Il contratto di apprendistato alla luce delle recenti modifiche normative DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO TERAMO Iniziativa di prevenzione e promozione ex art.8 D.Lgs. 124/2004 A cura della Dott.ssa Lidia Cenciotti Direzione Territoriale del Lavoro di Teramo Teramo, 10/12/2013
Evoluzione normativa La legge n. 25 del 1955 ha introdotto nel nostro ordinamento la prima disciplina piena ed esaustiva in tema di apprendistato, definendo quest’ultimo, come uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. . Nonostante il mutamento del mercato del lavoro ed alcune modifiche legislative (L. n. 56/1987 e d.lgs. 196/1997), la legge del 1955 ha rappresentato il faro dell’intera materia almeno fino al varo del d.lgs. n. 276/2003 che, tuttavia, non l’ha espunta dall’ordinamento, ma ne ha sancito la sopravvivenza sia nelle ipotesi di assenza di una normativa regionale e collettiva, che in ogni altra in cui le vecchie disposizioni fossero compatibili col nuovo quadro normativo
Evoluzione normativa Legge 56/87: “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” - Art. 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO ….. PUO’ ESSERE TRASFORMATO IN QUALSIASI MOMENTO IN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO Legge 196/97: “Norme in materia di promozione dell’occupazione” - Art. 16 – APPRENDISTATO ETA’ DA 16 A 24 ANNI DURATA => CCNL – 18 MESI – 4 ANNI OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI FORMAZIONE ESTERNA
LA CONFLUENZA DI DUE PERCORSI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO ISTRUZIONE E FORMAZIONE Legge 30/2003 : Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro Legge 53/2003 : Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione D. Lgs. 276/2003, artt. 47 - 54
IL D. LGS. 276/2003 CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO/DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICAZIONE CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA L’operatività del nuovo apprendistato è condizionata da una serie di provvedimenti attuativi. Legge 80/2005: fino all’approvazione della legge regionale la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai CCNL
IL NUOVO TESTO UNICO Il contratto di apprendistato è stato completamente riformato dal d.lgs. 167 del 2011 che è entrato definitivamente in vigore il 25/04/2012. La riforma Fornero, entrata in vigore il 18/07/2012 ha modificato in parte il T.U. Quest’ultimo, rispetto al d.lgs. 276/2003, ha posto maggiore attenzione sui profili intertemporali (circolare Ministero del Lavoro 29 del 2011) Art. 7, co. 6 Art. 7, co. 7 Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l’entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge, n. 25 del 1955, gli articoli 21 e 22 della legge n. 56 del 1987, l’articolo 16 della legge n. 196 del 1997 e gli articoli da 47 a 53 del d.lgs. n. 276 del 2003. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all’art. 4, co. 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.
FINALITA’ Utilizzo dell’apprendistato come veicolo di occupazione qualificato. La riforma dell’apprendistato, i cui vantaggi sono stati rafforzati dalla L. 92/2012, ha voluto renderlo più conveniente, sul piano dei costi, rispetto ai contratti di collaborazione esterna, a progetto o con partita iva, fortemente penalizzati dalla l. 92 la quale, inoltre: ha anche abrogato il contratto di inserimento. ha previsto una durata minima di 6 mesi
BENEFICI PER L’IMPRESA Esclusione dal computo ai fini dei limiti numerici previsti da leggi e ccnl per l’applicazione di specifiche norme e istituti; Sono confermati i benefici economici relativi al sistema retributivo e al trattamento contributivo agevolato, che sussiste fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato. Legge di stabilità 2012 (l. 183/2011): Art. 22 – per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano fino a 9 addetti uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto. A decorrere dall’anno 2012, il Ministero del lavoro destina annualmente una quota non superiore a 200 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato
DEFINIZIONE – ART. 1 Co 1 L’apprendistato è un contratto di lavoro a TEMPO INDETERMINATO finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Conferma dell’orientamento del Ministero del Lavoro (risposta a interpello 79/2009), secondo il quale il contratto di apprendistato è da ritenersi contratto di lavoro a tempo indeterminato, dal quale il datore di lavoro può recedere solo per giusta causa o giustificato motivo, anche anteriormente al termine per il completamento dell’addestramento, senza incorrere negli obblighi risarcitori caratteristici del recesso ante tempus per il contratto a tempo determinato”. E’ prevista una deroga per l’apprendistato professionalizzante per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali (elenco in DPR 1525 del 1963) per le quali è possibile prevedere contratti a tempo determinato.
