29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 1 Disciplina dei servizi.

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29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 1 Disciplina dei servizi finali: obblighi di Servizio Universale, disciplina e controllo sulle dinamiche dei prezzi e sulla qualità dei servizi Gilberto Nava Dipartimento Vigilanza e Controllo

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 2 Politiche di regolazione tariffaria (1/3) Nel settore delle TLC le politiche di regolazione tariffaria sono applicate con riferimento a due obiettivi specifici: –La protezione dei consumatori –La garanzia di condizioni concorrenziali sul mercato Per raggiungere questi obiettivi sono utilizzate politiche di regolazione tariffaria: –Per i servizi al dettaglio (Retail) –Per i servizi allingrosso (Wholesale)

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 3 Politiche di regolazione tariffaria (2/3) Servizi sottoposti al criterio del price cap: tipicamente servizi di telefonia al dettaglio Servizi sottoposti al criterio dellorientamento al costo e allobbligo di separazione contabile: tipicamente servizi allingrosso Servizi contenuti negli obblighi di Servizio Universale: disciplina del prezzo abbordabile e speciali condizioni per gli utenti disabili e per gli utenti con speciali esigenze sociali

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 4 Politiche di regolazione tariffaria (3/3) Delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998, delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, delibera 170/99 del 27 luglio 1999: riduzione dei prezzi dei servizi della telefonia internazionale e nazionale (comunque, non al di sotto dei costi) tutela della concorrenza e garanzia dei consumatori sul mercato della telefonia locale (immutato il livello dei prezzi della telefonia locale) a fini di trasparenza, il prezzo a tempo sostituisce la vecchia tariffazione a scatti, con una nuova modalità di addebito basata sul conto dei secondi effettivi di conversazione e su un importo iniziale (set up) tutela dei consumatori rispetto al mercato dell'accesso (modesto aumento del canone, sia per la clientela residenziale che per quella affari; canone immutato per alcune fasce di utenti più deboli o con bassa propensione al consumo) introduzione di strumenti che incentivino l'incremento della produttività dell'operatore dominante su differenti mercati (accesso e traffico) attraverso metodi di controllo dei prezzi (price cap)

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 5 Price Cap Il price cap è un vincolo pluriennale sui prezzi dei servizi finali di telefonia offerti dalloperatore dominante LAutorità ha introdotto questo vincolo al fine di: tutelare i consumatori in una situazione di transizione dal monopolio alla concorrenza incentivare loperatore dominante a migliorare il proprio livello di efficienza simulare comportamenti concorrenziali laddove la concorrenza è in fase di decollo. Loperatore dominante definisce i prezzi dei propri servizi allinterno del vincolo complessivo di price cap

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 6 I servizi soggetti a price cap (1/2) Il price cap (IPC-X) è stato introdotto con la delibera n. 171/99 del 27 luglio 1999 I servizi finali di telefonia che compongono il paniere dei consumi sottoposto al regime di price cap sono: a)attivazione e trasloco linea (PSTN, ISDN); b)abbonamento al servizio telefonico (PSTN, ISDN); c)telefonia urbana; d)telefonia interurbana; e)telefonia internazionale. Per il periodo è stato fissato sul paniere complessivo un vincolo pari a IPC – 4,5% IPC è lIndice dei Prezzi al Consumo 4,5% è il coefficiente di recupero di produttività (X)

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 7 I servizi e le categorie soggette a sub cap (2/2) Allinterno del paniere possono essere identificati specifici servizi o categorie di clientela ai quali applicare i sub-cap (IPC-X) LAutorità con i sub-cap ha fissato ulteriori restrizioni per: proteggere particolari classi di clientela o di servizi contenere il rischio che il raggiungimento dellobiettivo del price cap avvenga attraverso la riduzione dei prezzi dei servizi sottoposti a concorrenza e ad un contestuale aumento dei prezzi dei servizi sostanzialmente in monopolio favorire il processo di riequilibrio tariffario con la riduzione del deficit dellaccesso della rete di Telecom Italia

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 8 I servizi e le categorie soggette a sub cap (2/2) LAutorità con delibera n. 171/99 ha fissato i seguenti sub-cap: clientela residenziale - per tutti i servizi del paniere generale - con un livello annuo della X pari a – 2,5%; telefonia urbana con un livello annuo della X pari a 0%; contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN) e canoni mensili (PSTN e ISDN) con un livello annuo della X pari al + 1%.

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 9 La modifica del meccanismo di price cap LAutorità con la delibera n. 847/00/CONS dell11 dicembre 2000, al fine di accelerare il processo di riequilibrio tariffario e favorire lintroduzione del servizio di accesso disaggregato alla rete locale modificare, per lanno 2001, il sub-cap relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni fissando un valore pari a IPC + 6% Con la medesima delibera, si introduce il concetto di valore medio effettivo del paniere di ciascun anno, che deve essere al massimo uguale alla media tra il valore iniziale e il valore finale del paniere

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 10 Il percorso di riequilibrio tariffario nellambito di applicazione del price cap LAutorità con la delibera n. 469/01/CONS del 19 dicembre 2001, al fine di conseguire il completo ribilanciamento entro il 2002, conferma il valore di sub cap fissato con la delibera n. 847/00/CONS anche per lanno 2002.

