Adozione e affidamento familiare
Adozioni disciplinate Piena o legittimante Internazionale In casi particolari Di maggiorenni
Adozione piena Finalità: dare attuazione al diritto del minore in stato di abbandono ad avere una famiglia in cui crescere ed essere educato. Comporta per il minore la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine e l’acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Normativa LEGGE 5 GIUGNO 1967 NR. 431: disciplinava due tipi di adozione: Speciale: il minore abbandonato deve divenire a pieno titolo figlio degli adottanti e trovare in essi la sua famiglia, con esclusione di ogni ulteriore legame con la famiglia di origine (Conv. Di Strasburgo 24 aprile 1967) Ordinaria: mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine
RIFORMA: LEGGE 4 MAGGIO 1983 NR. 184 L’adozione del minore in stato di abbandono non è più adozione speciale ma è adozione (piena o legittimante), cui si affianca l’adozione particolare. Alla vecchia adozione ordinaria corrisponde ora l’adozione dei maggiori di età.
MODIFICHE: LEGGE 28 MARZO 2001 NR. 149 Da “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori” a “Diritto del minore ad una famiglia”. L’art. 1 riconosce al minore il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia e l’adozione costituisce un rimedio estremo cui fare ricorso qualora la famiglia di origine non possa offrire al minore un minimo di cure e di affetto indispensabili per il suo sviluppo
CASSAZIONE SENTENZA NR.15011/2006 L’adozione non è finalizzata ad assicurare al minore le migliori condizioni di vita possibili, ma costituisce una extrema ratio
Riferimenti normativi della L. 149/2001 Costituzione Italiana: pari dignità ed eguaglianza dei cittadini, diritto al pieno sviluppo della persona umana (art. 3) Diritto/dovere di mantenere, istruire ed educare la prole (art. 30) Dovere dello Stato di agevolare la formazione della famiglia e l’adempimento dei relativi compiti (art. 31)
Riferimenti normativi della L. 149/2001 Convezione sui diritti del fanciullo (New York, 20 nov. 1989), ratificata con L. 176/1991 Gli Stati devono vigilare affinchè il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la sua volontà, a meno che ciò non si renda necessario nel preminente interesse del minore
Riferimenti normativi della L. 149/2001 Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (Aja, 29 May 1983) ratificata con L. 476/1998 Diritto del minore a vivere nella propria famiglia e nel proprio Paese d’origine, salvo possibilità di adozione internazionale ove ciò non sia realizzabile.
Definizione di famiglia Per famiglia si intende sia la famiglia legittima del minore, che la famiglia di fatto, ossia la libera convivenza o libera unione dei genitori, in quanto formazione sociale espressamente tutelata dall’art. 2 Cost.
Requisiti per adottare Stabilità e durata del rapporto coniugale Coppie unite in matrimonio, anche già conviventi da almeno 3 anni. Non deve sussistere tra I coniugi e non deve avere avuto luogo negli ultimi 3 anni separazione personale, neppure di fatto.
Requisiti per adottare No a conviventi more uxorio No ai single (Cassazione, sent. 3572 del 2011). E’ ammessa l’adozione, anche internazionale, nei casi previsti dall’art. 44 L. 184/1983
Requisiti per adottare Capacità affettiva: disponibilità all’accoglienza del minore per ciò che è e può divenire Idoneità fisica: rilevano le menomazioni fisiche o mentali solo se deriva un pericolo al minore Si alle adozioni plurime: con lo stesso atto o più atti successivi
Requisiti per adottare Età: 18 45 anni Elasticità nei casi in cui dalla mancata adozione derivi al minore un danno grave e irreparabile Altre deroghe: Il limite viene superato solo da un coniuge e di non più di 10 anni Sono genitori di figli naturali o adottivi di cui almeno uno minorenne Adozione di fratello/sorella di minore già adottato
Requisiti per essere adottati Stato di abbandono deve essere accertata l’assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, non per cause di forza maggiore di carattere transitorio.
