Le prestazioni previdenziali in Svizzera e Italia

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Le prestazioni previdenziali in Svizzera e Italia A cura di: Francesco Onorato

CONCETTO DEI TRE PILASTRI La previdenza per la vecchiaia, superstiti e invalidità, si basa su il CONCETTO DEI TRE PILASTRI inserito nel 1972 nella Costituzione federale

TUTTI HANNO L’OBBLIGO OBBLIGO ASSICURATIVO Tutte le persone domiciliate in Svizzera sono assicurate secondo la legge AVS-AI in quanto TUTTI HANNO L’OBBLIGO di pagare i contributi previdenziali indipendentemente se esercitano o meno un’attività lucrativa

INIZIO OBBLIGO CONTRIBUTIVO Le persone che esercitano un’attività lucrativa iniziano a pagare contributi dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento dei 17 anni. Le persone che non esercitano attività lucrativa iniziano a pagare i contributi dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento dei 20 anni.

CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI AVS 8,4% AI 1,4% IPG 0,3% Totale 10,1% I datori di lavoro deducono la metà del totale (5,05%) dalla paga dei lavoratori e la versano alla cassa di compensazione unitamente alla propria quota (5,05%). Al totale va aggiunta la quota per l’assicurazione contro la disoccupazione (2%) ripartita in due parti uguali.

CONTRIBUTI LAVORATORI AUTONOMI AVS 7,8% AI 1,4% IPG 0,3% Totale 9,5% Gli indipendenti non sono assicurati contro la disoccupazione né obbligatoriamente contro gli infortuni. Inoltre non sono soggetti al regime obbligatorio della previdenza professionale.

FINE OBBLIGO CONTRIBUTIVO Le persone che non esercitano un’attività lucrativa cessano di pagare i contributi al raggiungimento dell’età pensionabile regolare di vecchiaia Le persone che esercitano un‘attività lucrativa cessano di pagare i contributi al termine della loro attività lavorativa

COPERTURA CONTRIBUTIVA La mancanza di anni di contribuzione provoca una riduzione della rendita. IMPORTANTE! Gli assicurati senza attività lucrativa devono annunciarsi di propria iniziativa alla cassa di compensazione del cantone di domicilio o all’agenzia comunale AVS per il pagamento.

COPERTURA CONTRIBUTIVA ATTENZIONE! È compito degli assicurati preoccuparsi del proprio obbligo contributivo nonché verificare periodicamente la propria posizione.

ECCEZIONI PER LE PERSONE SPOSATE Le persone sposate senza attività lucrativa non sono tenute al pagamento personale di contributi, e restano assicurate secondo la legge se il coniuge esercita un’attività lucrativa e versa contributi pari ad almeno 850 franchi in un anno (che è il doppio del contributo minimo) In pratica deve avere un guadagno annuo di almeno Fr. 8500.00 se lavoratore dipendente e, se autonomo, almeno Fr. 17000.00 in un anno.

NUOVE REGOLE CONTRIBUTIVE La vedova senza attività lavorativa, dal 01.01.1997 versa i contributi. Le persone senza attività lavorativa il cui coniuge non lavora più perché già pensionato per vecchiaia, dal 01.01.1997 versano i contributi.

Rendite per superstiti dell’AVS

Rendite per superstiti Le rendite per superstiti sono volte ad evitare che, al decesso del coniuge, del padre o della madre, i superstiti vengano a trovarsi in gravi difficoltà finanziarie. Vi sono tre categorie di rendite per superstiti: le rendite per vedove le rendite per vedovi le rendite per orfani

Rendite per superstiti Affinché una persona abbia diritto a una rendita per superstiti occorre che: la persona deceduta ha versato contributi complessivamente durante un anno, oppure la persona deceduta era assicurata e il coniuge ha versato il doppio del contributo minimo almeno durante un anno, oppure alla persona deceduta si possono conteggiare accrediti per compiti educativi o assistenziali.

Rendita per vedove Le donne sposate il cui coniuge è deceduto hanno diritto a una rendita vedovile se: alla morte del coniuge hanno uno o più figli (di qualsiasi età). Sono considerati come figli anche i figli del marito deceduto che vivono nell’economia domestica comune e, in seguito alla sua morte, hanno diritto a una rendita per orfani. alla morte del coniuge hanno compiuto 45 anni e sono state sposate durante almeno 5 anni. Se hanno contratto più matrimoni si tiene conto della durata complessiva dei diversi matrimoni.

