LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 2 – 27 GENNAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.

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LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 2 – 27 GENNAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi di Parma a.a

1. IL SISTEMA DI TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI DERIVANTI DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO UE Sistema INTEGRATO e COMPLETO tutela vs. Unione tutela vs. Stati membri Art. 19(1) TUE La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e I tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. Corte di giustizia dell’Unione europea Gli Stati membri stabiliscono I rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Legalità oggettiva (CGUE) vs. Legalità soggettiva (giudici nazionali) Ricorso per annullamen to e per carenza *** CGUE Rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sulla validità o l’interpretazione di norme di diritto UE *** Cooperazione tra Corte di giustizia e giurisdizioni nazionali Ricorso per responsabilit à extra- contrattuale UE *** CGUE Ricorso per responsabilità Stato membro per violazione diritto UE *** Giurisdizioni nazionali Procedura di infrazione *** Commissione e Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha sede a Lussemburgo ed è composta da un giudice per Stato membro (quindi, attualmente: 28 giudici). I giudici della Corte sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione dell’apposito comitato previsto dall’art. 255 TFUE. I giudici sono assistiti da 11 avvocati generali, scelti secondo gli stessi criteri e modalità dei giudici. Gli AG hanno il compito di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause pendenti dinanzi alla Corte. Le conclusioni degli AG precedono la decisione della Corte e non sono vincolanti per quest’ultima. La Corte di giustizia è competente a decidere: (a) i ricorsi presentati da uno Stato membro o un’istituzione dell’Unione; (b) i rinvii pregiudiziali; (c) i ricorsi per inadempimento; (d) i ricorsi avverso le decisioni del Tribunale. 2. LA CORTE DI GIUSTIZIA: COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI

Il Tribunale, istituito nel 1988, ha sede a Lussemburgo e il Trattato prevede che sia composto da almeno un giudice per Stato membro (quindi, attualmente: 28 giudici), con mandato di sei anni, rinnovabile. Attualmente, non sono previsti AG. I giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, di alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione dell’apposito comitato previsto all’art. 255 TFUE. Il Tribunale è competente a decidere i ricorsi (per carenza, annullamento o responsabilità extra-contrattuale dell’UE) presentati da una persona fisica o giuridica. Le sue decisioni possono essere impugnate, per soli motivi di diritto, davanti alla Corte di giustizia, dalla parte totalmente o parzialmente soccombente, da uno Stato membro o da una istituzione. Non ha competenza per rinvio pregiudiziale e ricorsi per inadempimento. 3. IL TRIBUNALE: COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni [attraverso una lettera di messa in mora ]. ( fase PRECONTENZIOSA ) Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. ( fase CONTENZIOSA ). Anche uno Stato membro può deferire dinanzi alla Corte di giustizia un altro Stato membro, quando ritiene che esso abbia violato un obbligo derivante dal diritto UE. Prima di adire la Corte deve però rivolgersi alla Commissione, che instaura il contraddittorio tra gli Stati e ha tre mesi di tempo per formulare un suo parere motivato, che comunque non è vincolante. Quando la Corte riconosce ( sentenza dichiarativa ) che lo Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del diritto UE, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. [ seconda procedura di infrazione ] La Commissione, se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia ottemperato alla sentenza, può inviare una nuova lettera di messa in mora e, eventualmente, deferire lo Stato dinanzi alla Corte, che in questo caso può adottare una sentenza condannatoria, comminandolo al pagamento di una somma forfettaria e/o di una penalità di mora. In via di eccezione, la Corte può adottare una sentenza condannatoria già nella prima procedura nel caso in cui l’inadempimento consista nella mancata notifica alla Commissione delle misure di recepimento di una direttiva. 4. IL RICORSO PER INADEMPIMENTO (art TFUE)

4. (segue) RICORSO PER INADEMPIMENTO E TUTELA DEI DIRITTI No ricorso attivabile dagli individui Gli individui possono portare all’attenzione della Commissione un inadempimento di uno Stato membro, ma, poiché la Commissione gode di un potere discrezionale rispetto all’attivazione della procedura, non possono reagire a un eventuale rifiuto della Commissione di attivarsi. Cfr. Corte giust., ordinanza 6 aprile 2006, GISTI, causa C-408/05 P Rapporto tra ricorso per inadempimento e ricorso per la responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto UE Un individuo può giovarsi di una sentenza emessa dalla Corte a termine di una procedura di infrazione nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno in base alla giurisprudenza Francovich. Cfr. Corte giust., sent. 19 novembre 1991, Francovich, cause riunite C-6/90 e C-9/90

La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione. La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. L'istituzione, l'organo o l'organismo da cui promana l’atto annullato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta. 5. IL RICORSO PER ANNULLAMENTO (artt. 263, 264 e 266 TFUE)

Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione. Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'organo o l'organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. L'istituzione, l'organo o l'organismo la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta. 6. IL RICORSO PER CARENZA (artt. 265 e 266 TFUE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile. 7. IL RINVIO PREGIUDIZIALE (art. 267 TFUE)