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 11 Price cap : delibera n. 289/03/CONS del 23 luglio 2003 (1/3) Nellanno 2003 lAutorità ha rinnovato il meccanismo di price cap per il periodo con la delibera n. 289/03/CONS del 23 luglio 2003 tenendo in debita considerazione le risultanze della prima fase di applicazione: completamento del percorso di assorbimento del deficit della rete di accesso sviluppo scarso della concorrenza per il servizio dellaccesso ancora caratterizzato da una significativa dominanza da parte delloperatore storico sviluppo più rapido della concorrenza per i servizi a traffico rivolti alla clientela business e più limitato per la clientela residenziale apertura alla concorrenza per i servizi di telefonia internazionale

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 12 Price cap : delibera n. 289/03/CONS del 23 luglio 2003 (2/3) LAutorità ha previsto unarticolazione del nuovo meccanismo di price cap su un numero maggiore di panieri riducendo le possibilità di sussidi indebiti tra servizi a minore effettività concorrenziale e quelli maggiormente esposti al mercato I panieri individuati sono: a)il paniere dei servizi di accesso che include i canoni di abbonamento e i contributi di attivazione e/o trasloco linea (PSTN e ISDN) b)il paniere dei servizi a traffico commutato (chiamate distrettuali e interdistrettuali) c)il paniere delle chiamate fisso-mobile (per la sola quota di retention di Telecom Italia)

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 13 Price cap : delibera n. 289/03/CONS del 23 luglio 2003 (3/3) La variazione percentuale annua programmata delle valorizzazioni dei panieri dei consumi sono: per i servizi di accesso IPC – 0% per i servizi a traffico commutato IPC – IPC La variazione percentuale annua programmata della quota di retention per il servizio fisso mobile è fissata in IPC- 6% E stato fissato, infine, un sub-cap per i canoni di abbonamento per la clientela residenziale pari a IPC-IPC LAutorità ha, infine, considerato di poter escludere dal meccanismo di price cap il traffico internazionale in considerazione dellelevato livello di competitività

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 14 Il nuovo quadro regolamentare europeo del Servizio Universale La Direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) è parte di un pacchetto regolamentare che modifica il quadro regolamentare ONP Tale direttiva definisce un quadro armonizzato per la fornitura del servizio universale e per linsieme delle misure a tutela dellutenza

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 15 Contenuti della Direttiva Servizio Universale Servizio Universale Controlli normativi su operatori aventi notevole forza di mercato nei mercati al dettaglio Tutela dellutenza Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 16 Servizio Universale: obiettivi (1/2) Il Servizio Universale è definito in ambito comunitario: –Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio i servizi inclusi nel servizio universale siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile (Art. 3) Il riesame del contenuto è affidato al Parlamento Europeo ed al Consiglio, su proposta della Commissione Europea (Art. 15)

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 17 Servizio Universale: obiettivi (2/2) Gli obblighi di Servizio Universale sono finalizzati a garantire laccesso ad un insieme predefinito di servizi a prezzi accessibili Le perdite nella fornitura di servizi inclusi negli obblighi di S.U. sono finanziate attraverso uno specifico fondo intrasettoriale Il nuovo quadro regolamentare permette altresì il finanziamento attraverso il bilancio dello Stato

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 18 Servizio Universale e concorrenza Considerando 3: Gli obblighi di servizio universale non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dallo Stato membro in questione

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 19 Servizio Universale: contenuti Fornitura dell'accesso da una postazione fissa Elenco abbonati e servizi di consultazione Telefoni pubblici a pagamento Misure speciali destinate agli utenti disabili Sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 20 Contenuti del SU: fornitura dell'accesso da una postazione fissa Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa sia soddisfatta quanto meno da un'impresa La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e comunicazioni di dati, a velocità di trasmissione tale da consentire un accesso efficace a Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 21 Contenuti del SU: fornitura dell'accesso da una postazione fissa L'obbligo concerne un'unica connessione in banda stretta alla rete la cui fornitura può essere limitata dagli Stati membri alla prima postazione/residenza dell'utente finale e non riguarda la rete digitale dei servizi integrati (ISDN) che fornisce due o più connessioni in grado di funzionare simultaneamente. Non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda i mezzi tecnici utilizzati ai fini di tale allacciamento, affinché possano essere utilizzate tecnologie con filo o senza filo, né per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità o parte degli obblighi di servizio universale.