TIPOLOGIE – Art. 1 Co 2 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE per gli under 25 (lavoratori dai 15 ai 25 anni) con la possibilità di conseguire un titolo di studio in ambiente di lavoro APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA per conseguire titoli di studio specialistici,universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato (APPRENDISTATO - FORMAZIONE RIQUALIFICANTE - PER I LAVORATORI IN MOBILITA’) – ART . 7 Co 4
UNIFORMITA’ A LIVELLO NAZIONALE DISCIPLINA GENERALE – Art. 2 c.1 La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale UNIFORMITA’ A LIVELLO NAZIONALE
PRINCIPI GENERALI – Art. 2 c.1 Forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da stipulare, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto. a bis) durata minima non inferiore a 6 mesi, ferma restando la possibilità di durate inferiori per attività stagionali. Divieto di retribuzione a cottimo. Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori alla categoria spettante secondo il CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio. Presenza di un tutore o referente aziendale (non più competenza delle regioni) Possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali anche attraverso accordi con le Regioni. Possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti.
PRINCIPI GENERALI – Art. 2 c.1 registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto,superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi. Possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato. Divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
GARANZIE PER GLI APPRENDISTI – Art. 2 c.2 Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Assicurazione contro le malattie. Assicurazione contro invalidità e vecchiaia. Maternità. Assegno familiare. Mancano strumenti in deroga per la copertura della disoccupazione involontaria
LIMITI – Art. 2 c.3 LIMITI DIMENSIONALI Questa norma si applica alle assunzioni fatte dal 1°gennaio 2013. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione, è il seguente: -3 apprendisti e 2 qualificati(rapporto 3/2) per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori superiore a 9 unità; -1 qualificato e 1 apprendista (rapporto 1/1) per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
LIMITI – Art. 2 c.3 Non si applicano questi limiti per aziende artigiane (si continua ad applicare l’art. 4 L. 443/85) Il computo dei lavoratori si fa avuto riguardo alla intera realtà aziendale anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista. Si computano i dipendenti, i dirigenti, soci e coadiuvanti familiari (sono esclusi gli apprendisti e i lavoratori in somministrazione). E’esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti a tempo determinato
APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE Il T.U. riconosce la possibilità di assumere apprendisti da parte di Agenzie per il Lavoro. L'Accordo delle Associazioni di categoria del 5/4/2012 prevede che tale novità si applichi in caso di apprendistato professionalizzante. Il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con 2 tutor: uno dell'Agenzia per il Lavoro e uno indicato dall'impresa utilizzatrice. Il Piano Formativo Individuale è predisposto dall'Agenzia per il Lavoro congiuntamente all'utilizzatore. Il decreto sviluppo allarga a tutti i settori produttivi la possibilità di ricorrere all’apprendistato in combinazione con contratto di somministrazione a tempo indeterminato tra agenzia e soggetto utilizzatore (art. 46-bis lett. b D.L. 83/2012 Decreto Sviluppo). Pertanto quando un'agenzia per il lavoro somministra apprendisti, può usare lo staff leasing senza dover rispettare i limiti settoriali che in genere vincolano l'istituto.
Clausole di stabilizzazione – Art. 2 c. 3bis (L Clausole di stabilizzazione – Art. 2 c.3bis (L. 92/2012)- circolari Ministero del Lavoro n. 18 del 2012 e 5 del 2013 In relazione al Testo unico dell'apprendistato, la riforma del mercato del lavoro è intervenuta sugli obblighi di stabilizzazione degli apprendisti. Pertanto, a eccezione fatta per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 10 unità, la legge di riforma del lavoro prevede: l'assunzione di nuovi apprendisti deve essere subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine dell'apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Comunque, per un periodo di 36 mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della riforma, la percentuale scende dal 50 al 30%.
