggettiva e realistica di quanto può verificarsi in un territorio. Per quanto possibile devono essere individuati dei precursori che permettano di attivare le procedure di emergenza relative. Nel piano di emergenza comunale ad ogni scenario devono corrispondere procedure specifiche, distinte nelle varie fasi previste dalla direttiva per l’allertamento. Dovranno essere riportati i recapiti telefonici utili per attivare la struttura comunale

Le funzioni di supporto del Centro Operativo Comunale previste dalle direttive regionali Tecnico scientifica Sanità – Assistenza sociale Volontariato Materiali e mezzi Servizi essenziali ed attività scolastica Censimento danni, persone e cose Strutture operative locali Telecomunicazioni Assistenza alla popolazione

L’Unità di Crisi Locale (UCL) È la struttura che si attiva, a supporto del sindaco, in un comune a seguito di un’emergenza. Il Sindaco, autorità di p.c. è il responsabile ultimo ed unico della struttura comunale. È COMPOSTA DA: Sindaco Struttura Tecnica Comunale Struttura Amministrat. Comunale Polizia Locale Volontariato di Protezione Civile

L’Unità di Crisi Locale Deve essere attivabile H24 in ogni giorno dell’anno per garantire la costanza del servizio di protezione civile comunale (servizio essenziale ai sensi del DM 28.05.1993) e pertanto, in assenza di una o più figure tra quelle indicate, il sindaco dovrebbe individuare all’interno dell’amministrazione (Giunta? Consiglio?) dei referenti che coprano le funzioni previste per la struttura del COC (Centro Operativo Comunale).

Il volontariato di protezione civile È una risorsa a disposizione del sindaco per la gestione delle situazioni di emergenza, per l’attività di previsione, prevenzione e per l’informazione alla popolazione, in tempo di “pace” ed in emergenza. Può anche essere coinvolto nella stesura del piano di emergenza comunale. Non dovrebbe essere considerato una surroga di servizi che il comune deve comunque garantire (es. piano neve, viabilità, …) L’attività è regolamentata dal DPR 194/2001, dalla L.R. 16/2004 e dal nuovo R.Reg. 9/2010 del 22 ottobre u.s.

La situazione dei piani di emergenza in Lombardia Ad oggi circa 680 comuni hanno un piano di emergenza redatto tra il 1999 (prima edizione delle direttive regionali) ed il 2007. Circa 370 comuni lo stanno aggiornando o predisponendo ex-novo a seguito del finanziamento regionale (bando 2008). Al termine dell’istruttoria, condotta in collaborazione con le province, circa 800 comuni avranno un piano di emergenza.

La situazione dei piani di emergenza in Lombardia

La situazione dei piani di emergenza in Provincia di Brescia

La situazione dei piani di emergenza in Lombardia La regione ha attivato un sistema informativo (PEWEB) su cui i comuni interessati dal bando devono caricare una sintesi del piano comunale, per avere il finanziamento regionale. L’obiettivo è quello di caricare nel sistema i dati anche di tutti i comuni. Il sistema consente di accedere a tutti i dati contenuti nel SIT regionale. Stiamo lavorando per metterlo a disposizione di tutti gli enti e le strutture che compongono il sistema di protezione civile regionale.

Il sistema PEWEB

Il sistema PEWEB

La situazione dei piani di emergenza in Lombardia Criticità: Necessità di aggiornamento degli scenari, dei responsabili della gestione dell’emergenza e delle procedure dei piani redatti nei primi anni 2000 Coordinamento in emergenza per i comuni senza piano Scarso allineamento alle Direttive Regionali anche dei piani redatti nel 2010, con conseguente ritardo nell’erogazione dei fondi, in attesa degli adeguamenti.

