Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI L. N. 219/2012 Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione Art. 2 Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione Art. 3 Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento Art. 4 Disposizioni transitorie Art. 5 Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria
MODIFICHE DI COMPETENZA PER MATERIA DI ALCUNI ISTITUTI INTRODUZIONE DI NUOVI ISTITUTI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione (12) Finalità della legge Modificata la definizione di parentela Riconoscimento: modifica dell’art. 250 cc Autorizzazione al riconoscimento dei figli incestuosi (sostituito l’art. 251 cc) Effetti del riconoscimento (art. 258, comma 1, cc)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione Legittimazione passiva: in tema di domanda per la dichiarazione di paternità o maternità Coordinamento normativo. Modifica della rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile che cambia in “della potestà dei genitori e dei diritti e doveri dei figli” Status giuridico della filiazione (art. 315 del cc) Diritti e doveri dei figli: art. 315 bis cc Effetti della decadenza della potestà genitoriale in tema di alimenti e successione (art. 448 bis cc)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione Abrogazione della sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del CC Sostituzioni: le parole figli legittimi e figli naturali sostituite con figli
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N Art. 3 Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento Sostituisce l’art. 38 delle disp. att. Codice civile Modifica della competenza TRIBUNALE ORDINARIO/ TRIBUNALE PER I MINORENNI MANTENIMENTO DELLA PROLE: A) GARANZIE PATRIMONIALI B) SEQUESTRO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N Art. 4 Disposizioni transitorie AI GIUDIZI INSTAURATI A DECORRERE DAL PRIMO GENNAIO 2013, SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI AI PROCESSI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO E AL MANTENIMENTO DEI FIGLI DEI GENITORI NON CONIUGATI PENDENTI AVANTI AL TM SI APPLICANO GLI ART. 737 E SS CPC E IL COMMA 2 DELL’ART. 3 l 219/2012, IN QUANTO COMPATIBILI
FIGLI NATURALI = FIGLI LEGITTIMI STATUS GIURIDICO FIGLI NATURALI = FIGLI LEGITTIMI
STATUS GIURIDICO Il legislatore delegato dovrà sostituire in tutta la legislazione vigente i riferimenti ai figli legittimi e ai figli naturali, “salvo l’utilizzo della denominazione di figli nati fuori dal matrimonio, quando si tratti di disposizione ad essi specificamente relative”
STATUS GIURIDICO L’art. 315 cc Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (naturali /legittimi /adottivi)
STATUS GIURIDICO l’art. 315 bis e l’art. 147 cc Obblighi/diritti “assistenza morale” (risarcimento danni)
STATUS GIURIDICO Per presunzione Per riconoscimento Per dichiarazione giudiziale Per adozione di minorenni
VINCOLO TRA PERSONE CHE DISCENDONO DA UNO STESSO STIPITE ART. 74 c.c. PARENTELA VINCOLO TRA PERSONE CHE DISCENDONO DA UNO STESSO STIPITE Sia all’interno del matrimonio Sia al di fuori del matrimonio Sia nel caso di adozione (salvo l’adozione del maggiorenne)
ART. 74 c.c. Il rapporto di parentela, a differenza della normativa precedente, ricorre anche in presenza di adozione di minori in casi particolari
Dell'adozione in casi particolari (art. 44 L 184/83) I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: a. da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c. quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
ANTE RIFORMA POST RIFORMA PARENTELA ANTE RIFORMA POST RIFORMA FIGLIO E GENITORE FRATELLI NATI NEL MATRIMONIO E FUORI DAL MATRIMONIO FIGLIO E ASCENDENTI DEL GENITORE FIGLIO E FRATELLI DEL GENITORE (ZII) FIGLIO E FIGLI DEGLI ZII (CUGINI)
ANTE RIFORMA POST RIFORMA PARENTELA ANTE RIFORMA POST RIFORMA FIGLIO ADOTTIVO E GENITORE FIGLIO ADOTTIVO E GENITORE FIGLIO ADOTTIVO E FIGLI DEL GENITORE FIGLIO ADOTTIVO E ASCENDENTI DEL GENITORE FRATELLI DEL GENITORE ADOTTIVO (ZII) FIGLI DEI FRATELLI DEL GENITORE ADOTTIVO (CUGINI)
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO Riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio Riconoscimento dei figli incestuosi Effetti del riconoscimento
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO OCCORRE DISTINGUERE SE IL FIGLIO ABBIA O MENO COMPIUTO I 14 ANNI SE IL MINORE HA COMPIUTO I 14 ANNI E’ INDISPENSABILE IL SUO CONSENSO