Accertamento dei limiti di età Si deve tenere conto: Il superamento del limite di età non impedisce di assolvere alla funzione sostitutiva della famiglia biologica Vanno tenute in conto le trasformazioni sociali verificatesi negli ultimi anni e l’evoluzione della scienza e dei costumi
Valutazione della condotta genitoriale Il minore deve trovarsi in stato di abbandono, ossia privo dell’assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi Valutazione delle carenze non quantitativa bensì qualitativa Violazione assoluta degli obblighi ex art. 147 cc e 30 Cost Comportamento o omissione volontaria e consapevole/involontaria e inconsapevole
Valutazione della condotta genitoriale Per l’allontanemento del minore non bastano generiche carenze educative, difficoltà economiche, abitudini di vita non ordinate, anomalie non gravi del carattere o della personalità del genitore. E’ necessario che I suddetti comportamenti abbiano delle ricadute tali da minacciare o pregiudicare il prevalente interesse del minore ad un adeguato inserimento nel contesto sociale.
Valutazione della condotta genitoriale Cultura ed etnia Insufficienze o malattie mentali Inidoneità per entrambi i genitori Semiabbandono permanente adozione aperta o mite Forza maggiore contingente e non reversible: NO nei casi di detenzione in carcere e rifiuto delle misure di sostegno
Procedimento Rito ex L. 184/1983: rito camerale senza garanzia del contraddittorio, attivato d’ufficio o su ricorso del pm, si conclude con decreto opponible innazi al medesimo organo giudicante Nuovo rito ex L. 149/2001: abbandono del modello inquisitorio, garanzia del contraddittorio, diritto alla difesa legale, attivato su ricorso del pm, si conclude con sentenza impugnabile innanzi alla Sezione Minori della Corte d’Appello.
Segnalazione dello stato di abbandono Ogni cittadino che ne abbia conoscenza Il genitore o il terzo affidatario Gli istituti di assistenza pubblica o privata e le comunità familiari
Apertura del procedimento Il PM, ricevuta la segnalazione ed assunte le informazioni sulla situazione del minore, propone al Tribunale per I Minorenni ricorso motivato per la dichiarazione dello stato di adottabilità. E’ competente il Tribunale del luogo in cui il minore si trova quando viene segnalato l’abbandono ovvero quello che disponga d’ufficio gli accertamenti.
Vecchio rito ex L. 184/1983 Apertura del procedimento ad opera del Presidente del tribunale o di un giudice delgato Accertamenti ulteriori e più approfonditi tramite i S.S. o organi di P.S. Assunzione discrezionale di ogni informazione utile per accertare lo stato del minore Ascolto informale di funzionari della Pubblica Amministrazione senza che rivestano il ruolo di testimoni, non tenuti a deporre previo giuramento.
Vecchio rito ex L. 184/1983 I genitori ed i parenti non vengono avvisati all’atto di apertura del procedimento Conoscenza del procedimento con il decreto motivato (sanabile in caso di carente motivazione) che convoca I genitori ed I parenti per essere sentiti
Nuovo rito ex L. 149/2001 Diritto alla difesa legale per: Genitori Parenti fino al 4 grado che abbiano significativi rapporti con il minore Minore Rispetto del diritto al contraddittorio
Nuovo rito ex L. 149/2001 Lacune: diritto di difesa nella fase precedente l’apertura del procedimento, notifica del ricorso del PM Mancanza termini tra avviso del ricorso e nomina difensore
Nuovo rito ex L. 149/2001 Con l’abbandono del modello inquisitorio, ogni mezzo istruttorio dovrà essere assoggettato alle regole del processo civile, consentendo alle parti costituite in giudizio di dedurre, controdedurre prove testimoniali, richiedere CTU, etc…
Provvedimenti provvisori ed urgenti Assunti dal Tribunale nel corso del procedimento per adottabilità, fino al provvedimento di affido preadottivo Assunti in caso di urgenza dal Presidente del Tribunale o giudice delegato. Vanno confermati/modificati/revocati entro 30gg (perentori), dal Tribunale riunito in Camera di Consiglio, previa audizione del PM, sentite tutte le parti ed assunta ogni necessaria informazione. Va ascoltato il minore.