Clausole di stabilizzazione – Art. 2 c. 3bis (L Clausole di stabilizzazione – Art. 2 c.3bis (L. 92/2012)- circolari Ministero del Lavoro n. 18 del 2012 e 5 del 2013 Qualora non sia rispettata la suddetta percentuale, la norma ammette l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, o di un solo apprendista in caso di nessuna conferma degli apprendisti pregressi. In riferimento a questa ultima previsione, la circolare 18 del 2012 chiarisce che il periodo di 36 mesi, da utilizzare per il calcolo degli apprendisti che hanno concluso il percorso formativo e siano stati stabilizzati, è da considerarsi mobile, e, inoltre, fornisce proprio degli esempi specifici per facilitare la comprensione della norma: e cioè A) se il datore di lavoro nei 36 mesi precedenti ha stabilizzato 4 apprendisti su 8, non avrà nessuna limitazione B) se nei 36 mesi precedenti il datore ha stabilizzato 2 apprendisti su 8, potrà assumere 3 apprendisti, (quelli già confermati più uno) C) se il datore di lavoro, nel periodo in questione (36 mesi precedenti) non ha stabilizzato nessun apprendista, potrà assumere solo un apprendista. Posto che, come già chiarito, la clausola di stabilizzazione legale si applica solo ai datori di lavoro che occupano almeno dieci dipendenti, il Testo unico prevede anche una clausola di stabilizzazione contrattuale per cui gli accordi interconfederali o i contratti collettivi di lavoro possono stabilire forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato. Su tale questione la circolare chiarisce che per i datori di lavoro per cui non possa trovare la clausola di stabilizzazione legale, troverà applicazione solo il limite individuato dalla contrattazione collettiva. Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro occupi almeno 10 dipendenti, vi sarà coincidenza dell'ambito applicativo ma sul piano contrattuale, troverà applicazione solo il limite legale e solo al superamento di tale limite il contratto potrà essere trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Clausole di stabilizzazione – Art. 2 c. 3bis (L Clausole di stabilizzazione – Art. 2 c.3bis (L. 92/2012)- circolari Ministero del Lavoro n. 18 del 2012 e 5 del 2013 Il superamento dei limiti comporterà la “trasformazione” del rapporto in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione (senza tuttavia applicazione della sanzione di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 167/2011 ricollegabile esclusivamente ad un inadempimento sul piano formativo). A tal fine il personale ispettivo non potrà non seguire un criterio “cronologico” per l’individuazione delle unità da considerare quali “normali” lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il datore di lavoro che non abbia stabilizzato alcun lavoratore perché privo di personale apprendista o perché, nel periodo considerato, non sia venuto a “scadenza” nessun apprendistato, non è evidentemente soggetto a particolari limitazioni in ordine a nuove assunzioni, ferme restando quelle di carattere numerico.
Clausole di stabilizzazione – Art. 2 c. 3bis (L Clausole di stabilizzazione – Art. 2 c.3bis (L. 92/2012)- circolari Ministero del Lavoro n. 18 del 2012 e 5 del 2013
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE SOGGETTI: dai 15 anni compiuti e fino al compimento del venticinquesimo anno di età (anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione). FINALITA’: contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro: l’apprendistato di primo livello diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per gli under 25, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, sulla falsariga del modello duale tedesco, una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale. DURATA: è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Il D.L. 76 del 2013 conv. in L. 99 del 2013 introduce il comma 2 bis all’art. 3 del d.lgs 167 del 2011: dopo il contratto di apprendistato di 1° livello per il conseguimento della qualifica o diploma professionale, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al D.lgs. 167 del 2011.
REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE REGOLAMENTAZIONE DEI PROFILI FORMATIVI E’ rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE SOGGETTI: Età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale ai sensi del D lgs 226/2005). FINALITA’: Acquisizione delle competenza tecnico – professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. Acquisizione della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. DISCIPLINA: Rinvio agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi per la definizione della durata e delle modalità di erogazione della formazione DURATA: nella sua componente formativa non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento. Solo per le attività stagionali è possibile prevedere contratti a tempo determinato
ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE O TRASVERSALI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE O TRASVERSALI La formazione di tipo professionalizzante o di mestiere svolta sotto la responsabilità dell’azienda è integrata, nei limiti delle risorse disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base o trasversali Monte ore massimo complessivo: 120 ore per la durata del triennio: formazione base e trasversale finanziata dalla rappresentanza pubblica più la parte professionalizzante a carico dell’impresa secondo il C.C.N.L. di riferimento Disciplina: attribuita alle regioni sentite la parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE Il D.L. n. 76/2013 delega la Conferenza Stato – Regioni a delineare le linee guida sull’apprendistato professionalizzante, entro il 30 settembre 2013, per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015 dalle piccole e medie imprese. Si disciplinerà il piano formativo individuale che sarà obbligatorio solo in relazione alla formazione per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali specialistiche, la registrazione della formazione e della qualifica che verrà effettuata in un documento con requisiti del libretto formativo e il caso di imprese multi localizzate in cui la formazione avverrà nella regione dove l’impresa ha sede legale. Se il Decreto non sarà emanato entro il 30 settembre, le regole suddette verranno direttamente applicate dal 1° ottobre. Resta salva la possibilità di una diversa disciplina da parte delle linee guida o delle Regioni.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato, in data 17 ottobre 2013, una proposta di linee guida per l’apprendistato professionalizzante con parere contrario della Regione Puglia sul numero delle ore di formazione legate al titolo di studio dell’apprendista, considerata la già approvata legge regionale. Le nuove linee guida evidenziano il fatto che l’offerta formativa pubblica deve intendersi come formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, previste dal TU sull’apprendistato (art. 4, co., D.lgs. n. 167/11). La durata ed i contenuti di detta formazione vengono modulati per l’intero periodo di apprendistato, dalle nuove linee guida regionali, esclusivamente sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione.
Allegato “B” delibera Giunta Regionale n Allegato “B” delibera Giunta Regionale n. 235 del 16/04/2012 ARTICOLO 1 ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI NELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE 1. La Regione Abruzzo disciplina il sistema dell’offerta formativa regionale, finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.lgs., 14 settembre 2011, nr. 167 – c.d. “Testo unico dell'apprendistato”. 2. L’offerta formativa regionale di cui al primo comma del presente articolo, è strutturata in forma modulare e può essere erogata nelle modalità interna o esterna all’azienda, come definite ai successivi commi terzo e quarto. 3. Per formazione interna, si intende la formazione di cui al primo comma, definita dalla Regione Abruzzo e svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. 4. Per formazione esterna, si intende la formazione di cui al primo comma, definita e finanziata dalla Regione Abruzzo, nei limiti delle risorse economiche disponibili ed erogata dagli organismi di formazione accreditati secondo la disciplina vigente. 5. La formazione, interna o esterna all’azienda, può essere realizzata anche nell’ambito delle iniziative promosse dai Fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118, Legge, 23 dicembre 2000, nr. 388 e successive modifiche. 6. La Regione Abruzzo intende creare un apposito sistema informativo, attraverso il quale i datori di lavoro possano accedere all'offerta del prima comma, realizzata secondo lemodalità di cui ai commi terzo e quarto.
Allegato “B” delibera Giunta Regionale n Allegato “B” delibera Giunta Regionale n. 235 del 16/04/2012 ARTICOLO 2 MONTE ORE, CONTENUTI E CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DELLA FORMAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 1. L’articolazione delle ore della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è determinata in moduli per un monte ore complessivo pari a centoventi per la durata di un triennio (c.d. offerta pubblica). 2. Con apposita Deliberazione di Giunta Regionale, sentite le parti sociali, sono definiti i contenuti dell’offerta formativa finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali. In prima applicazione, essi sono definiti nell’Allegato 1. 3. Nel caso di contratti di durata superiore ai tre anni, le ore formative di cui al primo comma sono realizzate nel primo triennio, ovvero concentrandole in uno o due anni sulla base delle esigenze formative del lavoratore.
Allegato “B” delibera Giunta Regionale n Allegato “B” delibera Giunta Regionale n. 235 del 16/04/2012 ARTICOLO 2 MONTE ORE, CONTENUTI E CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DELLA FORMAZIONE FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 4. Il percorso di formazione in apprendistato professionalizzante o di mestiere è svolto sulla base del Piano Formativo Individuale (P.F.I.) predisposto dal datore di lavoro in relazione al profilo professionale di riferimento definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lett. a), D.Lgs., 14 settembre 2011, nr. 167. 5. Il Piano Formativo Individuale (P.F.I.), sottoscritto dal datore di lavoro e dall’apprendista, costituisce parte integrante del contratto di apprendistato e deve essere definito entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto come stabilito dallo stesso D.Lgs., 14 settembre 2011, nr. 167. 6. Il Piano Formativo Individuale (P.F.I.) definisce il percorso formativo dell’apprendista e gli obiettivi formativi in termini di competenze, articolate in: a) competenze tecnico-professionali e specialistiche di cui all’art. 4, comma 2, D.Lgs.,14 settembre 2011, nr. 167; b) competenze di base e trasversali, secondo l’offerta regionale disponibile, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, D.Lgs., 14 settembre 2011, nr. 167, per un monte complessivo di formazione a centoventi ore per la durata del triennio.