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO Età necessaria per l’assenso del figlio al riconoscimento Sistema previgente 16 anni Sistema attuale 14 anni
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO CONSENSO DEL FIGLIO 14ENNE MINORE DEI 14 ANNI DELL’ALTRO GENITORE
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO SE IL MINORE NON HA COMPIUTO I 14 ANNI OCCORRE DISTINGUERE CONSENSO DEL GENITORE CHE LO HA RICONOSCIUTO PER PRIMO RIFIUTO DEL GENITORE CHE LO HA RICONOSCIUTO PER PRIMO
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO 1. COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO (non più TM); 2. Puntuale disciplina del procedimento 3. Eliminazione della previsione espressa della partecipazione necessaria del PM 4. Ampliamento dei poteri del TO in caso di accoglimento del ricorso
L’art. 250, comma 4, cc tace sulla partecipazione del PM. Tuttavia, è da ritenersi indispensabile: ex art. 38, comma 3, delle disp di att. del cc ex art. 70, comma 1, n. 3 cpc ex sentenza 214/1996 Corte Costituzionale
Convenuto è unicamente l’altro genitore procedimento Ricorso al TO competente per territorio Convenuto è unicamente l’altro genitore Dunque il foro competente è determinato ex art. 18 cpc e non rileva l’eventuale diverso domicilio del minore
procedimento Il Giudizio si svolge in camera di consiglio ed è devoluto alla competenza del Tribunale ordinario del luogo di residenza del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e che si oppone alla richiesta dell’altro
Il Giudice fissa un termine per la notifica all’altro genitore procedimento Il Giudice fissa un termine per la notifica all’altro genitore Trascorsi trenta giorni: Mancata opposizione del convenuto Proposta opposizione del convenuto
Mancata opposizione del convenuto procedimento Mancata opposizione del convenuto Il tribunale pronuncia sentenza che tiene luogo del consenso mancante, in quanto la mancata opposizione viene interpretata, per scelta legislativa, come adesione alla richiesta dell’altro genitore
OPPOSIZIONE DEL GENITORE Assume ogni opportuna informazione; Audizione del minore che abbia compiuto i 12 anni, o anche di età inferiore, qualora risulti capace di discernimento Adotta provvedimenti provvisori ed urgenti (es: autorizza le visite)
ACCOGLIMENTO DEL RICORSO La sentenza, che in accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso mancante, deve contenere: la disciplina dell’affidamento/collocamento del minore; Mantenimento del figlio Stabilire, ai sensi dell’art. 262 cc, quale sarà il cognome del minore stesso
IN SINTESI PROCEDIMENTO CAMERALE COMPETENZA TO DELLA RESIDENZA DEL CONVENUTO INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PM DECISIONE DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SENTENZA
IN SINTESI Rifiuto del primo genitore Ricorso dell’altro genitore per riconoscimento Non opposizione entro 30 giorni dalla notifica Sentenza sostitutiva del consenso mancante e provvedimenti ex art. 315 bis cc e 262 cc Opposizione entro 30 giorni dalla notifica Informazioni Rigetto ricorso Audizione del minore Provvedimenti per instaurare la relazione
IMPUGNAZIONE SENTENZA SOGGETA AD APPELLO CHE VA PROPOSTO CON RICORSO SENTENZA DI APPELLO SUSCETTIBILE DI RICORSO PER CASSAZIONE TERMINI DI 30 GIORNI (DALLA NOTIFICA) O SEI MESI (DALLA PUBBLICAZIONE)
LA POSIZIONE DEL MINORE ANTE RIFORMA NON E’ PARTE – NON NECESSARIA NOMINA CURATORE SPECIALE (TESI MAGGIORITARIA) CURATORE SPECIALE NEL CASO DI MORTE DEL GENITORE CHE PER PRIMO AVEVA EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO CONFLITTO DI INTERESSI MINORE INFRASEDICENNE / NOMINA CURATORE SPECIALE
DOPO LA RIFORMA un conflitto di interessi LA NORMA NULLA DICE, MA OCCORRE CONSIDERARE LA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 83/2011 e che pertanto possa procedersi alla nomina di un curatore unicamente nell’eventualità il giudice adito ritenga sussistere un conflitto di interessi tra il genitore che si oppone al riconoscimento e il minore
(divieto di) RICONOSCIMENTO DEL GENITORE INFRASEDICENNE LA RIFORMA CONSENTE IL RICONOSCIMENTO AL GENITORE INFRASEDICENNE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE, “VALUTATE LE CIRCOSTANZE E AVUTO RIGUARDO ALL’INTERESSE DEL FIGLIO”
GENITORE INFRASEDICENNE PROCEDIMENTO = non disciplinato Dottrina: Ricorso di volontaria giurisdizione Legittimato attivo il genitore infrasedicenne Non necessità di sua rappresentanza Autorizzazione con decreto, reclamabile in Corte di Appello.
