DURC & DINTORNI Cassa Edile di Trento In collaborazione con INPS INAIL Avv. SERENA GARGANO Mezzocorona, 16 Dicembre 2013
Congruità: E’ confermato l’obbligo per tutte le Casse Edili di attuare la procedura per la verifica della congruità di cui agli accordi nazionali in essere; La data del 1 ottobre 2013 indicata al punto 6) della delibera nr. 1/2012 come modificata dall’accordo nazionale del 25 luglio 2012 per la verifica della congruità quale requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare, è prorogata al 1 ottobre 2014 (Comitato bilateralità, 25 luglio 2013)
Denuncia preventiva: La comunicazione preventiva dei cantieri permette il loro Inserimento sul M.U.T. (modello unico telematico)
Denuncia cantieri: Si ribadisce l’obbligo di denuncia di TUTTI i cantieri pubblici (indipendentemente dalla loro durata e/o importo) e di quelli privati con importo superiore ai 100.000 €; La denuncia preventiva del cantiere permette alla Cassa Edile di codificare lo stesso sul M.U.T. (modello unico telematico) assegnando un codice interno. Tale codice è l’unico elemento che permette di riconoscere il cantiere quando questo «rientra» negli archivi informatici della Cassa Edile;
Richiesta D.U.R.C.:
Tabella indici di congruità:
D.L. 69/2013 – Art. 31: In particolare, il comma 4, individua gli adempimenti per i quali deve essere verificata la regolarità contributiva nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, confermando, seppur con alcune modifiche, i principi enunciati nelle circolari n. 35/2010 di questo Ministero, n. 59/2011 dell’INPS e n. 22/2011 dell’INAIL. Pertanto la nuova disciplina prevede che il DURC “in corso di validità” debba essere acquisito: “a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; c) per la stipula del contratto; d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale”.
D.L. 69/2013 – Art. 31: …….. Con l’art. 31, comma 5, il Legislatore ha dunque operato tre “raggruppamenti” in relazione alle fasi del contratto e dei DURC che per esse devono essere richiesti. Il primo raggruppa le fattispecie elencate alle lettere a), b) e c) del comma 4 e comprende i DURC richiesti fino alla stipula del contratto. La validità quadrimestrale del Documento riguarda in primo luogo il DURC relativo al comma 4, lett. a) espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c). In pratica i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo Documento – in corso di validità, ossia nell’ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio – ai fini della attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto. Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a) (“per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva. Peraltro, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, è stato altresì previsto che il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso la validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Ferma restando l’immediata operatività di tale disposizione in relazione all’utilizzo del DURC da parte della medesima stazione appaltante, maggiori potenzialità applicative della norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di carattere procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse edili.
Legge n. 98/2013 articolo 31 Semplificazioni in materia di Durc
L. 98/2013 – Art. 31 Comma 1 Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni ,di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Modifica art 13 bis comma 5 - Legge 94/2012
L. 98/2013 – Art. 31 Comma 1bis In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio
L. 98/2013 – Art. 31 Comma 2 Lettera b: Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L. 98/2013 – Art. 31 Comma 3 Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in caso di DURC che segnali un'inadempienza relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la SA/AP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il versamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compreso la cassa edile. (già introdotto con l’art 4 D.P.R. 207/2010)
Applicabile a tutti i Durc rilasciati dopo il 21 agosto 2013 L. 98/2013 – Art. 31 Comma 5 Il Documento Unico di Regolarita' contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio. Applicabile a tutti i Durc rilasciati dopo il 21 agosto 2013
L. 98/2013 – Art. 31 Comma 5 Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
L. 98/2013 – Art. 31 Comma 8 ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il DURC ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio.
Requisiti di Regolarità contributiva: La regolarità contributiva è attestata qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; c) inesistenza di inadempienze in atto; d) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole; e) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; f) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Cause NON ostative al rilascio del Durc: crediti dell'Istituto previdenziale già iscritti a ruolo per i quali è stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario; crediti dell'Istituto previdenziale non ancora iscritti a ruolo per i quali vi è pendenza di contenzioso amministrativo (sino alla decisione di rigetto del ricorso) o di contenzioso giudiziario (fino al passaggio in giudicato delle sentenza); aiuti di Stato non ancora rimborsati o depositati in conto bloccato e ai soli fini della partecipazione a gare di appalti. Solo per Durc per partecipare a gare di appalto e per verifiche di autocertificazione uno scostamento “inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione”; o, comunque, “uno scostamento inferiore ad Euro 100,00”, fermo restando un obbligo di pagamento di tali importi entro 30 giorni dal rilascio del DURC
DURC e Concordato Preventivo con continuità aziendale: Art. 186-bis L.F. Art.33 Decreto Legge n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012 Gli Istituti Previdenziali possono attestare la regolarità contributiva ai sensi dell’art. 5 D.M. 24 ottobre 2007 qualora lo specifico piano di risanamento preveda la c.d. moratoria indicata dall’art. 186-bis L.F. ed esclusivamente per un periodo non superiore ad un anno dalla data di omologazione. (Interpello 41 /2012 MLPS)
Obbligo assicurativo: L’obbligo assicurativo vige in presenza delle condizioni previste: - dagli articoli 1 (attività protette) e 4 (persone assicurate) del Testo Unico (DPR n. 1124/65); - Norme successive (es. D. Lgs 38/2000).
Esonero: Solo l’INAIL può dichiarare se il soggetto sia effettivamente esonerato dall’obbligo di iscrizione. Può essere sancito solo da specifiche disposizioni di legge (es. Organizzazioni di volontariato) Può dipendere dalla mancanza di soggetti da assicurare (es. associazione culturale)