Provvedimenti provvisori ed urgenti Collocamento temporaneo del minore in famiglia o comunità Sospensione potestà genitoriale Sospensione dell’esercizio delle funzioni di tutore e nomina nuovo tutore provvisorio Allontamento dal genitore/convivente che maltratta o abusa del minore
Diritti del minore nel procedimento di adottabilità Diritto ad avere notizia del procedimento ed a parteciparvi (è una parte!) Garanzia di esprimere liberamente le opinioni su questioni che lo riguardano (Conv. New York 1989) Ascolto del minore che ha compiuto 12 anni o anche meno, in relazione alla sua capacità di discernimento Consenso del minore che ha compiuto 14 anni
Capacità di discernimento Capacità del minore di capire ciò che è per lui utile Capacità di decidere in modo autonomo nei confronti degli altri
Minore orfano Il minore orfano di padre e di madre, senza parenti entro il 4 grado, non riconosciuto dai genitori naturali o riconosciuto tardivamente Procedura più snella: dichiarazione di adottabilità, a meno di istanza ex art. 44 L. 184/1983
Riconoscimento tardivo Il genitore naturale, fino all’emissione del provvedimento di affido preadottivo, può chiedere al Tribunale per I Minorenni la sospensione (max 2 mesi) del procedimento di adottabilità per procedere al riconoscimento del minore Condizione necessaria: in quei 2 mesi il minore deve essere assistito dal genitore naturale o dai parenti entro il 4 grado o in altro modo conveniente, permanendo il rapporto con il genitore naturale
Obbligo di ascolto Nel procedimento di adottabilità devono essere necessariamente sentiti: Il minore I genitori I parenti entro il 4 grado Il PM Il tutore L’affidatario
Conclusione del procedimento Il procedimento si conclude con decreto motivato (sentenza, nel nuovo rito) da notificarsi per esteso a PM Genitori Parenti entro il 4 grado Tutore Curatore speciale (se presente)
Effetti del provvedimento Sospensione della potestà genitoriale (se non ancora sospesa) Nomina di un tutore (se non ancora presente) Tutti i provvedimenti nell’interesse del minore
Impugnazioni Legittimazione attiva: PM, genitori, parenti entro il 4 grado, tutore NO genitori naturali che non hanno riconosciuto il minore o affidatari Vecchio rito: innanzi al medesimo Tribunale per I Minorenni (Cassazione: Ampliamento del diritto di difesa) Nuovo rito: innazi alla Corte d’Appello sezione minori
Cessazione stato di adottabilità Intervenuta adozione del minore Raggiungimento della maggiore età (anche nel caso in cui il minore si trovi in affidamento preadottivo)
Revoca stato di adottabilità Qualora venga meno lo stato di abbandono del minore dopo la dichiarazione di adozione ma prima dell’affido preadottivo e se vi sia interesse per il minore Legittimazione attiva: PM, genitori, tutore Competenza: il Tribunale per I Minori decide con decreto motivato in camera di consiglio, sentito il PM. Impugnazioni: da parte del PM e delle parti interessate.
Contenuto della domanda di adozione Estratto per riassunto degli atti di nascita Stato di famiglia Certificato di matrimonio Dichiarazione di assenso dei genitori viventi o dichiarazione di morte Dichiarazione dei redditi Casellario Atto di notorietà circa insussistenza della separazione personale
Competenza Si possono presentare più domande, anche in tempi successivi, a diversi tribunali. Deve essere data comunicazione circa la proposizione di più domande Il tribunale decide indipendentemente dalla residenza dei coniugi La domanda ha efficacia per 3 anni e può essere rinnovata alla scadenza.
Valutazione della domanda Il Tribunale, ricevuta la domanda, valuta la sussistenza dei requisiti (corretta documentazione) ed in caso positivo demanda I S.S. o altri organi competenti delle ASL di effettuare ulteriori indagini La valutazione deve avere ad oggetto la capacità dei coniugi di accogliere il minore, di educarlo, mantenerlo, istruirlo, la capacità economica, lo stato di salute, l’ambiente familiare, le motivazioni.