NATI DA GENITORI TRA I QUALI ESISTE: FIGLI INCESTUOSI NATI DA GENITORI TRA I QUALI ESISTE: UN VINCOLO DI PARENTELA IN LINEA RETTA ALL’INFINITO UN VINCOLO DI PARENTELA IN LINEA COLLATERALE NEL SECONDO GRADO UN VINCOLO DI AFFINITA’ IN LINEA RETTA
FIGLI INCESTUOSI SON CONSIDERATI SEMPRE RICONOSCIBILI, PREVIA AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE, A PRESCINDERE DALLA BUONA O MALA FEDE DEI GENITORI AL MOMENTO DEL CONCEPIMENTO
FIGLI INCESTUOSI COMPETENZA: RICONOSCENDO MAGGIORE DI ETA’ = T. ORDINARIO RICONOSCENDO MINORE DI ETA’ = T. MINORENNI
FIGLI INCESTUOSI PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO PARTECIPAZIONE DEL PM DECISIONE CON DECRETO MOTIVATO IN ORDINE AL FATTO CHE NON VI SIA PREGIUDIZIO PER IL MINORE RECLAMABILITA’ ALLA CORTE DI APPELLO IMPUGNABILE IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST.
FIGLI INCESTUOSI NON è NECESSARIO CHE L’ISTANZA PROVENGA DA ENTRAMBI I GENITORI E L’ALTRO GENITORE NON E’ LITISCONSORTE NECESSARIO; NEL CASO IN CUI SI RICONOSCA IL FIGLIO SUCCESSIVAMENTE AL RICONOSCIMENO DA PARTE DELL’ALTRO: OCCORRERA’ SIA L’AUTORIZZAZIONE EX ART. 251 CC SIA LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 250, 4 COMMA, CC
Riconoscimento ammesso FIGLI INCESTUOSI Riconoscimento figli incestuosi Ante riforma Riconoscimento vietato - Eccezioni: Buona fede del genitore, al tempo del concepimento Declaratoria di nullità del matrimonio da cui deriva affinità Previa autorizzazione del Giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli pregiudizio Riconoscimento ammesso
PROBLEMA INTEPRETATIVO La riforma esclude l’art. 250 cc dalla competenza del TM Autorizzazione del TM per tutti i figli minori nati fuori dal matrimonio La riforma prevede che sia competente il TM per l’autorizzazione al riconoscimento di persona minore di età (art. 251 cc)
FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO COMPETENZA: RICONOSCENDO MAGGIORE DI ETA’ = T. ORDINARIO RICONOSCENDO MINORE DI ETA’ = T. MINORENNI
EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO DIRITTI E DOVERI CHE SI HANNO VERSO I FIGLI LEGITTIMI (RECTIUS: NATI NEL MATRIMONIO) NEI CONFRONTI DEL GENITORE CHE LO HA EFFETTUATO NEI CONFRONTI DEI PARENTI DI ESSO (PARENTELA) DEVOLUZIONE EREDITARIA APERTA ANCHE AI PARENTI NATURALI FINO AL SESTO GRADO
cognome CONTINUA A VALERE LA MEDESIMA DISCIPLINA NEL CASO DI RICONOSCIMENTO NON CONTESTUALE: A) COGNOME DOPPIO B) SOSTITUZIONE CON QUELLO DEL PADRE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI (l. N Art. 5 Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile Art. 35 (Nome). - 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. 2. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».
Art. 448-bis cc Esonera il figlio dall’adempimento dell’obbligo alimentare nei confronti del genitore decaduto dalla potestà e consente l’esclusione di questi dalla successione del figlio
LA DICHIARAZIONE DI PATERNITA’ NEL CASO DI MORTE DEL PRESUNTO GENITORE La sola disposizione novellata è il comma 1 dell’art. 276 cc Nei confronti dei suoi eredi; In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso
COMPETENZA TRIBUNALE ORDINARIO TRIBUNALE MINORENNI AMPLIAMENTO RIDUZIONE TRIBUNALE ORDINARIO TRIBUNALE MINORENNI
Tribunale ordinario Affidamento e Mantenimento dei figli, nati fuori dal matrimonio Esercizio della potestà dei genitori ex art. 317 bis cc
Figli nati fuori dal matrimonio ART. 317 bis CC Figlio riconosciuto da un solo genitore Figlio riconosciuto da entrambi i genitori tra loro conviventi Figlio riconosciuto da entrambi i Genitori non conviventi Genitori non conviventi che abbaino fatto ricorso al giudice per la regolamentazione dell’affidamento Esercizio della potestà in via esclusiva Esercizio congiunto della potestà Esercizio della potestà in via esclusiva da parte del genitore con cui convive Regolamentazione dell’esercizio della potestà secondo le regole dell’affido condiviso
TRIBUNALE ORDINARIO Decisioni in caso di contrasto tra genitori su questioni importanti per il figlio Ex art. 316 cc