Le donne divorziate il cui ex coniuge è deceduto hanno diritto a una rendita vedovile se • se hanno figli e il matrimonio è durato almeno 10 anni; • se il divorzio è intervenuto dopo che esse hanno compiuto 45 anni e il matrimonio è durato almeno 10 anni; • se il figlio più giovane ha compiuto 18 anni dopo che la madre divorziata ha compiuto 45 anni. Le donne divorziate che non soddisfano alcuna di queste condizioni hanno diritto a una rendita per vedove finché l’ultimo figlio compie 18 anni.

Rendita per vedovi Gli uomini sposati e quelli divorziati la cui (ex) moglie è deceduta hanno diritto a una rendita per vedovi finché hanno figli di età inferiore ai 18 anni. Gli uomini sposati e quelli divorziati la cui (ex) moglie è deceduta prima del 1o gennaio 1997 e che hanno ancora figli di età inferiore ai 18 anni possono richiedere una rendita per vedovi con effetto dal 1o gennaio 1997 presso la cassa di compensazione alla quale la moglie versava da ultimo i contributi AVS. Il pagamento retroattivo delle rendite vedovili considera solo i 5 anni che ne precedono la richiesta.

Rendita per orfani L’AVS versa una rendita per orfani a figli cui è deceduto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori, essi hanno diritto a due rendite per orfani: una per ciascun genitore. Il diritto alla rendita per orfani si estingue al 18o compleanno o al termine della formazione, ma al più tardi al 25o compleanno. Per gli affiliati vigono disposizioni particolari.

Inizio e fine del diritto Il diritto alla rendita per superstiti nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del coniuge (divorziato) o del genitore. Il diritto alla rendita per superstiti si estingue alla fine del mese in cui le condizioni non sono più adempiute. In caso di nuove nozze cessa il diritto alla rendita vedovile. Il diritto alle rendite per orfani invece continua a sussistere. Le persone già titolari di una rendita, riceveranno una maggiorazione del 20% dopo la morte del coniuge

Prestazioni dell’assicurazione invalidità (AI)

Obiettivi dell’assicurazione invalidità Le prestazioni si prefiggono di: • prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati, semplici e appropriati, • compensare le conseguenze economiche permanenti dell’invalidità mediante un’adeguata copertura del fabbisogno vitale • aiutare gli assicurati interessati a condurre una vita autonoma e responsabile.

Sulla base del principio „l’integrazione viene prima della rendita“ l’AI prevede due categorie di prestazioni 1) Misure di integrazione 2) Prestazioni in denaro a) Rendite b) Indennità giornaliere

MISURE DI INTEGRAZIONE AI Provvedimenti sanitari Istruzione scolastica Provvedimenti professionali Mezzi ausiliari

DIRITTO ALLA RENDITA AI Nasce con una incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (variante 1) Oppure, dopo essere stato per un anno, senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media (variante 2)

GRADO DI INVALIDITÀ (100 x 40‘000) : 70‘000 = 57% Differenza in % fra il reddito potenziale senza il danno alla salute (1) e il reddito che può essere ottenuto con il danno alla salute (2) (Reddito 1: Fr. 70‘000.00) - (Reddito 2: Fr. 40‘000.00) = Fr. 30‘000.00 (100 x 40‘000) : 70‘000 = 57%

Cambia la griglia del grado invalidante RENDITA DI INVALIDITÀ Cambia la griglia del grado invalidante Un quarto di rendita grado invalidità almeno al 40% 40% Mezza rendita grado invalidità almeno al 50% 50% Tre quarti di rendita grado invalidità almeno al 60% Rendita intera grado invalidità almeno al 66,66% 70%

RENDITA DI INVALIDITÀ Conseguenze dal 2004 Chi riceveva attualmente una rendita intera, essendo riconosciuto invalido, poniamo, nella misura del 69%, con le nuove disposizioni ha subito una riduzione perché la prestazione da intera è passata a tre quarti Non hanno subito modifiche le rendite intere delle persone che hanno compiuto 50 anni entro il 31.12.2003 Delle nuove disposizioni hanno approfittato i pensionati con un grado invalidante fra il 60% e il 66,66%. Essi ricevono una mezza rendita che con il nuovo criterio è aumentata a tre quarti

Rendita completiva AI per il coniuge ( + 30% ) Se il titolare abbia esercitato un‘attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere della sua incapacità lavorativa. Se il coniuge fa valere un anno intero di contribuzione oppure abbia il domicilio abituale in Svizzera N.B. Per le prestazioni con decorrenza dal 01.01.2004 la rendita completiva è stata soppressa!

