“Informazioni per i lavoratori”

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“Informazioni per i lavoratori” D.Lgs. 626/94 e modifiche 19/3/96 n.242 “Informazioni per i lavoratori”

Premessa Infortunio = “L’imprevisto che colpisce l’impreparato” Da ciò l’importanza di: Prevedere = Conoscere il pericolo per stabilire il rischio che ne consegue e per definire le misure di prevenzione dei lavoratori; Preparare= informare e formare i lavoratori perché noti il rischio e le misure di prevenzione e protezione possano proteggersi dagli infortuni e da eventuali danni.

Il corso è stato predisposto per fornire a ciascun lavoratore (in conformità all’art. 21 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni) , una informazione sui rischi presenti nei posti di lavoro. La conoscenza della normativa consente inoltre ai lavoratori di adempiere ai nuovi obblighi (art. 5), di seguito riportati, la cui violazione è sanzionata ( art. 93).

Obblighi dei Lavoratori (Art. 5) . Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. . In particolare i lavoratori: osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente , in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al “Rappresentante dei lavori per la sicurezza”; non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; si sottopongono a controlli sanitari previsti nei loro confronti; contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Dalla lettura del testo della normativa sopra riportato, si evince come il legislatore abbia voluto assegnare al lavoratore un ruolo attivo, propositivo. Non più quindi, come nel passato, un lavoratore destinatario passivo delle norme di sicurezza, ma un soggetto partecipe e consapevole della propria e dell’altrui sicurezza. Un lavoratore che, in virtù della formazione e dell’informazione ricevuta, concorre con i propri rappresentanti, democraticamente scelti, a definire le misure di prevenzione e protezione per evitare il verificarsi degli infortuni, dell’insorgere delle malattie , dei danni all’ambiente.

Sanzioni nel caso di inadempienza da parte dei lavoratori (art. 93) I Lavoratori sono puniti: ) Con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila nel caso che non: Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzano in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione; segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi

direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità , per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ecc, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; accettano la designazione quali incaricati delle misure di emergenza; si sottopongono a programmi di formazione o addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro; utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione e all’addestramento ricevuti;

Hanno cura delle attrezzature messe a loro disposizione o vi apportano modifiche di propria iniziativa; segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’articolo 43, commi 4, lett. G) e 5; utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato; hanno cura dei DPI messi a loro disposizione o vi apportano modifiche di propria iniziativa ; seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine dell’utilizzo; segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Analoga sanzione è prevista per i lavoratori che: Rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; nel caso si verifichino incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, non abbandonano immediatamente la zona interessata, cui potranno accedere soltanto i lavoratori addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione; non segnalino immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici.

) con l’arresto fino a 15 giorni o con l’ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila nel caso che: In presenza di sostanze cancerogene non abbandonano immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario; in presenza di incidenti che possano provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, non abbandonando immediatamente la zona interessata, cui potranno accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

FIGURE PROFESSIONALI i soggetti impegnati per la sicurezza nei luoghi di lavoro I soggetti che devono adempiere alle disposizioni di cui al presente decreto sono: Il lavoratore : persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e famigliari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Il datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva , in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone , sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva;

medico competente : medico in possesso di uno dei seguenti titoli: medico competente : medico in possesso di uno dei seguenti titoli:  specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario , con decreto del Ministro della sanità;  docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori ecc.  autorizzato dal decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione : persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate; rappresentante dei lavoratori per la sicurezza :persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Si tratta di un organismo composto da una o più persone, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, scelte dal datore di lavoro tra i propri dipendenti previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. I dipendenti di cui sopra devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. Il datore di lavoro può avvalersi di personale esterno all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l’azione di prevenzione e protezione. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate .

Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia. Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate: - i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; - il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; - il curriculum professionale.