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 22 Contenuti del SU: elenco abbonati e servizi di consultazione Gli Stati membri provvedono affinché: a)almeno un elenco completo sia accessibile agli utenti finali, in una forma - cartacea, elettronica o in entrambe le forme - approvata dall'autorità competente, e sia aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno b)almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi sia accessibile a tutti gli utenti finali, compresi gli utenti dei telefoni pubblici a pagamento Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono tali servizi applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle informazioni loro comunicate da altre imprese

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 23 Contenuti del SU: telefoni pubblici a pagamento Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano prescrivere alle imprese l'obbligo di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili nonché la qualità del servizio

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 24 Contenuti del SU: misure speciali (disabili e fasce sociali) Gli Stati membri adottano, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza e servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Gli Stati membri possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso e dall'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 25 Servizio Universale: designazione delle imprese (1/2) Nellambito dei meccanismi competitivi per la designazione delle imprese incaricate della fornitura del servizio universale possono distinguersi due modalità: –Concorrenza per il mercato: le imprese competono per aggiudicarsi il ruolo di fornitori di uno specifico elemento del servizio universale in un ambito territoriale –Concorrenza nel mercato: diverse imprese sono designate come fornitrici di uno specifico elemento del servizio universale in un ambito territoriale e competono per lacquisizione della clientela

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 26 Servizio Universale: Designazione delle imprese (2/2) Gli Stati membri possono designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale in modo tale da poter coprire l'intero territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, gli Stati membri applicano un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori.

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 27 Servizio Universale Finanziamento Qualora, sulla base del calcolo del costo netto le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che l'impresa stessa è soggetta ad un onere eccessivo, gli Stati membri decidono, previa richiesta di un'impresa designata: –di introdurre un dispositivo inteso a indennizzare l'impresa per i costi netti così calcolati attingendo a fondi pubblici in condizioni di trasparenza, e/o –di ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica (fondo intrasettoriale)

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 28 Servizio Universale Utilizzo di un fondo intrasettoriale Qualora venga utilizzato un sistema di ripartizione, questo deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità. Gli Stati membri possono decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi di ripartizione dei costi e i particolari del sistema applicato siano portati a conoscenza del pubblico.

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 29 Le tutele per i consumatori: la Direttiva PCM del 94 Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 Principi sullerogazione dei servizi pubblici LAutorità emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per ladozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante lindicazione di standard minimi per ciascun comparto di attività (a rt. 1, comma 6, lettera b), L. 249/97)

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 30 Carte dei servizi (1/3) In applicazione dellart. 1, comma 6, lettera b), L. 249/97, la delibera n. 179/03/CSP stabilisce: –Criteri generali relativi alla qualità dei servizi di TLC accessibili al pubblico –Linee guida per adozione delle carte dei servizi –Elementi fondamentali del servizio minimo da garantire a tutela dei diritti dellutenza e delle modalità di indennizzo e rimborso Saranno successivamente definite direttive specifiche per comparti di telefonia fissa, mobile, servizi ad accesso condizionato e televisione a pagamento, Internet

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 31 Carte dei servizi (2/3) La direttiva contiene disposizioni minime in tema di: –Informazioni circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi e loro diffusione agli utenti –Tutela della categorie disagiate e eliminazione delle barriere alla comunicazione –Adozione di uno schema di contratto –Modalità di pagamento e relativa informazione agli utenti –Reclami e segnalazioni, inclusi la tracciabilità e il termine massimo per la definizione dei reclami (45 gg.)

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 32 Carte dei servizi (3/3) –Disponibilità di un servizio di assistenza telefonica, per posta e in via telematica per segnalare disservizi o ottenere risposte in merito ai servizi o procedure di reclamo –Individuazione e rendicontazione di indicatori di qualità del servizio –Modalità di rimborsi ed indennizzi, anche in modo automatico –Carte dei servizi proposte dagli operatori in fase di valutazione da parte dellAutorità

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 33 Gli strumenti regolamentari per la tutela dei consumatori LAutorità ha emanato varie regole sulle condizioni tecniche e contrattuali di fornitura dei servizi, a garanzia dei consumatori. Tra i principali interventi: disciplina del blocco selettivo e fatturazione dettagliata – (Delibera n. 78/02/CONS) offerta servizi accesso ad Internet (Delibera n. 9/02/CIR) portabilità del numero (fisso e mobile) nuovo piano di numerazione (Delibera n. 9/03/CIR)

29 Settembre 2004 Il nuovo quadro regolamentare comunitario e nazionale per il comparto allargato delle comunicazioni elettroniche 34 Tutela dei consumatori in sede precontenziosa e paragiurisdizionale 1)Procedure per conciliazione e la risoluzione delle controversie operatori-utenti (Delibere 182/02/CONS e 307/03/CONS) Attività di gestione reclami (a cura dellUnità Gestione Segnalazioni)