Affidamento preadottivo Fase necessaria: coincide con l’inserimento del minore nella famiglia ritenuta idonea Durata: 1 anno, prorogabile Viene computato il periodo eventuale che il minore ha trascorso nella famiglia a titolo di affidamento provvisorio
Decreto di affido preadottivo Decide il tribunale per I minorenni con decreto in cui si dispongono le relative modalità. La decisione viene presa dopo aver sentito PM, gli ascendenti dei richiedenti, il minore (consenso se 14enne) In caso di più fratelli/sorelle tutti adottabili, non è ammesso l’affido di uno solo, a meno che non sussistano gravi ragioni
Effetti del decreto di affido Non si determina il passaggio della potestà genitoriale. Gli affidatari hanno il compito di mantenere, istruire ed educare il minore Gli interessi personali e patrimoniali e la rappresentanza del minore spettano al tutore Vigilanza e sostegno, anche psicologico e sociale, ad opera del Tribunale
Revoca affido preadottivo In caso di gravi difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili Legittimati: PM, tutore, soggetti che effettuano la vigilanza, d’ufficio dal Tribunale. Nel caso sia il minore a revocare il consenso, o manifesti parere contrario alla permanenza, provvede d’ufficio il tribunale.
Decisione sulla revoca Decide il Tribunale in camera di consiglio, dopo aver sentito il ricorrente, il PM, gli affidatari, il minore, il tutore ed I soggetti che hanno svolto vigilanza e sostegno. Il decreto motivato che decide va notificato al PM ed al tutore, che sono I soli a poter proporre reclamo entro 10gg dalla comunicazione alla Corte d’Appello. Vi è contrasto circa il ricorso in Cassazione
Dichiarazione di adozione Il tribunale decide con sentenza, decorso l’anno di affido preadottivo e dopo aver ripercorso l’iter procedurale. Vanno ascoltati: gli adottanti, il minore, il PM, il tutore, coloro che hanno prestato attività di vigilanza e sostegno, figli legittimi o legittimati della coppia maggiori di 14 anni. E’ indispensabile il consenso del minore adottando che ha compiuti 14 anni
Effetti dell’adozione Efficacia costitutiva: atto di concessione giudiziale dello stato giuridico di figlio legittimo Cognome paterno Rapporti di parentela Diritti doveri e facoltà attribuiti ai figli legittimi Cessazione di ogni diritto nei confronti della famiglia di origine (potestà, diritti di successione, etc…)
Riservatezza e diritto di conoscere le proprie origini L. 149/2001: il minore ha diritto ad essere informato della sua condizione di figlio adottivo Tutela alla salute del minore come condizione necessaria per effettuare l’accesso ai dati sulla famiglia di origine del minore da parte dei genitori adottivi Divieto di fornire attestazioni civili da cui risulti lo stato adottivo
Riservatezza e diritto di conoscere le proprie origini Il figlio adottivo che ha compiuto 25 anni ha il diritto di accesso alle informazioni riguardanti la famiglia di origine, per il tramite della banca dati del tribunale. Il figlio adottivo maggiorenne che non ha ancora compiuto 25 anni può ottenere informazioni solo dopo l’autorizzazione del tribunale e se ciò non causi grave turbamento al suo equilibrio psicofisico. NO alle informazioni circa la madre naturale che non ha riconosciuto il minore
Documenti secretati Testo integrale dell’atto di nascita presso l’ufficio di stato civile Attestazione di nascita del registro degli atti di nascita Certificato di assistenza al parto Cartella clinica Fascicolo processuale della dichiarazione di adottabilità Relazioni dei servizi locali
Adozione internazionale Si rivolge a : Minori stranieri adottati da cittadini italiani Minori italiani adottati da cittadini stranieri o italiani residenti all’estero. Normativa: artt. 29-43 L. 184/1983 (Conv. Aja 193) modificata da L. 149/2001, che ha introdotto l’ascolto del minore di 12 anni in relazione alla capacità di discernimento e l’obbligo di segnalazione della permanenza di minore presso terzi per più di 6 mesi, ad opera di italiani residenti all’estero
Condizioni per l’adozione Il minore è adottabile e non è possibile procedere all’adozione nello Paese di origine Le persone e autorità cui è richiesto il consenso sono state debitamente assistite ed informate sulle conseguenze del loro consenso Il consenso non è stato revocato La madre ha espresso il consenso dopo la nascita del minore Il consenso è stato liberamente prestato ed espresso per iscritto Non vi è stata contropartita per il consenso Sono stati tenuti in considerazioni I desideri e le opinioni del minore