Allegato “B” delibera Giunta Regionale n Allegato “B” delibera Giunta Regionale n. 235 del 16/04/2012 ARTICOLO 3 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 1. La formazione interna finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali di cui all’art. 4, comma 3, D.Lgs., 14 settembre 2011, nr. 167 è svolta sotto la responsabilità dei datori di lavoro pubblici e privati, operanti in tutti i settori, nel rispetto delle seguenti caratteristiche organizzative: a) svolta intenzionalmente ed organizzata secondo i contenuti previsti dal Piano Formativo Individuale (P.F.I.); b) attuata mediante una specifica programmazione; c) monitorata e verificabile nella sua esecuzione; d) registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo del cittadino, in via di definizione da parte della Regione Abruzzo; e) garantita dalla figura professionale del tutor o referente aziendale; f) impartita da formatori, interni o esterni all’impresa; g) svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni e servizi, in luoghi idonei e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 2. Al fine di realizzare la formazione interna, il datore di lavoro, nel rispetto delle caratteristiche del primo comma, può organizzarsi anche in maniera integrata con altri datori di lavoro, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi operanti nel settore della formazione.
esterna per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere. Allegato “B” delibera Giunta Regionale n. 235 del 16/04/2012 ARTICOLO 4 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE ESTERNA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 1. La formazione esterna finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, realizzata con il concorso del contributo pubblico nei limiti delle risorse disponibili, è erogata da organismi di formazione accreditati secondo la disciplina vigente. 2. La Regione Abruzzo, mediante apposita procedura di evidenza pubblica, individua le risorse di cui al primo comma, l'ammontare del contributo pubblico, i soggetti idonei e disponibili all’erogazione delle attività formative esterne all’impresa, nonché le procedure attuative per l’erogazione della formazione. 3. L’esito delle procedure di cui al secondo comma costituisce l’offerta formativa esterna per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Allegato “B” delibera Giunta Regionale n Allegato “B” delibera Giunta Regionale n. 235 del 16/04/2012 ARTICOLO 5 LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 1. La registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett, i), D.Lgs., 10 settembre 2003, nr. 276 e ss.mm.ii. della formazione tecnico professionale effettuata dall’apprendista e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro. 2. Le modalità di certificazione delle competenze acquisite saranno definite dalla Regione Abruzzo, tenendo conto degli standard di certificazione definiti a livello nazionale secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4, D.Lgs., 14 settembre 2011, nr. 167.
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA SOGGETTI: Età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale ai sensi del D lgs 226/2005). FINALITA’: Attività di ricerca, conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della formazione post universitaria (dottorati di ricerca, specializzazione tecnica superiore, praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche) o per esperienze professionali. DISCIPLINA: La regolamentazione è demandata, per i soli profili che attengono la formazione, alle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative e di ricerca. In assenza di regolamentazione regionale l’attivazione dell’apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le istituzioni formative e di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
GLI STANDARD Art. 6 STANDARD PROFESSIONALI: requisiti minimi delle competenze necessarie per svolgere una professione STANDARD FORMATIVI: specifiche degli insegnamenti e delle qualifiche: obiettivi di apprendimento, contenuto dei programmi, articolazione dei percorsi formativi . STANDARD DI CERTIFICAZIONE: regole per l’ottenimento di un certifivcato o di un diploma e relativi diritti acquisiti .
