Istituto Secondario di I Grado “Alberto Sordi” Roma I colori della Libertà Lavoro realizzato dalla 3aG per il progetto “Noi ricordiamo…” 1938 - 2008 Anno scolastico 2007 – 08 Docente coordinatore: prof.ssa Mirella Quarchioni Scegliere tra le due aperture di stella la migliore. Scegliere la musica. Fai clic solo per passare alla diapositiva successiva! Realizzazione grafica a cura di Lorenzo Costa
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Clicca sulla stella – fiore per farla aprire … ai colori della Libertà Dal grigio della Shoah… CIBO SCUOLA LIBERTA’ Clicca su un petalo per aprirlo UGUAGLIANZA AFFETTO CASA Vai alla Stella delle Leggi Razziali Clicca sulla stella – fiore per farla aprire Vai ai saluti
Clicca su un petalo per aprirlo CIBO SCUOLA LIBERTA’ Noi ricordiamo … 1936 – 2008 UGUAGLIANZA AFFETTO CASA Vai alla Stella delle Leggi Razziali Vai ai saluti
Gli ebrei non possono… Le leggi razziali fare i tutori. essere proprietari di terreni e fabbricati. lavorare nel Pubblico impiego frequentare la scuola italiana Gli ebrei non possono… lavorare nelle banche e nei partiti fare i tutori. avere domestici ariani Vai alla Stella dei Diritti Vai ai saluti
Torna alla stella Diritto al CIBO AVANTI www.fao.org Sfortunatamente molti paesi non hanno una legislazione appropriata sul diritto al cibo. Solo una ventina di nazioni hanno incluso questo diritto nella propria costituzione. Ciò in parte è dovuto alla confusione di cosa comporta esattamente l’applicazione di norme sul diritto al cibo. Alcuni paesi si erano preoccupati che questo diritto li avrebbe costretti a dare cibo gratuito a tutti gli affamati, e lo giudicavano qualcosa che non si potevano permettere e che indeboliva lo sforzo del singolo a risolvere i problemi personali. Ma comunque c’è l’obbligo legale di un paese nei confronti del diritto del cibo, riassunto in tre parole: ‘rispettare’, ‘proteggere’, ‘soddisfare’. • Un paese è legalmente obbligato a rispettare il diritto di ognuno ad avere il cibo. Questo significa che lo Stato, come non può ostacolare la libertà di espressione o di culto, così non può ostacolare l'impegno di ognuno di procurarsi onestamente cibo in quantità sufficiente. AVANTI Torna alla stella
Torna alla stella INDIETRO • Un paese è legalmente obbligato a proteggere il diritto di ognuno ad avere il cibo. Questo significa che lo Stato deve controllare che i potenti interessi economici e le barriere sociali non impediscano alle popolazioni di avere cibo a sufficienza. Ciò si potrebbe ottenere con leggi a tutela di un salario dei lavoratori nelle imprese che permetta di vivere, o di un ragionevole prezzo degli alimenti e di altri beni necessari, o che a nessuno venga negata l'opportunità di avere i mezzi di sussistenza in base a criteri discriminanti sul sesso, la razza o la religione. • Un paese è legalmente obbligato a soddisfare il diritto di ognuno ad avere il cibo se non è autosufficiente. Questo significa che lo Stato deve garantire l'esistenza di strutture sociali di assistenza per le persone più vulnerabili,inclusi orfani, infermi, disabili e anziani. Nel 2002 la FAO ha creato un gruppo di lavoro intergovernativo sul diritto al cibo, che ha recentemente formulato una serie di raccomandazioni ai paesi per renderlo gradualmente una realtà. Si tratta dell'insieme di interventi che i paesi dovrebbero intraprendere per consentire alla popolazione l'autosufficienza alimentare in modo dignitoso, e per creare opportune strutture di assistenza per chi non è in grado di raggiungerla con i propri mezzi. INDIETRO Torna alla stella
Articoli dalla Costituzione Italiana riguardanti la LIBERTA’ Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 10 (…) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. (…) Artìcolo 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle Controversie Internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessario ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuova favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. AVANTI Torna alla stella
Torna alla stella INDIETRO Artìcolo 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. (…) E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. (…) Articolo 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. (…) Articolo 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. (…) INDIETRO Torna alla stella
Articoli dalla Costituzione Italiana riguardanti l’AFFETTO Articolo 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare. Articolo 30 E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (...) Articolo 31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Articolo 32 La Repubblica tutela la saluto come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. (…) La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. (…) Torna alla stella
Articoli dalla Costituzione Italiana riguardanti la CASA Articolo 14 Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. (…) Torna alla stella
Diritto all’UGUAGLIANZA Favorire l'uguaglianza dei diritti non è un atto di benevolenza dei governi. E' necessario per il progresso di ogni società. Questa uguaglianza è salvaguardata in impegni assunti sia a livello mondiale che nazionale, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani (1945) e dalla Dichiarazione dei diritti umani di Vienna (1993) fino alle varie costituzioni nazionali. Torna alla stella
Articoli dalla Costituzione Italiana riguardanti la SCUOLA Articolo 33 L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Articolo 34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Torna alla stella
Noi non dimenticheremo… Niccolò Federico N. Livia Angelo Gioia Lorenzo C. Lorenzo I. Valerio Nicole Giulia C. Ivan Alexandar Selene Giulia P. Giulia L. Federico M. Mirella Andrea Annalisa