Fase 1: accertamento idoneità coniugi A differenza di quanto avviene nell’adozione nazionale, l’accertamento dell’idoneità dei coniugi avviene in maniera generica e preliminare, non correlata all’interesse del minore La fase inizia con istanza di idoneità presentata al Tribunale competente in relazione alla residenza dei coniugi Se si tratta di cittadini italiani residenti all’estero, è competente il tribunale del luogo della loro ultima residenza ovvero il tribunale di Roma
Requisiti della coppia Durata e stabilità del rapporto coniugale Assenza di separazione personale, anche di fatto Idoneità a mantenere, istruire ed educare Requisiti fisici (come nell’adozione nazionale) Indagini dei S.S. su situazione personale, sanitaria, familiare, ambiente sociale, motivazioni, capacità di rispondere alle esigenze di uno o più minori
Obbligo di fornire informazioni alla coppia I servizi locali, oltre ad effettuare gli accertamenti delegati dal tribunale, devono fornire agli aspiranti genitori tutte le informazioni riguardanti la normativa vigente in materia di adozione internazionale, sugli Enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti di minori in difficoltà. Devono anche preparare la coppia alle carattaristiche della cultura, della legislazione e degli aspetti psicologici dell’adozione internazionale
Decreto di idoneità I S.S. devono inviare la relazione al tribunale entro 4 mesi. Il tribunale convoca la coppia per un ulteriore colloquio e, se necessario, dispone ulteriori accertamenti Emette decreto di idoneità/inidoneità entro 2 mesi, contenente le modalità per favorire il migliore incontro tra la coppia e il minore. Notifica a Pm ed alla coppia per eventuali impugnazioni. No ricorso in Cassazione. Eventualmente si può riproporre istanza. Il decreto è valido per 1 anno e comunque per tutta la durata della procedura di adozione all’estero
Fase 2: svolgimento delle pratiche all’estero Il decreto di idnoneità, insieme alla relazione dei S.S. ed alla documentazione in atti, va trasmesso alla CAI ed all’Ente prescelto dalla coppia Ente: di nomina pubblica o privata, senza fine di lucro, autorizzati ad operare dalla CAI (iscrizione in apposito albo) e dal Paese estero. Se di nomina pubblica, l’Ente è definito “servizio per l’adozione internazionale” ed istituito con legge regionale (o provinciale per Trento e Bolzano)
Scelta dell’Ente e sua attività La scelta di un Ente è obbligatoria L’Ente non può rifiutare l’incarico Deve trattarsi di Ente senza fine di lucro, con gestione contabile trasparente e metodologia corretta e verificabile. L’Ente non deve effettuare discriminazioni nei confronti della coppia Vanno pagate le spese e gli oneri, compresi gli onorari, in misura ragionevole.
Attività dell’Ente Informa la coppia delle procedure che inizierà e delle concrete possibilità di adozione Trasmette domanda di adozione al Paese estero, sottoscritta dai richiedenti, insieme a decreto di idoneità e documentazione allegata Sottopone ai coniugi proposta di incontro ricevuta dallo Stato estero e li invita a prestare il consenso per iscritto e con firme autenticate
Disaccordo tra Ente e Autorità estera Se l’Ente non concorda con il Paese estero sulla presenza dei requisiti per l’adozione, ne dà comunicaziona alla CAI ed agli interessati. Gli adottanti possono sollecitare l’intervento sostitutivo della CAI, proponendo ricorso. La CAI può confermare il diniego ovvero intervenire direttamente nella procedura ovvero può delegare altro Ente
Conclusione procedura L’Ente trasmette gli atti alla CAI e al Tribunale. La CAI verifica il corretto svolgimento della procedura e autorizza l’ingresso del minore in Italia e la residenza permanente per adozione La CAI comunica agli uffici consolari all’estero di rilasciare il visto d’ingresso
Compiti residui dell’Ente Vigilare sulle modalità di trasferimento in Italia del minore, in compagnia dei genitori Certificare la data di inserimento del minore all’interno della famiglia Certificare la durata delle astensioni lavorative per il datore di lavoro, non determinate da ragioni di salute del minore Certificare la durata di permanenza all’estero nel caso di congedo non retribuito Certificare le spese sostenute per la pratica Attività di sostegno del nuovo nucleo familiare
Provvedimento straniero Adozione o affidamento preadottivo, che produce già effetti tra il minore e I genitori, I quali hanno un interesse legittimo ad ottenere l’ingresso in Italia del minore Se il provvedimento straniero non produce effetti legittimanti, è ammessa sanatoria con il consenso dei genitori naturali
Provvedimento straniero Se il provvedimento è di adozione, il Tribunale, verificato che non sia contrario al nostro ordinamento, ordina la trascrizione nei registri di stato civile. Se il provvedimento straniero è di affidamento preadottivo, il Tribunale emette autonomo provvedimento di affido preadottivo, applicando la legge italiana e assumendo come presupposto di fatto il contenuto del provvedimento straniero.