Standard formativi per la verifica dei percorsi formativi STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6 Standard formativi per la verifica dei percorsi formativi Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale - Accordo in Conferenza Stato regioni del 15/3/2012 Competenze di base: Primo biennio => Regolamento sull’obbligo dell’istruzione, DM 139/07 allegati 1 e 2 Terzo e quarto anno => Decreto Interministeriale 11/11/2011 che accoglie gli accordi triangolari del 27/07/2011 Competenze tecnico professionali: Comuni (qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale) => All. 3 del DM 15/6/2010 che recepisce gli accordi del 29/3/2010; Per figura professionale => Accordo del 27/7/2011 che istituisce Il Repertorio dell’offerta nazionale di istruzione e formazione professionale
Altri contenuti dell’accordo del 15/3/2012 STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6 Altri contenuti dell’accordo del 15/3/2012 I percorsi formativi in apprendistato devono prevedere la frequenza di attività di formazione, interna o esterna, per un numero di ore non inferiore a 400 annue, tenuto conto della possibilità, per gli apprendisti di età superiore a 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso. Le modalità di erogazione dell’ulteriore formazione aziendale sono stabilite dalla contrattazione collettiva. L’erogazione dell’ulteriore formazione aziendale deve avvenire nel rispetto del Piano formativo ed essere tracciabile secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome.
Altri contenuti dell’accordo del 15/3/2012 STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6 Altri contenuti dell’accordo del 15/3/2012 Nei percorsi formativi rivolti agli apprendisti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, in diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, dovrà essere posta particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di base. I percorsi rivolti agli apprendisti di età compresa tra i 18 e i 25 anni non devono fare necessariamente riferimento ai livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale, fermi restando i riferimenti agli standard formativi del medesimo decreto legislativo. La durata, l’articolazione e l’organizzazione dei percorsi formativi può essere differenziata in relazione alle competenze possedute dall’apprendista (crediti formativi in ingresso). Le modalità e i modelli di rilascio degli attestati di qualifica e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall’art. 20 del D. Lgs. 226/05.
Standard formativi per la verifica dei percorsi formativi STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6 Standard formativi per la verifica dei percorsi formativi Apprendistato professionalizzante e di ricerca- Art. 6 Co 2 TUA Gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nel CCNL di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche nel corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino è di competenza del datore di lavoro.
Repertorio delle professioni – Art. 6 Co 3 TUA STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6 Repertorio delle professioni – Art. 6 Co 3 TUA Istituito allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite con le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali Predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei ccnl (in coerenza con le intese triangolari del 17/2/2010) Curato da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca , le associazioni dei datori e prestatori di lavoro e i rappresentanti della Conferenza Stato – Regioni.
Certificazione delle competenze – Art. 6 Co 4 TUA STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6 Certificazione delle competenze – Art. 6 Co 4 TUA Le competenze acquisite dall’apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni sulla base del Repertorio delle professioni. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni si fa riferimento ai sistemi standard regionali esistenti. 19/4/2012: Accordo Stato – Regioni per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato.
Principali contenuti dell’accordo del 19/4/2012 STANDARD DI RIFERIMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – Art. 6 Principali contenuti dell’accordo del 19/4/2012 Al centro del processo di certificazione sta la persona, di cui le competenze sono un attributo. La certificazione è un atto pubblico Il carattere pubblico è garantito dall’ente titolare (Stato, Regione, Provincia autonoma) Un sistema nazionale di certificazione si fonda su standard minimi omogenei su tutto il territorio nazionale e pubblicamente conosciuti a livello nazionale e accessibili in rete. Non si certificano i percorsi, gli ambiti, le modalità di acquisizione delle competenze, bensì competenze o aggregati di competenze.
SANZIONI – ART. 7, comma 1, d.lgs. n. 167 del 2011 Inadempimento della formazione di cui sia unicamente responsabile il datore di lavoro “In caso d’inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli artt. 3, 4, 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello d’inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione”. .