I Compiti Del Servizio di Prevenzione e Protezione - e quindi del suo responsabile sono riepilogati nell’articolo n°9 del D.Lgs. 626/94. Il Responsabile deve provvedere: - all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; - all’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui all’art 4, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 626/94 - alla definizione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; - alla proposizione dei programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;

- alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, avendo cura di stilare il verbale delle riunioni; - all’informazione dei lavoratori. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione avvalendosi dei propri collaboratori deve inoltre provvedere alla predisposizione del PIANO DI EMERGENZA contenente le misure di: - prevenzione incendio, - di primo soccorso e le modalità di evacuazione degli ambienti di lavoro . Inoltre deve, unitamente al medico competente se previsto, visitare gli ambienti di lavoro con cadenza semestrale.

Il Rappresentante per la Sicurezza Il Rappresentante per la sicurezza è una figura di nuova istituzione introdotta dal D.Lgs. 626/94. A tale soggetto, che svolge un ruolo di tramite tra Datore di Lavoro ed i Lavoratori per gli aspetti connessi alla loro salute e sicurezza sono attribuite alcune funzioni che esaltano l’aspetto propositivo e partecipativo voluto dalla nuova normativa tra i soggetti sociali. A Riguardo va sottolineata la facoltà di: essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla: valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva; designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

Organizzazione della formazione. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazone e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.; promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; fare proposte in merito all’attività di prevenzione; avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE “DPI” Per dispositivo di protezione individuale si deve intendere qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o utilizzata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia fornito ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (DPI), finalizzati alla protezione contro i rischi durante il lavoro, il lavoratore è tenuto al rispetto delle regole di utilizzo e conservazione. NON SONO, comunque, dispositivi di protezione individuale: gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a garantire la sicurezza e la salute del lavoratore; le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio; gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi;

Elenco indicativo dei D.P.I. :

SEGNAETICA AZIENDALE PIU’ UTILIZZATA LO scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione in modo rapido e facilmente comprensibile su oggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli: La segnaletica e regolamentata dal D.Lgs. 493/96

Cartello di divieto : Caratteristiche intrinseche: - forma rotonda, - pittogramma nero su fondo bianco - bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con una inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello) Cartelli di avvertimento : forma rettangolare; pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello; Cartelli di Prescrizione: forma rotonda; pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

Cartelli di salvataggio : forma quadrata o rettangolare; pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello; Cartelli per le attrezzature antincendio: pittogramma bianco sul fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello);

PREVENZIONE INCENDI , EVAQUAZIONE Dal testo della normativa vigente emerge che la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio si può raggiungere solamente attraverso l’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio, attuabile mediante la predisposizione di un piano d’emergenza , i cui contenuti sono a discrezione del datore di lavoro. Nel piano sono specificati: i nomi dei soggetti incaricati dell’attuazione delle procedure d’emergenza; i compiti, le funzioni e le azioni dei diversi soggetti coinvolti; le modalità di evacuazione del personale; la modalità di formazione ed addestramento. Gli obblighi specifici di ciascun lavoratore risulteranno, infatti, dagli eventuali singoli piani d’emergenza adottati

In caso di incendio è bene sapere che …. Nelle diverse realtà aziendali. Il lavoratore non può rifiutare , se non per giustificato motivo, la designazione come incaricato all’attuazione delle procedure d’emergenza; In caso di incendio è bene sapere che …. Per far fronte ad una situazione di emergenza, causata dal verificarsi di un incendio in azienda, è necessario: valutare immediatamente la portata dell’incendio, al fine di decidere di intervenire direttamente o se rivolgersi ai Vigili del Fuoco; segnalare la presenza dell’incendio in azienda; conoscere l’ubicazione di: estintori; eventuali idranti; eventuali impianti di segnalazione e allarme incendio; uscite e vie d’emergenza;

Conoscere le modalità di utilizzo di estintori, idranti e quant’altro sia a disposizione nell’azienda; in caso di pericolo grave ed immediato, abbandonare immediatamente il posto di lavoro- ATTENZIONE ! Prime precauzioni da adottare per prevenire un incendio: - Non fumare nei luoghi in cui è espressamente vietato da apposita segnaletica; - Prima di lasciare un luogo in cui è consentito fumare, accertarsi che non siano rimaste sigarette accese e che siano riposte negli appositi posacenere; -Accertarsi che i Videoterminali , eventualmente utilizzati, siano spenti prima di allontanarsi dal posto di lavoro nelle pause di lavoro.