Revoca affido preadottivo L’affidamento preadottivo non ha prodotto risultati positivi Il minore viene allontanato dalla famiglia e ne viene disposta la cura provvisoria Viene assicurato nuovo affidamento per adozione o altra alternativa durevole, di concerto con la CAI Extrema ratio: rimpatrio del minore
Status di figlio adottivo Il minore diviene figlio legittimo Assume il cognome del padre Cessano I rapporti con la famiglia di origine, ad eccezione degli impedimenti matrimoniali. Diritto a conoscere le proprie origini. E’ fatto obbligo agli Stati di conservare con cura le informazioni sul minore. Ogni Stato determina la misura e la modalità di accesso alle informazioni
Adozione in casi particolari Art. 44 L 184/1983 Funzione solidaristica: consentire al minore di inserirsi in un ambiente familiare cui è già legato da un rapporto affettivo. Non è strettamente necessario il requisito dello stato di abbandono e non sono richiesti per gli adottanti I medesimi requisiti dell’adozione piena. Non ha effetti legittimanti.
Art. 44 lett a):adozione di minore orfano dei genitori Minore orfano di padre e di madre Possono adottare parenti in linea retta o collaterale fino al 6 grado o persone legate al minore da un rapporto stabile e duraturo preesistente alla morte dei genitori Possono adottare anche single e conviventi more uxorio Limite minimo di età: 18 anni
Art. 44 lett b): adozione da parte del coniuge del genitore Scopo: agevolare l’inserimento del minore, già figlio di uno dei due coniugi, nell’unità familiare, senza interruzione del rapporto con il genitore biologico Non vi è limite di età Non è richiesto il requisito di 3 anni di matrimonio Possono adottare anche single e conviventi more uxorio E’ necessario l’assenso del genitore affidatario esercente la potestà.
Art. 44 lett c): adozione di minore orfano portatore di handicap Adozione di colui che, orfano di madre e di padre, presenta una menomazione, fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di aprrendimento, di relazione o integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione Particolare funzione solidaristica, non è richiesto lo stato di abbandono nè limiti di età. Possono adottare anche single e conviventi more uxorio
Art. 44 lett d). Adozione in caso di impossibilità di affido preadottivo È il caso del minore che si trova in stato di adottabilità e non riesce, per cause diverse, ad essere affidato L’impossibilità di procedere all’adozione deve dipendere da una condizione di fatto o di diritto del minore. Casistica: Non è reperibile una coppia idonea Si tratta di un minore “difficile” È pregiudizievole allontanare il minore dalla famiglia in cui è già proficuamente inserito a titolo di affido familiare
Procedura Istanza al tribunale competente Indagini sulla famiglia Consenso delle parti e dell’eventuale coniuge dell’adottando Mancanza di revoca del consenso intervenuta prima della sentenza di adozione Divieto di adottare per I genitori naturali che non hanno riconosciuto il minore Divieto di adottare ad opera del tutore Impugnazione della sentenza.