Prestazioni dell’ assicurazione vecchiaia (AVS)

Rendite di vecchiaia Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento. Gli uomini raggiungono l’età ordinaria di pensionamento a 65 anni. Quella delle donne delle classi d’età 1942 e successive è fissata a 64 anni.

Rendite di vecchiaia Una persona ha diritto a una rendita di vecchiaia quando si è in presenza di almeno un anno intero di contribuzione: • la persona assicurata ha versato contributi durante complessivamente un anno, oppure • il coniuge esercitante un’attività lucrativa di una persona assicurata ha versato il doppio del contributo minimo almeno durante un anno, oppure • si possono conteggiare accrediti per compiti educativi o assistenziali.

Inizio e fine del diritto Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata raggiunta l’età ordinaria di pensionamento. Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese in cui decede l’avente diritto.

Età pensionabile uomini 65 anni età regolare 64 anni anticipata di un anno ridotta del 6,8% 63 anni anticipata di due anni ridotta del 13,6%

Età pensionabile donne Classe 1942 – 1947 Età regolare: 64 anni anticipata di un anno: 63 anni ridotta del 3,4% anticipata di due anni: 62 anni ridotta del 6,8%

Età pensionabile donne Classe 1948 in poi Età regolare: 64 anni anticipata di un anno: 63 anni ridotta del 6,8% anticipata di due anni: 62 anni ridotta del 13,6%

Pensionamento posticipato un anno + 5,2% due anni + 10,8% tre anni + 17,1% quattro anni + 24,0% cinque anni + 31,5%

DETERMINANTE PER IL CALCOLO DELLA RENDITA Periodo assicurativo attraverso il quale si determina la: SCALA DI RENDITA Salario percepito, eventuali accrediti per compiti educativi e/o assistenziali attraverso i quali si determina il: REDDITO ANNUO MEDIO

Scale di rendita e Reddito annuo medio Le persone aventi diritto a prestazioni ricevono una rendita completa (scala delle rendite 44), quando l’interessato fa valere un periodo assicurativo completo: ovvero dal primo gennaio dell’anno del compimento dei 21 anni fino al al 31 dicembre dell’anno precedente l‘evento assicurato Si applica la scala parziale da 1 a 43 quando l’interessato fa valere un periodo assicurativo non completo

Le scale di rendita sono 44 Scale di rendita e Reddito annuo medio Le scale di rendita sono 44 Ogni scala presenta un importo minimo e massimo sulla base del REDDITO ANNUO MEDIO determinato: ovvero dalla somma dei salari e degli accrediti realizzati durante il periodo assicurativo, che rivalutata da un coefficiente, viene divisa per gli anni di assicurazione fatti valere

Accredito per compiti educativi Computato ad assicurati per gli anni durante i quali hanno avuto figli e fino al compimento dei 16 anni L‘accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita annua minima al momento della decorrenza della rendita: dal 2005: Fr. 38’700.00 Alle persone sposate è ripartito al 50% fra i due coniugi a condizione che entrambi erano assicurati in Svizzera ATTENZIONE! Nono sono accordati accrediti cumulativi

Accredito per compiti assistenziali Computato ad assicurati che si occupano di familiari titolari di un assegno AVS o AI per grandi invalidi e che vivono nella stessa economia domestica L‘accredito corrisponde al triplo dell‘importo della rendita annua minima al momento della decorrenza della rendita: dal 2005: Fr. 38’7000.00 Alle persone sposate è ripartito al 50% fra i due coniugi a condizione che entrambi erano assicurati in Svizzera ATTENZIONE! Il riconoscimento del diritto deve essere annunciato ogni anno alla competente cassa di compensazione cantonale

CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA Scala: 44 (periodo assicurativo completo) Uomo nato 01.03.1941 Diritto alla rendita regolare 01.04.2006 Inizio periodo lavorativo 01.06.1959 Cessazione attività lavorativa 31.03.2006 DETERMINAZIONE SCALA DI RENDITA Periodo assicurativo utile: dal 01.01.1961 al 31.12.2005 (44 anni) Scala: 44 (periodo assicurativo completo)

CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA Rendita mensile spettante DETERMINAZIONE REDDITO ANNUO MEDIO Salari percepiti dal 01.01.1961 al 31.12.2005 Fr. 1’700’000.00 Fr. 1’700’000.00 x fattore di rivalutazione (1,458) = Fr. 2’478’600.00 Fr. 2’478’600.00 : 44 anni = Fr. 56’331.81 (56’760.00) Rendita mensile spettante Fr. 1’875.00

CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA ACCREDITO PER COMPITI EDUCATIVI figli MARIO LUISA ENZO anno di nascita 1962 1963 1968 compimento 16 anni 1978 1979 1984 Ad ognuno dei genitori, se residenti in Svizzera, viene computato il 50% di 22 anni di accrediti dal 1962 (primo anno di nascita del primo figlio) al 1984 (compimento 16 anni del terzo figlio) (Fr. 37’980.00 x 11 anni) : 44 anni (periodo assicurativo) = Fr. 9’495.00

CALCOLO RENDITA DI VECCHIAIA Rendita mensile spettante Reddito annuo medio salari = Fr. 56’331.81 Accredito compiti educativi = Fr. 9’495.00 Totale reddito annuo medio = Fr. 65’826.81 (67’080.00) Rendita mensile spettante Fr. 2’012.00

Rendita per le persone sposate Marito e moglie ricevono ognuno una propria rendita Calcolata sulla base dei rispettivi periodi assicurativi e rispettivi redditi conseguiti ma applicando lo “SPLITTING” ovvero, i redditi conseguiti da ognuno di loro durante gli anni di matrimonio saranno sommati e suddivisi al 50%. Il risultato va sommato ai redditi conseguiti prima del matrimonio e, in caso di divorzio, a quelli successivi allo scioglimento Lo “SPLITTING” si effettua solo quando entrambi i coniugi maturano il diritto ad una propria rendita

RENDITA PER MARITO E MOGLIE Salari prima del matrimonio Sul proprio conto individuale Salari durante anni del matrimonio Somma dei salari e ripartizione al 50% sul conto individuale di ognuno Salari dopo del matrimonio Individuale La somma delle due rendite individuali non può superare un determinato limite: 150% dell’importo massimo della scala di rendita comune applicata. Nella scala 44 = Fr. 3’165.00

DAL 2005 IMPORTI DELLA RENDITA COMPLETA 2’150.00 1’720.00 RENDITA MASSIMA Vecchiaia 2’150.00 Vecchiaia per vedovi 2’150.00 Vedovile 1’720.00 Importo massimo di due rendite per coniugi: 3’225.00 RENDITA MINIMA Vecchiaia Vecchiaia per vedovi Vedovile 1’075.00 1’290.00 860.00

LA PENSIONE IN ITALIA

LA PENSIONE DI VECCHIAIA CHE COS’È  È una pensione che si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali: età contribuzione minima cessazione del rapporto di lavoro I primi due variano a seconda che il sistema di calcolo sia retributivo o contributivo. Il terzo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, che possono chiedere la pensione e continuare la loro attività.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA ETÀ Si va in pensione a: • 65 anni per gli uomini • 60 per le donne I lavoratori dipendenti invalidi all’80% o non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e 55 se donne (in taluni casi i lavoratori non vedenti anche ad età inferiori). Le donne possono rinviare il pensionamento sino al compimento del 65° anno di età ottenendo, per ogni anno lavorato, un aumento della percentuale di rendimento della pensione pari a mezzo punto. L’aumento è attribuibile sino al raggiungimento dei 40 anni di contributi.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTI Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.). Bastano 15 anni di contributi per coloro che al 31 dicembre 1992: • avevano già raggiunto i 15 anni di contributi • avevano già compiuto l’età pensionabile prevista all’epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini) • erano stati autorizzati ai versamenti volontari 

LA PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITI • Almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva dal 1° gennaio 1996. • In alternativa, sono richiesti almeno 35 anni di anzianità contributiva e l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica. Nel computo dei 35 o 40 anni non rientrano i versamenti a titolo di prosecuzione volontaria. 

LA PENSIONE DI VECCHIAIA LA DECORRENZA La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia (salvo per coloro che ne hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2007), per cui dal 2008 si potrà andare in pensione di vecchiaia secondo il seguente schema:

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ CHE COS’È  Si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia. La legge 247 del 2007 di riforma delle pensioni ha stabilito un aumento progressivo del requisito anagrafico rispetto alla normativa precedente. La nuova disciplina non trova applicazione nei confronti dei lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31/12/2007.

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ I REQUISITI Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 I lavoratori dipendenti possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età; I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) possono accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età.