TRIBUNALE ORDINARIO Provvedimenti ex art. 171 cc – fondo patrimoniale; Costituzione di usufrutto, ex art. 194, comma 2, cc Riconoscimento figli ex art. 250 cc : sentenza sostitutiva consenso mancante (?) Provvedimenti relativi all’affidamento e all’inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia di uno dei genitori ex art. 252 cc
TRIBUNALE ORDINARIO Provvedimenti in ordine al cognome del figlio ex art. 262 cc Autorizzazione ad impugnare il riconoscimento da parte del figlio minore, ex art. 264 cc Dichiarazione giudiziale di paternità/maternità nel caso di minori
TRIBUNALE PER I MINORENNI AUTORIZZAZIONE AL MATRIMONIO DEL MINORE CHE ABBIA COMPIUTO 16 ANNI; NOMINA DEL CURATORE SPECIALE PER L’ASSISTENZA ALLA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI DECADENZA DELLA POTESTA’ SUI FIGLI
TRIBUNALE PER I MINORENNI REINTEGRAZIONE DELLA POTESTA’ SUI FIGLI RIMOZIONE (RIAMMISSIONE) AMMINISTRAZIONE BENI DEI FIGLI AUTORIZZAZIONE AL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA
TRIBUNALE PER I MINORENNI AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI INCESTUOSI MINORENNI (ART. 251, COMMA 2, CC) INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL MINORE EMANCIPATO (ART. 40 DIS ATT CC) I RECLAMI AVVERSO DECRETI GT (ART. 45 DISP ATT CC)
TRIBUNALE PER I MINORENNI PROVVEDIMENTI IN CASO DI CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI: A) AFFIEVOLIMENTO B) ALLONTANAMENTO DEL GENITORE CONVIVENTE
TRIBUNALE PER I MINORENNI // TRIBUNALE ORDINARIO SE TRA LE STESSE PARTI E’ PENDENTE: - GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - GIUDIZIO DI DIVORZIO - GIUDIZIO EX ART. 316 CC I PROVVEDIMENTI IN CASO DI CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI: A) AFFIEVOLIMENTO B) ALLONTANAMENTO DEL GENITORE CONVIVENTE SONO DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO
Provvedimenti ex art. 333 cc SE TRA LE STESSE PARTI E’ PENDENTE: - GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - GIUDIZIO DI DIVORZIO - GIUDIZIO EX ART. 316 CC I PROVVEDIMENTI IN CASO DI CONDOTTE PREGIUDIZIEVOLI: A) AFFIEVOLIMENTO B) ALLONTANAMENTO DEL GENITORE CONVIVENTE SONO DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO
Provvedimenti ex art. 333 cc - GIUDIZIO EX ART. 316 CC Non intende riferirsi al giudizio ex art. 316 comma 3,cc ma in generale ai procedimenti concernenti l’affidamento ed il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio ex art. 317bis e 155 cc
Giudice ordinario = Giudice della separazione TRIBUNALE ORDINARIO Provvedimenti ex art. 333 cc. Quale rito avanti al Tribunale Ordinario ? Rito camerale ex art. 737 ss cpc Giudice ordinario = Giudice della separazione
Provvedimenti ex art. 333 cc Allorquando il tribunale per i minorenni sia stato interessato ex art. 333 cc e il relativo giudizio sia pendente, la successiva introduzione del giudizio di separazione/divorzio non potrà esercitare, sulla base del disposto letterale, alcuna vis attractiva.
Provvedimenti ex art. 333 cc Si può agire contestualmente sia per la separazione (o divorzio) sia per invocare una misura ex art. 333 cc ? La formulazione contestuale delle due domande esclude che possa dirsi già pendente il giudizio di separazione
Strumenti di garanzia patrimoniale ante riforma Sequestro ex art. 156, comma 6, cc dettato in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi – esteso dalla Giurisprudenza alla prole Sequestro ex art. 156 cc = sequestro ex art. 8 LD (preventivo) Ordine di pagamento ex art. 156 cc = ordine di pagamento ex art. 8 LD
Strumenti di garanzia patrimoniale Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti.
Strumenti di garanzia patrimoniale il giudice puo' disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice puo' ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
Strumenti di garanzia patrimoniale La riforma prevede per la prima volta espressamente la possibilità di adozione di misure di garanzia direttamente legate al mantenimento della prole Quindi la riforma appronta strumenti di garanzia patrimoniale uniformemente destinati a tutti i figli.
Strumenti di garanzia patrimoniale Idonea garanzia personale o reale, in caso di pericolo Sequestro dei beni, ex art. 8 LD Ordine diretto a terzi debitori dell’obbligato, ex art. 8 LD Provvedimenti definitivi – titolo per ipoteca giudiziale ex art. 2818 cc