Status del figlio Assume il cognome dell’adottante, anteponendolo al proprio Acquisisce lo stato di figlio adottivo Non nascono legami di parentela con la famiglia del genitore adottivo Riceve I diritti di successione del genitore e non anche viceversa. Conserva tutti I diritti e I doveri nei confronti della famiglia di origine L’amministrazione dei beni compete al genitore equiparato nelle funzioni al tutore
Revoca dell’adozione per colpa dell’adottato Se il minore che ha compiuto 14 anni ha attentato alla vita del genitore, del suo coniuge, dei suoi ascendenti o discendenti ovvero abbia commesso delitto punibile con la privazione della libertà personale per non meno di 3 anni Legittimazione attiva: adottante o, se deceduto, coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti
Revoca dell’adozione per colpa dell’adottante Se il genitore adottivo ha attentato alla vita del minore o del suo coniuge, dei discendenti o ascendenti Se il genitore si è reso colpevole nei loro confronti di delitto punibile con la pena della privazione della libertà personale non inferirore a 3 anni Per grave violazione dei doveri di genitore e non siano sufficienti I provvedimenti ex art. 330 ss c.c. Legittimazione attiva: l’adottato o il PM fino al compimento della maggiore età.
Procedimento L’istanza si propone con ricorso. Rito camerale Istruzione della causa: assunzione informazioni, ascolto del PM, genitore adottivo e adottato. Sentenza, impugnabile con gli ordinari mezzi Effetti: perdita del cognome e cessazione di tutti gli effetti, che retroagiscono se il genitore è morto per fatto e colpa del figlio adottivo.
Adozione di maggiorenni Originariamente consentita a chi non avesse discendenti legittimi, per consentire la trasmissione del cognome e del patrimonio. Successivamente, funzione solidaristica nei confronti di anziani senza famiglia, handicappati maggiorenni, nel caso di rapporto affettivo costituitosi con il figlio maggiorenne dell’altro coniuge. Dopo il 1983 ammessa anche per chi ha già figli legittimi o legittimati.
Requisiti L’adottante deve avere compiuto 35 anni e vi devono essere almeno 18 anni di differenza In presenza di figli legittimi o legittimati, devono essere consenzienti. Consenso: adottante, adottando, figli dell’adottante maggiorenni e capaci, genitori dell’adottando, coniugi non legalmente separati di adottando e adottante.
Divieti Non è ammessa l’adozione in presenza di figli legittimi o legittimati minorenni Non è ammessa l’adozione dei propri figli nati fuori dal matrimonio, ancorchè riconoscibili.
Affidamento familiare Provvedimento temporaneo che si rivolge ai minori di nazionalità straniera o italiana che si trovano in situazione di instabilità familiare. E’ un servizio di aiuto e sostegno creato nell’ottica della tutela dell’infanzia, che garantisce il diritto del minore a crescere in una famiglia che possa soddisfare le sue esigenze educative ed affettive, in grado di rispettare I suoi bisogni, in riferimento alle carattaristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà
Tipologie Lungo termine: fino a 2 anni, prorogabile. Si attua in caso di situazioni familiari molto gravi e difficili Medio termine: entro 18 mesi Breve termine: qualche mese (6/8) Tempo parziale:può riguardare alcune ore del giorno o della settimana o brevi periodi di vacanza. Funzione di appoggio per aiutare la famiglia in difficoltà nella cura dei figli senza che questi siano allontanati da casa Sine die: sono affidamenti a lungo termine che mai si concludono in quanto non si realizzano I presupposti per rientrare nella famiglia di origine.
Emanazione del provvedimento Affido consensuale: è disposto con atto amministrativo dei Servizi Sociali degli Enti titolari o delegati, previo consenso dei genitori di sottoporsi al progetto di recupero predisposto, viene reso esecutivo dal Giudice tutelare. Affido giudiziale: viene adottato dal Tribunale per I minori qualora non sia prestato il consenso dei genitori
Compiti degli affidatari La famiglia affidataria ha il compito di istruire, educare e mantenre il minore, di assicurargli relazioni affettive. La famiglia affidataria non può considerarsi come genitori diretti del minore. L’affidamento è un aiuto parallelo che supplisce alle funzioni genitoriali della famiglia di origine “disfunzionale” per il tempo necessario al superamento delle problematiche.