La circolare n. 5 del 2013 del Ministero del Lavoro La circolare n. 5 del 2013 del Ministero del Lavoro segnala come la norma esplicitamente individui due requisiti specifici: l’esclusiva responsabilità del datore di lavoro; 2) La gravità della violazione idonea ad impedire il conseguimento degli obiettivi formativi Il Ministero prosegue dettagliando per ciascuna tipologia di apprendistato il rilievo della responsabilità datoriale
La circolare n. 5 del 2013 del Ministero del Lavoro Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale La responsabilità del datore di lavoro può configurarsi se egli non mette l’apprendista nelle condizioni “di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda previsti dalla regolamentazione regionale” ovvero si trova a non effettuare la “parte di formazione interna eventualmente prevista” dalla normativa regionale. Ne deriva che presupposto della suddetta responsabilità è che “i percorsi formativi esterni all’azienda, oltre ad essere stati disciplinati, siano stati anche di fatto attivati”. Pertanto, chi assume un apprendista per la qualifica e per il diploma professionale se opera in una realtà territoriale in cui i percorsi formativi esterni non risultano attivati “non potrà essere ritenuto esclusivamente responsabile dell’obbligo formativo” con la inevitabile conseguenza della non applicabilità della disciplina sanzionatoria, fermo restando l’obbligatorio e presupposto adempimento delle procedure amministrative stabilite dalle norme regionali per l’effettivo “coinvolgimento dell’apprendista nei percorsi formativi”. Infatti, se questi sono stati attivati e il datore di lavoro non ha effettuato gli adempimenti amministrativi, la circolare de qua sancisce che “il personale ispettivo sarà tenuto ad applicare la procedura sanzionatoria”, adottando quando e se possibile il provvedimento di disposizione.
La circolare n. 5 del 2013 del Ministero del Lavoro Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Le responsabilità datoriali derivanti, anche sul piano sanzionatorio, da un inesatto od omesso adempimento degli obblighi formativi devono essere evidenziate differentemente in base alla natura della formazione che risulta mancante, vale a dire se: 1) Formazione trasversale (disciplinata da apposita normativa regionale): rileva quanto già osservato per il primo apprendistato con due precisazioni. a) se la normativa regionale qualifica come “facoltativa” la formazione trasversale, non sussiste alcun obbligo e quindi nessuna sanzione, ma neppure la disposizione potrà essere adottata dal personale ispettivo; se al contrario il contratto collettivo applicato ha posto in capo “al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione trasversale” (nei casi in cui manchi o ritardi l’intervento regionale), allora ciò determinerà un inevitabile “ampliamento” dello spettro operativo della responsabilità formativa del datore di lavoro; 2) Formazione professionalizzante o di mestiere: la responsabilità del datore di lavoro si configura quando egli “non effettui la formazione interna in termini di quantità, contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e declinati nel piano formativo individuale”
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nota 13 luglio 2012, prot. n. 40/0025014 Attuazione della nuova disciplina dell'apprendistato Nota Con riferimento all'applicazione della nuova disciplina che regolamenta il rapporto di apprendistato, il Ministero ha fornito alcune risposte ai quesiti posti dal coordinamento tecnico delle regioni. In particolare viene precisato che, per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante, l'offerta formativa è sempre obbligatoria e a carico dell'impresa, salva l'eventuale previsione da parte delle regioni di finanziamenti e/o agevolazioni e che se la formazione viene conseguita in anticipo rispetto alla scadenza originariamente prevista, l'apprendistato si intende portato a buon fine e da quel momento decorrono i termini di preavviso per il recesso o per la prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto.
La circolare n. 5 del 2013 del Ministero del Lavoro Apprendistato di alta formazione e ricerca E’ sancita l’adottabilità dei provvedimenti sanzionatori se risultano “disciplinati ed attivati i percorsi formativi” e il datore di lavoro non abbia adempiuto alla formalizzazione del canale formativo regionale mediante le procedure amministrative previste. Qualora però tale apprendistato venga attivato mediante apposita convenzione stipulata dal datore di lavoro o dalla associazione di categoria cui aderisce con uno dei soggetti abilitati dalla norma (università, istituti tecnici e professionali, istruzioni formative o di ricerca), gli ispettori del lavoro individueranno le specifiche “responsabilità datoriali” avendo quale “unico parametro di riferimento” la sola convenzione, applicando sanzioni o adottando disposizione quando: la formazione interna non è stata rispettata quantitativamente, contenutisticamente o nelle modalità di erogazione, ovvero quando la formazione esterna risulta affidata direttamente al datore di lavoro.
La circolare n. 5 del 2013 del Ministero del Lavoro Sanzioni per gli obblighi formativi: formazione formale L’ambito d’indagine nel quale devono muoversi gli ispettori del lavoro attiene alla sola “formazione formale”, nel senso di “apprendimento formale” di cui al decreto interministeriale del 26/09/2012 che richiede un “contesto organizzativo e strutturato appositamente progettato” e la conclusione “in una convalida e in una certificazione”. Modalità operative per effettuare gli accertamenti sulla formazione: disamina del contratto collettivo e del piano formativo individuale; disamina della documentazione che ha certificato e convalidato la formazione svolta; dichiarazioni dell’apprendista e di chi possa confermare l’effettivo svolgimento.