LA PENSIONE DI ANZIANITÀ Dal 1° luglio 2009 in poi Dal 1° luglio 2009 entra in vigore il cosiddetto “sistema delle quote”, in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione (almeno 35 anni di contributi), secondo il seguente schema:

PER FAR SCATTARE LA TOTALIZZAZIONE FIGURATIVA OCCORRE AVERE IN ITALIA Regolamento UE Un anno dal 01.06.2002 Convenzione italo-svizzera Una settimana fino al 31.05.2002

COME SI È ASSICURATI IN ITALIA Attraverso un periodo di lavoro regolarizzato Attraverso il periodo di servizio militare Attraverso il versamento di contributi volontari Attraverso il riscatto di contributi omessi o di periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia o, se convenzionati, non sottoposti ad obbligo assicurativo.

CALCOLO DELLA PENSIONE ITALIANA IN REGIME INTERNAZIONALE Viene preso in considerazione il periodo italiano e quello estero ma l’importo è proporzionato al solo periodo italiano. Quindi un importo spesso irrisorio.

01.01.2009 458,20 TRATTAMENTO MINIMO PENSIONE INPS Decorrenza Importo mensile 01.01.2009 458,20

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO IN REGIME INTERNAZIONALE REGOLAMENTO UE INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO SULLA PENSIONE IN REGIME INTERNAZIONALE Requisiti necessari ·       Rientro definitivo in Italia ·       Non titolare di rendita estera ·       Non superare limite reddituale ·       Almeno un anno di assicurazione in Italia

Diritto integrazione intera Diritto integrazione ridotta REDDITO PERSONALE ANNO Diritto integrazione intera Diritto integrazione ridotta Nessun diritto da a 2009 5.956,60 5.956,61 11.913,20 11.913,21

REDDITO MARITO E MOGLIE Diritto integrazione ridotta ANNO Diritto integrazione intera Diritto integrazione ridotta Nessun diritto da a 2009 17.869,80 17.869,81 23.826,40 23.826,41

PENSIONAMENTO A 60 ANNI NELL‘EDILIZIA Dal 1° luglio 2003 i lavoratori occupati nel settore dell'edilizia, beneficiano del PENSIONAMENTO ANTICIPATO Una conquista ottenuta grazie ad una forte mobilitazione La norma vale per quelle imprese e categorie di lavoratori che sono sottoposti al CCL PEAN (contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato), così come per quelle imprese e categorie di lavoratori per i quali il CCL PEAN vale mediante dichiarazione di obbligatorietà generale

Rendita anticipata Il lavoratore può chiedere una rendita anticipata se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti: Non aver ancora raggiunto l’età pensionabile AVS ordinaria (65anni) Negli ultimi vent’anni, aver lavorato almeno quindici anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni Compimento dei 60 anni d‘età

Novità dal 2008 Riduzione della rendita del 50% tra il 60° e il 61° anno d’età a titolo di pensionamento parziale (guadagno consentito nell’edilizia principale o in un altro settore fino al 50% del salario base determinate per la rendita + CHF 10 000.–) e soppressione del contributo LPP fino a 61 anni. Questa misura può essere attuata in vari modi, ad esempio: • Presentare una richiesta di rendita a partire da 60 anni, lavorare durante i primi sei mesi e percepire una rendita completa (anziché 12 mezze rendite) durante gli altri sei mesi. • Presentare una richiesta di rendita a partire da 60 anni, lavorare per 12 mesi a un tasso di occupazione massimo del 50% e percepire 12 mezze rendite. • Nota bene: tra 60 e 61 anni il lavoratore ha diritto soltanto a una mezza rendita. Se chiede il pensionamento anticipato a partire da 60 anni e mezzo, per esempio, ha diritto solo a 6 mezze rendite con un tasso di occupazione limitato al 50% durante il periodo in cui percepisce le prestazioni. Riduzione degli accrediti di vecchiaia LPP dal 18 al 12% dell’ultimo salario coordinato.

La rendita è pagata dal Fondo di pensionamento anticipato e si compone di un importo base annuo di Fr. 6000.00 a cui va aggiunto il 70% dell’ultimo salario annuo medio, senza indennità supplementari.   La rendita non può comunque superare il più basso dei seguenti valori limiti: 80% del salario base 60% del salario massimo assicurato obbligatoriamente ai sensi della LAINF (legge assicurazione infortuni)

Un esempio per aiutarci: ultimo salario lordo percepito: Fr. 4'400.00 x 13 mesi = 57'200.00 di cui il 70% Fr.40'040.00 a cui va aggiunta la somma di Fr. 6'000.00: Fr. 46.040.00 pagati in 12 mensilità = Fr. 3.836.00