Pronto Interventi DG Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza U.O. Sistema Integrato di Prevenzione Pronto Interventi Dott. Geol. Andrea Zaccone – Dott. Geol. Massimo Ceriani , U.O. Sistema Integrato di Prevenzione

PRONTO INTERVENTI D.G.R. 924 del 1 dicembre 2010 L.R. 34/1973 (art. 10) in caso di calamità naturale dispone interventi di primo soccorso finanziati dalla Regione D.P.R. del 21/12/1999 n. 554, art.147 modalità esecutive per i lavori di somma urgenza L.R. 5/01/2000 n. 1 (art. 3, comma 110) trasferimento agli enti locali (progettazione, esecuzione e gestione) delle opere difesa del suolo (compresi monitoraggio e prevenzione) D.G.R. 3400 del 26 ottobre 2006 criteri per l’attuazione delle opere di pronto intervento da parte degli enti locali D.G.R. 924 del 1 dicembre 2010 NUOVI CRITERI E MODALITA’ PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI PRONTO INTERVENTO IN RELAZIONE AI BENI DEGLI ENTI LOCALI (AI SENSI DELLA L.R. 5 GENNAIO 2000 N°1, ART. 3, COMMA 110 )

Com’era OGGETTO DI MODIFICA SI < = €. 75.000,00 NO L.R. 34/1973 SCHEDA “A” SI SEGNALAZIONE EVENTO < = €. 75.000,00 ENTE LOCALE SEDE TERRITORIALE NO L.R. 34/1973 SOMMA URGENZA URGENZA VERBALE VALIDAZIONE SCHEDA “A” > = €. 75.000,01 < = €. 150.000,00 MAX €. 400.000,00 VERBALE CON INDICAZIONE IMPORTO INTERVENTO ATTIVAZIONE PROCEDURE DI POST-EMERGENZA D.G.R. 20486/2005 PRESA D’ATTO D.G. PROTEZIONE CIVILE, PREVENZIONE E POLIZIA LOCALE NULLA-OSTA FINANZIARIO INSERIMENTO PROGR. SEMESTRALE AUTORIZZ. LAVORI IMPEGNO SPESA GESTIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SCHEDA “A” NON AMMISSIBILE (O PARZIALMENTE NON AMMISS.) OGGETTO DI MODIFICA D.G.R 8755/2008

Come sarà dal 1.1.2011 NUOVA D.G.R. 924/2010 La legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1, articolo 3, comma 110, recita: “Sono trasferite alle province, ai comuni e alle comunità montane le funzioni concernenti la progettazione, l’esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo, relative alle aree, ai manufatti ed alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento, di monitoraggio e di prevenzione”.  

Passaggi salienti della DGR 924/2010: Come sarà dal 1.1.2011  Passaggi salienti della DGR 924/2010: E’ in carico all’amministrazione comunale competente per il suo territorio la responsabilità di adozione di tutte le possibili misure atte a garantire l'incolumità delle persone ed a contenere il danno alle cose nel proprio comune. Da ciò deriva che tutti gli atti conseguenti per lavori inerenti tale competenza: verbale di somma urgenza e ordine di servizio sopra tutti, sono di specifica competenza del dirigente del servizio comunale o responsabile comunale del procedimento, o tecnico comunale incaricato DPR 21 dicembre 1999 n° 554 art 147). Viene comunque garantito il supporto tecnico Professionale delle STeR

Come sarà dal 1.1.2011 Vengono concessi finanziamenti per i soli lavori di somma urgenza fino ad un massimo di 75.000 euro; i lavori di urgenza vengono considerati come lavori programmabili. Il contributo sarà dell’80% e subordinato alle disponibilità di bilancio regionale e comunque in grado di coprire la gran parte dell’importo dei lavori ammessi.

Requisiti per il contributo adeguata pianificazione d’emergenza comunale secondo la vigente disciplina regionale; formale dichiarazione del sindaco o del legale rappresentante dell’ente di aver allocato idonee risorse di bilancio per la realizzazione di opere di pronto intervento. vengono cofinanziati i comuni o le associazioni di comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti

Procedura L’istanza di contributo va indirizzata alla STER entro e non oltre 48 ore dalla redazione del verbale di somma urgenza e comunque prima dell’inizio dei lavori. All’istanza, comunicata tempestivamente anche alla sala operativa regionale deve essere allegato l’ordine di servizio e una relazione sintetica ma non generica circa la calamità in atto, i conseguenti pericoli per la pubblica incolumità, le proposte tecniche di intervento e una adeguata documentazione fotografica. La STER territorialmente competente esegue un sopralluogo entro 48 ore dal ricevimento dell’istanza di contributo con redazione di relativo verbale. La Regione potrà concedere un contributo massimo di 75.000 €, che verrà liquidato con un acconto pari al 60% e saldo a seguito di approvazione della contabilità finale da parte del comune.