La circolare n. 5 del 2013 del Ministero del Lavoro Vengono distinti i casi in cui l’inadempimento formativo può dirsi recuperabile e dunque può formare oggetto di disposizione, da quelli in cui non sia possibile recuperare il debito formativo Durata del periodo formativo pari a tre anni Accertamento durante il primo anno di apprendistato Accertamento durante il secondo anno di apprendistato Accertamento durante il terzo anno di apprendistato La disposizione va sempre emanata La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la “quota parte” delle ore previste nel secondo anno La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + “la quota parte” delle ore previste nel terzo anno
La circolare n. 5 del 2013 del Ministero del Lavoro Durata del periodo formativo pari a cinque anni Accertamento durante il primo anno di apprendistato Accertamento durante il secondo anno di apprendistato Accertamento durante il terzo anno di apprendistato Accertamento durante il quarto anno di apprendistato Accertamento durante il quinto anno di apprendistato La disposizione va sempre emanata La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la “quota parte” delle ore previste nel secondo anno La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 50% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + “la quota parte” delle ore previste nel terzo anno La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel 1°, nel 2° e nel 3° anno + “la quota parte” delle ore previste nel quarto anno La disposizione non è emanata in caso di formazione formale effettuata meno del 70% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel 1°, nel 2°, nel 3° anno e nel 4° anno + “la quota parte” delle ore previste nel 5° anno
La circolare n. 5 del 2013 del Ministero del Lavoro DISCONOSCIMENTO DELL’APPRENDISTATO: EFFETTI Quando si debba applicare la sanzione previdenziale dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 167/2011, gli ispettori dovranno procedere a rilevare e accertare “le consuete sanzioni amministrative legate al disconoscimento del rapporto di apprendistato” con la riconduzione all’ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia con riguardo a quelle derivanti dal computo del lavoratore nell’organico aziendale, sia per la violazione di taluni adempimenti amministrativi, esplicitati dal Ministero del Lavoro nella corretta comunicazione obbligatoria d’instaurazione del rapporto di lavoro e nella consegna della dichiarazione di assunzione al lavoratore. Quindi provvederanno a trasformare il contratto speciale di apprendistato in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’inizio, con integrale recupero delle differenze contributive e retributive, quale conseguenza di un mancato adempimento degli obblighi di formazione, argomentando intorno al combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1424 cod. civ., disciplinanti, rispettivamente, la nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale e la conversione del contratto nullo in un contratto del quale si abbiano i requisiti formali e sostanziali. Il contratto di apprendistato è disconosciuto anche per l’assenza dei presupposti d’instaurazione del rapporto stesso (violazione limiti numerici, violazione oneri di stabilizzazione, assenza requisiti anagrafici)
Altre violazioni : art. 2, co. 1 del d.lgs. n. 167/11 Obbligo di forma scritta del contratto di apprendistato e del patto di prova; Obbligo della forma scritta del piano formativo individuale; Divieto di retribuzione a cottimo; Divieto di sottoinquadramento oltre due livelli inferiori; Divieto di retribuire l’apprendista in misura inferiore alla percentuale prevista dal CCNL; Omesso affiancamento del tutor. Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro (art. 7, co. 2 del d.lgs. 167/2011) In caso di recidiva: da 300 a 1500 euro La sanzione è comminata con la procedura della diffida ex D. Lgs. 124/04
LAVORATORI IN MOBILITA’– ART 7 Possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità: Se il contratto è stipulato ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale. Per essi trovano applicazione, in deroga al divieto di cui all’art. 2 Co 1 lettera l, le norme sui licenziamenti individuali. Si applicano gli incentivi di cui alla legge 223/91 sul collocamento dei lavoratori in mobilità (contributo mensile e contribuzione agevolata).
SETTORE PUBBLICO – ART 7 E’ prevista la possibilità di applicare il contratto di apprendistato (escluso quello per la qualifica e per il diploma professionale) ai settori di attività pubblici. La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché le modalità applicative del contratto, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 12 mesi dall’entrata in vigore del TU.